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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Office Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
18.03.2004
In Kraft seit
01.05.2004
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

951.131

Ordinanza
relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

del 18 marzo 2004 (Stato 1° luglio 2024)

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’esecuzione di rilevazioni statistiche da parte della Banca nazionale;
  2. l’obbligo delle banche di mantenere riserve minime;
  3. la sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.
Art. 2 Definizioni
  1. Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
    1. banca : ogni persona e società che dispone di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 novembre 1934sulle banche;
    2. società di intermediazione mobiliare: ogni società ai sensi dell’articolo 41 della legge del 15 giugno 2018sugli istituti finanziari;
    3. direzione del fondo: ogni società ai sensi dell’articolo 32 della legge sugli istituti finanziari;
    4. rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: ogni persona e società ai sensi dell’articolo 123 della legge del 23 giugno 2006sugli investimenti collettivi;
    5. assicurazione: ogni istituto ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 17 dicembre 2004sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione;
    6. istituto di previdenza professionale : ogni istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza preposta, conformemente all’articolo 48 della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
    7. società d’investimento e società holding : ogni persona giuridica, società e corporazione di diritto pubblico, il cui scopo consiste principalmente nell’amministrazione duratura di partecipazioni e che adempie le condizioni stabilite nell’allegato alla presente ordinanza;
    h*.* infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica: un sistema di pagamento, un depositario centrale o una controparte centrale ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge del 19 giugno 2015sull’infrastruttura finanziaria (LInFi); i. sistema di pagamento: un’istituzione ai sensi dell’articolo 81 LInFi; j. . k. depositario centrale: un gestore ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LInFi; l. controparte centrale: un’istituzione ai sensi dell’articolo 48 LInFi; m. esercente: un depositario centrale nonché ogni persona e società che gestisce un sistema di pagamento o una controparte centrale; n. partecipante indiretto: ogni persona ai sensi dell’articolo 2 lettera e LInFi; o. rischio operativo: il rischio che l’inadeguatezza o la disfunzione di procedure interne, risorse umane e sistemi interni, nonché eventi esogeni, possano pregiudicare il funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario oppure causare perdite finanziarie; p. rischio aziendale generale: rischio che l’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario subisca perdite non direttamente collegate all’inadempienza di un partecipante o ad altri rischi legati ai crediti e alla liquidità. Il rischio aziendale generale comprende anche il rischio di perdite finanziarie derivanti da rischi operativi o strategici. q. fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria ai sensi degli articoli 21–26 dell’ordinanza del 1° giugno 2012sui fondi propri; r. liquidità netta: valori patrimoniali utilizzabili a breve termine, dedotti gli impegni a breve termine; s. condizioni di mercato estreme ma plausibili: per accertarle vanno considerate le oscillazioni di prezzo massime osservate negli ultimi trent’anni o ritenute possibili in futuro.
  2. La Banca nazionale fornisce ulteriori definizioni nell’allegato alla presente ordinanza e nel modulo di notifica.
  3. A complemento sono determinanti le definizioni contenute nelle prescrizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di presentazione dei conti di banche.

Capitolo 2: Rilevazioni statistiche

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 3 Oggetto

La Banca nazionale svizzera effettua le rilevazioni statistiche necessarie:

  1. per l’adempimento dei suoi compiti di politica monetaria e valutaria;
  2. per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica;
  3. nell’ambito del suo contributo alla stabilità del sistema finanziario svizzero;
  4. per le organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è membro; e
  5. per l’allestimento della bilancia dei pagamenti e della statistica sui beni all’estero.
Art. 4 Principi della raccolta dei dati
  1. La Banca nazionale limita il numero e il genere delle inchieste allo stretto necessario. Essa bada in particolare che l’onere delle persone tenute a informare nell’ambito delle rilevazioni a fini statistici sia per quanto possibile contenuto.
  2. Essa effettua una rilevazione presso la totalità delle persone tenute a informare (rilevazione totale) qualora i dati che possono essere ricavati con una rilevazione presso una parte di queste persone (rilevazione parziale) non siano rappresentativi ed eloquenti.
  3. Essa rinuncia alla rilevazione di dati statistici qualora possa ricorrere a statistiche esistenti e sufficientemente eloquenti, oppure procurarsi tempestivamente in altro modo dati di qualità equivalente.
  4. Essa può dispensare in tutto o in parte dall’obbligo fornire informazioni statistiche determinati gruppi di soggetti tenuti a informare.
Art. 5 Rilevazioni
  1. L’allegato alla presente ordinanza stabilisce per ogni rilevazione:
    1. la denominazione;
    2. l’oggetto;
    3. l’eventuale effettuazione a titolo generale o parziale;
    4. le persone tenute a fornire informazioni;
    5. l’eventuale estensione, nel caso di una persona integrata in più unità organizzate in modo autonomo, all’ufficio (incluse le filiali in Svizzera), a tutta l’impresa (incluse le filiali all’estero) oppure a tutto il gruppo (incluse le filiali e le succursali in Svizzera e all’estero);
    6. gli intervalli di tempo in cui essa viene effettuata (periodicità);
    7. il termine per l’inoltro dei dati (termine d’inoltro); e
    8. le altre modalità della stessa.
  2. Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rilevazione per l’adempimento di un suo compito legale, essa può, per un periodo limitato, stabilire il termine d’inoltro e la periodicità in deroga all’allegato.
  3. .
Art. 6 Rilevazioni supplementari
  1. Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rilevazione per l’adempimento di un compito legale, essa effettua rilevazioni supplementari o richiede, nell’ambito di rilevazioni esistenti, dati non previsti nell’allegato alla presente ordinanza. Le rilevazioni supplementari devono essere contenute per quanto possibile sotto il profilo materiale e temporale.
  2. La Banca nazionale orienta le persone tenute a informare su:
    1. l’oggetto;
    2. gli obiettivi e lo svolgimento della rilevazione;
    3. il previsto impiego dei dati;
    4. le misure preconizzate ai fini della protezione dei dati.
  3. Essa emana, su richiesta di una persona tenuta a informare, una decisione impugnabile sull’obbligo di fornire informazioni nonché sull’oggetto e sull’ampiezza delle informazioni secondo l’articolo 52 della legge sulla Banca nazionale.
Art. 7 Consultazione dei soggetti tenuti a informare

La Banca nazionale fornisce alle persone tenute a informare e alle loro associazioni la possibilità di prendere posizione prima che, tramite l’adattamento della presente ordinanza, essa:

  1. stabilisca o modifichi l’organizzazione e la procedura di una rilevazione;
  2. introduca una nuova rilevazione o ne ampli sostanzialmente una esistente.

Sezione 2: Esecuzione delle rilevazioni

Art. 8 Partecipazione delle persone interpellate
  1. Le persone tenute a informare sono invitate dalla Banca nazionale a partecipare alla rilevazione.
  2. Esse devono fornire le informazioni in modo veritiero, tempestivo e gratuito nonché nella forma prescritta.
Art. 9 Ricorso a terzi
  1. Se la Banca nazionale ricorre a terzi per effettuare le rilevazioni, essi sono contrattualmente obbligati in particolare a:
    1. utilizzare unicamente in esecuzione di questo mandato i dati, che sono loro comunicati o che essi raccolgono nell’ambito del loro mandato;
    2. non collegare la rilevazione effettuata per la Banca nazionale con altre rilevazioni;
    3. ritornare tutti i dati alla Banca nazionale e cancellare i dati memorizzati elettronicamente dopo la cessazione del mandato.
  2. Per beneficiare di una deroga a questi obblighi è necessaria l’autorizzazione scritta della Banca nazionale.
  3. I terzi devono provare di avere adottato le misure tecniche e organizzative necessarie all’elaborazione di questi dati conformemente all’ordinanza del 31 agosto 2022sulla protezione dei dati.
Art. 10 Forma delle dichiarazioni
  1. LaBanca nazionaleemana istruzioni tecniche sulla forma delle dichiarazioni.
  2. Essa stabilisce segnatamente quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.
Art. 11 Confidenzialità e protezione dei dati
  1. Tutte le persone incaricate di effettuarerilevazionisono tenute a trattare in modo confidenziale i dati raccolti. Esse provvedono affinché i dati raccolti siano conservati in un luogo sicuro.
  2. La conservazione delle dichiarazioni delle persone tenute a informare dopo la loro elaborazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998sull’archiviazione.

Capitolo 3: Riserve minime

Art. 12 Campo d’applicazione
  1. Solo le banche sono tenute a mantenere riserve minime.
  2. I gruppi di banche che detengono liquidità collettive adempiono l’obbligo di mantenere riserve minime a livello di gruppo.
Art. 13 Attivi computabili

Per l’adempimento dell’obbligo di mantenere riserve minime sono computabili i seguenti attivi delle banche espressi in franchi svizzeri:| a. monete circolanti
(senza monete commemorative e d’investimento) | al 100 per cento | | --- | --- | | b. banconote | al 100 per cento | | c. avere in conto giro presso la Banca nazionale | al 100 per cento |

Art. 14 Impegni determinanti
  1. Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle banche espressi in franchi svizzeri:
    1. gli impegni risultanti da titoli del mercato monetario che non sono classificabili né come impegni nei confronti di banche né come impegni nei confronti della clientela e sono esigibili entro tre mesi;
    2. gli impegni a vista o esigibili entro tre mesi nei confronti di banche;
    3. gli impegni risultanti da depositi revocabili della clientela, senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vincolata;
    4. altri impegni risultanti da depositi della clientela a vista o esigibili entro tre mesi (call money inclusa);
    5. gli impegni risultanti da obbligazioni di cassa esigibili entro tre mesi;
    6. .
    1bis. Non sono determinanti per il calcolo gli impegni nei confronti di banche tenute esse stesse a mantenere riserve minime conformemente agli articoli 17 e 18 della LBN.
  2. .
  3. I termini utilizzati nel capoverso 1 lettere a–e si riferiscono alle prescrizioni della FINMA in materia di presentazione dei conti.
  4. Non sono determinanti per il calcolo delle riserve minime gli impegni nei confronti della Banca nazionale.
Art. 15 Importo delle riserve minime e adempimento delle esigenze di riserve minime
  1. Le riserve minime necessarie ammontano al 4 per cento della media dei valori degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento.
  2. Le esigenze di riserve minime devono essere adempiute mediamente nel rispettivo periodo di riferimento dal 20 di ogni mese al 19 del mese successivo.
  3. La media di cui al capoverso 2 è calcolata in base al rapporto tra la somma degli attivi secondo l’articolo 13 al momento della chiusura dei conti e il numero dei giorni civili del periodo di riferimento. Per i sabati, le domeniche e i giorni festivi vengono inseriti le consistenze dell’ultimo giorno feriale precedente.
Art. 16 Onere della prova

Le banche notificano alla Banca nazionale entro la fine del mese del periodo di riferimento chiuso l’osservanza dell’obbligo di mantenere riserve minime. La Banca nazionale stabilisce nelle direttive forma e modalità della notifica.

Art. 17 Interessi
  1. La banca che omette di mantenere le riserve minime per un periodo di riferimento chiuso deve versare alla Banca nazionale, per il numero di giorni del rispettivo periodo di riferimento, un interesse sull’importo mancante. Il saggio d’interesse supera di 4 punti percentuali il tasso overnight per gli investimenti in franchi, che doveva essere versato nella media del rispettivo periodo di riferimento. La base è costituita dal SARON (fixing alla fine della giornata di negoziazione). In caso di inadempimento è dovuto un importo di almeno 500 franchi.
  2. La Banca nazionale impone alla banca di pagare l’interesse fino alla fine del secondo mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento. La banca che non è d’accordo di pagare l’interesse può chiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 52 della legge sulla Banca nazionale.

Capitolo 4: Sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Sezione 1: Designazione delle infrastrutture del mercato finanziario e dei processi operativi di rilevanza sistemica

Art. 18 Obbligo di pubblicità
  1. L’obbligo di pubblicità di cui all’articolo 20 capoverso 1 LBN si applica a:
    1. sistemi di pagamento tramite i quali sono regolati pagamenti per importi superiori a 25 miliardi di franchi (lordi) per esercizio commerciale;
    2. depositari centrali;
    3. controparti centrali.
  2. L’obbligo di pubblicità si applica già prima che il sistema di pagamento, il depositario centrale o la controparte centrale inizino la propria attività, tuttavia soltanto qualora si preveda che nell’anno successivo all’inizio dell’attività sia raggiunto l’importo di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 19 Procedura
  1. La Banca nazionale designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22 LInFi.
  2. La Banca nazionale richiede dall’esercente i dati e i documenti necessari, fissa un termine per il loro inoltro e stabilisce la forma della notifica.
  3. Prima di determinare che un’infrastruttura del mercato finanziario è di rilevanza sistemica e quali dei suoi processi operativi sono di rilevanza sistemica, la Banca nazionale offre all’esercente la possibilità di prendere posizione in merito. Qualora si tratti di un’infrastruttura del mercato finanziario soggetta ad autorizzazione secondo l’articolo 4 LInFi, la Banca nazionale consulta la FINMA.
Art. 20 Criteri per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Per determinare se un sistema di pagamento, un depositario centrale o una controparte centrale è rilevante per la stabilità del sistema finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LInFi, la Banca nazionale considera in particolare:

  1. le operazioni compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario, segnatamente se si tratta di operazioni di cambio, del mercato monetario, del mercato dei capitali o su derivati, oppure di operazioni funzionali all’attuazione della politica monetaria;
  2. i volumi e gli importi delle transazioni compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;
  3. le valute in cui le operazioni sono compensate o regolate attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario;
  4. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione degli strumenti finanziari custoditi o amministrati in modo accentrato dall’infrastruttura;
  5. i partecipanti dell’infrastruttura;
  6. i collegamenti dell’infrastruttura con altre infrastrutture del mercato finanziario;
  7. la possibilità per i partecipanti dell’infrastruttura di ricorrere in tempi brevi a un’altra infrastruttura del mercato finanziario o ad un procedimento alternativo per la compensazione e il regolamento delle operazioni, e i rischi che ciò comporta;
  8. i rischi di credito e di liquidità connessi con l’operatività dell’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 20a e21

Abrogati

Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 21a Applicabilità dei requisiti particolari
  1. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFivalgono i requisiti particolari seguenti.
  2. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi valgono i requisiti di cui agli articoli 23, 24 capoversi 4–6, 24a , 25c , 27 capoversi 1 e 2, 28–28d , 29, 30 capoversi 1 e 3, 32–32c e 34, nonché gli obblighi di cui alla sezione 3, eccettuato l’articolo 36 capoverso 1 lettera h.
Art. 22 Governance aziendale e organizzazione
  1. L’esercente dispone di regole e procedure adeguate in materia di governance aziendale. Queste contemplano in particolare:
    1. una struttura organizzativa e basi organizzative che regolano i compiti, le responsabilità, le competenze e i doveri di rendiconto del consiglio di amministrazione, della direzione e della revisione interna;
    2. un sistema di gestione del rischio per l’identificazione, la misurazione, il controllo e la sorveglianza dei rischi;
    3. un sistema di controlli interni che assicuri, fra l’altro, la conformità alle norme legali, regolamentari e aziendali («compliance»).
  2. L’esercente dispone di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei partecipanti in ordine ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.
  3. e4.
Art. 22a Consiglio di amministrazione, direzione e revisione interna
  1. I membri del consiglio di amministrazione e della direzione godono di una reputazione irreprensibile e dispongono dell’esperienza e della capacità necessarie per assolvere i loro compiti. Il consiglio di amministrazione sottopone regolarmente a valutazione il proprio operato.
  2. Il consiglio di amministrazione comprende anche membri non appartenenti alla direzione.
  3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le linee guida per la gestione del rischio. Esso approva i piani di cui all’articolo 26 e all’articolo 31 capoverso 4, nonché la strategia e i piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoverso 4.
  4. La revisione interna è indipendente dalla direzione e riferisce al consiglio di amministrazione o a uno dei suoi comitati. Essa dispone di risorse sufficienti e ha un diritto di verifica incondizionato, nonché un diritto di accesso illimitato a tutti i documenti, supporti di dati e sistemi di elaborazione delle informazioni.
  5. .
Art. 22b Documentazione e conservazione
  1. L’esercente registra i servizi prestati e le attività svolte essenziali, e conserva la totalità delle registrazioni per un periodo di dieci anni.
  2. e3.
Art. 23 Basi contrattuali
  1. Le basi contrattuali di un’infrastruttura del mercato finanziario stabiliscono in particolare:
    1. i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
    2. i diritti e gli obblighi dell’esercente e dei partecipanti;
    3. le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finanziario;
    4. le regole e le procedure nel caso di inadempienza di un partecipante;
    5. i diritti e gli obblighi reciproci nel caso di collegamenti con altre infrastrutture del mercato finanziario;
    6. gli obblighi inerenti alla consegna di strumenti fisici o materie prime.
  2. L’esercente verifica periodicamente l’efficacia e l’attuabilità delle basi contrattuali secondo gli ordinamenti giuridici applicabili, e adotta opportuni provvedimenti per limitare gli eventuali rischi legali.
Art. 23a Trasparenza
  1. L’esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l’infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare:
    1. le modalità di funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario;
    2. la struttura organizzativa dell’esercente;
    3. i diritti e gli obblighi dei partecipanti;
    4. i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
    5. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
    6. .
    7. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
    8. .
    9. i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni.
  2. L’esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali.
Art. 24 Accesso ed esclusione
  1. L’esercente assicura un accesso aperto e non discriminatorio ai propri servizi.
  2. L’esercente può limitare l’accesso qualora ciò accresca la sicurezza o l’efficienza dell’infrastruttura del mercato finanziario e tale effetto non possa essere ottenuto con altri mezzi. In particolare, esso può subordinare la partecipazione all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.
  3. Nel caso in cui l’esercente intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la Banca nazionale, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.
  4. L’esercente sorveglia costantemente l’adempimento dei presupposti per la partecipazione.
  5. L’esercente definisce i criteri e la procedura per la sospensione e l’esclusione di partecipanti che non adempiono più i requisiti per la partecipazione.
  6. L’esercente comunica immediatamente al partecipante la sua sospensione o esclusione.
Art. 24a Inadempienza di un partecipante
  1. L’esercente dispone di regole e procedure per fronteggiare l’inadempienza di un partecipante e ridurre al minimo i rischi di credito e di liquidità per l’infrastruttura del mercato finanziario e per i suoi partecipanti. Tali regole e procedure consentono all’esercente di onorare regolarmente i propri impegni a scadenza.
  2. Le regole e le procedure stabiliscono in particolare:
    1. in quale sequenza l’esercente utilizza le garanzie e le altre risorse finanziarie per la copertura di perdite («default waterfall»);
    2. in che modo l’esercente alloca le perdite non coperte dalle garanzie o dalle altre risorse finanziarie;
    3. in che modo l’esercente fa fronte a difficoltà di liquidità;
    4. in che modo l’esercente ricostituisce le garanzie e le altre risorse finanziarie utilizzate per coprire perdite o superare difficoltà di liquidità originate dall’inadempienza di un partecipante.
  3. L’esercente riesamina e collauda dette regole e procedure almeno una volta l’anno.
Art. 24b
Art. 25 Mezzi di pagamento
  1. Per quanto possibile e praticabile, l’infrastruttura del mercato finanziario regola i pagamenti mediante il trasferimento di depositi a vista presso una banca centrale.
  2. In alternativa, l’infrastruttura del mercato finanziario utilizza un mezzo di pagamento che presenta rischi di credito e di liquidità nulli o esigui. L’esercente riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.
Art. 25a Finalità
  1. Le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario stabiliscono il momento in cui:
    1. l’ordine di pagamento di un partecipante non può più essere modificato o revocato;
    2. un pagamento è regolato.
  2. L’infrastruttura del mercato finanziario effettua i pagamenti e i trasferimenti di titoli in tempo reale, e comunque non oltre il giorno di valuta.
Art. 25b Regolamento di impegni reciproci

L’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario consente ai partecipanti di evitare il rischio di inadempienza della controparte garantendo che, in caso di impegni reciproci, il regolamento di un impegno avvenga soltanto se e quando è assicurato il regolamento dell’impegno corrispondente.

Art. 25c Depositario centrale
  1. Il depositario centrale dispone di regole, procedure e controlli idonei a ridurre al minimo i rischi connessi con la custodia e il trasferimento di titoli.
  2. Il depositario centrale consente ai propri partecipanti di detenere i titoli in forma immobilizzata o dematerializzata mediante registrazione in un conto titoli.
Art. 26 Mantenimento e cessazione ordinata di processi operativi di rilevanza sistemica
  1. L’esercente identifica gli scenari che possono pregiudicare la sua continuità aziendale e predispone un piano che assicuri:
    1. il mantenimento o la cessazione ordinata dei processi operativi di rilevanza sistemica in caso di incombente insolvenza o di altre circostanze che possono compromettere la sua continuità aziendale;
    2. la cessazione ordinata dei processi operativi di rilevanza sistemica in caso di dismissione volontaria dell’attività.
  2. Il piano comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare da parte dell’esercente e delle risorse richieste per attuare tali misure. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa.
Art. 27 Principi per la gestione dei rischi
  1. L’esercente dispone di una strategia per identificare, misurare, controllare e sorvegliare su base integrata i rischi importanti, e in particolare i rischi legali, di credito, di liquidità, generali di impresa e operativi.
  2. Nel definire le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità, l’esercente tiene conto del loro possibile impatto sui partecipanti e sul sistema finanziario; mira in particolare a evitare effetti prociclici.
  3. L’esercente mette a disposizione strumenti e crea incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario.
Art. 28 Gestione dei rischi di credito
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di credito mediante procedure e strumenti appropriati.
  2. L’esercente dispone di garanzie di cui all’articolo 28a sufficienti per coprire con un elevato livello di confidenza i rischi di credito correnti e potenziali nei confronti di ogni singolo partecipante. Esso verifica regolarmente l’adempimento di questo requisito.
Art. 28a Garanzie
  1. L’esercente accetta a copertura dei rischi unicamente garanzie liquide che presentano un basso rischio di credito e di mercato.
  2. L’esercente valuta le garanzie con prudenza. Esso applica scarti di garanzia («haircut») adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili, e valida gli stessi a intervalli regolari.
  3. L’esercente evita rischi di concentrazione connessi con le garanzie. Al fine di diversificare le garanzie, stabilisce limiti di concentrazione e ne sorveglia il rispetto. L’esercente si assicura inoltre che nessun partecipante fornisca garanzie che subirebbero una forte perdita di valore in caso di sua inadempienza.
  4. L’esercente si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. Ciò vale in particolare per le garanzie:
    1. custodite all’estero;
    2. emesse da emittenti esteri; o
    3. denominate in valuta estera.
Art. 28b Risorse finanziarie e sequenza nella copertura di perdite («default waterfall») presso una controparte centrale
  1. Una controparte centrale limita i propri rischi di credito verso i partecipanti richiedendo a questi ultimi il deposito di garanzie ai sensi dell’articolo 28a sotto forma di margini iniziali, margini di variazione e contributi al fondo di garanzia («default fund»).
  2. Una controparte centrale valuta le garanzie e le posizioni creditorie e debitorie dei partecipanti ai prezzi di mercato correnti e richiede il versamento di margini (iniziali e di variazione) almeno una volta al giorno qualora siano superati valori soglia prestabiliti. La controparte centrale è inoltre autorizzata e in grado di effettuare richiami di margini anche su base infragiornaliera.
  3. I margini e i contributi al fondo di garanzia coprono i rischi di credito correnti e potenziali in una pluralità di scenari. Fra questi figura anche l’inadempienza del partecipante o del gruppo di partecipanti e l’inadempienza dei due partecipanti o dei due gruppi di partecipanti, nei confronti dei quali una controparte centrale presenta i maggiori rischi di credito potenziali in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Un gruppo di partecipanti è costituito da tutti i partecipanti appartenenti a un medesimo gruppo societario.
  4. Per coprire le eventuali perdite causate dall’inadempienza di un partecipante la controparte centrale utilizza le garanzie e i fondi propri nell’ordine seguente:
    1. i margini versati dal partecipante inadempiente;
    2. i contributi del partecipante inadempiente al fondo di garanzia;
    3. i fondi propri dedicati della controparte centrale che devono rappresentare una quota rilevante dei fondi propri complessivi;
    4. i contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia.
Art. 28c Calcolo dei margini presso una controparte centrale
  1. I margini iniziali di un partecipante coprono i rischi di credito potenziali che sorgono per la controparte centrale in caso di inadempienza del partecipante stesso a causa delle variazioni attese del prezzo di mercato lungo un orizzonte temporale adeguato, con un livello di confidenza minimo del 99 per cento. Per i derivati negoziati fuori borsa («OTC») il livello di confidenza minimo è del 99,5 per cento, a meno che essi presentino le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati in borsa.
  2. L’orizzonte temporale adeguato di cui al capoverso 1 corrisponde al periodo intercorrente fra l’ultimo versamento di margini di variazione e la prevista liquidazione o copertura delle posizioni creditorie e debitorie in caso di inadempienza di un partecipante. Esso è pari ad almeno due giorni lavorativi. Per i derivati negoziati fuori borsa («OTC») l’orizzonte temporale minimo è di cinque giorni lavorativi, a meno che essi presentino le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati in borsa.
  3. Per il calcolo dei margini iniziali una controparte centrale utilizza le variazioni del prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti ai crediti e agli impegni durante un periodo comprendente almeno gli ultimi dodici mesi. Essa può scegliere periodi diversi o periodi aggiuntivi se ne conseguono margini iniziali superiori.
  4. Se nel calcolare i margini iniziali di un partecipante una controparte centrale compensa i crediti e gli impegni di quest’ultimo, le ipotesi che essa assume circa le correlazioni fra gli strumenti finanziari sottostanti a tali posizioni sono adeguate anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili.
  5. I margini di variazione coprono i rischi di credito correnti che risultano dalle variazioni dei prezzi di mercato osservate, tenuto conto dei valori soglia prestabiliti.
Art. 28d Controllo del rischio presso una controparte centrale
  1. Una controparte centrale verifica:
    1. su base giornaliera, mediante test retrospettivi, se i margini iniziali richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28c capoverso 1;
    2. su base giornaliera, mediante prove di stress, se i margini iniziali e i contributi al fondo di garanzia richiesti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 28b capoverso 3;
    3. su base mensile, il modo in cui variano i margini iniziali al variare delle ipotesi e dei parametri assunti per il loro calcolo;
    4. su base mensile, gli scenari, i modelli, le ipotesi e i parametri sottostanti alle prove di stress;
    5. almeno una volta l’anno, e in modo esaustivo, il modello impiegato per la gestione dei rischi di credito e la sua applicazione.
  2. Qualora le verifiche di cui al capoverso 1 facciano emergere carenze, la controparte centrale adotta le misure opportune affinché siano soddisfatti i requisiti summenzionati.
Art. 29 Gestione dei rischi di liquidità
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di liquidità mediante procedure e strumenti appropriati.
  2. L’esercente dispone di sufficienti mezzi liquidi per onorare a scadenza i propri impegni di pagamento in tutte le valute, anche in differenti scenari di stress. Esso applica ai mezzi liquidi scarti di garanzia che sono adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili.
  3. Nello scegliere gli scenari di stress l’esercente considera in particolare gli eventi critici seguenti in condizioni di mercato estreme ma plausibili:
    1. l’inadempienza del partecipante o del gruppo di partecipanti che genererebbe per l’infrastruttura del mercato finanziario il maggiore impegno di pagamento aggregato;
    2. in aggiunta, per una controparte centrale, l’inadempienza dei due partecipanti o dei due gruppi di partecipanti che genererebbe per la controparte centrale stessa il maggiore impegno di pagamento aggregato;
    3. l’inadempienza del principale fornitore di liquidità per ognuna delle cinque valute in cui l’infrastruttura del mercato finanziario presenta i maggiori impegni di pagamento;
  4. Per liquidità in una valuta di cui al capoverso 2 si intendono il contante, le linee di credito e le garanzie ai sensi degli articoli 50 capoverso 1 e 58 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 2015sull’infrastruttura finanziaria (OInFi).
  5. L’esercente diversifica i propri fornitori di liquidità ed evita rischi di concentrazione in relazione alle garanzie e ai valori patrimoniali ai sensi degli articoli 50 capoverso 1 lettere d ed e nonché 58 capoverso 1 lettere d ed e OInFi.
  6. L’esercente verifica:
    1. su base giornaliera, mediante prove di stress, se è soddisfatto il requisito di cui al capoverso 2;
    2. almeno ogni trimestre, il merito di credito e la capacità dei fornitori di liquidità di onorare i loro impegni.
Art. 30 Gestione dei rischi di custodia e di investimento
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi di custodia e di investimento mediante procedure e strumenti appropriati.
  2. L’esercente riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidando in custodia tali valori a una parte terza. In particolare, esso detiene le garanzie e i valori patrimoniali presso istituzioni finanziarie solvibili e possibilmente soggette a vigilanza, e adotta misure per poter disporre immediatamente di tali garanzie e valori patrimoniali in caso di necessità.
  3. La strategia di investimento dell’esercente è in sintonia con la sua strategia di gestione del rischio e ammette soltanto investimenti liquidi che presentano un basso rischio di credito e di mercato. L’esercente evita i rischi di concentrazione e rende nota la strategia di investimento ai partecipanti, specialmente per quanto concerne l’eventuale reimpiego delle garanzie da essi conferite.
Art. 31 Gestione del rischio aziendale generale
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia il proprio rischio aziendale generale mediante procedure e strumenti appropriati.
  2. Per la copertura di perdite derivanti dal rischio aziendale generale l’esercente detiene fondi propri e liquidità netta. Queste risorse sono sufficienti ad assicurare l’attuazione del piano di cui all’articolo 26, e comunque devono coprire i costi di esercizio correnti durante un periodo di almeno sei mesi.
  3. Le garanzie e gli altri mezzi finanziari destinati ad assorbire le perdite derivanti dall’inadempienza di partecipanti o da altri rischi di credito e di liquidità ai sensi degli articoli 28 e 29 non sono computabili ai fini dell’adempimento del requisito di cui al capoverso 2.
  4. L’esercente dispone di un piano per reperire fondi propri addizionali allorché i fondi propri esistenti non soddisfano più il requisito di cui al capoverso 2.
Art. 32 Gestione dei rischi operativi

L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i propri rischi operativi mediante procedure e strumenti idonei in particolare a garantire la sicurezza dell’informazione e la continuità operativa. Al riguardo, prende a riferimento standard riconosciuti.

Art. 32a Sicurezza dell’informazione
  1. L’esercente dispone di un approccio a livello aziendale e di una struttura organizzativa appropriata per pianificare, attuare, sorvegliare e migliorare la gestione delle funzioni e delle attività orientate alla sicurezza dell’informazione (gestione della sicurezza dell’informazione).
  2. L’esercente fissa obiettivi adeguati concernenti disponibilità, integrità, confidenzialità, verificabilità, autenticità, tracciabilità e non ripudiabilità di informazioni, e in particolare dei dati relativi a operazioni computate o gestite attraverso l’infrastruttura del mercato finanziario (obiettivi di sicurezza dell’informazione)
  3. L’esercente adotta provvedimenti organizzativi e tecnici per conseguire gli obiettivi di sicurezza dell’informazione sia in regime di esercizio normale sia nel corso di lavori di sviluppo e di manutenzione e in periodi di accresciuto volume di transazioni. In particolare esso adotta misure precauzionali al fine di:
    1. identificare, analizzare e valutare minacce interne ed esterne alla sicurezza dell’informazione e attuare, se necessario, opportune misure protettive;
    2. garantire la sicurezza fisica delle istallazioni per l’elaborazione dei dati;
    3. garantire il funzionamento sicuro e continuativo delle istallazioni per l’elaborazione dei dati;
    4. controllare, registrare e valutare l’accesso a informazioni e alle istallazioni per l’elaborazione dei dati;
    5. proteggere i dati dal pericolo di smarrimento, fuga, accesso non autorizzato, nonché da altri rischi connessi con l’elaborazione dei dati, come negligenza, frode, amministrazione carente e stoccaggio inadeguato;
    6. garantire la memorizzazione e la trasmissione sicura di dati sensibili;
    7. garantire il trattamento corretto e completo delle operazioni;
    8. registrare e verificare le operazioni in tutte le fasi importanti del trattamento, e in particolare all’ingresso nel sistema di elaborazione dei dati e all’uscita da quest’ultimo.
    9. registrare e sorvegliare gli interventi al sistema di elaborazione dei dati, come modifiche del software o dei parametri;
    10. registrare, valutare prontamente e in forma standardizzata e correggere eventuali errori nel trattamento delle operazioni e disfunzioni nel sistema di elaborazione dei dati, nonché evitare che si ripresentino.
  4. L’esercente verifica regolarmente l’appropriatezza e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione di cui al capoverso 2.
Art. 32b Continuità operativa
  1. L’esercente dispone di un approccio a livello aziendale per mantenere o ripristinare prontamente i processi operativi, e in particolare i processi operativi di rilevanza sistemica, al verificarsi di incidenti.
  2. L’esercente definisce le risorse necessarie (edifici, collaboratori, istallazioni tecniche, dati, fornitori di servizi esterni) per le singole aree di attività e valuta le possibili conseguenze sui vari processi operativi, e in particolare sui processi operativi di rilevanza sistemica, di una indisponibilità parziale o completa di tali risorse (analisi di impatto operativo). La valutazione considera anche le interdipendenze fra le diverse aree operative e le dipendenze da prestatori di servizi esterni.
  3. Sulla base dell’analisi di impatto operativo l’esercente stabilisce il tempo massimo tollerabile per il ripristino dei processi operativi al verificarsi di un incidente e il livello di ripristino richiesto (obiettivi di ripristino), nonché le risorse necessarie a tale scopo. Il tempo massimo di ripristino è di due ore per i processi di rilevanza sistemica, anche nel caso di incidenti maggiori (come l’indisponibilità di un edificio di importanza critica e del relativo personale).
  4. L’esercente stabilisce la procedura con cui intende conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al capoverso 3 (strategia di continuità operativa) e formula piani che descrivono nei particolari le modalità di intervento e le persone responsabili (piani di continuità operativa).
  5. Dopo ogni cambiamento sostanziale, ma comunque almeno una volta l’anno, l’esercente riesamina e sottopone a test i piani di continuità operativa per verificarne l’attualità, la realizzabilità e l’efficacia. Se necessario, in tali verifiche esso coinvolge partecipanti e importanti prestatori di servizi.
Art. 32c Centri di calcolo
  1. L’esercente dispone di almeno due centri di calcolo che soddisfano elevati requisiti per quanto concerne in particolare la sicurezza fisica, la protezione antincendio, l’approvvigionamento di energia, i sistemi di raffreddamento e l’infrastruttura delle telecomunicazioni.
  2. L’esercente stabilisce l’ubicazione dei centri di calcolo sulla base di un’analisi dei rischi e si assicura che essi abbiano differenti profili di rischio e offrano un’adeguata protezione anche nel caso di incidenti che interessano una vasta area geografica.
  3. I centri di calcolo e i provvedimenti adottati per assicurarne l’operatività sono adeguati ai fini del conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione e degli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 32a e 32b . In particolare, in caso di avaria di uno dei centri di calcolo, l’esercente assicura che i processi operativi di rilevanza sistemica possano essere riattivati entro due ore presso un altro centro senza la perdita di nessuna fase di trattamento confermata ai partecipanti.
Art. 32d Esternalizzazione
  1. Qualora decida di esternalizzare servizi importanti, l’esercente seleziona con cura i prestatori di servizi e li istruisce adeguatamente.
  2. L’esercente integra i servizi esternalizzati nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni fornite dal prestatore di servizi.
  3. L’esercente rimane responsabile dell’adempimento dei requisiti particolari ai sensi del presente capitolo anche per i servizi esternalizzati.
  4. Il contratto di esternalizzazione statuisce in particolare:
    1. le prestazioni fornite dal prestatore di servizi;
    2. la possibilità per la Banca nazionale, per l’esercente o per un ente esterno incaricato, di esaminare integralmente e senza impedimenti i servizi affidati al prestatore di servizi.
Art. 33 Gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione indiretta

Se l’infrastruttura del mercato finanziario dispone di partecipanti indiretti individuabili dall’esercente, questi identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi che possono derivare all’infrastruttura da tali partecipanti indiretti.

Art. 34 Gestione dei rischi derivanti dai collegamenti fra differenti infrastrutture dei mercati finanziari
  1. L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi che possono derivare dai collegamenti con altre infrastrutture dei mercati finanziari.
  2. Se un depositario centrale istituisce un collegamento con un altro depositario centrale:
    1. copre con un elevato livello di confidenza mediante adeguate garanzie il rischio di controparte risultante dalla concessione di credito all’altro depositario centrale;
    2. consente il reimpiego dei titoli ricevuti in via provvisoria dall’altro depositario centrale soltanto dopo che il trasferimento originario non può più essere modificato o revocato;
    3. nel caso di collegamenti indiretti, identifica, misura, controlla e sorveglia i rischi derivanti dall’interposizione di istituzioni finanziarie;
    4. procede quotidianamente alla riconciliazione dei titoli che custodisce in via indiretta con quelli che detiene presso altri depositari centrali e altri depositari;
    5. nella misura in cui ciò è praticabile, permette di regolare mediante «consegna contro pagamento» le transazioni fra i partecipanti dei depositari centrali collegati.
  3. Se una controparte centrale istituisce un collegamento con un’altra controparte centrale, essa copre i risultanti rischi di credito correnti e potenziali con un elevato livello di confidenza richiedendo all’altra controparte centrale il deposito di garanzie ai sensi dell’articolo 28a .

Sezione 3: Valutazione dell’adempimento dei requisiti particolari

Art. 35 Dovere di notifica

L’esercente è tenuto a fornire alla Banca nazionale o a una parte terza da essa designata tutte le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.

Art. 36 Obbligo di rendicontazione e di informazione
  1. L’esercente fornisce alla Banca nazionale i documenti e le informazioni seguenti:
    1. il rapporto di gestione;
    2. le basi contrattuali;
    3. i principi organizzativi;
    4. i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione;
    5. i rapporti degli organi di revisione interni ed esterni;
    6. informazioni sui partecipanti;
    7. dati concernenti il computo e la gestione di pagamenti e di strumenti finanziari, nonché la custodia accentrata di titoli;
    8. i piani di cui all’articolo 26, per il mantenimento o la cessazione ordinata di processi operativi di rilevanza sistemica, nonché il piano di cui all’articolo 31 capoverso 4, per il reperimento di fondi propri addizionali;
    9. i risultati del controllo dei rischi di cui agli articoli 27–32a e agli articoli 33 e 34;
    10. informazioni sulla disponibilità del sistema di elaborazione dei dati e sulle sue avarie e disfunzioni, ivi comprese le cause e le contromisure adottate (statistiche operative e relazione tecnica);
    11. l’analisi di impatto operativo, la strategia di continuità operativa e i piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoversi 2–4;
    12. i risultati dei test sui piani di continuità operativa di cui all’articolo 32b capoverso 5;
    13. in caso di inadempienza di un partecipante, un rapporto sullo svolgimento della procedura di esclusione;
    14. un rapporto sull’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.
  2. L’esercente informa tempestivamente la Banca nazionale in merito a previste modifiche sostanziali concernenti:
    1. i rapporti di proprietà;
    2. gli obiettivi aziendali, la strategia aziendale e i servizi offerti;
    3. la governance aziendale e l’organizzazione ai sensi dell’articolo 22;
    4. il mezzo di pagamento impiegato;
    5. i presupposti per la partecipazione all’infrastruttura del mercato finanziario;
    6. la gestione del rischio, in particolare le procedure e gli strumenti per la gestione dei rischi di credito e di liquidità;
    7. la gestione dei rischi operativi, in particolare la strategia di continuità operativa, nonché i provvedimenti organizzativi e tecnici adottati per conseguire gli obiettivi di sicurezza dell’informazione;
    8. gli accordi con parti terze i cui servizi sono essenziali per il funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario.
  3. L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale in merito a:
    1. importanti vertenze legali;
    2. eventi che pregiudicano seriamente il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione di cui all’articolo 32a e degli obiettivi di continuità operativa di cui all’articolo 32b ;
    3. la mancata osservanza dei requisiti posti alla gestione dei rischi di credito e di liquidità di cui agli articoli 28, 28b , 28c , 28d e 29.
  4. L’esercente informa immediatamente la Banca nazionale, la FINMA e altre autorità di vigilanza competenti in merito alla sospensione o all’esclusione di un partecipante.
  5. D’intesa con l’esercente la Banca nazionale fissa le cadenze, i termini e la forma per la presentazione dei documenti e delle notifiche di cui ai capoversi 1–4.
Art. 37 Controlli in loco
  1. Per valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo la Banca nazionale può effettuare controlli in loco presso l’infrastruttura del mercato finanziario o incaricare di tali controlli una parte terza.
  2. L’esercente fa verificare a intervalli regolari da un’istanza qualificata interna o esterna, l’appropriatezza e l’efficacia del sistema di gestione del rischio. La Banca nazionale può fissare direttive riguardo all’estensione e al grado di approfondimento di tale verifica.
  3. L’esercente fa verificare con frequenza annuale da un’istanza qualificata esterna, l’appropriatezza e l’efficacia dei procedimenti e degli strumenti impiegati per la gestione dei rischi operativi. D’intesa con l’esercente la Banca nazionale stabilisce l’estensione e il grado di approfondimento di tale verifica.
Art. 38 Procedura in caso di mancato adempimento di requisiti particolari
  1. Se un’infrastruttura del mercato finanziario non soddisfa i requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo, la Banca nazionale indirizza una raccomandazione all’esercente.
  2. Se l’esercente non si conforma alla raccomandazione di cui al capoverso 1 la Banca nazionale emana una decisione.
  3. Prima di indirizzare una raccomandazione all’esercente secondo il capoverso 1 o di emanare una decisione secondo il capoverso 2, la Banca nazionale offre all’esercente la possibilità di prendere posizione. Se l’infrastruttura del mercato finanziario è soggetta all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi, la Banca nazionale consulta preventivamente la FINMA.
Art. 39

Capitolo 5: Controllo

Art. 40
  1. Le società di audit verificano l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica e dell’obbligo di mantenere riserve minime e inoltrano alla Banca nazionale un rapporto separato in materia.
  2. Di regola tale verifica avviene simultaneamente alla verifica di cui all’articolo 24 della legge del 22 giugno 2007sulla vigilanza dei mercati finanziari. Nell’effettuare la verifica vanno evitati per quanto possibile i doppioni. Il rapporto deve essere presentato alla Banca nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 41 Disposizioni transitorie
  1. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 21a –34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano a partire dal passaggio in giudicato della decisione di autorizzazione di cui all’articolo 25 LInFi. Fino a quel momento vigono i requisiti e gli obblighi corrispondenti previsti dal diritto anteriore.
  2. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 22–34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2015.
Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.

Allegato(art. 5 cpv. 1)

Rilevazioni

Denominazione della rilevazione:Bilancio mensile dettagliato
Oggetto della rilevazione:Poste di bilancio e operazioni fiduciarie conformemente alle disposizioni del Consiglio federalee della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché per settori economici; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contante costituiti in garanzia per prestiti e altre operazioni; crediti concessi in cooperazione con banche all’estero, iscritti a bilancio dalle banche all’estero
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche in cui il totale dalla somma di bilancio e dalle operazioni fiduciarie supera 500 milioni di franchi
Ripartizione per settori economici: banche le cui attività in Svizzera superano 1,5 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Direzione; impresa
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:17 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Poste di bilancio scelte per la statistica relativa alla massa monetaria
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Oggetto della rilevazione:Registrazione delle poste di bilancio che consentono una valutazione tempestiva della massa monetaria
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche le cui somme delle poste di bilancio rilevanti per M3 superano 3 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:10 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statistica dettagliata di fine anno
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Oggetto della rilevazione:Poste di bilancio e operazioni fuori bilancio conformemente alle prescrizioni del Consiglio federalee della FINMA concernenti la presentazione dei conti di banche; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro USA, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero; conto economico e dati complementari; ripartizione per Stato delle attività, delle passività e delle operazioni fiduciarie; registrazione dei crediti e impegni monetari iscritti a bilancio risultanti da operazioni pronti contro termine, nonché da depositi in contante costituiti in garanzia per prestiti e altre operazioni
Tipo di rilevazione:Rilevazione totale Ripartizione per Stato: rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Tutte le banche Ripartizione per Stato: banche che devono inoltrare la statistica delle divise in euro
Livello della rilevazione:Impresa; direzione e gruppo di società (conglomerato) per singoli settori
Periodicità:Annuale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:3 mesi
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statistica relativa al volume dei crediti
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Oggetto della rilevazione:Attività creditizia (limiti, impiego, rettifiche di valore, ammortamenti) e crediti a rischio; ripartizione dei crediti in crediti ipotecari e crediti (garantiti e non garantiti) verso la clientela, per durata residua, per rami economici, sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché dimensioni dell’impresa debitrice
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche i cui crediti al settore non bancario in Svizzera superano 280 milioni di franchi
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:20 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della
rilevazione:
Inchiesta relativa alla qualità dei crediti
------
Oggetto della rilevazione:Indicazioni sulla qualità dei crediti (probabilità di inadempienza e perdita attesa) e sulla quantità dei crediti; ripartizione per rami economici, nonché sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche i cui crediti al settore non bancario in Svizzera superano 15 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Gruppo di società
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:2 mesi
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statistica relativa agli interessi del credito
------
Oggetto della rilevazione:Forma del credito, ammontare del credito, garanzie, rating, saggio d’interesse, fissazione dell’interesse, commissioni, durata del credito e modalità di rimborso nonché caratteristiche del beneficiario del credito; devono essere notificate individualmente tutte le operazioni che si fondano su nuove stipulazioni di credito
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche i cui crediti a imprese non finanziarie in Svizzera superano 2 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:1 mese
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Inchiesta sulla concessione di crediti
------
Oggetto della rilevazione:Indicazioni sulle modifiche dei criteri di concessione dei crediti, delle condizioni di credito e della domanda di crediti; ripartizione dei debitori nelle categorie imprese (con suddivisione per dimensioni dell’impresa) ed economie domestiche private, per tipo di credito, durata residua e sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero Indicazioni sui tassi d’interesse di mercato nella formazione dei prezzi; ripartizione secondo i diversi tassi d’interesse sul mercato, rispettivamente secondo le curve dei rendimenti, nonché secondo i tipi di credito
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche i cui crediti al settore non bancario in Svizzera superano 8 miliardi di franchi Inchiesta sulla concessione di crediti all’estero: banche in mani svizzere i cui crediti al settore non bancario all’estero superano 10 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Direzione Inchiesta sulla concessione di crediti all’estero: gruppo di società
Periodicità:Trimestrale; ogni due anni
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:20 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Nuove ipoteche
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Oggetto della rilevazione:Nuovi crediti per il finanziamento di immobili in Svizzera per i tre tipi di operazioni seguenti: (i) finanziamento dell’acquisto di un immobile, (ii) riscatto di un credito concesso da un altro prestatore o (iii) finanziamento della costruzione di un immobile. La rilevazione concerne le caratteristiche generali del credito (p.es. mutuatario, tipo di operazione, limiti del credito, impiego, garanzie, reddito), le caratteristiche delle singole tranche (p.es. tipo di tasso di interesse, tasso di interesse, vincoli di interesse e di capitale) nonché le caratteristiche dei singoli immobili (p.es. tipo, luogo e valore dell’immobile, pigione netta)
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche il cui volume dei crediti ipotecari in Svizzera supera 6 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:40 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statistica relativa ai tassi d’interesse
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Oggetto della rilevazione:Tassi d’interesse pubblicati alla fine del mese per le nuove operazioni; tassi d’interesse su ipoteche variabili, ipoteche a tasso fisso, ipoteche legate ai tassi del mercato monetario e crediti al consumo; tassi d’interesse su depositi della clientela (ripartiti secondo le caratteristiche del prodotto), su investimenti finanziari a termine nonché su obbligazioni di cassa
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche il cui totale dei depositi della clientela e delle obbligazioni di cassa in franchi svizzeri su conti in Svizzera supera 500 milioni di franchi (senza i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali)
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:10 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Ripartizione di determinate poste di bilancio
per tasso d’interesse
------
Oggetto della rilevazione:Determinate poste di bilancio ripartite per tasso d’interesse e per sede o domicilio della controparte in Svizzera o all’estero
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche i cui impegni in franchi svizzeri risultanti da depositi della clientela superano 4 miliardi di franchi o i cui impegni in franchi svizzeri nei confronti di banche superano 1,3 miliardi di franchi
Livello della rilevazione:Impresa
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:1 mese
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Portafogli titoli
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Oggetto della rilevazione:Entità dei titoli nei depositi aperti dei clienti; ripartizione per categorie di titoli (in particolare valori del mercato monetario, obbligazioni di cassa, obbligazioni, azioni, quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati), per provenienza dell’emittente (Svizzera o estero) e per valuta; ripartizione dei titolari di deposito per settori economici e per sede o domicilio in Svizzera o all’estero; entità dei titoli prestati
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale; rilevazione totale
Istituti tenuti a informare:Le banche, i depositari centrali e le controparti centrali la cui situazione di deposito supera i 4,3 miliardi di franchi procedono a una notifica mensile. Le altre banche, gli altri depositari centrali e le altre controparti centrali procedono a una notifica annuale
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Mensile; annuale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:Notifica mensile: 25 giorni Notifica annuale: 3 mesi
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Cifre d’affari concernenti i titoli
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Oggetto della rilevazione:Cifre d’affari concernenti depositi aperti dei clienti, provenienti da operazioni di compravendita; ripartizione dei titolari di deposito per sede o domicilio in Svizzera o all’estero; ripartizione delle cifre d’affari per categorie di titoli (in particolare valori del mercato monetario, obbligazioni di cassa, obbligazioni, azioni, quote di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati), per provenienza dell’emittente (Svizzera o estero) e per valuta
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Le banche, i depositari centrali e le controparti centrali che devono notificare mensilmente la rilevazione delle entità dei portafogli titoli
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:25 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statistica relativa agli investimenti collettivi
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Oggetto della rilevazione:Situazione e variazione della sostanza degli investimenti collettivi di capitale; valore delle quote emesse e riscattate dagli investimenti collettivi di capitale; ripartizione dei valori patrimoniali in Svizzera e all’estero per valuta e categorie d’investimento (strumenti del mercato monetario, crediti da operazioni di pensione, obbligazioni, azioni e altri titoli di partecipazione, quote di altri investimenti collettivi di capitale, fondi e immobili, prodotti strutturati, altri titoli); ripartizione degli impegni in Svizzera e all’estero; ripartizione degli investimenti collettivi di capitale secondo la forma giuridica e secondo il tipo di investimento collettivo aperto previsto dalla legge; conto economico
Tipo di rilevazione:Rilevazione totale
Istituti tenuti a informare:Direzioni di fondi svizzeri e società svizzere per investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006sugli investimenti collettivi
Livello della rilevazione:
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:20 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Rischi di controparte in ambito interbancario
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Oggetto della rilevazione:Annotazione delle 10 rispettivamente 20 maggiori posizioni relative a crediti e impegni nei confronti di altre banche rispettivamente gruppi bancari in Svizzera e all’estero
Tipo di rilevazione:Rilevazione totale
Istituti tenuti a informare:Tutte le banche e i gruppi bancari
Livello della rilevazione:Gruppo di società (conglomerato)
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:6 settimane
Disposizioni speciali:Se le condizioni dell’articolo 5 capoverso 2 OBN sono adempiute, il termine d’inoltro può essere ridotto a 24 ore
Denominazione della rilevazione:Ripartizione per Stato dei portafogli titoli (IMF Coordinated Portfolio Investment Survey)
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Oggetto della rilevazione:Annotazione delle entità dei titoli di emittenti esteri in depositi aperti dei clienti svizzeri; ripartizione per categorie delle entità di titoli (titoli del mercato monetario, obbligazioni, azioni, quote di investimen-ti collettivi di capitale, prodotti strutturati e altri titoli) e per Stato d’origine degli emittenti
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche, depositari centrali e controparti centrali la cui entità dei depositi da rilevare supera 1,8 miliardi di franchi
Livello di rilevazione:Direzione
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:25 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statuto estero
(BIS Consolidated Banking Statistics)
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Oggetto della rilevazione:Ripartizione per Stato delle posizioni attive, passive e fuori bilancio; rilevazione dei crediti e impegni locali delle filiali e succursali; ripartizione per settori, durata residua e garanzie. La rilevazione è effettuata conformemente alle prescrizioni della Banca dei regolamenti internazionali
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche in mani svizzere o la cui casa madre dispone dell’autorizzazione a operare come banca che devono inoltrare la statistica delle divise in euro
Livello della rilevazione:Gruppo di società
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:2 mesi
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Rilevazione dettagliata relativa alle banche di rilevanza sistemica globale (FSB Survey on Granular Institution-to-Aggregate Assets and Liabilities)
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Oggetto della rilevazione:Ripartizione per Stato delle posizioni attive, passive e fuori bilancio, dei derivati finanziari e dei derivati su valute estere; ripartizione per settori, valuta e durata residua; la rilevazione concerne i diversi perimetri di consolidamento. La rilevazione è effettuata conformemente alle raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB)
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche di rilevanza sistemica globale secondo la definizione del Consiglio per la stabilità finanziaria
Livello della rilevazione:Gruppo di società
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:2 mesi
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Statistica delle divise in euro (BIS Locational Banking Statistics)
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Oggetto della rilevazione:Ripartizione per Stato delle posizioni attive e passive, nonché delle operazioni fiduciarie; ripartizione per settori, valuta, e durata residua. La rilevazione è effettuata conformemente alle prescrizioni della Banca dei regolamenti internazionali
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche le cui attività e attività fiduciarie verso l’estero o le cui passività e passività fiduciarie verso l’estero superano complessivamente 1 miliardo di franchi
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Trimestrale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:25 giorni
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Rilevazione delle divise e dei derivati (BIS OTC Derivatives Statistics)
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Oggetto della rilevazione:Operazioni di cambio e sui derivati conformemente alle disposizioni della Banca dei regolamenti internazionali; consistenze; cifre d’affari
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Statistica semestrale: i 2 maggiori gruppi di società bancari Ogni tre anni: banche il cui volume contrattuale degli strumenti finanziari derivati non scaduti supera 8 miliardi di franchi (per la statistica relativa alle cifre d’affari), rispettivamente 30 miliardi di franchi (per la statistica relativa alle consistenze)
Livello della rilevazione:Direzione (cifre d’affari); gruppo di società (consistenze)
Periodicità:Cifre d’affari: ogni 3 anni Consistenze: semestralmente e ogni 3 anni
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:1 mese (cifre d’affari); 2 mesi (consistenze)
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Rilevazioni relative alla bilancia delle partite
correnti
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Oggetto della rilevazione:Commercio internazionale di merci (tranne il commercio con l’estero considerato per la rilevazione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini) e servizi, commercio di transito, commercio legato alla lavorazione per conto di terzi e alla produzione all’estero, redditi internazionali da lavoro e capitale, nonché trasferimenti conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale (FMI) e ai requisiti dell’Unione europea (UE) secondo l’accordo del 26 ottobre 2004tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico. Ripartizione per Stati, tipo di transazione e settori economici
Tipo di rilevazione:Rilevazioni parziali
Istituti tenuti a informare:Persone giuridiche e società se il valore della transazione supera 100 000 franchi per oggetto di rilevazione.
Livello della rilevazione:
Periodicità:Trimestrale o annuale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:Notifica trimestrale: 1 mese Notifica annuale: 3 mesi
Disposizioni speciali:L’obbligo di fornire informazioni è adempiuto anche se la transazione è annunciata dalla banca che partecipa alle operazioni di pagamento
Denominazione della rilevazione:Rilevazione relative ai legami patrimoniali
internazionali
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Oggetto della rilevazione:Flussi internazionali di capitali (transazioni), consistenze patrimoniali (attività e passività verso il resto del mondo) e redditi di capitale conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale (FMI) e ai requisiti dell’Unione europea (UE) secondo l’accordo del 26 ottobre 2004tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico. La rilevazione include sia i rapporti interni al gruppo di società (investimenti diretti), sia i rapporti con terzi. Gli investitori diretti forniscono anche informazioni operative su partecipazioni maggioritarie all’estero (effettivi del personale, fatturato, numero di imprese), le imprese di investimento diretto comunicano inoltre gli effettivi del personale in Svizzera. Ripartizione per Stato, tipo di capitale, moneta e settore economico
Tipo di rilevazione:Rilevazioni parziali
Istituti tenuti a informare:Persone giuridiche e società, se il valore di transazione supera 1 milione di franchi per oggetto di rilevazione o se, al momento della rilevazione, le attività o le passività all’estero superano 10 milioni di franchi per oggetto di rilevazione.
Livello della rilevazione:
Periodicità:Trimestrale o annuale
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:Notifica trimestrale: 1 mese Notifica annuale: 3 mesi
Disposizioni speciali:L’obbligo di fornire informazioni è adempiuto anche se l’oggetto della rilevazione è comunicato dalla banca che partecipa alle operazioni di pagamento o che è incaricata di custodire le attività all’estero
Denominazione della rilevazione:Traffico scritturale dei pagamenti – sistemi
di pagamento
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Oggetto della rilevazione:Ammontare e numero delle transazioni svolte ripartite per valuta; numero dei partecipanti diretti
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Esercenti di sistemi di pagamento che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a 100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio (senza i cosidetti sistemi di pagamento «inhouse»)
Livello della rilevazione:
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:1 mese
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Traffico scritturale dei pagamenti – carte
di pagamento e altri strumenti di pagamento
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Oggetto della rilevazione:Indicazioni relative a carte di pagamento e altri strumenti di pagamento, ripartite in carte di credito, carte di debito e moneta elettronica. Ammontare e numero delle transazioni svolte, ripartite per luogo della transazione (in Svizzera e all’estero), tipo di transazione (acquisto di merci e servizi, in presenza e a distanza, prelievo di contanti) e provenienza delle carte (dalla Svizzera e dall’estero), nonché per attività del commerciante (classificazione per settori); numero di carte; numero dei terminali; per la moneta elettronica: caricamenti e flottante (ammontare del valore monetario memorizzato sul dispositivo elettronico)
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Emittenti e acquirer di carte di credito (inclusi gli acquirer di distributori automatici di banconote), che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a 100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio Emittenti e acquirer di carte di debito (inclusi gli acquirer di distributori automatici di banconote), che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a 100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio Emittenti e acquirer di moneta elettronica (inclusi gli acquirer di distributori automatici di banconote), che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a 50 milioni di franchi (al lordo) per esercizio
Livello della rilevazione:
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:1 mese
Disposizioni speciali:
Denominazione della rilevazione:Pagamenti della clientela
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Oggetto della rilevazione:Pagamenti della clientela presso le banche effettuati o ricevuti nel corso di un mese. Suddivisione tra pagamenti in uscita e pagamenti in entrata, distinti per tipo di ordine e ripartiti tra pagamenti interbancari in Svizzera e pagamenti con la partecipazione di una banca con sede all’estero nonché per moneta. Registrazione di specifiche operazioni di prelievo di contante e delle operazioni di versamento di contante della clientela, nonché di informazioni sull’infrastruttura presso le banche
Tipo di rilevazione:Rilevazione parziale
Istituti tenuti a informare:Banche il cui numero di transazioni nello Swiss Interbank Clearing supera 5 milioni all’anno
Livello della rilevazione:Direzione
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento:1 mese
Disposizioni speciali:
Denominazione della
rilevazione:
Distributori automatici di banconote
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Oggetto della rilevazione:Numero di distributori automatici
Tipo di rilevazione:Rilevazione totale
Istituti tenuti a informare:Esercenti di reti di distributori automatici di
banconote
Livello della rilevazione:
Periodicità:Mensile
Termine d’inoltro dopo il
giorno di riferimento:

1 mese
Disposizioni speciali:

Zitiert in

Decisioni

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