Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
27.02.1991
In Kraft seit
01.04.1991
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

814.012

Ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

(OPIR)

del 27 febbraio 1991 (Stato 1° ottobre 2025)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
  1. Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.
  2. Essa si applica:
    1. alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell’allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
    2. alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza del 9 maggio 2012sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
    3. agli impianti ferroviari di cui all’allegato 1.2a ;
    4. alle strade di grande transito ai sensi dell’ordinanza del 6 giugno 1983concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l’ordinanza del 17 aprile 1985concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
    5. al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 1970per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
    6. agli impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 26 giugno 2019sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.
    2bis. L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che: a. eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all’allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente; e b. in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.
  3. L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:
    1. aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
    2. aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
    3. vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;
    4. impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.
  4. La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni.
  5. Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.
Art. 2 Definizioni
  1. Un’azienda comprende gli impianti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell’azienda).
  2. .
  3. Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.
  4. Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un’azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:
    1. fuori dell’area dell’azienda;
    2. sulla o fuori della via di comunicazione;
    3. fuori dell’impianto di trasporto in condotta.
  5. Il rischio è determinato dall’entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all’ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3 Misure di sicurezza
  1. Per ridurre i rischi, il detentore di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.
  2. Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.
  3. Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell’allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2–2.5.
Art. 4
Art. 5 Rapporto del detentore
  1. Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
    1. la descrizione succinta dell’azienda con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
    2. l’elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell’azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell’allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
    3. la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 2012sull’impiego confinato;
    4. le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell’azienda;
    5. indicazioni sulle misure di sicurezza;
    6. la valutazione dell’entità di eventuali danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante.
  2. Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
    1. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
    2. indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti;
    3. indicazioni sulle misure di sicurezza;
    4. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente.
  3. Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
    1. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell’impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
    2. indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti;
    3. indicazioni sulle misure di sicurezza;
    4. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente.
  4. ..
  5. L’autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall’obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l’ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.
Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi
  1. L’autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.
  2. Essa controlla in particolare che:
    1. per l’azienda in questione, la valutazione dell’entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;
    2. per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;
    3. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.
  3. Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l’ipotesi che:
    1. per l’azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante;
    2. per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola;
    3. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.
    3bis. L’autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.
  4. Se l’ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 4.
Art. 7 Valutazione dell’analisi dei rischi
  1. L’autorità esecutiva esamina l’analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.
  2. Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è:
    1. la necessità di proteggere la popolazione o l’ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all’interesse pubblico o privato per un’azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
    2. l’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente.
Art. 8 Misure supplementari di sicurezza
  1. Se il rischio non è sopportabile, l’autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l’attività aziendale od il traffico.
  2. Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l’autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l’applicazione delle misure.
Art. 8a Mutamento delle circostanze
  1. Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un’analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all’autorità esecutiva.
  2. Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un’analisi dei rischi deve:
    1. completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva l’analisi dei rischi;
    2. completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva il breve rapporto invece dell’analisi dei rischi se:
    1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito a incidenti rilevanti, 2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.
Art. 8b Controlli
  1. Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l’autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.
  2. L’autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell’azienda, della via di comunicazione o dell’impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.
Art. 9e10

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11
  1. Il detentore deve fare di tutto per far fronte all’incidente rilevante.
  2. In particolare deve:
    1. combattere immediatamente l’incidente e avvisare il posto d’annuncio;
    2. circoscrivere immediatamente il luogo dell’evento e prevenire ulteriori effetti;
    3. eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.
  3. Entro tre mesi dall’incidente deve inviare all’autorità esecutiva un rapporto comprendente:
    1. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l’incidente;
    2. le indicazioni sull’efficacia delle misure di sicurezza;
    3. l’analisi dell’incidente.
  4. Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all’autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

Sezione 3a : Coordinamento con attività d’incidenza territoriale

Art. 11a .
  1. I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell’ambito delle altre attività d’incidenza territoriale.
  2. Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l’autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.
  3. Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l’autorità competente chiede il parere dell’autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 12 Posto d’annuncio
  1. I Cantoni designano un posto d’annuncio. Quest’ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l’annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l’organizzazione di catastrofe.
  2. I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l’annuncio dell’incidente rilevante al posto d’allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d’allarme (CENAL).
Art. 13 Informazione e allarme
  1. I Cantoni informano il pubblico su:
    1. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
    2. i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
  2. I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.
  3. Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l’incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.
Art. 14 Coordinamento dell’organizzazione di catastrofe

I Cantoni coordinano l’organizzazione di catastrofe con il piano d’intervento del detentore.

Art. 15 Coordinamento dei controlli

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi.

Art. 16 Informazione dell’UFAM
  1. I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.
  2. A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.
  3. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17 Raccolta di dati dell’UFAM
  1. Su richiesta dell’UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all’Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.
  2. L’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all’esecuzione della presente ordinanza.
  3. Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
Art. 18e19
Art. 20 Informazione
  1. I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
    1. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
    2. i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
  2. In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.
Art. 21
Art. 22 Direttive

Se necessario, l’UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d’applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione
  1. I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
  2. Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
  3. L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.
Art. 23a Modifica degli allegati
  1. Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.
  2. Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell’interno e previa consultazione della CFSB, adegua l’elenco dell’allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.
Art. 24 Modificazione del diritto vigente

Art. 25
Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013
  1. Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all’autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Se dispone già delle relative indicazioni, l’autorità esecutiva lo esonera dall’obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.
Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015

I detentori di aziende che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all’autorità esecutiva entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.

Allegato 1

Campo d’applicazione e rapporto

Allegato 1.1(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1

2 Determinazione dei quantitativi soglia

21 Sostanze o preparati

1Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.2Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.3Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 2005sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

  1. pericoli per la salute;
  2. pericoli fisici;
  3. pericoli per l’ambiente;
  4. altri pericoli.

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.Designazione della sostanzaN. CAS1QS (kg)2
1Acetilene74‑86‑25000
24-ammino-difenile e i suoi sali3500
3Ossido di arsenico (III), acido (III) arsenioso e i loro sali1327‑53‑3100
4Ossido di arsenico (V), acido (V) arsenioso e/o i loro sali1303‑28‑21000
5Benzidina e i suoi sali3500
6Benzina (normale, super)200 000
7Cloro7782‑50‑5200
8Cromo (VI) e i suoi sali200
91,2-dibromo-3-cloropropano396‑12‑8500
101,2-dibromoetano3106‑93‑4500
11Dietisolfato364‑67‑5500
12Dimetilcarbamoil cloruro379‑44‑7500
131,2-dimetilidrazina3540‑73‑8500
14Carburanti a base di etanolo4200 000
15Olio da riscaldamento, olio diesel500 000
16Acido esametilfosforico triammide3680‑31‑9500
17Idrazina3302‑01‑2500
18Cherosene200 000
19Metanolo67-56-120 000
20Metilisocianato624-83-9150
212-naftilammina e i suoi sali3500
22Composti di nichel in polvere per inalazione1 000
234-nitrodifenile392-93-3500
241,3-propansultone31120-71-4500
25Dicloruro di zolfo10545-99-01 000
26Idrogeno1333-74-05 000
27Acido nitrico da ≥10 % fino a <65 %7697-37-220 000
1 Numero d’identificazione di una sostanza secondo ilChemical Abstract System
2 QS (kg) = quantitativo soglia in kg
3 Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso
4 Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

41 Pericoli per la salute
CriteriValori per i criteri
QS1= 200 kgQS1= 2000 kgQS1= 20 000 kg
Classificazione / etichettatura2H330H3003, H310, H331, H370H3013, H3023, H311, H 312,
H3144, H 332, H371
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3 Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.
4 Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.
42 Pericoli fisici
CriteriValori per i criteri
QS1= 200 kgQS1= 2000 kgQS1= 20 000 kg
Classificazione/ etichettatura2H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11
3 Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.
4 Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.
43 Pericoli per l’ambiente
CriteriValori per i criteri
QS1= 200 kg
Classificazione/
etichettatura2
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11
44 Altri pericoli
CriteriValori per i criteri
QS1= 200 kg
Classificazione/
etichettatura2
EUH032
1 QS = quantitativo soglia
2 Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

5 Sostanze ad alta attività (HAS)

Criteri1Valori per i criteri
QS2= 20 kg
a. Valori limite di esposizione professionale per inalazione nell’aria3< 10 μg/m3
b. Dose efficace (ED50)4≤ 10 mg
c. Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevantiCategorie 1A e 1B
1 I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.
Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l’effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell’OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)».
Non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l’uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.
2 QS = quantitativo soglia
3 MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.
4 Corrisponde a una dose efficace ED50di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all’effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all’autovalutazione del detentore.Allegato 1.2Allegato 1.2a(art. 1)

Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari

1 Tratte

Sono sottoposte all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte comprese tra i seguenti punti d’esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d’esercizio si basano sull’indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione (OGI).| Linea di chilometraggio | dal punto d’esercizio | al punto d’esercizio | Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d’esercizio | | --- | --- | --- | --- | | 100 | LS | STDG | Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle | | 107 | BRLO | BRTU | Brig-Lötschberg (Abzw) – Brig Tunnel | | 109 | BRTU | STDG(109) | Simplon Tunnel II | | 131 | PDS | MTH | Les Paluds – St-Gingolph (Frontière) | | 150 | LS | SJ | Lausanne – Genève-Aéroport | | 151 | SJ | LPFR | Genève St-Jean – La Plaine-Frontière | | 152 | SJ | GEPB | St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse | | 154 | FUBI | JON | Furet – Jonction | | 160 | RENO | LTSE | Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect. | | 161 | LTF | LONA | Lausanne-Triage F – Lonay A (bif) | | 162 | LTP | LONB | Lausanne-Triage P1 – Lonay B | | 164 | LECR | DENA | Lécheires – Denges A | | 165 | LTE | BYSC | Lausanne-Triage Est – Bussigny-Scheu. | | 166 | RENO | LT | Renens VD Ouest – Lausanne-Triage Est | | 168 | ARCA | LTN | Archy A – Lausanne-Triage Nord | | 169 | LTSE | BY | Lausanne-Triage sect. – Bussigny | | 170 | LTE | LTS | Lausanne-Triage (Est – Sud) | | 200 | RENO | DAIB | Renens VD Ouest – Vallorbe | | 206 | RENO | BYE(206) | Renens VD Ouest – Bussigny Est | | 210 | DAIB | BI | Daillens – Biel/Bienne | | 260 | ZOLN | BIAE | Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr. | | 265 | BIMA | BIO | Biel/Bienne Mett (Abzw.) – Biel/Bienne Ost | | 266 | MAD | BIRW | Madretsch – Biel/Bienne RB West | | 290 | WKD | THEG | Bern Wylerfeld – Thun | | 291 | LGUS | WKD | Löchligut – Wankdorf | | 299 | THAB | THSC | Thun (Abzw.) – Thun GB – Thun Schadau | | 300 | SPNI | BRLO | Spiez – Kandersteg – Brig | | 302 | MGTN | MGTN(302) | Zweiter Mittalgrabentunnel | | 310 | THEG | SPNI | Thun – Spiez – Interlaken Ost | | 330 | WENE | STGE | Wengi-Ey – Lötschberg – St. German (Ost) | | 331 | FERD | STGE(331) | Wengi-Ey – Lötschberg – St. German (West) | | 332 | FRS | FRNP | Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost) | | 333 | FRS | ADL | Frutigen – Adelrein (West) | | 400 | LGUT | RTRW | Löchligut – Wanzwil – Rothrist West | | 410 | OL | BI | Olten – Solothurn – Biel/Bienne | | 450 | OLS | LGUS | Olten Süd – Bern | | 451 | ABO | RTR(451) | Aarburg-Oftringen – Rothrist (Gl. 1) | | 453 | BFG | RTR(453) | Rothrist Ost – Rothrist (Gl. 4) | | 455 | UHDB | AESP | Unterhalden BE – Aespli | | 456 | OHBD | AESP | Oberhard BE – Aespli | | 457 | OHBD | MAT | Hardfeld (Spw) – Mattstetten | | 459 | RUTT | LGUT(459) | Rütti – Löchligut | | 500 | MU | RBG | Basel SBB – Olten – Luzern | | 503 | OLN | OL | Sissach – Läufelfingen – Olten | | 510 | BSFR | BSW | Mulhouse-Ville – Basel SBB | | 511 | BSO | BSNK | Basel SBB – Basel GB – Basel RB | | 514 | BSW | BSO | SNCF Verbindungslinie | | 518 | 8519315 | BAD | Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf | | 520 | GELN | BAD | Gellert – Basel Bad DB | | 521 | BSNK | MU | Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz | | 522 | GELN | BSNK | Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln | | 525 | BSNK | BSAU | Basel SBB RB – Basel Auhafen | | 529 | BSOS | BSBO | Basel SBB RB II – Birsfelden Hafen | | 531 | OLN | OLO | Olten Verbindungslinie | | 540 | OL | WOES | Olten – Wöschnau | | 580 | CAMO | VEZB | CBT Est | | 581 | CAMS | VEZB | CBT Ovest | | 590 | POZZ | POLN | Verbindungslinie GBT – Pollegio Nord | | 592 | GIUO | CAMS | Verbindungslinie CBT Ovest – Camorino Sud | | 593 | GIUO | CAMO | Verbindungslinie CBT Est – Camorino | | 594 | RYSP | POZZ | GBT West | | 595 | RYSP | GIDI | GBT Ost | | 600 | IMW | RYAB | Immensee – Bellinzona – Chiasso | | 600 | POLN | GIUS | Immensee – Bellinzona – Chiasso | | 600 | VEZB | CHIE | Immensee – Bellinzona – Chiasso | | 604 | BRUA | SKN(604) | Brunnen – Sisikon (Gl. links) | | 605 | SK | GRUO(605) | Sisikon – Gruonbach (Gl. links) | | 606 | ALSA | ALME(606) | Al Sasso – Al Motto (binario sinistro) | | 607 | MCEN | RIBN(607) | Mt. Ceneri – Rivera (binario destro) | | 608 | MASN | LGN(608) | Massagno – Lugano (binario destro) | | 630 | GIUS | CDO | Giubiasco – Locarno | | 631 | CDO | PINC | Cadenazzo – Pino confine | | 638 | BASM | CHSM | Balerna SM – Chiasso Smistamento | | 639 | CHIE | CHSM | Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento | | 640 | BG | RU | Brugg – Rupperswil | | 641 | RUO | RU(641) | Rupperswil Ost – Rupperswil (Gl. rechts) | | 646 | BRGG | MAET | Brunegg - Mägenwil | | 647 | BG | HDKN | Brugg – Hendschiken Nord | | 648 | BGS | BGN | Brugg Süd – Brugg Nord (VL) | | 649 | AA | WOET(649) | Aarau – Wöschnau Tunnel alt | | 650 | KLWW | DKO | Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost | | 653 | GEXO | IMW | Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West | | 691 | RBL | KLWW | RBL Kopf Zürich – Killwangen West | | 692 | RBLZ | RBLD | RBL Nord | | 693 | RBLD | RBLE | RBL Mitte | | 698 | KLWW | HBLO(698) | Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost | | 699 | SDO | EFG(699) | Neuer Bözbergtunnel | | 700 | BG | PRO | Brugg – Pratteln Ost | | 701 | EGL | STSO | Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost | | 703 | ZSEO | GMT | ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet | | 704 | WUER | KLWW | Würenlos – Killwangen West (RBL) | | 706 | ZSEO | OPS | Zürich Seebach – Glattbrugg Süd | | 710 | ZASO | BG | Zürich HB – Brugg AG | | 711 | ZASN | ZASS | ZH Hardbrücke – Kollermühle | | 715 | ZASO | HRD | Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard | | 718 | ZAU | ZASS | ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd | | 720 | ZAU | ZB | ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke | | 721 | TW | TWS(721) | Thalwil – Thalwil Süd | | 722 | ZAU | NIDS | ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti | | 723 | NIDS | TWNO | Nidelbad Süd – Thalwil Nord | | 725 | NIDB | NIDO | Nidelbad – Nidelbad Ost | | 751 | HUER | WNO | ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur | | 752 | ZOEN | HUER | Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw) | | 757 | KL | DORF | Kloten – Dorfnest (Überwerfung) | | 760 | HRD | BUE | Zürich Hardbrücke – Bülach | | 762 | NH | SH | Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost | | 763 | BAD | GRLX | Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen | | 764 | SH | EULG | Schaffhausen – Singen – Konstanz | | 770 | BUE | NH | Bülach – Eglisau – Neuhausen | | 824 | RH | KGHR | Romanshorn – Konstanz | | 830 | WIL | WF | Wil – Weinfelden | | 840 | WNO | RH | Winterthur Nord – Romanshorn | | 850 | GSS | WNO | St. Gallen – Winterthur Nord | | 880 | TRUE | HAG | Sargans Ost – St. Gallen | | 881 | SASL | TRUE | Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach | | 890 | SASO | ZB | Sargans Ost – Ziegelbrücke | | 900 | SASO | CHW | Sargans Ost – Chur West (Gleisende) |

2 Impianti del traffico merci

Sono sottoposti all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci: – Basel SBB RB (BSRB) – Zürich RB Limmattal (RBL) – Lausanne-Triage (LT) – Chiasso Smistamento (CHSM) – Genève-La-PrailleAllegato 1.3(art. 1)

Criteri per gli impianti di trasporto in condotta

1Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri:

  1. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o
  2. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).2Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).Allegato 1.4(art. 1 cpv. 2bis)

Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente

Deutscher NameNom françaisNome italianoEnglish nameOsservazioni
Östliche PferdeenzephalomyelitisVirus de l’encéphalite équine de l’EstVirus dell’encefalite equina dell’EstEastern equine encephalitis virusSolo se non si lavora con insetti vettori
Hepatitis B VirusVirus de l’hépatite BVirus dell’epatite BHepatitis B virus
Hepatitis C VirusVirus de l’hépatite CVirus dell’epatite CHepatitis C virus
Hepatitis D VirusVirus de l’hépatite DVirus dell’epatite DHepatitis D virus
Hepatitis E VirusVirus de l’hépatite EVirus dell’epatite EHepatitis E virus
Hepatitis G VirusVirus de l’hépatite GVirus dell’epatite GHepatitis G virus
Humane Immundefizienz‑VirusVirus de l’immunodéficience humaineVirus dell’immunodeficienza umanaHuman immunodeficiency virus
Gelbfieber-VirusVirus de la fièvre jauneVirus della febbre giallaYellow fever virusSolo se non si lavora con insetti vettori
TrypanosomenTrypanosomaTrypanosomaTrypanosomaSe si lavora con insetti vettori
PlasmodienPlasmodiumPlasmodiumPlasmodiumSe si lavora con insetti vettori
Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2Virus T-lymphotropique humain 1 et 2Virus T-linfotropico dell’uomo 1 e 2Human T-lymphotropic virus 1 and 2
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET)Virus meningoencefalite da zecche (FSME)Tick-borne encephalitis virus (TBE)Solo se non si lavora con insetti vettori
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)Bovine spongiform encephalopathy (BSE)
Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)
Louping ill VirusLouping ill VirusLouping ill VirusLouping ill VirusSolo se non si lavora con insetti vettori

Principi per prendere le misure generali di sicurezza

Allegato 2.1(art. 3)

Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

  1. scegliere un’ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
  2. definire l’organizzazione;
  3. disciplinare la formazione del personale e l’informazione di terzi;
  4. stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
  5. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
  6. disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell’impianto;
  7. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
  8. disciplinare il controllo sistematico dell’organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all’interno e all’esterno degli impianti);
  9. documentare i principali risultati di cui alle lettere b–h.Allegato 2.2(art. 3)

Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

  1. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
  2. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
  3. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
  4. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
  5. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
  6. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d’impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli;
  7. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l’indicazione delle quantità e dell’ubicazione;
  8. impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
  9. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
  10. disciplinare l’accesso all’azienda;
  11. tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.Allegato 2.3(art. 3)

Misure per le aziende con organismi

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

  1. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
  2. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
  3. munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
  4. sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell’impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli;
  5. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
  6. stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l’indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
  7. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all’interno dell’azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
  8. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
  9. tenere pronti adeguati mezzi d’intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l’organizzazione pubblica di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.Allegato 2.4(art. 3)

Misure per le vie di comunicazione

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

  1. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
  2. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
  3. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
  4. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
  5. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
  6. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
  7. elaborare insieme all’organizzazione di catastrofe un piano d’intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d’intervento.Allegato 2.5(art. 3)

Misure per gli impianti di trasporto in condotta

Nell’adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

  1. munire l’impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell’ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
  2. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.Allegato 3Allegato 4

Analisi dei rischi

Allegato 4.1(art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 Principi

1L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che l’azienda rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.2In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.3Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.4I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

– Designazione dell’azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni – Descrizione dell’azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.) – Informazioni su adiacenze con piano della situazione – Suddivisione dell’azienda in unità d’indagine e motivazione

22 Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d’indagine

– Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.) – Quantità massima – Ubicazione – Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23 Descrizione degli impianti per unità d’indagine

– Struttura edilizia – Procedure e metodi – Deposito, immagazzinamento – Fornitura e trasporto – Approvvigionamento e smaltimento – Incidenti rilevanti specifici all’impianto

24 Misure di sicurezza per unità d’indagine

– Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto – Misure per diminuire il potenziale di pericolo – Misure per prevenire gli incidenti rilevanti – Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi per unità d’indagine

31 Metodi

– Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale di pericolo

– Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante
331 Emanazioni

– Cause possibili – Illustrazione dei più importanti casi di emanazione – Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

332 Ripercussioni dell’emanazione

– Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione – Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

333 Conseguenze per la popolazione e l’ambiente

– Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente – Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

– Illustrazione dei rischi per unità d’indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza – Valutazione dei rischi esistenti nell’intera azienda

5 Riassunto dell’analisi del rischi

– Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti – Descrizione delle misure di sicurezza – Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante – Valutazione dei rischi esistenti nell’intera aziendaAllegato 4.2(art. 6)

Aziende con organismi

1 Principi

1L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che l’azienda rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.2In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.3Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.4I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Azienda e adiacenze

– Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 2012sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell’attività – Descrizione dell’azienda – Nome e cognome delle persone responsabili – Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

22 Attività con organismi

– Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 2012sull’impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell’attività – Scopo dell’impiego in sistema chiuso – Volumi di coltura

  • Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l’attività
23 Impianti

– Descrizione delle parti dell’impianto

  • Numero massimo delle persone che lavorano nell’impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi
24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

– Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall’impiego degli organismi – Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25 Misure di sicurezza

– Classe dell’attività secondo l’ordinanza sull’impiego confinato – Misure secondo l’ordinanza sull’impiego confinato – Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti – Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

– Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale dei pericoli

– Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

– Cause possibili – Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione – Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente – Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

– Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza – Valutazione dei rischi esistenti nell’azienda

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

– Descrizione dell’azienda e dei potenziali di pericolo più importanti – Descrizione delle misure di sicurezza – Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante – Valutazione dei rischi esistenti nell’aziendaAllegato 4.3(art. 6)

Vie di comunicazione

1 Principi

1L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell’articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.2In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.3Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di sicurezza.4I documenti di base, che hanno servito per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Via di comunicazione e adiacenze

– Designazione della via di comunicazione con piano topografico – Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione – Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza – Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

– Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante – Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffico merci totale – Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natura e frequenza degli incidenti

23 Misure di sicurezza

– Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto – Misure per diminuire il potenziale di pericolo – Misure per prevenire gli incidenti rilevanti – Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

– Descrizione dei metodi impiegati – Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32 Potenziale di pericolo

– Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

– Cause possibili – Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione – Illustrazione dell’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente – Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

– Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza – Valutazione dei rischi della via di comunicazione

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

– Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti – Descrizione delle misure di sicurezza – Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante – Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazioneAllegato 4.4(art. 6)

Impianti di trasporto in condotta

1 Principi

1L’analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all’autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l’articolo 7 il rischio che l’impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l’ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2–5.2In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.3Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.4I documenti di base per l’analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell’autorità esecutiva.

2 Dati di base

21 Impianto di trasporto in condotta e adiacenze

– Designazione dell’impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico – Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell’impianto di trasporto in condotta – Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza – Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Misure di sicurezza

– Norme tecniche – Misure per diminuire il potenziale di pericoli – Misure per prevenire gli incidenti rilevanti – Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi

31 Metodi

– Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziali di pericoli

– Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33 Principali scenari di incidente rilevante

– Cause possibili – Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione – Illustrazione dell’entità dei possibili danni alla popolazione o all’ambiente – Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni

– Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza – Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta

5 Riassunto dell’analisi dei rischi

– Descrizione dell’impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti – Descrizione delle misure di sicurezza – Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante – Valutazione dei rischi derivanti dall’impianto di trasporto in condotta

Zitiert in

Decisioni

3