Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
25.09.2020
In Kraft seit
01.01.2023
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

941.42

Legge federale
sui precursori di sostanze esplodenti

(LPre)

del 25 settembre 2020 (Stato 1° settembre 2023)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto
  1. La presente legge intende impedire che in Svizzera vengano commessi reati contro la vita e l’integrità delle persone e contro cose per mezzo di sostanze esplodenti fabbricate artigianalmente. Essa intende altresì impedire la commissione di simili reati all’estero.
  2. La presente legge disciplina:
    1. l’acquisto, la detenzione, l’alienazione, l’importazione e l’esportazione di precursori di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati;
    2. la messa a disposizione sul mercato di precursori di sostanze esplodenti;
    3. la fabbricazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati.
  3. Prevede la possibilità di segnalare eventi sospetti all’Ufficio federale di polizia (fedpol).
Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  1. sostanza esplodente: sostanza, miscela e soluzione la cui esplosione può essere provocata mediante innesco senza apporto di aria e che è atta a mettere in pericolo la vita e l’integrità delle persone o a distruggere cose;
  2. precursore: sostanza chimica che può essere utilizzata per fabbricare sostanze esplodenti, nonché le miscele e le soluzioni che la contengono;
  3. utilizzatore privato: persona fisica o giuridica che utilizza un precursore non a fini di lucro, di formazione o di ricerca e neppure nell’ambito di un’attività di pubblica utilità e che non lo mette a disposizione sul mercato;
  4. messa a disposizione sul mercato: fornitura di un precursore sul mercato nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  5. importazione: introduzione nel territorio svizzero;
  6. esportazione: uscita dal territorio svizzero.

Sezione 2: Restrizioni di accesso

Art. 3
  1. Il Consiglio federale definisce un elenco di precursori che presentano un rischio di uso abusivo; a tal fine tiene conto del diritto internazionale.
  2. Stabilisce i seguenti livelli di accesso applicabili a ciascun precursore di cui al capoverso 1, in funzione della sua concentrazione:
    1. accesso libero;
    2. accesso soggetto ad autorizzazione;
    3. accesso vietato;
    4. in alternativa, fino al raggiungimento di un quantitativo soglia determinato, accesso per il tramite di un negozio specializzato.
  3. Gli oggetti che contengono precursori di cui al capoverso 1 sono esclusi dalle restrizioni di accesso. Il Consiglio federale può sottoporre singoli oggetti alle restrizioni di accesso.
  4. Il Consiglio federale può escludere dalle restrizioni di accesso altri singoli prodotti che contengono precursori di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Acquisto, detenzione, alienazione, importazione ed esportazione di precursori da parte di utilizzatori privati

Art. 4 Acquisto e detenzione di precursori
  1. Gli utilizzatori privati possono acquistare o detenere precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b soltanto se dispongono di un’autorizzazione di acquisto per il precursore e se la fornitura o l’importazione è stata registrata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21.
  2. Gli utilizzatori privati possono acquistare o detenere precursori a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se dispongono di un’autorizzazione eccezionale per il precursore e se la fornitura o l’importazione è stata registrata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21.
Art. 5 Divieto di alienare precursori

Agli utilizzatori privati è vietato alienare precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c.

Art. 6 Domanda di autorizzazione di acquisto
  1. Le domande di autorizzazione di acquisto sono presentate a fedpol.
  2. Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di presentare la domanda per via elettronica.
  3. La domanda contiene le indicazioni seguenti:
    1. le generalità del richiedente e il numero del suo passaporto, della carta d’identità o del permesso per stranieri;
    2. le indicazioni sul precursore;
    3. le indicazioni sull’uso previsto del precursore.
Art. 7 Rilascio o rifiuto dell’autorizzazione di acquisto
  1. Fedpol rilascia un’autorizzazione di acquisto se il richiedente è maggiorenne, è domiciliato in Svizzera, indica un uso previsto plausibile e se non sussiste alcun motivo d’impedimento al rilascio.
  2. Sussiste un motivo d’impedimento se:
    1. il richiedente è sottoposto a curatela generale o è rappresentato da una persona designata con mandato precauzionale;
    2. vi sono indizi secondo cui il richiedente potrebbe utilizzare, manipolare o custodire il precursore in modo tale da esporre a pericolo se stesso o terzi;
    3. il richiedente è iscritto nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose, oppure contribuire alla commissione di simili reati; o
    4. vi sono altri indizi secondo cui il richiedente potrebbe commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose, oppure contribuire alla commissione di simili reati.
  3. Se lo scopo perseguito con l’uso previsto può essere raggiunto facendo ricorso ad altre sostanze, fedpol può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione di acquisto. Informa la persona interessata in merito a questa alternativa.
Art. 8 Portata e durata dell’autorizzazione di acquisto
  1. L’autorizzazione di acquisto è rilasciata per uno o più precursori.
  2. Ha una validità massima di tre anni.
  3. Può essere vincolata a oneri e condizioni.
Art. 9 Verifica e revoca dell’autorizzazione di acquisto
  1. Durante la durata di validità dell’autorizzazione di acquisto, fedpol può verificare periodicamente se i presupposti per il rilascio sono ancora adempiuti. Può inoltre procedere a una verifica quando nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 viene registrata la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore.
  2. Se le condizioni per il rilascio di cui all’articolo 7 non sono più adempiute, fedpol revoca l’autorizzazione di acquisto. Può confiscare i precursori acquistati sulla base dell’autorizzazione di acquisto revocata.
Art. 10 Autorizzazione eccezionale
  1. In determinati casi, il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni eccezionali per l’accesso a precursori a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c.
  2. L’autorizzazione eccezionale può essere limitata riguardo alla quantità del precursore o al numero di transazioni.
  3. Il rilascio e la revoca dell’autorizzazione eccezionale sono retti dalle disposizioni applicabili all’autorizzazione di acquisto (art. 6–9).
Art. 11 Importazione di precursori
  1. Gli utilizzatori privati possono importare precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se:
    1. dispongono dell’autorizzazione di acquisto o dell’autorizzazione eccezionale necessaria; e
    2. prima dell’importazione hanno registrato nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 le indicazioni seguenti:
    1. le proprie generalità, 2. le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale, 3. le indicazioni sul precursore, 4. le indicazioni sull’importazione.
  2. Su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), devono dimostrare di disporre dell’autorizzazione necessaria e di aver effettuato la registrazione, nonché fornire tutte le informazioni utili.
Art. 12 Esportazione di precursori
  1. Gli utilizzatori privati possono esportare precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se:
    1. hanno acquistato i precursori legalmente; e
    2. prima dell’esportazione hanno registrato nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 le indicazioni seguenti:
    1. le proprie generalità, 2. le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale, 3. le indicazioni sul precursore, 4. le indicazioni sull’esportazione.
  2. Su richiesta dell’UDSC, devono dimostrare di aver acquistato legalmente i precursori e di aver effettuato la registrazione, nonché fornire tutte le informazioni utili.
Art. 13 Messa al sicuro provvisoria di precursori
  1. L’UDSC mette al sicuro provvisoriamente i precursori per i quali non è presentata l’autorizzazione di acquisto o l’autorizzazione eccezionale necessaria o che non sono stati registrati in modo regolare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21.
  2. Sporge denuncia a fedpol.

Sezione 4: Messa a disposizione di precursori sul mercato

Art. 14 Fornitura di precursori a utilizzatori privati
  1. Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c, può fornirli a utilizzatori privati soltanto se questi ultimi comprovano la propria identità e dispongono di un’autorizzazione di acquisto o di un’autorizzazione eccezionale per il precursore interessato.
  2. La persona che fornisce il precursore verifica mediante procedura di richiamo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21, servendosi del numero di riferimento dell’autorizzazione, che l’utilizzatore privato disponga dell’autorizzazione di acquisto o dell’autorizzazione eccezionale necessaria.
  3. Essa deve confermare o registrare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 le indicazioni seguenti:
    1. le generalità dell’utilizzatore privato;
    2. le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale;
    3. le indicazioni sul precursore;
    4. le indicazioni sulla fornitura.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 15 Informazione al momento della fornitura

Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c deve informare l’acquirente delle disposizioni della presente legge.

Sezione 5: Divieto di fabbricare e di detenere sostanze esplodenti

Art. 16
  1. Agli utilizzatori privati è vietato fabbricare sostanze esplodenti.
  2. È vietato acquistare e detenere sostanze esplodenti fabbricate da utilizzatori privati.

Sezione 6: Segnalazione di eventi sospetti

Art. 17

Gli eventi sospetti correlati ai precursori, quali furti, sparizioni o transazioni sospette, possono essere segnalati a fedpol.

Sezione 7: Trattamento dei dati e sistema d’informazione

Art. 18 Raccolta di informazioni
  1. Per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare le segnalazioni di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente ai sistemi d’informazione seguenti:
    1. sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 13 giugno 2008sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
    2. sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali di cui all’articolo 11 LSIP;
    3. sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale di cui all’articolo 12 LSIP;
    4. sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP;
    5. nell’ambito dell’acquis di Schengen, parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP;
    6. registro nazionale di polizia di cui all’articolo 17 LSIP;
    7. sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di cui all’articolo 18 LSIP;
    8. sistema d’informazione INDEX SIC del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di cui all’articolo 51 della legge federale del 25 settembre 2015sulle attività informative;
    9. casellario giudiziale informatizzato ai sensi della legge del 17 giugno 2016sul casellario giudiziale;
    10. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA) di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera c della legge del 20 giugno 1997sulle armi (LArm);
    11. banca dati DAWA di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm;
    12. sistema d’informazione sui documenti d’identità di cui all’articolo 11 della legge del 22 giugno 2001sui documenti d’identità;
    13. sistema d’informazione ai sensi della legge federale del 20 giugno 2003sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
  2. Le autorità della Confederazione e dei Cantoni, segnatamente le autorità di perseguimento penale, l’UDSC e le autorità competenti per l’esecuzione della LArm e della legge federale del 25 marzo 1977sugli esplosivi (LEspl) forniscono ai servizi competenti di fedpol, su richiesta, le informazioni necessarie a individuare e valutare potenziali minacce correlate ai precursori.
  3. In caso di eventi sospetti, i servizi competenti di fedpol possono raccogliere dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico.
Art. 19 Scambio di informazioni con autorità partner estere

Fedpol può scambiare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, con autorità partner estere:

  1. per trattare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale;
  2. in caso di eventi sospetti, se lo scambio è necessario per prevenire un pericolo per persone o cose.
Art. 20 Comunicazione di sentenze penali e decisioni penali

Le autorità penali della Confederazione e dei Cantoni comunicano a fedpol le sentenze penali e le decisioni penali pronunciate in virtù degli articoli 224–226 CP, della LEsplo della presente legge.

Art. 21 Sistema d’informazione
  1. Fedpol gestisce un sistema d’informazione per adempiere i compiti sanciti dalla presente legge. Può trattarvi dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.
  2. Quando tratta le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, verifica tali autorizzazioni e tratta le segnalazioni di eventi sospetti, fedpol controlla se vi sono indizi secondo cui i precursori potrebbero essere utilizzati per compiere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose. A tal fine è autorizzato a confrontare le informazioni di cui all’articolo 22.
Art. 22 Contenuto del sistema d’informazione

Il sistema d’informazione contiene le informazioni seguenti:

  1. i dati provenienti dalla registrazione della fornitura, dell’importazione e dell’esportazione di precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c;
  2. le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale nonché le informazioni su autorizzazioni rilasciate, rifiutate o revocate e sulle circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca di un’autorizzazione;
  3. le informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti pervenute e sulle circostanze che hanno portato a una tale segnalazione;
  4. le informazioni sulle misure adottate da fedpol in caso di eventi sospetti;
  5. i risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29, nella misura in cui servano per adempiere i compiti sanciti dalla presente legge;
  6. le sentenze penali e le decisioni penali pronunciate in virtù degli articoli 224–226 CP, della LEsplo della presente legge nonché le informazioni su eventi correlati a prodotti chimici e sostanze esplodenti;
  7. le decisioni pronunciate in virtù della presente legge;
  8. le informazioni tecniche correlate ai precursori e al loro uso abusivo;
  9. le informazioni statistiche.
Art. 23 Diritto di accesso e di rettifica
  1. Il diritto di accesso e il diritto di far rettificare dati inesatti sono retti dalla legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati.
  2. Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l’autorità dalla quale provengono i dati.
  3. Per i dati di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettere b–g sono fatti salvi gli articoli 8, 8a e 16 LSIP.
Art. 24 Accesso al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo
  1. Il Consiglio federale può autorizzare le autorità seguenti ad accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d’informazione di cui all’articolo 21 per adempiere i loro compiti:
    1. le autorità competenti per l’esecuzione della LArme della LEspl, per accertare i motivi d’impedimento di cui agli articoli 8 capoverso 2 LArm e 14a capoverso 1 LEspl;
    2. l’UDSC e i corpi di polizia della Confederazione e dei Cantoni, per verificare se a una persona è stata rilasciata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale e se è stata registrata la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c;
    3. le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per i controlli di cui all’articolo 28 capoverso 3, nell’ambito dei loro accertamenti.
  2. Il Consiglio federale può prevedere che fedpol conceda all’UDSC, per l’adempimento dei suoi compiti, l’accesso mediante procedura di richiamo alle generalità di persone:
    1. alle quali è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti; e
    2. per le quali si presume sussista un rischio elevato di uso abusivo.
Art. 25 Comunicazione automatica di dati alle autorità competenti per l’esecuzione della legge sulle armi

Fedpol può comunicare automaticamente alle autorità competenti per l’esecuzione della LArmautorizzate ad accedere al sistema d’informazione in virtù dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a il nome delle persone:

  1. alle quali è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2, oppure nei cui confronti sono state adottate misure a causa di eventi sospetti; e
  2. che sono registrate nel sistema d’informazione sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco di cui all’articolo 32a capoverso 2 LArm con il loro numero d’assicurato AVS.
Art. 26 Uso del numero AVS
  1. Fedpol e le autorità autorizzate ad accedere al sistema d’informazione in virtù dell’articolo 24 capoverso 1 sono legittimati a utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
  2. Il numero AVS è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altri sistemi d’informazione nei quali il numero d’assicurato è utilizzato sistematicamente, sempre che tale scambio di dati mediante numero AVS sia retto da una legge federale.
  3. Le autorità competenti comunicano a fedpol il numero AVS ai fini di un suo uso nel sistema d’informazione.
Art. 27 Disposizioni d’esecuzione relative al sistema d’informazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative al sistema d’informazione di cui all’articolo 21. Disciplina in particolare la durata durante la quale possono essere conservati i dati.

Sezione 8: Esecuzione

Art. 28 Fedpol
  1. Fedpol è incaricato dell’esecuzione dei compiti previsti dalla presente legge, sempre che questa non designi un altro servizio competente. Mette in atto misure di sensibilizzazione.
  2. Fedpol emana le decisioni necessarie nei confronti di chi viola le disposizioni della presente legge o le sue disposizioni d’esecuzione. Può in particolare confiscare precursori e sostanze esplodenti, revocare autorizzazioni di acquisto o autorizzazioni eccezionali, vietare comportamenti illegali o fissare un termine adeguato per ripristinare la situazione legale.
  3. Fedpol verifica mediante controlli a campione se i punti vendita accertano l’esistenza di un’autorizzazione di acquisto o di un’autorizzazione eccezionale e se registrano la fornitura di precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c. Può incaricare i Cantoni di procedere ai relativi controlli.
Art. 29 Servizio delle attività informative della Confederazione

Su richiesta di fedpol, il SIC esprime il suo parere se vi sono dubbi quanto all’esistenza di un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 in relazione a una persona:

  1. che richiede un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale o a cui è stata rilasciata una tale autorizzazione; o
  2. che è oggetto di una segnalazione di eventi sospetti.
Art. 30 Emolumenti
  1. Fedpol riscuote emolumenti per l’emanazione di decisioni e il rilascio di autorizzazioni di acquisto e di autorizzazioni eccezionali.
  2. Per l’esecuzione di controlli nei punti vendita non è riscosso alcun emolumento. Se durante un controllo sono constatate irregolarità, fedpol e i Cantoni possono riscuotere emolumenti. In tal caso può essere riscosso un emolumento anche per un eventuale controllo successivo.
  3. Se sono confiscati precursori o sostanze esplodenti, può essere riscosso un emolumento per il loro deposito e smaltimento.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 31 Infrazioni in materia di fornitura e di alienazione di precursori
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione:
    1. fornisce a un utilizzatore privato sprovvisto della necessaria autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 14 cpv. 1 e 2) un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c;
    2. non registra la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 14 cpv. 3);
    3. in qualità di utilizzatore privato aliena un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 5).
  2. Se ha agito per negligenza, l’autore è punito con la multa.
  3. Se conosce personalmente l’acquirente e sa che quest’ultimo acquista il precursore con l’intenzione di farne un uso legale, l’autore è punito con la multa.
  4. Nei casi poco gravi l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
Art. 32 Acquisto e detenzione illegali nonché infrazioni in materia di importazione o di esportazione di precursori
  1. Chiunque, senza la necessaria autorizzazione (art. 4), acquista o detiene un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle disposizioni d’esecuzione:
    1. non registra previamente l’importazione o l’esportazione di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 11 e 12); o
    2. importa, senza la necessaria autorizzazione (art. 11), un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c.
  3. Se l’autore acquista, detiene, importa o esporta un precursore per uso privato e intende farne un uso legale, è punito con la multa. Nei casi poco gravi l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
Art. 33 Conseguimento fraudolento di un’autorizzazione di acquisto o di un’autorizzazione eccezionale
  1. Chiunque ottiene un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale in modo fraudolento fornendo indicazioni false è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi poco gravi la pena è della multa. L’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
Art. 34 Fabbricazione, acquisto e detenzione illegali di sostanze esplodenti
  1. Chiunque in veste di utilizzatore privato fabbrica sostanze esplodenti (art. 16 cpv. 1) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chiunque acquista o detiene sostanze esplodenti fabbricate da utilizzatori privati (art. 16 cpv. 2) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  3. Nei casi poco gravi la pena è della multa. L’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
Art. 35 Informazioni false al momento della fornitura
  1. Chiunque mette a disposizione sul mercato precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c e viola intenzionalmente le disposizioni della presente legge o le disposizioni d’esecuzione in materia di informazione al momento della fornitura (art. 15) è punito con una multa sino a 100 000 franchi.
  2. Se ha agito per negligenza, l’autore è punito con la multa.
  3. Nei casi poco gravi l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
Art. 36 Disobbedienza a decisioni

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione a lui intimata sulla base della presente legge, è punito con la multa, sempre che nella decisione si facesse riferimento alla comminatoria prevista nel presente articolo.

Art. 37 Perseguimento e giudizio da parte di fedpol
  1. Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 31–36 sono retti dalla legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (DPA). L’autorità amministrativa federale incaricata del perseguimento e del giudizio è fedpol.
  2. Se una causa penale rientra sia nella competenza di fedpol, ai sensi del capoverso 1, sia della giurisdizione federale, ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lettera d del Codice di procedura penale, il perseguimento penale è riunito presso il Ministero pubblico della Confederazione.
  3. Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa se:
    1. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena; e
    2. la multa massima applicabile in virtù dell’articolo 35 capoverso 1 non supera i 20 000 franchi.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 38 Disposizione transitoria

La detenzione di precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c, acquistati prima dell’entrata in vigore della presente legge, resta consentita agli utilizzatori privati. Se sussiste il rischio di uso illegale, fedpol può confiscare tali precursori.

Art. 39 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 40 Coordinamento con la legge del 27 settembre 2019 sull’Ie (LSIe)

.

Art. 41 Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

.

Art. 42 Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

.

Art. 43 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2023

Allegato(art. 39)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:.

Zitiert in

Decisioni

6