Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
22.03.2002
In Kraft seit
01.01.2003
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

946.231

Legge federale
sull’applicazione di sanzioni internazionali
(Legge sugli embarghi, LEmb)

del 22 marzo 2002 (Stato 1° luglio 2023)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto
  1. La Confederazione può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera.
  2. Sono fatte salve le misure del Consiglio federale volte a preservare gli interessi del Paese ai sensi dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.
  3. Le misure coercitive possono segnatamente:
    1. limitare, direttamente o indirettamente, il traffico delle merci, dei servizi, dei pagamenti e dei capitali, la circolazione delle persone e gli scambi scientifici, tecnologici e culturali;
    2. consistere in divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione nonché in altre restrizioni di diritti.
Art. 2 Competenza
  1. Il Consiglio federale è competente per emanare le misure coercitive. Può stabilire deroghe per sostenere attività umanitarie o per tutelare interessi svizzeri.
  2. Può segnatamente stabilire deroghe ai sensi del capoverso 1 per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici che servono a scopi umanitari.
  3. Le misure coercitive sono emanate sotto forma di ordinanza.

Sezione 2: Controllo

Art. 3 Obbligo di informare

Chiunque è interessato, direttamente o indirettamente, da misure previste dalla presente legge è tenuto a fornire agli organi di controllo tutte le informazioni e a presentare i documenti necessari per una valutazione o un controllo esaustivi.

Art. 4 Attribuzioni degli organi di controllo
  1. Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere, senza preavviso e durante l’orario di lavoro usuale, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a consultare i documenti pertinenti. Assicurano le prove a carico.
  2. Essi possono avvalersi delle polizie dei Cantoni e dei Comuni e degli organi istruttori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
  3. Gli organi di controllo e le autorità di cui essi si avvalgono sono tenuti al segreto d’ufficio e prendono, nel proprio campo, le precauzioni necessarie per impedire lo spionaggio economico.

Sezione 3: Protezione dei dati e collaborazione fra autorità

Art. 5 Trattamento dei dati
  1. Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui è necessario per l’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.
  2. Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se tali dati concernono sanzioni e procedimenti amministrativi o penali. Altri dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.
Art. 6 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali competenti e gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi e comunicare alle competenti autorità di vigilanza dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui è necessario all’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 7 Assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità svizzere e estere
  1. Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti nonché con organizzazioni o consessi internazionali, nella misura in cui:
    1. è necessario all’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3 o di prescrizioni estere corrispondenti o di prescrizioni di organizzazioni internazionali; e
    2. le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d’ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale.
  2. Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere nonché a organizzazioni o consessi internazionali la comunicazione dei dati necessari. A tale scopo possono comunicare loro dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti segnatamente:
    1. la qualità, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l’impiego previsto e i destinatari dei beni;
    2. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione dei beni;
    3. le modalità finanziarie dell’operazione;
    4. i conti bloccati e i valori patrimoniali.
  3. Le autorità federali possono comunicare i dati di cui al capoverso 2, di propria iniziativa o su domanda dello Stato estero, se lo Stato in questione:
    1. accorda la reciprocità e applica esso pure le sanzioni internazionali;
    2. garantisce che i dati sono trattati unicamente per scopi conformi alla presente legge; e
    3. garantisce che i dati sono utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria in materia penale non sarebbe esclusa in virtù della natura del reato.
  4. L’amministrazione federale interessata valuta, d’intesa con l’ufficio federale competente per l’assistenza giudiziaria, se sono soddisfatte le condizioni per l’utilizzo di dati in un procedimento penale secondo il capoverso 3 lettera c.
  5. Le autorità federali possono comunicare i dati anche a organizzazioni o consessi internazionali, alle condizioni di cui al capoverso 3; in tal caso si può rinunciare al requisito della reciprocità.
  6. In caso d’infrazioni alla presente legge, è possibile accordare assistenza giudiziaria alle autorità estere, alle organizzazioni o ai consessi internazionali di cui al capoverso 1. Tali infrazioni non sono considerate reati contro provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981; rimangono applicabili le disposizioni procedurali di tale legge.

Sezione 4: Protezione giuridica

Art. 8

La procedura per i ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura federale.

Sezione 5: Disposizioni penali e misure

Art. 9 Crimini e delitti
  1. Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3 la cui violazione è dichiarata punibile è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
  3. Se il reato è commesso per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.
Art. 10 Contravvenzioni
  1. Chiunque intenzionalmente:
    1. rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 3 e 4 capoverso 1, o fornisce indicazioni false o fallaci in merito;
    2. viola in altro modo disposizioni della presente legge o disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata punibile, o viola una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale,è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
  2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
  3. Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la multa fino a 40 000 franchi.
  4. L’azione penale si prescrive in cinque anni.
Art. 11 Concorso di diverse disposizioni penali
  1. Se un’infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un’infrazione alla legge federale del 13 dicembre 1996sul materiale bellico, alla legge del 13 dicembre 1996sul controllo dei beni a duplice impiego o alla legge federale del 21 marzo 2003sull’energia nucleare, sono applicabili solo le disposizioni penali di quella legge che prevede la pena più severa.
  2. Se un’infrazione alla presente legge costituisce simultaneamente un’infrazione ai divieti secondo l’articolo 120 della legge del 18 marzo 2005sulle dogane, sono applicabili solo le disposizioni penali della legge sulle dogane; è fatto salvo il capoverso 1.
Art. 12 Infrazioni commesse nelle aziende

Alle infrazioni commesse nelle aziende è applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.

Art. 13 Confisca di oggetti e di valori patrimoniali
  1. Oggetti e valori patrimoniali sottostanti a una misura coercitiva sono confiscati, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, se non è garantito che saranno ulteriormente utilizzati conformemente al diritto.
  2. Gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l’eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 2004sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
Art. 14 Giurisdizione
  1. È applicabile la legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo. L’autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Stato dell’economia.
  2. Se le disposizioni penali della presente legge sono applicabili, il Ministero pubblico della Confederazione può, su richiesta dell’amministrazione federale interessata, aprire un’inchiesta se l’importanza del reato lo giustifica. L’apertura dell’inchiesta da parte del Ministero pubblico della Confederazione fonda la giurisdizione federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Rapporto

Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sull’applicazione della presente legge mediante i rapporti sulla politica economica esterna.

Art. 16 Aggiornamento degli allegati di ordinanze

Il Dipartimento competentepuò aggiornare gli allegati delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gen. 2003

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Decisioni

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