Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
07.10.1959
In Kraft seit
01.01.1961
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

748.217.1

Legge federale
sul registro aeronautico

del 7 ottobre 1959 (Stato 1° giugno 2017)

Capo I. Applicazione

I. Aeromobili svizzeri

Art. 1
  1. La presente legge è applicabile a tutti gli aeromobili svizzeri intavolati nel registro aeronautico.
  2. Gli aeromobili già iscritti nella matricola degli aeromobili sono intavolati, a domanda del proprietario, nel registro aeronautico.

II. Aeromobili stranieri

Art. 2
  1. La presente legge è applicabile per analogia agli aeromobili stranieri, tenuto conto degli accordi internazionali.
  2. Inoltre, l’esistenza e gli effetti dei diritti reali su un aeromobile straniero sono retti dalla legge del luogo d’immatricolazione. Per la protezione di un diritto acquisito in buona fede, sono tuttavia applicabili le disposizioni del Codice civile svizzerosulle cose mobili, se l’aeromobile si trovava in Svizzera al momento della costituzione del diritto.

Capo II. Del registro aeronautico

I. Il registro aeronautico

Art. 3

L’ Ufficio federale dell’aviazione civiletiene un registro aeronautico per la determinazione dei diritti reali sugli aeromobili sottoposti alla presente legge.

II. Contenuto

1. Iscrizione

Art. 4

La proprietà e i diritti di pegno sugli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico.

2. Annotazione

Art. 5

Nel registro aeronautico possono essere annotati:

  1. le restrizioni della facoltà di disporre in virtù di un ordine dell’autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive e per effetto di un pignoramento;
  2. le iscrizioni provvisorie a sicurezza di asserti diritti reali o nei casi in cui sia ammessa per legge la completazione della prova;
  3. il diritto del titolare di un pegno di profittare di un posto anteriore divenuto libero;
  4. il diritto di utilizzare l’aeromobile ove ciò sia contemplato in un contratto di locazione o di noleggio di una durata di almeno sei mesi;
  5. la separazione dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione conformemente all’articolo 37 della legge del 17 giugno 2016sull’approvvigionamento del Paese.

3. Menzioni

Art. 6

Gli accessori di un aeromobile sono, ove il proprietario lo chieda, menzionati nel registro aeronautico.

III. Impianto e tenuta

1. Generalità

Art. 7

All’impianto e alla tenuta del registro aeronautico sono applicabili per analogia le disposizioni sul registro fondiario e il registro del naviglio svizzero, in quanto la presente legge o la sua ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 1960non dispongano altrimenti.

2. Intavolazione

Art. 8
  1. La notificazione per l’intavolazione di un aeromobile nel registro aeronautico dev’essere presentata per iscritto.
  2. Presentata che sia la notificazione, l’Ufficio federale dell’aviazione civile diffida pubblicamente i terzi a presentare le loro eventuali opposizioni e a notificare i loro eventuali diritti.
  3. Dopo l’intavolazione l’Ufficio federale dell’aviazione civile procede all’accertamento degli oneri.

3. Radiazione

a. Motivi
Art. 9

Un aeromobile è radiato dal registro aeronautico se il proprietario, d’intesa con i titolari di diritti reali, ne domanda la cancellazione o, se tale radiazione deve aver luogo d’ufficio, in applicazione delle disposizioni esecutive della legge federale del 21 dicembre 1948sulla navigazione aerea.

b. Annotazione
Art. 10
  1. Non appena constatata l’esistenza di un motivo di radiazone, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ne fa l’annotazione nel registro aeronautico.
  2. Il proprietario iscritto nel registro aeronautico non può disporre dell’aeromobile finché sussiste questa annotazione.
c. Termine d’attesa
Art. 11
  1. Tre mesi dopo il ricevimento della domanda di cancellazione o dopo l’introduzione di un’eventuale procedura di opposizione, l’aeromobile è radiato dal registro, se nel frattempo non sono intervenuti un pignoramento o un’esecuzione in via di realizzazione del pegno.
  2. La dichiarazione di un diritto di pegno legale interrompe il termine d’attesa che ricomincia coll’iscrizione.
d. Effetti
Art. 12
  1. Dopo la radiazione, l’aeromobile è sottoposto alle disposizioni del Codice civile svizzerosulle cose mobili.
  2. Quando risulti che, al momento della radiazione, l’intavolazione era, in un altro Stato, già richiesta, le iscrizioni e le annotazioni fatte giusta la presente legge, restano valide durante tre mesi, tranne ove vigano, nel luogo della nuova immatricolazione, delle disposizioni contrarie.

IV. Pubblicità

Art. 13
  1. Il registro aeronautico è pubblico.
  2. Chiunque può chiedere di prenderne conoscenza o di farsene rilasciare estratti legalizzati.
  3. Nessuno può valersi dell’eccezione che ignorava un’iscrizione fatta nel registro aeronautico.

V. Effetti

1. Effetti della mancata iscrizione

Art. 14

Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista l’iscrizione nel registro aeronautico il diritto reale esiste solo in virtù dell’iscrizione medesima.

2. Effetti dell’iscrizione

a. In generale
Art. 15
  1. I diritti reali nascono e prendono grado e data dall’iscrizione nel libro mastro.
  2. Il loro effetto risale al giorno dell’iscrizione nel giornale.
b. Nei confronti di terzi in buona fede
Art. 16
  1. Chi, riferendosi in buona fede a un’iscrizione nel registro aeronautico, ha acquistato una proprietà o un diritto di pegno deve essere protetto nel suo acquisto.
  2. Se, tuttavia, un aeromobile è stato intavolato nonostante una intavolazione anteriore, quella protezione non può essere invocata contro il titolare in buona fede di un diritto reale la cui iscrizione sia fondata su detta intavolazione.

VI.

Art. 17

VII. Responsabilità

Art. 18

La Confederazione è responsabile di tutti i danni risultanti dalla tenuta del registro aeronautico.

VIII. Tasse

Art. 19

L’Ufficio federale dell’aviazione civile riscuote delle tasse per le operazioni ufficiali implicite nella tenuta del registro aeronautico.

Capo III. Diritti reali sugli aeromobili

A. Il diritto di proprietà

I. Ampiezza

1. Parti costitutive
Art. 20

Chi è proprietario di un aeromobile lo è di tutte le sue parti costitutive.

2. Accessori
Art. 21
  1. Ogni atto di disposizione su un aeromobile si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
  2. Sono accessori gli oggetti mobili che, secondo gli usi commerciali o per la volontà chiaramente manifesta del proprietario dell’aeromobile, sono adibiti all’esercizio del medesimo e, al momento dell’atto di disposizione, si trovano sull’aeromobile o ne sono appena stati separati, ma non sono ancora stati sostituiti né montati su un altro aeromobile.
3. Unità di propulsione
Art. 22
  1. Le unità di propulsione espressamente designate e iscritte nel registro aeronautico con un aeromobile sono considerate parti costitutive anche se non vi sono effettivamente riunite.
  2. Altre unità di propulsione possono essere considerate accessori.

II. Acquisto

1. Trasferimento
Art. 23
  1. Per l’acquisto contrattuale di un aeromobile occorre l’iscrizione nel registro aeronautico.
  2. Il contratto è valido soltanto nella forma scritta.
2. Prescrizione acquisitiva
Art. 24

Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro aeronautico quale proprietario, la sua proprietà non può essergli contestata se egli ha posseduto l’aeromobile in buona fede, pacificamente e senza interruzione per cinque anni.

III. Perdita

Art. 25
  1. La proprietà si estingue con la cancellazione dell’iscrizione e con la perdita totale dell’aeromobile.
  2. Sono riservate le disposizioni sulla radiazione e i casi d’acquisto non registrati.

B. Ipoteca su aeromobili

I. Scopo

Art. 26
  1. Qualsiasi credito presente, futuro od anche solamente eventuale può essere garantito mediante ipoteca su aeromobile.
  2. L’ipoteca su aeromobile anche se costituita per garanzia di crediti di importo indeterminato o variabile riceve un posto di pegno determinato con l’indicazione di un importo massimo stilato nella moneta nazionale.

II. Ipoteca globale e obbligazioni di prestito

Art. 27
  1. Un diritto di pegno può essere costituito, per il medesimo credito, sopra più aeromobili, se questi appartengono allo stesso proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
  2. Le obbligazioni di prestito possono essere garantite con una ipoteca su aeromobile per l’intero prestito.

III. Costituzione

Art. 28
  1. Il diritto di pegno contrattuale è costituito con l’iscrizione al registro aeronautico.
  2. Il contratto è valido soltanto nella forma scritta.

IV. Estensione ai pezzi di ricambio

1. Condizioni
Art. 29

Il pegno su un aeromobile può essere esteso ai pezzi di ricambio a condizione:

  1. che ne esista un deposito fisso in Svizzera o all’estero;
  2. che questo deposito abbia una sede propria;
  3. che una scritta ben visibile avverta dell’esistenza del pegno, indicando il nome e l’indirizzo del creditore e l’iscrizione del pegno nel registro aeronautico.
2. Costituzione
Art. 30

L’estensione del diritto di pegno può aver luogo successivamente.

3. Posto del pegno
Art. 31

Il posto del pegno sui pezzi di ricambio è indipendente da quello del pegno sull’aeromobile.

4. Effetti
Art. 32
  1. Gli effetti del pegno sui pezzi di ricambio sono gli stessi di quelli del pegno sugli accessori dell’aeromobile.
  2. Il pegno sui pezzi di ricambio ha effetto soltanto in favore del creditore pignoratizio, cui completa il pegno sull’aeromobile.

V. Estinzione

Art. 33
  1. Il pegno si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, con la perdita totale dell’aeromobile e con la qua radiazione dal registro aeronautico.
  2. In caso di perdita totale dell’aeromobile, il pegno può essere fatto valere ancora per sei mesi sui pezzi di ricambio, cui il pegno fu esteso, e sulle unità di propulsione che erano parte costitutiva dell’aeromobile e che ancora sussistano.

VI. Effetti

1. Proprietà e indebitamento
a. Purgazione e preavviso
Art. 34

Il proprietario dell’aeromobile, che non è personalmente debitore pignoratizio, può riscattare il pegno alle stesse condizioni alle quali il debitore è autorizzato all’estinzione del debito; pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei diritti del medesimo.

b. Alienazione
Art. 35
  1. Se l’acquirente di un aeromobile costituito in pegno assume il debito, l’Ufficio federale dell’aviazione civile ne avverte il creditore.
  2. Il primo debitore è liberato se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo obbligato.
2. Prescrizione
Art. 36

I crediti garantiti da un pegno iscritto non sono soggetti a prescrizione.

3. Diritto del creditore
a. Estensione
Art. 37
  1. Il pegno grava sull’aeromobile con le sue parti costitutive e i suoi accessori.
  2. Sono eccettuati gli accessori che non appartengono al proprietario dell’aeromobile.
b. Modificazioni
Art. 38
  1. Il proprietario ha il diritto, senza che debba avere il consenso del creditore pignoratizio, di modificare l’aeromobile e i suoi accessori e di sostituire delle unità di propulsione iscritte nel registro aeronautico a condizione che il valore del pegno non ne sia manifestamente diminuito.
  2. Il proprietario dell’aeromobile costituito in pegno non può rinunciare validamente a questo diritto.
4. Diritto di pegno sussidiario
a. In generale
Art. 39

Il creditore pignoratizio possiede un diritto di pegno legale sulle pretese che il proprietario può far valere in seguito a confisca durevole, deterioramento, distruzione od ogni altra perdita dell’aeromobile costituito in pegno.

b. Autoassicurazione
Art. 40
  1. Quando un aeromobile costituito in pegno è confiscato in modo durevole, deteriorato, distrutto o altrimenti perso ma il suo proprietario aveva costituito, in previsione di tali danni, una riserva patrimoniale, il creditore pignoratizio acquista, in seguito alla confisca, al deterioramento, alla distruzione o a qualsiasi altra perdita dell’aeromobile, un diritto legale di pegno su questa riserva.
  2. L’estensione del pegno dipende dal grado dell’ipoteca sull’aeromobile, dall’importanza del danno e dall’ammontare del credito.
  3. Il grado di questo pegno nei confronti dei pegni sussidiari risultanti da altri danni è determinato dal momento in cui succede il danno.
c. Purgazione
Art. 41

I beni gravati di un diritto di pegno sussidiario devono essere rimessi, mediante adeguate garanzie, al proprietario che ne ha bisogno per riparare o sostituire l’aeromobile.

VII. Provvedimenti conservativi

1. In caso di deprezzamento
a. Misure di difesa
Art. 42
  1. Se il proprietario, o l’esercente, di un aeromobile costituito in pegno ne diminuisce il valore, o quello dei beni che potrebbero essere gravati di un diritto di pegno sussidiario, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni atto pregiudizievole.
  2. Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c’è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione; egli può pretendere dal proprietario il rimborso delle spese.
b. Garanzia, ripristino, pagamento di acconti
Art. 43
  1. Verificatosi il deprezzamento dell’aeromobile, il creditore, se non è coperto da un diritto di pegno sussidiario, può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
  2. Egli può chiedere le garanzie anche in caso di pericolo di deprezzamento.
  3. Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, il creditore può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.
2. In caso di radiazione
Art. 44

Se nel registro aeronautico è annotato un motivo di radiazione di un aeromobile costituito in pegno, il creditore può esigere il rimborso del debito.

VIII. Garanzia pignoratizia

1. Estensione della garanzia
Art. 45

Il pegno garantisce il creditore per il credito capitale, per le spese di esecuzione e per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione come anche per gli interessi maturati dall’ultima scadenza.

2. Modo di realizzazione
Art. 46

Se il debitore non soddisfa i suoi obblighi, il creditore ha il diritto di pagarsi, mediante esecuzione forzata, sul prezzo di vendita dell’aeromobile.

C. Diritti di pegno legali

I. Condizioni

Art. 47

Un diritto di pegno legale su un determinato aeromobile può essere iscritto per garantire:

  1. i crediti derivanti dall’assistenza o dal ricupero dell’aeromobile;
  2. i crediti derivanti da spese straordinarie indispensabili per conservare l’aeromobile o far valere dei diritti contro i terzi obbligati a pagare delle indennità in caso di confisca durevole, deterioramento, distruzione o altra perdita dell’aeromobile.

II. Costituzione e effetti

1. Iscrizione nel registro degli aeromobili
Art. 48

Il diritto di pegno legale si estingue se, nei tre mesi seguenti la nascita del suo diritto, il beneficiario:

  1. non trasmette all’Ufficio federale dell’aviazione civile un riconoscimento del debito e del pegno firmato dal debitore e dal proprietario o non ha intentato un’azione;
  2. non dichiara il diritto di pegno per la sua iscrizione nel registro aeronautico.
2. Grado
Art. 49
  1. I diritti di pegno legali sono privilegiati nei confronti di tutti gli altri diritti reali costituiti prima che essi siano stati notificati.
  2. I diritti di pegno legali prendono grado tra loro inversamente all’ordine cronologico degli avvenimenti che li hanno fatti nascere; ricevono lo stesso grado se i crediti che li hanno fondati derivano dallo stesso avvenimento.
3. Effetti
Art. 50
  1. Gli effetti dei diritti di pegno legali sono gli stessi di quelli dell’ipoteca su aeromobili.
  2. Il titolare di un diritto di pegno legale non ha nessun diritto di pegno sussidiario in caso di confisca, deterioramento, distruzione o altra perdita dell’aeromobile.

D. Esclusione di altre garanzie

Art. 51

Su aeromobili e depositi di pezzi di ricambio non possono essere costituiti diritti di ritenzione, pegni manuali e diritti di pegno legali diversi da quelli previsti dalla presente legge.

Capo IV. Esecuzione forzata su aeromobili

I. In generale

Art. 52

L’esecuzione forzata su aeromobili avviene secondo le regole dell’esecuzione forzata sugli immobili, sempreché non sia disposto altrimenti dalla presente legge o dall’ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 1960.

II. Competenza

1. Aeromobili svizzeri

Art. 53

Per la realizzazione del pegno costituito su un aeromobile svizzero o un deposito di pezzi di ricambio, è competente l’Ufficio di esecuzione del luogo indicato nel registro aeronautico come domicilio del proprietario.

2. Aeromobili stranieri

Art. 54

L’Ufficio svizzero d’esecuzione nel cui circondario si trovano l’aeromobile o il deposito di pezzi di ricambio è competente per l’esecuzione mediante realizzazione del pegno, ove questo sia costituito su un aeromobile straniero o un deposito di pezzi di ricambio di aziende straniere.

III. Procedura

1. Esecuzione, pignoramento, amministrazione

a. Termine
Art. 55

Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno il termine di pagamento da assegnarsi al debitore è di un mese.

b. Amministrazione
Art. 56
  1. Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, l’Ufficio di esecuzione è incaricato dell’amministrazione del pegno non appena sia stato notificato il precetto esecutivo, a meno che il creditore vi rinunci.
  2. La stessa regola è applicabile dopo il pignoramento dell’aeromobile.
  3. L’aeromobile e il deposito dei pezzi di ricambio possono essere dati in custodia all’autorità o a terzi.

2. Realizzazione

a. Domanda di vendita
Art. 57
  1. La vendita del pegno può essere richiesta, al più presto, un mese e, al più tardi, un anno dopo il pignoramento.
  2. Nell’esecuzione per la realizzazione del pegno, i termini cominciano a decorrere dalla notificazione del precetto esecutivo.
b. Modo
Art. 58
  1. La vendita all’incanto ha luogo nel corso del terzo mese dopo la domanda di vendita.
  2. Ove tutti gli interessati lo chiedano, l’incanto può essere sostituito da una vendita volontaria.
c. Condizioni dell’incanto
Art. 59
  1. Le condizioni dell’incanto restano deposte, almeno per un mese prima del medesimo, all’Ufficio d’esecuzione, dove tutti possono prenderne conoscenza.
  2. Esse devono indicare in particolare:
    1. che l’aeromobile sarà aggiudicato all’aggiudicatario franco di tutti gli oneri che non sono poziori al credito del creditore istante;
    2. che l’aggiudicatario deve assumere gli oneri poziori al credito del creditore istante, ad eccezione dei crediti ipotecari, i quali, in mancanza di intesa contraria tra gli interessati, devono essere pagati subito sul prodotto della vendita, anche se il debito non è esigibile.
d. Ricorso
Art. 60
  1. L’acquisto della proprietà da parte dell’aggiudicatario può essere impugnato soltanto mediante ricorso per annullamento dell’aggiudicazione.
  2. Il termine di ricorso è di trenta giorni; per gli aeromobili stranieri, sono riservati eventuali termini più lunghi imposti dagli accordi internazionali.

Capo V. Disposizioni penali

I.

Art. 61e62

II. Disposizioni penali e giurisdizione penale

1. Contravvenzione

Art. 63

Chiunque contravviene al dovere imposto dall’ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960della presente legge di fare una dichiarazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile,chiunque, al momento dell’intavolazione di un aeromobile, o delle relative iscrizioni, nel registro aeronautico, dichiara in modo inesatto o sottace all’Ufficio federale dell’aviazione civile fatti essenziali,chiunque, indebitamente, rende irriconoscibile, toglie o sposta l’iscrizione apposta su un deposito di pezzi di ricambio costituiti in pegno,è punito con la multa.

2.

Art. 64

3. Diritto penale amministrativo; competenza

Art. 65

La legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo è applicabile. L’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Capo VI. Disposizione finale

Entrata in vigore, esecuzione

Art. 66
  1. Il Consiglio federale stabilisce la data d’entrata in vigore della presente legge.
  2. Esso è incaricato di eseguirla.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1961

Zitiert in

Decisioni

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