Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
17.12.2014
In Kraft seit
01.02.2015
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

742.161

Ordinanza
concernente le inchieste sulla sicurezza
in caso di eventi imprevisti nei trasporti

(OIET)

del 17 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2025)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto
  1. La presente ordinanza disciplina le notifiche e le inchieste sulla sicurezza relative a eventi imprevisti concernenti:
    1. le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, di autoservizi, filoviarie e di navigazione titolari di una concessione federale, nonché i binari di raccordo (trasporti pubblici);
    2. l’aviazione civile in Svizzera e gli aeromobili svizzeri all’estero;
    3. la navigazione marittima con navi iscritte nel registro del naviglio svizzero.
  2. Disciplina l’organizzazione e i compiti del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
Art. 2 Scopo e oggetto dell’inchiesta sulla sicurezza
  1. L’inchiesta sulla sicurezza ha quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.
  2. Sono oggetto di inchiesta le cause e le circostanze a livello tecnico, di esercizio, umano, organizzativo e di sistema che hanno condotto all’evento imprevisto.
Art. 3 Eventi imprevisti

Per eventi imprevisti s’intendono:

  1. nel settore dei trasporti pubblici, gli eventi di cui agli articoli 15 e 16;
  2. nell’aviazione civile, gli incidenti e gli inconvenienti gravi secondo l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010;
  3. nella navigazione marittima, gli eventi che obbligano lo Stato di bandiera ad aprire un’inchiesta conformemente al numero 7 dell’articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982sul diritto del mare.
Art. 4 Trasporti pubblici: definizioni specifiche

Nel settore dei trasporti pubblici s’intende per:

  1. incidente: evento che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un danno materiale considerevole o un incidente rilevante ai sensi dell’ordinanza del 27 febbraio 1991sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
  2. quasi incidente: evento che ha quasi causato un incidente, il quale non sarebbe stato impedito da dispositivi di sicurezza automatici;
  3. ferita mortale: ferita subita da una persona a causa di un incidente e che ne comporta il decesso entro 30 giorni dall’incidente;
  4. ferita grave: ferita subita da una persona a causa di un incidente e il cui trattamento rende necessario un ricovero in ospedale di oltre 24 ore;
  5. ferita lieve: ferita di una persona che rende necessarie cure mediche ambulatoriali;
  6. danno materiale considerevole: danno materiale risultante direttamente da un incidente e il cui importo supera 50 000 franchi, nel caso degli impianti di trasporto a fune, o 150 000 franchi, nel caso degli altri mezzi di trasporto;
  7. perturbazione importante: perturbazione che provoca l’interruzione dell’esercizio di una tratta per almeno sei ore;
  8. evento straordinario: evento imputabile a un guasto tecnico di impianti per la sicurezza, a misure di sicurezza carenti o difettose o a errori umani in materia di sicurezza;
  9. evento concernente merci pericolose: evento secondo la sezione 1.8.5 del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Appendice C della Convenzione del 9 maggio 1980relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999;
  10. caso di superamento del segnale disposto su fermata: evento nel quale una parte di un treno o di un movimento di manovra supera il punto finale ammesso per la sua corsa.
Art. 5 Aviazione civile e trasporto ferroviario: equivalenza di espressioni

Per interpretare correttamente il regolamento (UE) n. 996/2010 e la direttiva 2016/798/UE ai quali rimanda la presente ordinanza, occorre tenere conto delle equivalenze seguenti:| Espressione nel regolamento (UE) n. 996/2010
e nella direttiva 2016/798/UE | Espressione nella presente ordinanza | | --- | --- | | Testimoni | Persone in grado di fornire informazioni utili |

Sezione 2: Organizzazione e compiti del SISI

Art. 6 Statuto

Il SISI è una commissione extraparlamentare secondo gli articoli 57a –57g della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 7 Composizione

Il SISI si compone di tre a cinque esperti indipendenti provenienti dai settori dei trasporti interessati.

Art. 8 Ufficio d’inchiesta

Il SISI dispone di una segreteria tecnica (ufficio d’inchiesta).

Art. 9 Indipendenza
  1. Il SISI e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.
  2. Il SISI prende le misure organizzative necessarie per tutelare i propri interessi ed evitare i conflitti d’interesse.
Art. 10 Compiti del SISI

Il SISI ha i seguenti compiti:

  1. svolge inchieste sugli eventi imprevisti nei trasporti;
  2. stabilisce la propria organizzazione e quella dell’ufficio d’inchiesta, per quanto tale organizzazione non sia disciplinata dalla presente ordinanza o dalla decisione istitutiva;
  3. definisce gli obiettivi e i punti centrali delle sue attività;
  4. assume i membri della direzione dell’ufficio d’inchiesta e il suo restante personale;
  5. designa il servizio notifiche;
  6. provvede alla disponibilità degli inquirenti e degli specialisti necessari per le inchieste sulla sicurezza;
  7. vigila sull’ufficio d’inchiesta;
  8. approva il rapporto preliminare (art. 44) e il rapporto finale (art. 47), quando contengono raccomandazioni e avvisi di sicurezza;
  9. decide in merito alle opposizioni contro le decisioni emanate nell’ambito dell’inchiesta sulla sicurezza (art. 15b cpv.4Lferr, art. 26 cpv. 4 LNA);
  10. assicura un sistema di garanzia della qualità efficace;
  11. stila per ogni esercizio un rapporto annuale sulle sue attività, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi, lo presenta al Consiglio federale e lo pubblica.
Art. 11 Compiti della direzione dell’ufficio d’inchiesta

La direzione dell’ufficio d’inchiesta ha i seguenti compiti:

  1. prepara le basi per le decisioni del SISI e informa quest’ultimo regolarmente sulle attività dell’ufficio d’inchiesta; lo informa senza indugio sugli eventi particolari;
  2. svolge tutti i compiti che non sono affidati a un altro organo.
Art. 12 Compiti del servizio notifiche
  1. Il servizio notifiche riceve in qualsiasi momento le notifiche di eventi imprevisti.
  2. Trasmette immediatamente le notifiche all’ufficio d’inchiesta.
Art. 13 Personale dell’ufficio d’inchiesta
  1. Il personale dell’ufficio d’inchiesta, compreso quello della direzione, sottostà al diritto in materia di personale federale.
  2. I membri del SISI e il personale dell’ufficio d’inchiesta sono sollevati dall’obbligo di denuncia.
  3. Se appare necessario considerata la gravità del possibile reato, possono presentare denuncia alle autorità di perseguimento penale.
Art. 14 Segreto d’ufficio
  1. I membri del SISI, il personale dell’ufficio d’inchiesta e i periti esterni sono tenuti al segreto d’ufficio.
  2. Per i membri del SISI, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è l’autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d’ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale).

Sezione 3: Obblighi di notifica

Art. 15 Trasporti pubblici: notifiche al servizio notifiche
  1. Le imprese di trasporti pubblici notificano immediatamente al servizio notifiche:
    1. gli incidenti;
    2. i quasi incidenti;
    3. gli eventi straordinari;
    4. gli incendi di veicoli;
  2. Non devono essere notificati i suicidi manifesti, i tentativi di suicidio manifesti e gli eventi imprevisti sulle strade pubbliche che sono da ricondurre a una violazione delle norme della circolazione stradale.
  3. Le imprese ferroviarie coinvolte in un evento imprevisto sulla rete di un gestore dell’infrastruttura notificano tale evento al gestore dell’infrastruttura interessato. Quest’ultimo trasmette immediatamente la notifica al servizio notifiche.
Art. 16 Trasporti pubblici: notifiche all’UFT
  1. Le imprese di trasporti pubblici notificano all’Ufficio federale dei trasporti (UFT):
    1. gli eventi di cui all’articolo 15 capoverso 1;
    2. gli eventi che comportano ferite lievi;
    3. gli eventi con danni materiali superiori a 100 000 franchi;
    4. le perturbazioni importanti;
    5. gli eventi concernenti merci pericolose;
    6. le esplosioni e gli incendi di una certa gravità relativi a impianti preposti alla sicurezza;
    7. i suicidi e i tentativi di suicidio che hanno avuto come conseguenza almeno una ferita lieve;
    8. gli atti di sabotaggio presunti o commessi.
  2. Inoltre vanno notificati all’UFT i seguenti eventi: a. da parte delle imprese ferroviarie: 1. i deragliamenti nell’ambito di corse treni o corse di manovra, 2. le collisioni con altri veicoli o con ostacoli nell’ambito di corse treni o corse di manovra, 3. la fuga di veicoli ferroviari, 4. i casi di superamento del segnale disposto su fermata; b. da parte delle imprese di trasporto a fune: 1. i deragliamenti e le rotture di funi, 2. le cadute e i deragliamenti di veicoli, 3. le collisioni con altri veicoli, con l’infrastruttura o con ostacoli esterni, 4. i danni causati da superamenti di profilo, 5. il mancato funzionamento dei dispositivi di accelerazione o di decelerazione al momento dell’entrata e dell’uscita del veicolo, nonché di freni e di dispositivi di serraggio delle morse, 6. le cadute di persone dai veicoli; c. da parte delle imprese di navigazione: collisioni che comportano danni tra natanti, tra natanti e infrastrutture o tra natanti e persone.
  3. Gli eventi devono essere notificati entro 30 giorni.
Art. 17 Aviazione civile: notifiche al servizio notifiche
  1. Gli eventi imprevisti nell’aviazione civile sono notificati immediatamente al servizio notifiche dalle persone o dai servizi coinvolti seguenti:
    1. proprietari degli aeromobili;
    2. detentori degli aeromobili;
    3. imprese di trasporto aereo;
    4. personale aeronautico;
    5. organi della sicurezza aerea;
    6. esercenti degli aerodromi;
    7. posti di polizia;
    8. organi doganali;
    9. Ufficio federale dell’aviazione civile.
  2. Gli eventi imprevisti concernenti aeromobili ultraleggeri, aeromobili non certificati senza occupanti, alianti da pendio, paracadute, cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati non devono essere notificati.
Art. 18 Navigazione marittima: notifiche al servizio notifiche

L’Ufficio svizzero della navigazione marittima, il comandante della nave, le società di armatori svizzere e le società di classificazione riconosciute dalla Svizzera notificano immediatamente al servizio notifiche gli eventi imprevisti di cui all’articolo 3 lettera c.

Art. 19 Notifica alle autorità estere
  1. Se un’impresa estera è coinvolta in un evento imprevisto avvenuto sul territorio svizzero, l’ufficio d’inchiesta lo notifica alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l’impresa.
  2. Lanotificanon può contenere dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Procedura d’inchiesta

Art. 20 Oggetto dell’inchiesta
  1. Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l’obbligo di notifica al servizio notifiche, purché l’inchiesta abbia quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti o vi sia un obbligo in tal senso secondo accordi internazionali. 1bis. Decide, immediatamente e in ogni caso entro due mesi dalla ricezione della notifica concernente l’evento imprevisto, se aprire un’inchiesta, purché le informazioni necessarie a questo scopo siano disponibili.
  2. Esamina gli eventi imprevisti all’estero soltanto se:
    1. l’inchiesta relativa a un evento imprevisto avvenuto in uno Stato estero è affidata alle autorità svizzere;
    2. l’evento imprevisto è avvenuto al di fuori del territorio di uno Stato; oppure
    3. nessuna autorità d’inchiesta estera si occupa dell’inchiesta.
    2bis. Non esamina eventi imprevisti concernenti aeromobili di cui all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 2018/1139. Può esaminarli se vi è motivo di presumere che l’inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti o se vi è un forte interesse pubblico.
  3. Esamina eventi imprevisti concernenti aeromobili utilizzati a scopi doganali o di polizia soltanto se vi è motivo di presumere che l’inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.
  4. Può esaminare altri eventi imprevisti se vi è motivo di presumere che l’inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.
Art. 21 Apertura e abbandono dell’inchiesta sulla sicurezza
  1. L’ufficio d’inchiesta apre un’inchiesta preliminare.
  2. L’inchiesta preliminare chiarisce se un’inchiesta può servire a prevenire ulteriori eventi imprevisti oppure se è obbligatoria sulla base di un accordo internazionale.
  3. Se è aperta un’inchiesta, l’ufficio designa la persona responsabile di condurla. Può assegnarle altri collaboratori o ricorrere a periti esterni. ​
  4. L’ufficio abbandona l’inchiesta se nel corso della stessa constata che essa non permetterà di prevenire ulteriori eventi imprevisti e che non è obbligatoria sulla base di accordi internazionali. Definisce le ragioni di tale decisione e le rende pubbliche.
Art. 22 Ricusazione
  1. Le persone di cui è prevista la partecipazione all’inchiesta sulla sicurezza devono ricusarsi se:
    1. hanno un interesse personale nella causa;
    2. sono impiegate presso un’impresa coinvolta, membri dei suoi organi direttivi o incaricate della revisione dei suoi conti;
    3. sono parenti o affini in linea retta o collaterale oppure legate per matrimonio, promessa nuziale o adozione con:
    1. il proprietario, il detentore, l’esercente di un mezzo o di un’infrastruttura di trasporto coinvolti in un evento imprevisto o da esso interessati, 2. un dirigente o un membro degli organi direttivi di un’impresa coinvolta, 3. una persona coinvolta nell’evento imprevisto o da esso interessata, 4. un’altra persona interessata dall’esito della procedura; d. hanno per altri motivi una prevenzione nella causa.
  2. Chi detiene una partecipazione all’impresa coinvolta, deve comunicarlo alla direzione dell’ufficio d’inchiesta.
  3. Se la ricusazione è contestata, decide il SISI.
Art. 23 Coordinamento con le autorità di perseguimento penale e le autorità amministrative
  1. L’inchiesta sulla sicurezza è svolta indipendentemente da un procedimento penale o amministrativo.
  2. Le autorità di perseguimento penale, le autorità amministrative e il SISI coordinano le loro attività.
  3. Mettono a reciproca disposizione e a titolo gratuito la documentazione d’inchiesta nonché le valutazioni e le registrazioni.
Art. 24 Utilizzo di informazioni nell’ambito di procedimenti penali

Le informazioni fornite da una persona nell’ambito di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale soltanto con il suo consenso.

Art. 25 Aviazione civile: coordinamento con le autorità militari

Se in un evento imprevisto sono coinvolti aeromobili militari svizzeri, la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta e le autorità militari competenti coordinano le loro attività.

Art. 26 Registrazione di dati personali

Le autorità di perseguimento penale, i responsabili delle imprese coinvolte ed eventualmente il capo dell’aerodromo registrano i nomi e gli indirizzi delle persone in grado di fornire informazioni utili.

Art. 27 Misure di messa in sicurezza e obbligo di sorveglianza
  1. L’ufficio d’inchiesta ordina le misure di messa in sicurezza necessarie, in particolare la sorveglianza del luogo dell’incidente, e decide in merito alla revoca delle misure di restrizione sul luogo dell’incidente. Sono fatte salve le misure prese dalle autorità di perseguimento penale.
  2. Le autorità di perseguimento penale nonché le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso provvedono affinché sul luogo dell’incidente non sia apportata nessuna modifica, tranne quelle indispensabili per le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso.
  3. I corpi possono essere rimossi solo con il consenso dell’ufficio d’inchiesta e delle autorità di perseguimento penale. Nei casi di tentativo di suicidio manifesto, nei quali sono coinvolte esclusivamente imprese di trasporti pubblici, non è necessario il consenso dell’ufficio d’inchiesta.
  4. Le modifiche sul luogo dell’incidente devono essere documentate.
  5. Le immagini, le registrazioni sonore, lo stato dei dispositivi di sicurezza e altri dati che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell’evento imprevisto devono essere immediatamente messi al sicuro.
Art. 28 Accesso al luogo dell’incidente
  1. Finché non entra in funzione l’ufficio d’inchiesta, l’autorità di perseguimento penale decide chi ha accesso al luogo dell’incidente. In seguito decide l’ufficio d’inchiesta d’intesa con l’autorità penale.
  2. Le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso e le autorità di perseguimento penale hanno libero accesso al luogo dell’incidente.
  3. L’accesso è concesso ai rappresentanti delle autorità federali competenti, alle persone accreditate di uno Stato estero nonché ad altre persone in grado di rendere attendibile un interesse giuridico all’esito dell’inchiesta sulla sicurezza, purché ciò non intralci l’andamento della stessa.
Art. 29 Operazioni d’inchiesta
  1. L’ufficio d’inchiesta procede a tutte le operazioni d’inchiesta necessarie. Può rinunciare a operazioni d’inchiesta che comportano costi eccessivi rispetto ai risultati attesi.
  2. Può incaricare periti esterni della trattazione di questioni tecniche particolari.
  3. Può esigere dalle imprese coinvolte o dagli organi della sicurezza aerea registrazioni elettroniche in una forma leggibile senza particolari difficoltà tecniche.
  4. Gli originali delle registrazioni devono essere conservati. Possono essere cancellati soltanto previa autorizzazione dell’ufficio d’inchiesta e dell’autorità penale competente.
Art. 30 Trasporti pubblici: obblighi di assistenza delle imprese
  1. Le imprese coinvolte sono tenute, per quanto necessario e possibile, a organizzare il trasporto di membri dell’ufficio d’inchiesta come pure di altre persone partecipanti all’inchiesta sulla sicurezza dalla più vicina stazione raggiungibile fino al luogo dell’incidente.
  2. Sono tenute a mettere a disposizione dell’ufficio d’inchiesta a titolo gratuito il personale immediatamente necessario per le operazioni d’inchiesta sul luogo dell’incidente nonché i mezzi tecnici ausiliari.
  3. Per operazioni d’inchiesta successive e per corse di prova sono tenute a mettere a disposizione a titolo gratuito i veicoli, l’infrastruttura, il personale, i mezzi tecnici ausiliari e la documentazione necessaria.
Art. 31 Citazione
  1. L’ufficio d’inchiesta può citare persone in grado di fornire informazioni utili. La forma e il contenuto della citazione si basano sull’articolo 201 del Codice di procedura penale (CPP).
  2. La citazione è notificata almeno tre giorni prima del termine stabilito. Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.
  3. In casi urgenti o con il consenso della persona da citare si può derogare ai requisiti relativi alla forma e ai termini.
Art. 32 Perquisizioni
  1. L’ufficio d’inchiesta può perquisire oggetti, carte e registrazioni, case, appartamenti e altri spazi non accessibili al pubblico.
  2. Può compiere una perquisizione soltanto con il consenso dell’avente diritto; fanno eccezione le carte e le registrazioni.
  3. Il consenso dell’avente diritto non è necessario se vi è motivo di presumere che informazioni importanti atte a chiarire l’evento imprevisto siano celate all’ufficio d’inchiesta.
  4. Alle perquisizioni si applicano gli articoli 245–247 nonché 248 capoversi 1, 2 e 4 CPP.
  5. Il Tribunale amministrativo federale decide entro un mese in merito a una domanda di dissigillamento dell’ufficio d’inchiesta. La decisione è definitiva.
Art. 33 Sequestri
  1. L’ufficio d’inchiesta può sequestrare oggetti relativi a un incidente, loro parti e altri oggetti utili all’inchiesta.
  2. All’esecuzione dei sequestri si applicano gli articoli 264 capoversi 1 e 3, 265 capoversi 1, 2 e 4, 266 capoversi 1 e 2 nonché 267 capoversi 5 e 6 CPP.
Art. 34 Esami medici
  1. L’ufficio d’inchiesta può far eseguire un esame medico dello stato fisico o mentale di persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto.
  2. Interventi nell’integrità fisica possono essere ordinati soltanto se non arrecano dolori particolari e non compromettono la salute.
  3. All’esecuzione degli esami medici si applica l’articolo 252 CPP.
Art. 35 Autopsie
  1. L’ufficio d’inchiesta ordina un’autopsia presso un istituto di medicina legale se le persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto sono decedute durante l’incidente o sono decedute in un secondo tempo a causa dell’incidente.
  2. Può ordinare l’autopsia di altre persone decedute a causa dell’incidente.
  3. Prima di dare il nulla osta alle esequie, informa l’autorità penale competente.
Art. 36 Richiesta di perizie
  1. L’ufficio d’inchiesta può chiedere perizie.
  2. Si applicano gli articoli 182, 183 capoverso 1, 184 ad eccezione dei capoversi 2 lettera f, 3 e 7, 185 ad eccezione dell’accompagnamento coattivo di cui al capoverso 4, 187, 189 e 190 CPP.
Art. 37 Navigazione marittima: provvedimenti coercitivi

I provvedimenti coercitivi previsti dalla presente ordinanza (art. 31–35) si applicano alla navigazione marittima soltanto se esiste una corrispondente base legale nella legge federale del 23 settembre 1953sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Art. 38 Consegna degli oggetti relativi a un incidente

L’ufficio d’inchiesta decide in merito alla consegna di oggetti relativi a un incidente o di loro parti. Sono fatte salve le misure prese dalle autorità di perseguimento penale.

Art. 39 Operazioni d’inchiesta proposte da persone e servizi interessati
  1. Le persone e i servizi interessati possono proporre all’ufficio d’inchiesta di svolgere determinate operazioni d’inchiesta.
  2. Non vi è un diritto all’esecuzione di determinate operazioni d’inchiesta.
Art. 40
Art. 41 Verbale
  1. Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’audizione firmano il verbale. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale.
  2. L’audizione può essere registrata su un supporto sonoro invece che riassunta in un verbale. La registrazione sonora dell’audizione viene trascritta, per quanto necessario ai fini dell’inchiesta.
  3. Il luogo, la data, l’inizio e la fine dell’audizione sono riportati nel verbale o nella registrazione sonora.
Art. 42 Promemoria
  1. L’esame degli oggetti relativi all’incidente, i sopralluoghi, le misure volte a ricostruire la dinamica dell’evento imprevisto, i colloqui informativi e altre operazioni d’inchiesta sono annotati in promemoria.
  2. I promemoria sono datati e firmati dalla persona responsabile della conduzione dell’inchiesta o dalla persona incaricata.
Art. 43 Rapporto preliminare
  1. Se è aperta un’inchiesta, l’ufficio d’inchiesta presenta un rapporto preliminare. Questo contiene almeno i dati riguardanti le persone e i mezzi di trasporto coinvolti, la dinamica dell’evento imprevisto e la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta.
  2. Il rapporto è inviato per informazione al personale coinvolto, ai detentori, proprietari ed esercenti dei mezzi di trasporto coinvolti nonché al servizio responsabile della vigilanza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, il rapporto è trasmesso anche al dipartimento competente. Per la menzione di nomi si applica l’articolo 54.
  3. L’informazione alle autorità e organizzazioni estere competenti si basa sugli accordi internazionali.
Art. 44 Rapporto intermedio
  1. L’ufficio d’inchiesta riassume in un rapporto intermedio i risultati essenziali dell’inchiesta che sono importanti ai fini della prevenzione di eventi imprevisti e che potrebbero richiedere provvedimenti immediati, indicando anche i corrispondenti deficit di sicurezza e formulando le relative raccomandazioni.
  2. Trasmette la bozza del rapporto intermedio, per parere, ai servizi responsabili della vigilanza e ai soggetti direttamente interessati dall’attuazione della raccomandazione di sicurezza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, trasmette la bozza anche al dipartimento competente.
  3. Trasmette la bozza del rapporto intermedio, per parere, alle autorità e ai servizi esteri, se ciò è previsto dagli accordi internazionali.
  4. Stabilisce un termine adeguato per la presentazione dei pareri in funzione dell’urgenza della situazione.
  5. Dopo aver preso in debita considerazione i pareri, redige il rapporto intermedio.
  6. Invia immediatamente il rapporto intermedio alle persone e ai servizi che ne hanno già ricevuto la bozza.
Art. 45e46
Art. 47 Rapporto finale
  1. L’ufficio d’inchiesta riassume i risultati dell’inchiesta in un rapporto finale.
  2. Sul piano del contenuto e della forma il rapporto finale tiene conto del diritto internazionale pertinente e informa almeno:
    1. sulle persone, imprese, mezzi di trasporto e infrastrutture di trasporto coinvolti e interessati;
    2. sulla dinamica dell’evento imprevisto nonché sulle cause e circostanze di quest’ultimo;
    3. sull’entità dei danni alle persone e materiali;
    4. sui risultati delle operazioni d’inchiesta e delle perizie.
  3. Se sono stati rilevati deficit di sicurezza, il rapporto finale contiene le corrispondenti raccomandazioni di sicurezza. Nel rapporto finale il SISI può trasmettere avvisi di sicurezza alle imprese e alle organizzazioni del vettore di trasporto interessato.
  4. L’ufficio d’inchiesta trasmette, per parere, la bozza di rapporto finale alle persone direttamente interessate dall’inchiesta o in essa direttamente coinvolte nonché al servizio responsabile della vigilanza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, trasmette la bozza anche al dipartimento competente. 4bis. Trasmette la bozza di rapporto finale per parere alle autorità estere competenti e ad altre persone e organizzazioni, se previsto da accordi internazionali.
  5. I pareri possono essere inoltrati entro 30 giorni dalla trasmissione della bozza di rapporto finale.
  6. Dopo aver preso in debita considerazione i pareri, l’ufficio d’inchiesta redige il rapporto finale.
  7. Invia il rapporto finale alle persone e ai servizi che ne hanno già ricevuto la bozza.
Art. 48 Raccomandazioni di sicurezza
  1. Il SISI rivolge le sue raccomandazioni di sicurezza al servizio responsabile della vigilanza. Se l’autorità di vigilanza è un’autorità federale, informa anche il dipartimento competente. In caso di problemi di sicurezza urgenti informa immediatamente il dipartimento competente. 1bis. Rivolge raccomandazioni di sicurezza ad autorità estere, se previsto da accordi internazionali.
  2. I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza informano periodicamente il SISI sull’attuazione di tali raccomandazioni o sulle ragioni per cui hanno rinunciato a prendere misure. 2bis. Se il destinatario è un’autorità federale, quest’ultima informa anche il dipartimento competente. 2ter. Il SISI prende posizione sui rapporti di attuazione presentati dagli uffici federali. In merito ai rapporti di attuazione presentati dall’autorità federale può prendere posizione all’attenzione del dipartimento competente.
  3. Il dipartimento competente può conferire all’ufficio federale competente mandati di attuazione di raccomandazioni di sicurezza.
Art. 49 Riapertura dell’inchiesta

Se, entro dieci anni dall’approvazione del rapporto finale, emergono nuovi fatti essenziali, l’ufficio d’inchiesta riapre l’inchiesta d’ufficio o su domanda.

Art. 50 Spese dell’inchiesta sulla sicurezza
  1. Le spese d’inchiesta possono essere addossate alle persone che le hanno cagionate:
    1. nella misura del 50–75 per cento in caso di atto intenzionale;
    2. nella misura del 25–50 per cento in caso di negligenza grave.
  2. Le spese relative a compiti di polizia nell’ambito di un evento imprevisto rientrano nelle spese d’inchiesta soltanto se l’ufficio d’inchiesta ha conferito espressamente tali compiti agli organi di polizia.
  3. Le spese di rimozione e smaltimento di un aeromobile sono a carico del detentore dello stesso, indipendentemente dal fatto che la rimozione sia stata ordinata ai fini dell’inchiesta sulla sicurezza. I costi di rimozione comprendono anche il trasporto dal luogo dell’evento al deposito del SISI nonché lo sgombero o lo smaltimento del relitto dopo la sua consegna.
Art. 51 Consultazione degli atti
  1. Se è aperta un’inchiesta, possono chiedere la consultazione degli atti:
    1. le persone direttamente interessate dalla procedura d’inchiesta;
    2. le autorità federali competenti o i servizi responsabili della vigilanza;
    3. le autorità penali;
    4. le persone partecipanti all’inchiesta rappresentanti uno Stato estero.
  2. Se non previsto diversamente da altre diposizioni di legge, la consultazione degli atti può essere limitata, negata o rinviata fintantoché lo esige l’interesse dell’inchiesta secondo la presente ordinanza o quello di un’altra inchiesta in corso.
  3. Fatto salvo l’articolo 24, una volta conclusa l’inchiesta l’ufficio d’inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure.
Art. 52 Termini
  1. Le inchieste sulla sicurezza relative a eventi imprevisti sono concluse entro 12 mesi.
  2. Per gli eventi imprevisti relativi a grandi aeromobili o navi si applica un termine di 18 mesi. Per grande aeromobile si intende un aeromobile avente una massa massima ammissibile al decollo di almeno 5700 kg, classificato nella categoria di navigabilità standard, sottocategoria «Trasporto», o che dispone di più di dieci posti a sedere per passeggeri ed equipaggio.
  3. Se il termine non può essere rispettato, la persona responsabile della conduzione dell’inchiesta informa la direzione dell’ufficio d’inchiesta e motiva il ritardo. La direzione dell’ufficio d’inchiesta fissa un secondo termine adeguato.
  4. Se è concesso un secondo termine, l’ufficio d’inchiesta decide se pubblicare, all’anniversario dell’evento imprevisto, un rapporto sullo stato dei lavori che espone i progressi dell’inchiesta e gli eventuali problemi di sicurezza. A tal fine tiene conto delle prescrizioni internazionali e della portata dell’evento imprevisto.

Sezione 5: Pubblicazioni

Art. 53 Rapporti e sintesi del SISI
  1. Il SISI pubblica i rapporti preliminari, i rapporti intermedi e i rapporti finali.
  2. Pubblica almeno una volta all’anno una sintesi delle raccomandazioni e degli avvisi di sicurezza. Presenta inoltre un rapporto sull’attuazione delle raccomandazioni di sicurezza.
  3. Pubblica i rapporti e le sintesi in Internet.
  4. D’ufficio trasmette online i rapporti e le sintesi concernenti i diversi settori alle persone e ai servizi seguenti, a condizione che si siano previamente annunciati:
    1. imprese di trasporti pubblici e imprese di manutenzione;
    2. nel settore dell’aviazione civile:
    1. imprese di trasporto aereo, 2. scuole di volo, 3. imprese di manutenzione, 4. istruttori di volo, 5. organi della sicurezza aerea, 6. capi di aerodromo; c. nel settore della navigazione marittima: alle società di armatori che gestiscono navi sotto bandiera svizzera; d. altre persone e organizzazioni che si occupano di questioni inerenti alla sicurezza aerea o dei trasporti; e. alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 54 Protezione dei dati
  1. Nei rapporti e nelle sintesi del SISI non sono menzionati nomi di persone.
  2. Fanno eccezione i nomi delle imprese, scuole di volo e imprese di manutenzione coinvolte, dei costruttori dei mezzi di trasporto coinvolti e dei relativi componenti, degli impianti di sicurezza nonché delle infrastrutture e dei relativi componenti.
Art. 54a Legge sulla trasparenza

Nella misura in cui trattano dati concernenti persone fisiche e giuridiche, il SISI e l’ufficio d’inchiesta sono esclusi dal campo d’applicazione della legge federale del 17 dicembre 2004sul principio di trasparenza dell’amministrazione.

Art. 55 Statistica
  1. Il SISI pubblica annualmente statistiche sugli eventi imprevisti che gli sono stati notificati.
  2. Fornisce informazioni sugli eventi imprevisti in merito ai quali ha svolto inchieste:
    1. nel settore dell’aviazione civile, all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (International Civil Aviation Organization , ICAO), alla Conferenza europea dell’aviazione civile (European Civil Aviation Conference , ECAC) e all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency , EASA);
    2. nel settore della navigazione marittima, all’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization , IMO);
    3. nel settore ferroviario, all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways , ERA).
Art. 56 Informazioni relative alla prevenzione di eventi imprevisti

Il SISI può raccogliere e pubblicare informazioni generali utili per la prevenzione di eventi imprevisti.

Art. 57 Rapporti esteri
  1. Il SISI trasmette i rapporti esteri concernenti eventi imprevisti nei quali sono coinvolti mezzi di trasporti di imprese svizzere all’ufficio federale competente e ad altre autorità competenti della Confederazione nonché a tutte le imprese e persone che rendono verosimile un interesse a riguardo.
  2. Pubblica tali rapporti in Internet.

Sezione 6: Punibilità della mancata notifica

Art. 58
  1. Chi viola l’obbligo di notifica secondo l’articolo 15 capoversi 1 o 3 è punito conformemente all’articolo 86 capoverso 3 Lferr.
  2. Chi viola l’obbligo di notifica secondo l’articolo 17 capoverso 1 è punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 59 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate: 1. l’ordinanza del 23 marzo 2011sull’organizzazione del SISI; 2. l’ordinanza del 28 giugno 2000concernente le inchieste sugli infortuni; 3. l’ordinanza del 23 novembre 1994concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi.

Art. 60 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 60a Disposizione transitoria concernente la modifica del 13 settembre 2024

I risultati di inchieste su eventi imprevisti avvenuti prima dell’entrata in vigore della modifica del 13 settembre 2024 possono essere riassunti in rapporti conformi ai requisiti formali applicabili al momento dell’evento e pubblicati.

Art. 61 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.

Allegato(art. 60)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:…

Zitiert in

Decisioni

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