742.31
Legge federale
sulle Ferrovie federali svizzere
(LFFS)
del 20 marzo 1998 (Stato 1° marzo 2025)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l’organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).
Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede
- Sotto la ditta ”Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS” è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.
- La società anonima è iscritta nel registro di commercio.
- Le FFS sono un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie.
Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali
- Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell’ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell’infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.
- Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell’impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.
- Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell’economia aziendale. Mantengono l’infrastruttura ferroviaria in buono stato e l’adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.
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Art. 4e5
Sezione 2: Capitale azionario e azionisti
Art. 6 Capitale azionario
Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.
Art. 7 Azionisti
- La Confederazione è azionista delle FFS.
- Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.
- La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.
Sezione 3: Obiettivi strategici
Art. 7a
Art. 8
- Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.
- Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.
Sezione 4: Organi e responsabilità
Art. 9 Organi
Gli organi delle FFS sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione generale e l’ufficio di revisione.
Art. 10 Assemblea generale
- I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazionisulla società anonima.
- Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale.
- L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.
Art. 11 Consiglio d’amministrazione
- Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
- I membri non devono essere necessariamente azionisti.
- Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.
Art. 12 Gestione aziendale
- In un regolamento organizzativo il consiglio d’amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l’obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.
- La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.
Art. 13 Ufficio di revisione
- L’Assemblea federale designa un ufficio di revisione.
- I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni.
Art. 14 Responsabilità
Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell’ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazionisulla responsabilità.
Sezione 5: Personale
Art. 15 Rapporti d’impiego
- Le disposizioni relative al rapporto d’impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.
- Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d’impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.
- In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni.
Art. 16 Previdenza professionale
- Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.
- La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un’unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l’approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un’altra cassa pensioni.
- La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.
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Sezione 6: Contabilità
Art. 17a19
Art. 20 Finanziamento
- Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore infrastrutturale beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili, sempre che rispettino le esigenze riguardanti l’indebitamento netto definite negli obiettivi strategici del Consiglio federale.
- Se per questi investimenti il fabbisogno delle FFS in termini di finanziamento esterno supera le esigenze riguardanti l’indebitamento netto secondo il capoverso 1, tale fabbisogno è coperto con apporti di capitale della Confederazione. Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale gli apporti di capitale necessari.
- L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sulle operazioni di cui ai capoversi 1 e 2, che fissano in particolare gli oneri e le condizioni corrispondenti.
- Se le FFS non sono in grado di rimborsare i mutui di cui al capoverso 1 o devono risanare il loro bilancio, nel quadro del preventivo il Consiglio federale può chiedere all’Assemblea federale la conversione dei mutui in capitale proprio.
- D’intesa con l’AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.
- Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi anticipi rimborsabili per un importo massimo di un miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.
Art. 21 Esenzione assicurativa
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- Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.
- È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 1916sull’utilizzazione delle forze idriche.
Sezione 7: Diritto applicabile
Art. 22
- Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazionisulla società anonima e la legge del 3 ottobre 2003sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99–101.
- Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.
Art. 24 Costituzione delle FFS
- Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.
- Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
- il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS;
- il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;
- il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il preventivo;
- il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.
- Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.
- Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.
- Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.
Art. 25 Personalità giuridica
Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.
Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi
- Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 1998sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.
- La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.
Art. 26a Disposizione transitoria
La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.
Art. 26b Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024
- Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale di 850 milioni di franchi pari all’ammontare dei contributi di copertura versati durante gli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza.
- Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DATEC, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico, che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.
- Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:1° gennaio 1999
Art. 16: 1° dicembre 1998
Allegato
Diritto previgente: abrogazione e modifica
1. La legge federale del 23 giugno 1944sulle Ferrovie federali svizzere
Abrogata
2. a 9.
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