Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
18.06.1999
In Kraft seit
01.04.2000
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

429.1

Legge federale
sulla meteorologia e la climatologia

(LMet)

del 18 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2024)

Art. 1 Compiti federali

Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:

  1. rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero;
  2. partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
  3. mette in guardia contro pericoli meteorologici;
  4. appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero;
  5. provvede all’approntamento di informazioni climatologiche e all’attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano;
  6. assicura la sorveglianza della radioattività nell’atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici;
  7. promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica;
  8. fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività.
Art. 2 Unità amministrative competenti
  1. Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all’articolo 1. Designa in particolare l’ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale.
  2. Nell’adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.
Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni
  1. Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.
  2. L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.
  3. Nell’ambito dell’offerta di base l’Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:
    1. appronta i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
    2. diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all’articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull’evoluzione climatica.
  4. L’Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l’approntamento di:
    1. dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
    2. dati e prestazioni dell’offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.
  5. Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi.
  6. La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.
Art. 4 Prestazioni supplementari
  1. L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.
  2. L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.
  3. L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base.
Art. 5 Collaborazione e partecipazioni
  1. Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.
  2. Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all’Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche.
Art. 5a Contributi per la partecipazione a programmi internazionali
  1. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale.
  2. Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi e disciplina la procedura.
  3. In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l’entità delle prestazioni.
Art. 6 Esecuzione di compiti da parte di terzi

Il Consiglio federale può, mediante contratto, trasferire interamente o in parte a terzi determinati compiti previsti nella presente legge.

Art. 7 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. la legge federale del 27 giugno 1901concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
  2. il decreto federale del 9 dicembre 1921concernente l’ingrandimento del Servizio della Stazione centrale svizzera di meteorologia a Zurigo.
Art. 9 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 2000

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