Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
20.03.2009
In Kraft seit
01.01.2010
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

744.10

Legge federale
concernente i trasportatori su strada

(LTrS)

del 20 marzo 2009(Stato 1° maggio 2025)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e diritto applicabile
  1. La presente legge disciplina l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada. 1bis. Disciplina inoltre il conferimento di incarichi alle imprese di trasporto di merci su strada.
  2. È fatto salvo il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori conferito in virtù degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009sul trasporto di viaggiatori.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958sulla circolazione stradale;
  2. trasporto professionale: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un’impresa di trasporto su strada ottiene una controprestazione economica;
  3. gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un’impresa di trasporto su strada.

Sezione 2: Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada

Art. 3 Autorizzazione
  1. L’esercizio dell’attività di trasportatore su strada sottostà ad autorizzazione. 1bis. L’autorizzazione è necessaria per le imprese di trasporto su strada che effettuano il trasporto professionale di:
    1. viaggiatori, con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, escluso l’autista, e offrono tale servizio al pubblico o a talune categorie di utenti;
    2. merci, con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate.
    1ter. L’autorizzazione non è necessaria per le imprese che: a. effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati; b. effettuano il trasporto di merci destinate esclusivamente alla fornitura di prestazioni che esulano dal trasporto in senso stretto; c. effettuano il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate, ma non eccede 3,5 tonnellate, e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera; d. impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.
  2. L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Ha durata quinquennale; è personale e non trasferibile.
  3. Ogni veicolo dell’impresa deve essere munito di una copia autenticata dell’autorizzazione.
  4. Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione. A tal fine tiene conto in particolare delle disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 1999fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).
Art. 3a Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci
  1. Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo sui trasporti terrestrie ad eccezione del cabotaggio all’interno della Svizzera:
    1. concludere accordi con Stati terzi sul trasporto professionale internazionale di viaggiatori e di merci;
    2. decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 1953concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.
  2. In tali accordi e nella decisione il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese estere di trasporto su strada possono derogare.
  3. Può approvare modifiche degli allegati 1, 3 e 4 dell’Accordo sui trasporti terrestri per tener conto dell’evoluzione della legislazione dell’Unione europea (UE) in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada e per assicurarne l’attuazione equivalente in Svizzera.
Art. 4 Condizioni
  1. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti:
    1. affidabilità (art. 5);
    2. capacità finanziaria (art. 6);
    3. capacità professionale (art. 7); e
    4. sede effettiva e stabile in Svizzera.
  2. Se il richiedente dell’autorizzazione è un’impresa, le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c devono essere adempite da un gestore dei trasporti che:
    1. ha un rapporto d’impiego o di mandato con l’impresa; e
    2. ha il domicilio o il luogo di lavoro in Svizzera.
  3. Se è una persona fisica, il richiedente dell’autorizzazione deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 ed essere gestore dei trasporti.
  4. I compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti impiegato dall’impresa o da essa incaricato mediante mandato sono stabiliti in una convenzione scritta.
  5. Il gestore dei trasporti incaricato mediante mandato può gestire le attività di trasporto di al massimo quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli. Il Consiglio federale può limitare ulteriormente il numero massimo di imprese o di veicoli.
Art. 5 Affidabilità
  1. Si ritiene affidabile una persona che, negli ultimi dieci anni:
    1. non è stata condannata per aver commesso un crimine;
    2. non ha commesso infrazioni gravi e ripetute:
    1. alle regolamentazioni in vigore sulle condizioni di retribuzione e di lavoro, in particolare sulle ore di guida e di riposo degli autisti, 2. alle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, 3. alle disposizioni sulla costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli stradali, in particolare quelle sul peso e le dimensioni degli stessi.
  2. Inoltre, non devono sussistere altri motivi che facciano dubitare seriamente della sua affidabilità.
  3. Il Consiglio federale può precisare i requisiti relativi all’affidabilità. A tal fine tiene conto del diritto europeo in materia di trasporti di viaggiatori e di merci.
Art. 6 Capacità finanziaria
  1. La capacità finanziaria di un’impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo sono determinanti il numero di veicoli e il peso totale di ciascuno secondo la licenza di circolazione*.*
  2. Il Consiglio federale determina gli importi di base.
Art. 7 Capacità professionale
  1. Per soddisfare la condizione della capacità professionale, il gestore dei trasporti deve superare un esame concernente le conoscenze richieste per lo svolgimento dell’attività; chi supera l’esame ottiene un attestato di capacità.
  2. Il Consiglio federale designa l’autorità incaricata dell’organizzazione dell’esame e ne stabilisce le materie. Può affidare l’organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell’ufficio federale responsabile della formazione professionale.
  3. L’autorità o l’ente incaricato di organizzare l’esame elabora un regolamento e lo sottopone per approvazione all’autorità federale competente. Il regolamento d’esame disciplina in particolare la composizione della commissione d’esame, la procedura d’iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l’assegnazione dei voti e le condizioni per il superamento dell’esame.
  4. L’ufficio federale responsabile della formazione professionale determina gli attestati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall’esame in determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dall’attestato di capacità o dal diploma.
  5. Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore nel settore della circolazione stradale sono dispensate dall’esame.
Art. 8 Ritiro e revoca dell’autorizzazione
  1. L’UFT esamina regolarmente, ma almeno ogni cinque anni, se le singole imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell’autorizzazione. 1bis. Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che le condizioni d’autorizzazione non sono più adempite, l’UFT ne informa l’impresa di trasporto su strada e le impartisce un termine per fornire la prova dell’adempimento delle condizioni. Se non fornisce tale prova, l’impresa deve ripristinare entro sei mesi uno stato conforme alle prescrizioni. L’UFT può prolungare tale termine di al massimo tre mesi se il gestore dei trasporti deve essere sostituito per decesso o malattia.
  2. L’UFT ritira o revoca l’autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempiuta o se l’impresa ha violato più volte o gravemente le disposizioni sulla circolazione stradale.
Art. 8a Conferimento di incarichi a imprese di trasporto di merci su strada

Un’impresa non può conferire a un’impresa di trasporto di merci su strada un incarico di trasporto professionale di merci la cui esecuzione violi:

  1. le disposizioni sul requisito di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività o di un attestato di conducente secondo la presente legge, l’Accordo sui trasporti terrestri, le prescrizioni emanate sulla base di quest’ultimo o il capitolo II del regolamento (CE) n. 1072/2009; o
  2. le prescrizioni sul cabotaggio dell’Accordo sui trasporti terrestri o del capitolo III del regolamento (UE) n. 1072/2009.
Art. 9 Registro delle imprese di trasporto su strada
  1. L’UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada al fine di valutarne l’affidabilità e di verificare il rispetto delle prescrizioni determinanti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Il registro si articola in una parte accessibile al pubblico e una parte non accessibile.
  2. La parte del registro accessibile al pubblico contiene le informazioni seguenti:
    1. il nome e la sede dell’impresa;
    2. il tipo di autorizzazione;
    3. il nome del gestore dei trasporti;
    4. il numero di veicoli.
  3. La parte del registro non accessibile al pubblico contiene le informazioni seguenti:
    1. i dati necessari all’identificazione delle persone che devono adempiere la condizione dell’affidabilità;
    2. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali per reati secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a o b;
    3. i motivi che fanno dubitare seriamente dell’affidabilità;
    4. la constatazione, nel quadro dell’esame di cui all’articolo 8 capoverso 1, che la persona non adempie più la condizione dell’affidabilità;
    5. il ritiro o la revoca dell’autorizzazione.
  4. L’UFT distrugge i dati dopo dieci anni.
  5. Il Consiglio federale disciplina in particolare:
    1. l’esercizio del diritto d’accesso ai dati e di rettifica degli stessi da parte della persona interessata;
    2. le esigenze in materia di sicurezza dei dati;
    3. i dettagli riguardanti la cancellazione e la distruzione dei dati.
Art. 9a Assistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni
  1. Nel quadro dell’assistenza amministrativa reciproca l’UFT informa, su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE e di Stati terzi se un’impresa di trasporto su strada adempie la condizione riguardante la sede effettiva e stabile in Svizzera.
  2. Lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell’UE sui dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a, d ed e ha luogo mediante il sistema di informazione previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/480.
  3. Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti l’accesso a sistemi di informazione per la cooperazione amministrativa transfrontaliera. Disciplina i dettagli quali le competenze in materia di coordinamento nazionale e i diritti di accesso.
  4. Su richiesta di Stati terzi, l’UFT comunica i dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a, d ed e in conformità degli accordi applicabili nel singolo caso. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.
  5. Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati di cui al capoverso 4. Disciplina le modalità dell’accesso mediante procedura di richiamo.
Art. 10 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa federale.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 11 Contravvenzioni
  1. È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente esercita senza autorizzazione l’attività di trasportatore di viaggiatori su strada o di trasportatore di merci su strada.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.
  3. È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all’autorizzazione. 3bis. È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di cui all’articolo 8a .
  4. Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d’esecuzione.
Art. 12 Competenza e procedura
  1. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni dell’articolo 11 competono all’UFT.
  2. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12a Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2024
  1. Le autorizzazioni esistenti all’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.
  2. Le imprese di trasporto su strada di cui all’articolo 3 capoverso 1bislettera b in possesso di un’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore ottengono, per i veicoli il cui peso totale secondo la licenza di circolazione supera 2,5 tonnellate ma non eccede 3,5 tonnellate, una nuova autorizzazione per la durata di validità residua dell’autorizzazione esistente.
  3. Fino all’entrata in vigore degli accordi necessari per lo scambio di informazioni di cui all’articolo 9a capoverso 2 l’UFT comunica i dati alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.
Art. 13 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Zitiert in

Decisioni

1