725.11
Legge federale
sulle strade nazionali
(LSN)
dell’8 marzo 1960 (Stato 1° gennaio 2023)
Capo primo: Disposizioni generali
I. Nozione
e specie
Art. 1
- Le vie di collegamento di maggiore importanza e d’interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade nazionali dall’Assemblea federale.
- Esse sono ripartite in strade nazionali di prima, di seconda e di terza classe.
1. Prima classe
Art. 2
Le strade nazionali di prima classe sono esclusivamente riservate al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate, senza intersezioni a raso.
2. Seconda
classe
Art. 3
Sono strade nazionali di seconda classe le altre strade nazionali, riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Ordinariamente esse non sono intersecate a raso.
3. Terza classe
Art. 4
- Le strade nazionali di terza classe sono aperte anche ad altri utenti. Se le condizioni lo permettono, si dovranno evitare gli attraversamenti di abitati e le intersezioni a raso.
- Il Consiglio federale può limitarne l’accesso a punti di collegamento determinati.
4. Modifica della classificazione
Art. 4a
Dopo aver consultato il Cantone interessato, il Consiglio federale può modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall’Assemblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono.
II. Norme
fondamentali sulla
sistemazione
Art. 5
- Le strade nazionali devono soddisfare alle esigenze superiori della tecnica della circolazione e, in particolare, consentire un andamento sicuro ed economico del traffico.
- Quando a tali interessi se ne contrappongano altri degni di protezione, come quelli della difesa militare, dell’impiego economico della proprietà fondiaria, della pianificazione nazionale, o della protezione della natura e del paesaggio, i differenti bisogni saranno contemperati.
III. Determinazione
1. In generale
Art. 6
Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti. In corrispondenza dei raccordi alle strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le superfici destinate al traffico pedonale e ciclistico quali corsie ciclabili, marciapiedi o vie pedonali e ciclabili con tracciati separati nonché le fermate dei trasporti pubblici.
2. Impianti
accessori
Art. 7
- Dove l’accesso laterale alle strade nazionali è vietato, possono essere stabilite nella zona stradale, secondo i bisogni del traffico, stazioni di distribuzione di carburanti, lubrificanti ed elettricità che siano inoltre in grado di offrire agli utenti della strada il rifornimento, il vitto e l’alloggio.
- Il Consiglio federale emana le norme fondamentali concernenti gli impianti accessori.
- Con riserva della legislazione federale e dell’approvazione dei progetti da parte delle autorità federali competenti, spetta ai Cantoni accordare i diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e la gestione degli impianti accessori.
3. Aree di sosta
Art. 7a
- Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata. Possono essere provviste di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi, in particolare di elettricità, nonché di impianti mobili di piccole dimensioni per il rifornimento e il vitto.
- La costruzione di stazioni di distribuzione di carburanti alternativi è retta dal diritto cantonale. La Confederazione non partecipa alle spese di costruzione e di esercizio di tali stazioni.
- La Confederazione definisce i principi applicabili alle aree di sosta.
IV. Sovranità e proprietà
Art. 8
- Le strade nazionali sono di proprietà della Confederazione e sottostanno alla sua sovranità in materia stradale.
- Gli impianti accessori di cui all’articolo 7 sono di proprietà dei Cantoni.
V. Trapasso della proprietà e ripresa di progetti nel caso di adeguamenti della rete delle strade nazionali
Art. 8a
- Qualora strade esistenti siano integrate nella rete delle strade nazionali, al momento dell’integrazione la loro proprietà è trasferita senza indennizzo alla Confederazione.
- Qualora strade nazionali esistenti siano stralciate dalla rete delle strade nazionali o sostituite da una strada nazionale dal tracciato diverso, la loro proprietà è trasferita senza indennizzo al rispettivo Cantone al momento dello stralcio o dell’apertura alla circolazione della nuova strada.
- Qualora per una strada integrata nella rete delle strade nazionali vi sia un progetto approvato in base al diritto cantonale con decisione passata in giudicato, l’Assemblea federale decide se tale progetto è ripreso dalla Confederazione. L’approvazione cantonale equivale a un’approvazione dei piani ai sensi dell’articolo 26. I costi del progetto accumulati fino al momento dell’integrazione della strada nella rete delle strade nazionali sono a carico dei Cantoni.
- I progetti di costruzione, sistemazione e manutenzione non conclusi al momento dell’integrazione di una strada nella rete delle strade nazionali devono essere completati e finanziati dai Cantoni.
- L’articolo 62a si applica per analogia ai capoversi 1–3.
Capo secondo: Costruzione
A. Pianificazione, programma di sviluppo strategico e progetti generali
I. Pianificazione
1. Oggetto
Art. 9
La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.
2. Competenza
Art. 10
La pianificazione è curata dall’Ufficio competente (Ufficio), con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni interessati.
3. Decisione
Art. 11
- L’Assemblea federale decide definitivamente, a proposta del Consiglio federale, il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da costruire.
- Il Consiglio federale, dopo avere consultato con i Cantoni, stabilisce il programma di costruzione.
Ibis. Programma di sviluppo strategico
Art. 11a
- Le strade nazionali sono potenziate gradualmente nell’ambito di un programma di sviluppo strategico. A tale riguardo, il Consiglio federale tiene conto in particolare dei moduli 1–4del programma per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali.
- Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di potenziamento prevista.
Iter. Fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali
Art. 11b
- Gli atti normativi sulle singole fasi di potenziamento sono emanati sotto forma di decreto federale. Tali decreti sottostanno a referendum facoltativo.
- Nei messaggi relativi alle fasi di potenziamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi successivi.
II. Progetti
generali
1. Oggetto
Art. 12
Le strade nazionali sono delineate in progetti generali. I piani devono segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le opere d’intersezione.
2. Competenza
Art. 13
I progetti generali sono elaborati dall’Ufficio, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.
3. Assicurazione della
disponibilità dell’area stradale
a. Determinazione delle zone riservate
Art. 14
- Per assicurare la disponibilità dell’area stradale, il Dipartimento competente (Dipartimento), uditi i Cantoni, può determinare delle zone riservate.
- Ove dette zone possano essere assicurate mediante il diritto cantonale, l’applicazione del medesimo rimane salva nel completamento della rete delle strade nazionali.
- La determinazione delle zone riservate deve essere resa di pubblica ragione nei Comuni. La decisione che la concerne può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
- I piani rifiniti delle zone devono rimanere depositati presso le amministrazioni comunali, onde possano essere esaminati. La determinazione delle zone riservate diviene esecutiva a contare dalla pubblicazione.
b. Effetti
Art. 15
- In tali zone è vietato, salvo un permesso, di costruire o di trasformare le costruzioni esistenti accrescendone il valore. Il Consiglio federale può stabilire l’obbligo del permesso per altri atti, concernenti la proprietà fondiaria, i quali possano ostacolare o rincarare gli acquisti futuri di terreno.
- Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.
c. Condizione della
concessione di permessi di costruire.
Competenza
Art. 16
- Nelle zone riservate, possono essere permesse opere edilizie, soltanto se esse non intralcino o non rincarino l’opera stradale né pregiudichino la determinazione degli allineamenti.
- Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L’autorità cantonale sente l’Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire.Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.
- .
d. Soppressione delle zone
riservate
Art. 17
- Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
- Il Dipartimento sopprime una zona riservata quando è certo che non saranno eseguite le varianti di un tracciato garantite dalla medesima.
- Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.
e. Idennità.
Procedura
Art. 18
- La restrizione del diritto di proprietà, per effetto della determinazione di zone riservate, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.
- L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competente secondo l’articolo 21.Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione (LEspr).
4. Rifinimento e approvazione
a. Procedura di rifinimento
Art. 19
- L’Ufficio sottopone i progetti generali ai Cantoni interessati. Questi invitano a pronunciarsi i Comuni ed eventualmente i proprietari, toccati. I Cantoni spediscono le loro osservazioni, corredate dei preavvisi comunali, all’Ufficio.
- L’Ufficio, fondandosi sulle osservazioni ricevute, rifinisce i progetti generali, con la cooperazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.
b. Approvazione
Art. 20
- I progetti generali sono approvati dal Consiglio federale.
- Nell’ambito del completamento della rete delle strade nazionali, il Consiglio federale decide in via definitiva, al momento dell’approvazione dei progetti generali, sul tracciato particolare delle strade nazionali nelle zone urbane e sul punto in cui le strade nazionali fuori dalle città diventano strade nazionali urbane.
B. Progetti esecutivi
1. Allestimento
dei progetti
esecutivi
Art. 21
- I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti.
- L’allestimento dei progetti esecutivi compete a:
- i Cantoni in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali;
- l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.
- Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei piani.
2. Assicurazione della
disponibilità dell’area stradale
a. Determinazione degli
allineamenti
Art. 22
Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell’igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.
b. Effetti
Art. 23
- All’interno degli allineamenti è vietato, salvo un permesso, sia realizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.
- Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.
c. Condizioni della
concessione di permessi di
costruire. Competenza
Art. 24
- Nell’interno degli allineamenti, devono essere permesse, salve restando le disposizioni cantonali più restrittive, le opere edilizie che non ledono gli interessi pubblici da proteggere giusta l’articolo 22.
- Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L’autorità cantonale sente l’Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire.Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.
- .
d. Indennità. Procedura
Art. 25
- La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione.
- Il diritto all’indennità e l’ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29).
- L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà.Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr.
3. Procedura d’approvazione dei piani.
a. Principio
Art. 26
- L’approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento.
- Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
- Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali.
b. Diritto applicabile
Art. 26a
- La procedura d’approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa, in quanto la presente legge non vi deroghi.
- Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr.
4. Procedura ordinaria d’approvazione dei piani
a. Introduzione
Art. 27
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
b. Picchettamento
Art. 27a
- Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
- Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento.
c. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
Art. 27b
- Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
- La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
- .
d. .
Art. 27c
e. Opposizione
Art. 27d
- Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti.Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
- Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEsprpuò, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.
- I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
f. Eliminazione delle divergenze nella
Amministrazione federale
Art. 27e
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
5. Approvazione dei piani; durata di validità;
ricorso
Art. 28
- Con l’approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
- Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
- L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
- Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.
- .
6. Procedura semplificata
Art. 28a
- La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
- progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
- Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
- Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
7. Pubblicazione degli
allineamenti
Art. 29
Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.
C. Acquisto del terreno e provvedimenti per l’impiego dei fondi
I. Acquisto del terreno.
1. Modi
Art. 30
- Quando l’acquisto dei terreni necessari alla costruzione delle strade nazionali non possa aver luogo bonalmente, si procederà secondo le forme della rilottizzazione o dell’espropriazione.
- Quest’ultima sarà usata solo quando gli sforzi fatti per i due primi modi d’acquisto non abbiano sortito effetto alcuno.
2. Rilottizzazione
Art. 31
- La procedura di rilottizzazione sotto forma di raggruppamento particellare di terreni agricoli, di foreste, o di aree fabbricabili, si applica quando sia nell’interesse della costruzione stradale oppure necessaria ad un uso e governo funzionale dei fondi da quella pregiudicati.
- Nella procedura di rilottizzazione, il terreno necessario alla costruzione stradale può essere acquistato:
- con il conferimento di fondi dell’ente pubblico all’impresa di rilottizzazione;
- con una detrazione adeguata della proprietà fondiaria cui si estende la procedura di rilottizzazione. Il terreno, in tal modo detratto per la costruzione stradale, sarà risarcito all’impresa di rilottizzazione secondo il suo valore venale;
- con il computo del plusvalore conferito ai fondi dalle bonifiche fondiarie operate nella costruzione stradale;
- con altri mezzi giuridici della procedura cantonale.
3. Competenza
Art. 32
- Le autorità competenti provvedono all’acquisto del terreno.
- I Cantoni determinano la procedura di rilottizzazione in conformità delle norme qui appresso. Per i raggruppamenti di fondi e di foreste rimangono riservate le disposizioni pertinenti della legislazione federale concernente il promuovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale, come anche della legislazione federale concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.
4. Disposizioni particolari sul raggruppamento di fondi e di foreste
a. Elaborazione degli
avamprogetti
Art. 33
- Quando sia previsto un raggruppamento di fondi o di foreste, gli avamprogetti del medesimo saranno elaborati, quando sia possibile, insieme con i progetti stradali generali. Essi devono recare segnatamente i confini presumibili del comprensorio, la rete delle vie da costruirvi e le opere idriche più importanti.
- Gli avamprogetti sono elaborati dai Cantoni. L’Ufficio, di concerto con l’Ufficio federale delle bonifiche fondiariee gli altri servizi federali interessati, ne esercita l’alta vigilanza.
b. Raggruppamenti secondo
l’art. 703 CCS
Art. 34
Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l’articolo 703 del Codice civile svizzero. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev’essere pubblicata.
c. Approvazione dei progetti della nuova
ripartizione
Art. 35
I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l’approvazione all’Ufficio. Questo esamina se siano tutelati gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il sussidiamento invigilano sull’osservanza delle norme che lo concernono.
5. Rilottizzazione comandata
Art. 36
- I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale.
- Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.
6. Immissione anticipata nel possesso
Art. 37
Le autorità cantonali competenti risolvono circa alla immissione anticipata nel possesso del terreno necessario, quando occorra iniziare la costruzione stradale innanzi che sia chiusa la procedura di rilottizzazione. Saranno prima sentiti gli interessati e presi tutti i provvedimenti necessari per la stima dei terreni.
7. Addebitamento delle spese
Art. 38
- Le maggiori spese di rilottizzazione, cagionate dalla costruzione stradale in regioni bisognevoli di raggruppamento, sono a carico dell’opera stradale. Tutte le spese sono a carico della medesima, se, a cagione della costruzione stradale, si deve procedere a nuove rilottizzazioni, in regioni dove il raggruppamento sia già stato operato, oppure in regioni di colonie.
- Il Dipartimento, di concerto con i Dipartimenti federali interessati, risolve in ciascun caso sull’addebitamento delle spese.
8. Espropriazione; procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata
Art. 39
- Il diritto d’espropriazione spetta alle autorità competenti. I Cantoni sono autorizzati a delegarlo ai Comuni.
- Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr.
- .
- Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.
II. Provvedimenti per l’impiego dei fondi
Art. 40
Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato a trattative private o mediante espropriazione, le autorità competenti provvedono pure a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.
D. Costruzione e sistemazione delle strade nazionali
I. Competenze
Art. 40a
Sono competenti:
- i Cantoni, per il completamento della rete delle strade nazionali;
- l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.
II. Costruzione
1. Metodi, aggiudicazione
e vigilanza
Art. 41
- Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici.
- Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consiglio federale fissa i principi determinanti per i Cantoni.
2. Misure di protezione
Art. 42
- Le autorità competenti prendono le misure necessarie per garantire la sicurezza della costruzione, per evitare pericoli alle persone e ai beni e per proteggere i vicini dalle molestie che non possano essere tenuti a tollerare.
- Si provvederà a conservare al loro uso, in conformità del pubblico interesse, le costruzioni pubbliche, come vie di traffico, condutture e simili impianti, le quali siano toccate dai lavori.
- Si invigilerà affinché, durante la costruzione, sia assicurato l’impiego economico della proprietà fondiaria.
3. Apertura alla circolazione
Art. 43
Le strade nazionali non saranno aperte alla circolazione, prima che lo stato dei lavori e le misure di sicurezza prese consentano un traffico scevro di pericoli e sia assicurato l’impiego economico della proprietà fondiaria contigua.
III. Trasformazioni edilizie
nel settore delle strade nazionali
Art. 44
- Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura.
- Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
- Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.
IV. Ripartizione delle spese di spostamenti, incroci e raccordi.
1. Nuove opere
Art. 45
- Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell’opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.
- Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.
2. Trasformazione di incroci
Art. 46
- Qualora occorra migliorare, con nuove opere, degli incroci di strade nazionali con altre strade pubbliche, ciascuno di coloro cui spetta l’onere della costruzione stradale deve contribuire alle spese di sistemazione e di mantenimento di dette opere, nella misura in cui queste siano richieste dallo sviluppo del traffico.
- La ripartizione delle spese di trasformazione di incroci tra strade nazionali e ferrovie è fatta in conformità delle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie.
3. Disciplinamento derogatorio delle spese. Decisione
in caso di
contestazioni
Art. 47
- Gli articoli 45 capoverso 1, e 46 capoverso 1 non sono applicabili, in quanto tra gli interessati siano stati o saranno conchiusi degli accordi derogatori circa alle spese.
- In caso di contestazione relativa alla ripartizione delle spese, decide l’Ufficio. In caso di contestazione tra Cantoni oppure tra Confederazione e Cantoni è fatta salva l’azione di diritto amministrativo in virtù dell’articolo 116 lettera a o b della legge federale del 16 dicembre 1943sull’organizzazione giudiziaria.
V. Ripartizione delle spese di adattamenti alle opere militari
Art. 48
Il Consiglio federale stabilisce i principi per l’addebitamento delle spese di lavori d’adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali.
Capo terzo: Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali
I. Manutenzione
ed esercizio.
1. Principio
Art. 49
Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.
2. Competenza
Art. 49a
- La Confederazione è competente per la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali.
- Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle prestazioni concernenti l’esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l’esecuzione a terzi. In casi motivati, può eseguire essa stessa questa manutenzione in singole unità territoriali o in parti di esse.
- Il Consiglio federale emana in particolare disposizioni sulla delimitazione delle unità territoriali, l’ampiezza e l’indennizzo della prestazione. Esso determina l’assegnazione delle singole unità territoriali.
II. Gestione
degli impianti accessori
Art. 50
La gestione degli impianti accessori è subordinata in particolare alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell’industria, l’igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d’ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.
III. Misure intese a cautelare la
sicurezza del traffico
1. Divieto di impianti che impediscano la visuale
Art. 51
- Nell’interno degli allineamenti, sono vietati le piantagioni, le cinte, i depositi di materiali e gli impianti che, impedendo la visuale, nuociano alla sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono, a richiesta del proprietario della strada, essere tolti.
- Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr.
2. Impianti di premunizione
Art. 52
- Gli impianti temporanei per la premunizione della strada contro gli effetti nocivi degli elementi, costruiti fuori dell’area stradale, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi.
- Il danno che ne risulti è risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell’indennità, essa è determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell’articolo 64 LEspr.
3. Divieto di pubblicità
Art. 53
- Nell’ambito delle strade nazionali, sono vietati, giusta la legge federale del 19 dicembre 1958sulla circolazione stradale, i richiami pubblicitari e i cartelli.
- Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive particolari per le strade nazionali.
Capo quarto: Alta vigilanza della Confederazione
I. Alta vigilanza
Art. 54
- Il completamento della rete delle strade nazionalisottostà all’alta vigilanza della Confederazione.
- Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinché i Cantoni interessati assumano in comune l’elaborazione dei progetti e i lavori di costruzione.
II. Surrogazione
Art. 55
- Mediante decisione del Consiglio federale, la Confederazione può assumere, interamente o in parte, i compiti di un Cantone in conformità della presente legge se:
- il Cantone ne fa domanda e è realmente impossibilitato ad assumere esso stesso tali compiti;
- è necessario per assicurare l’esecuzione dell’opera e il Cantone rifiuta d’adempiere tali compiti entro un termine adeguato stabilito dal Consiglio federale.
- Anche in questi casi le spese sono ripartite secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.
Capo quinto: .
Art. 56a58
Art. 59
Capo sesto: Disposizioni esecutive, transitorie e finali
I. Esecuzione
della legge
1. Consiglio
federale
Art. 60
- Il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione e vigila sulla loro esecuzione.
- Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d’arte, un’esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati.
2. Cantoni
Art. 61
- I Cantoni disciplinano, nell’ambito della presente legge, le competenze concernenti l’esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.
- I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all’applicazione della presente legge. . Esse possono venir stabilite per via d’ordinanza.
- Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all’applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all’Assemblea federale.
Ia. Trattati
internazionali
Art. 61a
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali che riguardano le opere edilizie transfrontaliere nell’ambito di un collegamento di strade nazionali con arterie stradali estere a grande capacità.
Ib . Prestazioni
commerciali
Art. 61b
- L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
- sono strettamente correlate ai compiti principali;
- non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
- non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
- Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
- I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.
II. Disposizioni transitorie relative alla modifica del
18 giugno 1999
Art. 62
- Le domande già depositate pubblicamente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il diritto procedurale previgente.
- Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
IIa. Disposizioni transitorie relative alla modifica del
6 ottobre 2006
Art. 62a
- All’entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 2006, la Confederazione diventa, senza indennizzo, proprietaria delle strade nazionali.
- Il Consiglio federale designa i fondi, i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Dipartimento può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.
- Il Consiglio federale disciplina i rapporti di proprietà e le conseguenze in materia di indennità per le superfici, i posti di manutenzione e i centri di polizia che non sono più necessari per le strade nazionali o lo sono solo in parte. L’obbligo d’indennizzo è limitato a 15 anni.
- I fondi e i diritti reali limitati trasferiti alla Confederazione sono
iscritti nel registro fondiario o intestati alla Confederazione senza prelievo di tassa.
- Il Consiglio federale designa le tratte che devono essere costruite nell’ambito del completamento della rete delle strade nazionali. I Cantoni rimangono proprietari di tali tratte finché esse non vengano aperte alla circolazione.
- Al momento del trasferimento della proprietà alla Confederazione, i Cantoni le consegnano i documenti, i piani e le banche dati pertinenti, conformemente all’attuale stato dell’esecuzione. I Cantoni archiviano gli atti storici a tempo indeterminato e i giustificativi contabili conformemente alle prescrizioni legali.
- Il Consiglio federale disciplina la competenza per l’ultimazione dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 30 settembre 2016
Art. 63
In deroga all’articolo 28 capoverso 3, i permessi di costruire concer-nenti i progetti ripresi dalla Confederazione, vale a dire la tangenziale di Näfels della N17 Niederurnen–Glarus e le tangenziali di Le Locle e La Chaux-de-Fonds della N20 Le Locle (frontière)–La Chaux-de-Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel e Thielle–Murten, sono da ritenersi validi anche nel caso in cui la loro durata di validità sia scaduta all’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 201221 concernente la rete delle strade nazionali.
III. Modificazioni
Art. 64
.
IV. Membri della Commissione di stima
Art. 65
L’articolo 22 capoverso 1 letterac della legge federale del 16 dicembre 1943sull’organizzazione giudiziaria non si applica all’astensione e alla ricusazione dei membri e dei supplenti della Commissione di stima.
V. Entrata in vigore
Art. 66
Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge entra in vigore.Data dell’entrata in vigore: 21 giugno 1960