831.42
Legge federale
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(Legge sul libero passaggio, LFLP)
del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2024)
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
- La presente legge disciplina le pretese dell’assicurato in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
- Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d’età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza).
- Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l’assicurato ha diritto a prestazioni all’insorgere di un caso di previdenza.
- Essa non si applica ai rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza che non è finanziato secondo il sistema di capitalizzazione accorda il diritto a una rendita transitoria fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Sezione 2: Diritti e obblighi dell’istituto di previdenza in caso di uscita dell’assicurato
Art. 2 Prestazioni d’uscita
- L’assicurato che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
1bis. L’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l’età di riferimento è determinata conformemente all’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
1ter. Ha altresì diritto a una prestazione d’uscita l’assicurato la cui rendita dell’assicurazione per l’invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l’abbassamento del grado d’invalidità; il diritto dell’assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.
- L’istituto di previdenza fissa nel regolamento l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
- La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.
- Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l’articolo 26 capoverso 2.
Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza
- Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.
- Se il precedente istituto di previdenza ha l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, quest’ultima prestazione dev’essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti.
- Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d’invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.
Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma
- L’assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
- Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.
2bis. Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L’assicurato deve comunicare:
- all’istituto di libero passaggio, l’entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- al nuovo istituto di previdenza, l’attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.
- Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.
Art. 5 Pagamento in contanti
- L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:
- lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f ;
- comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
- l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi.
- Se l’avente diritto è coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
- Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.
Art. 5a
Art. 6 Prestazione d’entrata e contributi d’aumento impagati
- Se l’assicurato si è impegnato, entrando nell’istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d’entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d’uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d’uscita.
- Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l’assicurato deve versare contributi d’aumento, la prestazione d’uscita dev’essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d’uscita.
Art. 7 Prestazione d’entrata finanziata dal datore di lavoro
- Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d’entrata dell’assicurato, l’istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d’uscita l’importo finanziato dal datore di lavoro.
- Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell’importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.
Art. 8 Conteggio e informazione
- In caso di libero passaggio, l’istituto di previdenza deve allestire all’assicurato il conteggio della prestazione d’uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d’uscita, l’ammontare del contributo minimo (art. 17) e l’ammontare dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP).
- L’istituto di previdenza deve indicare all’assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.
- In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un’invalidità parziale, l’istituto di previdenza deve comunicare al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d’invalidità percepite, necessarie per:
- calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e
- garantire il rispetto del numero massimo di riscossioni parziali ammesse in caso di riscossione sotto forma di capitale (art. 13a cpv. 2 LPP).
- In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, l’istituto di libero passaggio deve trasmettere al medesimo le informazioni di cui al capoverso 3.
Sezione 3: Diritti e obblighi dell’istituto di previdenza in caso d’entrata di un assicurato
Art. 9 Ammissione alle prestazioni regolamentari
- L’istituto di previdenza deve permettere all’assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d’uscita che ha portato con sé.
- Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l’istituto di previdenza deve dare all’assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l’articolo 79b LPP.
- In occasione del calcolo delle prestazioni, l’istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d’entrata.
Art. 10 Prestazione d’entrata; calcolo ed esigibilità
- L’istituto di previdenza fissa l’ammontare della prestazione d’entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l’importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d’uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all’articolo 17.
- La prestazione d’entrata è esigibile quando l’assicurato entra nell’istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora.
- L’ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d’entrata che non è coperta dalla prestazione d’uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l’assicurato e l’istituto di previdenza.
Art. 11 Diritto di consultazione e prestazione d’uscita
- L’assicurato deve permettere all’istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d’uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.
- L’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.
Art. 12 Previdenza
- Con l’entrata nell’istituto di previdenza, l’assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d’entrata che deve essere pagata.
- Se, entrando nell’istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d’entrata e non l’ha ancora versata o l’ha versata soltanto parzialmente all’insorgere di un caso di previdenza, l’assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.
Art. 13 Prestazione d’uscita non assorbita
- Se, dopo l’acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d’uscita non è del tutto assorbita, l’assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un’altra forma ammissibile.
- L’assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d’uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L’istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.
Art. 14 Riserve per ragioni di salute
- La previdenza acquisita con la prestazione d’uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.
- Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono applicabili se sono più favorevoli per l’assicurato.
Sezione 4: Calcolo della prestazione d’uscita e diritto ai fondi liberi
Art. 15 Diritti dell’assicurato nel sistema del primato dei contributi
- Nei fondi di risparmio, i diritti dell’assicurato corrispondono all’avere a risparmio; negli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.
- L’avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell’assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.
- La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa.
- I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l’avere a risparmio personale o la riserva matematica.
Art. 16 Diritti dell’assicurato nel sistema del primato delle prestazioni
-
Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell’assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.
-
Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:| prestazioni assicurate × | periodo d’assicurazione computabile _________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| | periodo d’assicurazione possibile |
-
Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il periodo d’assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l’articolo 17 capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.
-
Il periodo d’assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e del periodo d’assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.
-
Il periodo d’assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d’assicurazione computabile e prende fine con l’età di riferimento prevista dal regolamento.
-
Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.
Art. 17 Importo minimo all’uscita da un istituto di previdenza
- Quando lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d’età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
- I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:
- contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d’invalidità fino all’età di riferimento;
- contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell’età di riferimento;
- contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all’età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;
- contributo per spese amministrative;
- contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;
- contributo destinato a sanare una copertura insufficiente;
- contributo destinato a finanziare la compensazione delle perdite derivanti dalla conversione in rendita.
- Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l’adeguamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi secondo l’articolo 36 LPPnonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l’articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell’assicurato.
- I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.
- Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.
- L’aumento del 4 per cento per anno d’età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all’articolo 33a LPP.
Art. 18 Garanzia della previdenza obbligatoria
Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all’assicurato uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’articolo 15 LPP.
Art. 18a Liquidazione parziale o liquidazione totale
- In caso di liquidazione parziale o totale dell’istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d’uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.
- La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b –53d , 72a capoverso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP.
Art. 19 Disavanzo tecnico
- In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disavanzo tecnico dalla prestazione d’uscita.
- Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b LPPnon sia più raggiunto.
Art. 19a Diritti in caso di scelta della strategia d’investimento da parte dell’assicurato
- Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPPe offrono diverse strategie d’investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.
- Ai fini della scelta della strategia d’investimento, l’istituto di previdenza informa l’assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L’assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.
- La prestazione d’uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.
Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari
Art. 20 Modificazione del grado d’occupazione
- Se l’assicurato modifica il grado d’occupazione per almeno sei mesi, l’istituto di previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.
- Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l’assicurato o il computo dell’attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.
Art. 21 Cambiamento all’interno dell’istituto di previdenza
- Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l’assicurato passa da uno all’altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l’assicurato cambi cassa o piano di previdenza.
- Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l’assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.
Sezione 5a : Divorzio e scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
Art. 22 Principio
In caso di divorzio, le prestazioni d’uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122−124e del Codice civile (CC)e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC); gli articoli 3−5 si applicano per analogia all’importo da trasferire.
Art. 22a Calcolo della prestazione d’uscita da dividere
- Per ciascun coniuge la prestazione d’uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d’uscita e all’avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.
- Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere.
- Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione secondo gli articoli 30c LPPe 331e del Codice delle obbligazioni, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all’avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.
- Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d’invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.
Art. 22b Calcolo della prestazione d’uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995
- In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l’importo accertato della sua prestazione d’uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all’articolo 22a capoverso 1.
- Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
- la data e l’importo della prima prestazione d’uscita comunicata d’ufficio conformemente all’articolo 24; allorché una prestazione d’uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d’uscita, determinanti per il calcolo sono l’importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- la data e l’importo dell’ultima prestazione d’entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell’inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d’entrata.
- Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell’intervallo, compreso l’interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell’importo così calcolato vale quale prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All’importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d’entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l’interesse fino a questa data.
- La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d’entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d’uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
- I capoversi 1−3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.
Art. 22c Trasferimento della prestazione d’uscita e della rendita vitalizia
- La prestazione d’uscita da trasferire è prelevata presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPPe il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC.
- Una volta trasferita, la prestazione d’uscita o la rendita è accreditata all’avere obbligatorio e agli altri averi presso l’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.
- Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all’istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L’istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.
- Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d’uscita o la rendita sia distribuita tra l’avere di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza. Trasmettono questa informazione all’istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.
Art. 22d Riacquisto dopo il divorzio
- Dopo il divorzio, l’istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d’uscita trasferita. Le disposizioni sull’affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all’avere di vecchiaia di cui all’articolo 15 LPPe al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l’articolo 22c capoverso 1.
- Dopo il trasferimento di un importo secondo l’articolo 124 capoverso 1 CCnon sussiste diritto al riacquisto.
Art. 22e Pagamento per vecchiaia o invalidità
- Se ha diritto a una rendita intera d’invalidità o ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l’articolo 124a CC.
- Se il coniuge creditore ha raggiunto l’età di riferimentosecondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest’ultimo gli consente ancora di riscattare.
Art. 22f Indennità
- Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un’indennità adeguata secondo l’articolo 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d’uscita sia imputata sull’indennità.
- Il giudice notifica d’ufficio all’istituto di previdenza l’importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento.
- Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l’articolo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l’importo sia versato all’istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 23 Unione domestica registrata
Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata.
Sezione 6: Informazione dell’assicurato e documentazione in vista di un divorzio
Art. 24
- L’istituto di previdenza informa annualmente l’assicurato sulla prestazione d’uscita regolamentare secondo l’articolo 2.
- L’istituto di previdenza deve informare l’assicurato che contrae matrimonio o un’unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell’unione domestica.L’istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell’assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.
- In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata, l’istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l’assicurato o il giudice su:
- l’importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d’uscita da dividere;
- la parte dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPPsull’intero avere di previdenza dell’assicurato.
- Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d’informazione.
Sezione 6a : Obblighi d’annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro e misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento
Art. 24a Obbligo d’annuncio degli istituti
Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l’avere nel dicembre dell’anno precedente.
Art. 24b
Art. 24c Contenuto dell’obbligo d’annuncio
L’annuncio comprende:
- il cognome e il nome dell’assicurato;
- il suo numero AVS;
- la sua data di nascita;
- il nome dell’istituto di previdenza o dell’istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.
Art. 24d Ufficio centrale del 2° pilastro
- L’Ufficio centrale del 2° pilastro è l’ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.
- Esso annuncia all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all’identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.
- Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS fornisce:
- il nome della cassa di compensazione dell’AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
- gli indirizzi di persone all’estero.
- L’Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all’istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l’esercizio dei loro diritti.
- Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l’Ufficio centrale del 2° pilastro.
Art. 24e Procedura
- Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.
- L’Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:
- per le autorità cantonali di vigilanza;
- per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.
Art. 24f Conservazione dei dati
L’Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L’obbligo di conservazione si estingue quando l’assicurato compie 80 anni.
Art. 24f bis Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento
- Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 CClo può notificare all’istituto di libero passaggio.
- In caso di libero passaggio l’istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la notificazione dell’ufficio specializzato al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio. Se perviene dopo il versamento della prestazione d’uscita, la notificazione dev’essere trasmessa entro dieci giorni lavorativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.
- Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.
- L’istituto di libero passaggio annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
- il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;
- il pagamento in contanti secondo l’articolo 5 di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
- il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c LPP.
- L’istituto di libero passaggio annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.
- Gli annunci e le notificazioni di cui ai capoversi 1, 4 e 5 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
- L’istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 4 al più presto 30 giorni dopo la notificazione all’ufficio specializzato.
Sezione 6b : Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti
Art. 24g
L’articolo 41 LPPè applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla conservazione di documenti.
Sezione 7: Applicabilità della LPP
Art. 25 Principio
Le disposizioni della LPPconcernenti l’utilizzazione sistematica del numero AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, nonché l’assistenza amministrativa si applicano per analogia.
Art. 25a Procedura in caso di divorzio
- Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente secondo l’articolo 73 capoverso 1 LPP, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d’ufficio alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della legge federale del 18 dicembre 1987sul diritto internazionale privato).
- I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.
Sezione 8: Coordinamento internazionale
Art. 25b Campo d’applicazione
- Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- regolamento (CEE) n. 574/72.
- Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
- regolamento (CE) n. 883/2004;
- regolamento (CE) n. 987/2009;
- regolamento (CEE) n. 1408/71;
- regolamento (CEE) n. 574/72.
- Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
- Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Art. 25c Parità di trattamento
- Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l’Accordo sulla libera circolazionenon disponga altrimenti.
- Le persone alle quali si applica l’articolo 25b capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché la Convenzione AELS emendatanon disponga altrimenti.
Art. 25d Divieto di clausole di residenza
Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l’avente diritto risiede:
- nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l’Accordo sulla libera circolazionenon disponga altrimenti;
- nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché la Convenzione AELS emendatanon disponga altrimenti.
Art. 25e Calcolo delle prestazioni
Le prestazioni comprese nel campo d’applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.
Art. 25f Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia
- L’assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell’avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza secondo l’articolo 15 LPPfintanto che:
- è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
- è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- risiede nel Liechtenstein.
- Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione.
- Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione AELS emendata.
Art. 25g Applicabilità della LPGA
Gli articoli 32 capoverso 3 e 75a –75c della legge federale del 6 ottobre 2000sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 26 Esecuzione
- Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione e disciplina le forme ammissibili del mantenimento della previdenza.
- Fissa il tasso d’interesse moratorio e determina un margine pari almeno all’uno per cento nei limiti del quale dev’essere fissato il tasso d’interesse tecnico. Il margine dev’essere determinato sulla scorta dei tassi d’interesse tecnico realmente applicati.
- Per il calcolo delle prestazioni d’uscita da dividere conformemente all’articolo 22a , il Consiglio federale fissa il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni d’uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.
Art. 27 Disposizioni transitorie
- Le prestazioni d’entrata e d’uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell’affiliazione ad un istituto di previdenza o dell’uscita da un istituto.
- e3.
Art. 28 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995
Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 1998
Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 1993sul libero passaggio si applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001
1L’articolo 5a lettere a e b numero 1 entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.2L’articolo 5a lettere a e b numero 2 entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 2001di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
Allegato
Modifica del diritto vigente
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