Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
23.03.2007
In Kraft seit
15.07.2007
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

Art. 1 LAEl

  1. La presente legge intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e un mercato dell’elettricità orientato alla competitività.
  2. La presente legge fissa inoltre le condizioni quadro per:
    1. garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese;
    2. mantenere e potenziare la competitività internazionale dell’economia svizzera nel settore dell’energia elettrica.

Art. 2 LAEl

  1. La presente legge si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz.
  2. Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione della legge o di singole disposizioni ad altre reti elettriche se necessario per raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Art. 3 LAEl

  1. La Confederazione e, nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l’esecuzione della presente legge.
  2. Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione Confederazione e Cantoni esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d’esecuzione.

Art. 3a LAEl

I Cantoni e i Comuni possono rilasciare senza pubblica gara concessioni in relazione alla rete di trasporto e di distribuzione, in particolare il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Garantiscono una procedura trasparente e non discriminatoria.

Art. 4 LAEl

  1. Nella presente legge s’intende per:
    1. rete elettrica : impianto comprendente più linee e gli impianti accessori necessari ai fini del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all’interno di edifici, non sono considerate reti elettriche;
    2. consumatore finale : cliente che preleva energia elettrica dalla rete per proprio uso o a fini di stoccaggio;
    3. energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica ed energia da biomassa e da scorie di biomassa;
    cbis. produzione propria ampliata: produzione di energia elettrica in impianti propri, inclusa l’energia elettrica proveniente da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, nonché quella sottoposta all’obbligo di ritiro secondo l’articolo 15 della legge federale del 30 settembre 2016sull’energia (LEne); d. accesso alla rete: diritto di utilizzare una rete per ricevere energia elettrica da un fornitore a scelta o di immettere energia elettrica in una rete; e*.* energia di regolazione : impiego di energia elettrica automatico o ordinato manualmente per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete; ebis. gruppo di bilancio: raggruppamento giuridico di operatori del mercato dell’energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un’unità comune di misurazione e di conteggio all’interno della zona di regolazione Svizzera; eter. energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l’acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale; f. zona di regolazione : area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete; tale area è delimitata fisicamente da punti di misurazione; g. prestazioni di servizio relative al sistema: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni di regime e la compensazione delle perdite di potenza; h. rete di trasporto: rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all’interno del Paese e per l’interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV; i. rete di distribuzione: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d’approvvigionamento elettrico.
  2. Il Consiglio federale può precisare le nozioni di cui al capoverso 1 e altre nozioni utilizzate nella presente legge e adeguarle alle mutate condizioni tecniche.

Art. 5 LAEl

  1. I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L’attribuzione di un comprensorio deve essere trasparente e non discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.
  2. Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all’interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l’anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica.
  3. I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio.
  4. I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi.
  5. Il Consiglio federale fissa regole trasparenti e non discriminatorie per l’attribuzione di consumatori finali a un determinato livello di tensione. Può fissare regole analoghe per imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete. In caso di cambiamento di allacciamenti, può obbligare i consumatori finali e i gestori di rete a indennizzare proporzionalmente i costi del capitale degli impianti non più utilizzati o utilizzati solo in parte e a compensare temporaneamente la riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete.

Art. 6 LAEl

  1. I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.
  2. Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo. 2bis. Nel servizio universale i gestori delle reti di distribuzione offrono come standard un prodotto elettrico basato in particolare sull’impiego delle energie rinnovabili (prodotto elettrico standard).
  3. I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l’energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».
  4. Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15.Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14–15a . Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore della rete di distribuzione tiene una contabilità per unità finali di imputazione.
  5. Nel servizio universale i gestori delle reti di distribuzione garantiscono le seguenti quote minime di energia elettrica stabilite dal Consiglio federale:
    1. una quota minima di energia elettrica proveniente dalla loro produzione propria ampliata e generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera;
    2. una quota minima di energia elettrica generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera; se la loro produzione propria ampliata non è sufficiente, acquistano l’energia elettrica indigena mancante tramite contratti di acquisto a medio o lungo termine.
    5bis. I gestori delle reti di distribuzione si attengono inoltre ai principi seguenti: a. acquistano l’energia elettrica necessaria mediante strategie di acquisizione che li tutelano, nella misura del possibile, dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato; b. separano le acquisizioni per il servizio universale da quelle per i consumatori finali che fanno uso del loro diritto di accesso alla rete; attribuiscono ogni contratto di acquisto al relativo segmento, per la totalità o una parte della quantità di energia elettrica e con effetto per tutta la durata contrattuale, accludendo la relativa documentazione; c. possono realizzare acquisizioni senza pubblica gara, sempre che garantiscano una procedura trasparente e non discriminatoria; d. le tariffe del servizio universale possono inglobare, oltre che un utile adeguato: 1. in caso di impianti propri o di prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, i costi di produzione medi dell’intera produzione, 2. in caso di contratti di acquisto, i costi di acquisizione, 3. in caso di ritiro secondo l’articolo 15 LEne, la corrispondente rimunerazione. 5ter. I gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete soltanto proporzionalmente i costi dovuti agli obiettivi in materia di efficienza energetica secondo l’articolo 46b LEne. Il Consiglio federale può limitare tali costi.
  6. I consumatori fissi finali non hanno diritto d’accesso alla rete secondo l’articolo 13 capoverso 1.
  7. Al raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano gli articoli 17 e 18 LEne.

Art. 8 LAEl

  1. I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a:
    1. garantire una rete sicura, performante ed efficiente;
    2. organizzare l’utilizzazione della rete e assicurarne la regolazione tenendo conto dello scambio con altre reti;
    3. approntare la necessaria capacità di incanalamento delle riserve;
    4. elaborare requisiti tecnici e aziendali minimi per l’esercizio della rete. A tale proposito, essi tengono conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.
    1bis. I produttori, i consumatori finali e i gestori di impianti di stoccaggio sostengono il proprio gestore di rete nell’attuazione di provvedimenti volti a garantire l’esercizio sicuro della rete. Essi si attengono alle sue istruzioni nel caso di provvedimenti ordinati secondo l’articolo 20a . Questi obblighi si applicano per analogia ai gestori di rete con reti collegate.
  2. .
  3. I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell’energia elettrica (ElCom) in merito all’esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.
  4. Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui al capoverso 3.
  5. Il Consiglio federale può prevedere sanzioni per violazioni degli obblighi, inclusa l’esecuzione forzata dell’obbligazione.

Art. 8a LAEl

  1. I gestori di rete, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio adottano misure per proteggere adeguatamente i loro impianti contro le ciberminacce.
  2. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni e, se necessario per garantire l’approvvigionamento, estendere l’obbligo di cui al capoverso 1 ad altri fornitori attivi nel settore dell’approvvigionamento elettrico.

Art. 8b LAEl

  1. Per far fronte a situazioni straordinarie, quali penurie o interruzioni critiche dell’approvvigionamento, può essere costituita annualmente una riserva di energia.
  2. Alla costituzione della riserva partecipano:
    1. obbligatoriamente, i gestori di centrali ad accumulazione che costituiscono riserve di acqua, a partire da una capacità di accumulazione pari a 10 GWh;
    2. mediante pubblica gara, i gestori di impianti di stoccaggio nonché i grandi consumatori che dispongono di un potenziale di riduzione del carico; tali partecipanti alla riserva ricevono un corrispettivo per la detenzione di energia e per l’eventuale messa a disposizione della riduzione del carico.
  3. La ElCom stabilisce le dimensioni e gli altri valori di base della riserva idroelettrica (cpv. 2 lett. a) e della riserva rimanente (cpv. 2 lett. b) e vigila sull’attuazione della riserva energetica.
  4. La società nazionale di rete sostiene la ElCom e garantisce la gestione operativa della riserva. Stipula un accordo sulla partecipazione alla riserva con i partecipanti alla riserva idroelettrica. I gestori interessati stabiliscono di moto proprio quali centrali ad accumulazione destinare alla costituzione della riserva e possono accordarsi con altri gestori affinché questi ultimi costituiscano la riserva per loro conto; a tal fine si attengono alle disposizioni emanate in virtù del capoverso 7 lettera b. Per la riserva rimanente, la società nazionale di rete svolge le necessarie pubbliche gare e stipula un accordo con i gestori e i consumatori cui aggiudica le gare. I partecipanti alla riserva trasmettono alla ElCom e alla società nazionale di rete le informazioni necessarie e mettono a disposizione la documentazione necessaria.
  5. Il prelievo dalla riserva è autorizzato allorquando nella borsa dell’elettricità la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo eccede l’offerta (squilibrio del mercato). La società nazionale di rete effettua il prelievo dalla riserva conformemente a quanto disposto dalla ElCom e, nel quadro di tali disposizioni, in modo non discriminatorio.
  6. I gruppi di bilancio e i commercianti a valle non possono conseguire utili dalla vendita dell’energia prelevata dalla riserva, né venderla all’estero.
  7. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può in particolare prevedere:
    1. la costituzione di riserve di durata superiore a un anno, in particolare per la riserva idroelettrica, e la possibilità di rinunciare temporaneamente alla costituzione di una parte della riserva o la possibilità dello scioglimento anticipato di tale parte;
    2. i criteri per identificare i gestori obbligati a partecipare alla riserva idroelettrica e la relativa quantità di energia, nonché le modalità con cui possono ripartire l’energia sui loro bacini di accumulazione e affidare ad altri gestori l’adempimento degli obblighi relativi alla costituzione della riserva, previa conclusione di accordi corrispondenti;
    3. un indennizzo forfetario moderato per la costituzione di riserve di acqua che tiene conto di volta in volta della situazione del mercato, della differenza di prezzo sul mercato dell’elettricità tra i mesi estivi e quelli invernali e del valore della flessibilità;
    4. limiti di prezzo per le pubbliche gare;
    5. sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo di costituire riserve;
    6. il prelievo dalla riserva in casi eccezionali anche in assenza di uno squilibrio del mercato;
    7. l’indennizzo del prelievo dalla riserva; esso può tenere conto delle differenze tra le parti della riserva;
    8. un supplemento a carico dei gruppi di bilancio che decidono di ricorrere alle riserve;
    9. l’eventuale messa in riserva di potenza.

Art. 8c LAEl

  1. Il Consiglio federale designa un organo incaricato del rilevamento dei dati relativi al livello di riempimento, all’afflusso e al deflusso dei bacini di accumulazione. I gestori delle centrali idroelettriche mettono a disposizione di tale organo tutti i dati e le informazioni necessarie a tale scopo.
  2. L’organo trasmette i dati alla ElCom, all’Ufficio federale dell’energia (UFE), alla società nazionale di rete, all’organizzazione per l’approvvigionamento economico del Paese e ad altri uffici federali nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Il Consiglio federale stabilisce i principi relativi al diritto di accesso ai dati.
  3. I dati sono trattati in modo confidenziale. I destinatari di cui al capoverso 2 garantiscono attraverso provvedimenti tecnici e organizzativi che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato all’atto della trasmissione.

Art. 9 LAEl

  1. Qualora, nonostante le misure prese dalle imprese del settore dell’energia elettrica, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e economicamente accettabile nel territorio nazionale sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale, coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni dell’economia, può prendere provvedimenti per garantire:
    1. l’aumento dell’efficienza dell’utilizzazione di energia elettrica;
    2. l’acquisizione di energia elettrica, in particolare mediante contratti di acquisto a lungo termine e il potenziamento delle capacità di generazione;
    3. il rafforzamento e il potenziamento di reti elettriche.
  2. Il Consiglio federale può indire pubbliche gare per l’aumento dell’efficienza dell’utilizzazione di energia elettrica e per l’acquisizione di energia elettrica. Nel bando fissa i criteri relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento e all’economicità.
  3. Nell’acquisizione di energia elettrica e nel potenziamento delle capacità di generazione hanno priorità le energie rinnovabili.
  4. Se le gare di cui al capoverso 2 provocano costi supplementari, essi sono indennizzati dalla società nazionale di rete con un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Per l’indennizzo deve essere previsto un termine.
  5. Se è realizzato un utile sotto il profilo economico, gli eventuali indennizzi per costi supplementari devono essere rimborsati in tutto od in parte alla società nazionale di rete. Dev’essere garantita un’adeguata rimunerazione del capitale impiegato. La società di rete impiega i rimborsi per:
    1. ridurre i costi di trasporto delle reti ad alta tensione;
    2. potenziare o sviluppare le reti ad alta tensione.

Art. 9a LAEl

  1. Per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento d’inverno, entro il 2040 va realizzato e sostenuto un incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili pari almeno a 6 TWh. Di questi, va garantito il prelievo di almeno 2 TWh.
  2. Questo incremento si raggiunge in primo luogo mediante le centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché mediante impianti solari ed eolici di interesse nazionale.
  3. Alle centrali idroelettriche ad accumulazione secondo l’allegato 2, nonché alla centrale idroelettrica di Chlus, si applica quanto segue:
    1. sottostanno all’obbligo di pianificazione soltanto se l’impianto è previsto in una nuova ubicazione; in tal caso l’obbligo di pianificazione si limita allo svolgimento di una pianificazione direttrice secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979sulla pianificazione del territorio;
    2. la loro necessità è comprovata;
    3. sono a ubicazione vincolata;
    4. l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali; e
    5. vanno previste ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio;
    6. se per motivi oggettivi e credibili con l’approvazione del progetto non possono essere disposte concretamente misure di compensazione ai sensi della lettera e, il richiedente è tenuto a versare una garanzia al Cantone; sono motivi oggettivi in particolare:
    1. impossibilità o ritardi nella riservazione di terreni, 2. impossibilità di realizzazione a causa dell’assenza di garanzie per il finanziamento dei costi residui, 3. altre procedure in corso, 4. motivi su cui il richiedente non può influire. 3bis. La garanzia di cui al capoverso 3 lettera f serve alla realizzazione della misura e corrisponde almeno a una volta e mezza i costi previsti. Se il concessionario realizza la misura, l’importo è rimborsato senza interessi. Se il concessionario non ha realizzato la misura prima della messa in servizio ufficiale degli impianti della centrale, l’importo spetta al Cantone; quest’ultimo destina l’importo ottenuto alla realizzazione di altre misure e alla copertura dei propri costi. Il Consiglio federale stabilisce i principi alla base del calcolo della prestazione di garanzia e il suo importo massimo.
  4. Agli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo l’articolo 12 LEne, previsti in un territorio adeguato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LEne e ai sensi dell’articolo 8b della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio ma al di fuori di oggetti secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio, si applica quanto segue:
    1. la loro necessità è comprovata;
    2. sono a ubicazione vincolata; e
    3. l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali.
  5. Il Consiglio federale esamina periodicamente l’elenco dei progetti indicati nell’allegato 2, la prima volta due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge, consultando gli interessati, in particolare i Cantoni, i gestori e le organizzazioni; in caso di necessità o di mancata realizzazione dei progetti, propone all’Assemblea federale di completare l’elenco.
  6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere che le imprese che rinunciano a realizzare un progetto ai sensi del capoverso 5 devono rendere accessibile la documentazione relativa al progetto ad altri interessati.

Art. 9abis LAEl

  1. Per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento d’inverno vanno realizzate misure volte a migliorare l’efficienza energetica che permettano di ridurre di 2 TWh il consumo di elettricità entro il 2035.
  2. Se si prospetta che i miglioramenti dell’efficienza energetica secondo il capoverso 1 non possono essere realizzati, l’ampliamento delle centrali per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili conformemente alla LEnepuò essere intensificato.

Art. 9ater LAEl

  1. L’UFE elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta tensione. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale. Lo scenario di riferimento si fonda su una considerazione energetica globale.
  2. Per l’elaborazione dello scenario di riferimento, l’UFE coinvolge in maniera adeguata i Cantoni, la società nazionale di rete, gli altri gestori di rete e altri interessati. Questi gli mettono a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie a tale scopo.
  3. Lo scenario di riferimento deve configurare al massimo tre scenari che illustrano, su un periodo di almeno dieci anni, la gamma dei probabili sviluppi in materia di economia energetica. Sulla base dello scenario più probabile, deve essere sviluppato almeno uno scenario per un periodo di ulteriori dieci anni.
  4. Lo scenario di riferimento è sottoposto al Consiglio federale per approvazione.
  5. Lo scenario di riferimento è riesaminato e aggiornato periodicamente. Il Consiglio federale stabilisce la frequenza; in caso di sviluppi eccezionali, può disporre l’aggiornamento anticipato dello scenario di riferimento.
  6. Lo scenario di riferimento è vincolante per le autorità per quanto concerne le questioni relative alle reti elettriche.

Art. 9b LAEl

  1. Ogni gestore di rete definisce i principi da applicare alla pianificazione della rete.
  2. Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un’ottimizzazione, incluso l’utilizzo della flessibilità, o un potenziamento nel corso dell’intera durata della pianificazione.
  3. La ElCom può stabilire requisiti minimi.
  4. Il Consiglio federale può vincolare i gestori di rete a pubblicare i loro principi.

Art. 9c LAEl

  1. I gestori di rete coordinano la propria pianificazione della rete e si mettono reciprocamente a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni necessarie a tale scopo.
  2. Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni interessati e gli altri interessati.

Art. 9d LAEl

  1. Basandosi sullo scenario di riferimento e in funzione del fabbisogno supplementare per il proprio comprensorio, i gestori di rete elaborano per le proprie reti con una tensione superiore a 36 kV un piano di sviluppo per un periodo corrispondente a quello dello scenario di riferimento (piano pluriennale). La società nazionale di rete sottopone il proprio piano pluriennale alla ElCom per verifica entro dodici mesi dall’approvazione da parte del Consiglio federale dell’ultimo scenario di riferimento.
  2. Il piano pluriennale che la società nazionale di rete è tenuta a sottoporre:
    1. descrive i progetti previsti e illustra in che misura sono efficaci e appropriati in termini tecnici ed economici;
    2. indica le misure di sviluppo della rete previste oltre il periodo di dieci anni da esso coperto.
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
  4. La società nazionale di rete pubblica il proprio piano pluriennale verificato dalla ElCom a condizione che:
    1. non sia messa in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
    2. non siano pregiudicati gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
    3. non siano svelati segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

Art. 9e LAEl

  1. L’UFE informa l’opinione pubblica in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura. Sostiene i Cantoni nei loro compiti d’informazione.
  2. I Cantoni informano l’opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone. L’UFE stipula accordi di prestazioni con i Cantoni che erogano prestazioni di notevole entità, d’intesa con i gestori di rete interessati.

Art. 10 LAEl

  1. Le imprese d’approvvigionamento elettrico garantiscono l’indipendenza della gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività.
  2. Le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l’indicazione delle relazioni d’interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle imprese d’approvvigionamento elettrico e non possono essere utilizzate per altri settori di attività.
  3. Le imprese d’approvvigionamento elettrico devono separare almeno dal profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività.

Art. 11 LAEl

  1. I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività. Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla ElCom.
  2. Il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi.

Art. 12 LAEl

  1. I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l’utilizzazione della rete e pubblicano:
    1. le tariffe per l’utilizzazione della rete;
    2. le tariffe dell’energia elettrica;
    3. le tariffe di misurazione;
    4. la somma annua dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete;
    5. i requisiti minimi tecnici e aziendali per l’allacciamento alla rete;
    6. le basi di calcolo di eventuali contributi ai costi di rete; e
    7. i conti annuali.
  2. Le fatture destinate ai consumatori finali sono trasparenti e comparabili. Indicano separatamente:
    1. l’importo fatturato per l’energia elettrica;
    2. il corrispettivo per l’utilizzazione della rete;
    3. il corrispettivo per la misurazione;
    4. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;
    5. il supplemento rete secondo l’articolo 35 LEne;
    6. i costi della riserva di energia secondo l’articolo 8b ;
    7. i costi per i potenziamenti della rete e delle linee di raccordo secondo l’articolo 15b ;
    8. i costi delle misure di sostegno di cui all’articolo 14bis.
  3. In caso di cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale, i gestori di rete non possono fatturare i costi di trasferimento.

Art. 13 LAEl

  1. I gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l’accesso non discriminatorio alla rete.
  2. L’accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che:
    1. ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;
    2. non vi è capacità libera disponibile;
    3. in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o
    4. sussiste un’eccezione secondo l’articolo 17 capoverso 6.
  3. .

Art. 14 LAEl

  1. Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Le differenze di copertura sono compensate a breve.
  2. Il corrispettivo deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo.
  3. Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete è riscosso sulla base delle tariffe per l’utilizzazione della rete. Queste sono fissate dai gestori di rete per un anno in base ai seguenti principi:
    1. devono presentare strutture comprensibili che riflettano i costi causati dai consumatori finali;
    2. non devono dipendere dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione;
    3. devono fondarsi sul profilo dell’acquisto e nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti;
    4. .
    5. devono tenere conto degli obiettivi di efficienza dell’infrastruttura di rete e dell’impiego dell’energia elettrica e creare incentivi per una gestione stabile e sicura della rete.
    3bis. Nel determinare le tariffe per l’utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.
  4. I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l’istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L’efficienza della gestione della rete deve permanere garantita. In caso di fusioni di gestori di rete vi è un termine di transizione di cinque anni.
  5. Le prestazioni concordate nel contesto di concessioni idrauliche vigenti (contratti di concessione), in particolare le forniture di energia rimangono impregiudicate dalle disposizioni sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Art. 14bis LAEl

  1. Le imprese che almeno dal 2023 producono o lavorano almeno 20 000 tonnellate all’anno di ferro, acciaio o alluminio a partire da materiali prevalentemente riciclati possono beneficiare per quattro anni di una riduzione dei corrispettivi per l’utilizzazione della rete di trasporto e delle reti di distribuzione, fatta eccezione per le quote concernenti la riserva di energia elettrica e il supplemento rete, se:
    1. hanno sede in Svizzera;
    2. i costi dell’energia elettrica a loro carico ammontano almeno al cinque per cento del valore aggiunto lordo;
    3. partecipano al sistema svizzero di scambio di quote di emissioni.
  2. Sono escluse dalla riduzione dei corrispettivi le imprese che hanno concluso l’esercizio precedente con un risultato annuo positivo.
  3. La riduzione dei corrispettivi è concessa se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
    1. mantenimento del sito di produzione, comprovato da un piano d’esercizio;
    2. elaborazione di un cronoprogramma concernente il saldo netto delle emissioni pari a zero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2022sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica;
    3. rinuncia alla decisione di versare e al versamento di dividendi e tantièmes per gli anni 2025–2028;
    4. rinuncia alla decisione di versare e al versamento di retribuzioni speciali e retribuzioni variabili ai membri della direzione e del consiglio di amministrazione per gli anni 2025–2028;
    5. rinuncia ad altri deflussi di mezzi, come la concessione o il rimborso di mutui ai proprietari dell’impresa o a persone loro vicine per gli anni 2025–2028;
    6. prestazione di garanzie per il caso di inadempimento delle condizioni.
  4. La riduzione dei corrispettivi è concessa soltanto se il Cantone di ubicazione accorda aiuti finanziari a favore delle imprese di cui al capoverso 1. Tali aiuti devono ammontare almeno alla metà dell’importo della riduzione del corrispettivo nel singolo caso.
  5. La riduzione dei corrispettivi ammonta al:
    1. 50 per cento il primo anno;
    2. 37,5 per cento il secondo anno;
    3. 25 per cento il terzo anno;
    4. 12,5 per cento il quarto anno.
  6. La riduzione dei corrispettivi è concessa su domanda. La domanda va presentata entro il 31 maggio 2025 al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
  7. L’impresa a cui è concessa una riduzione dei corrispettivi fornisce ogni anno al DATEC la prova che soddisfa le relative condizioni. Se la prova non è fornita, restituisce integralmente l’importo della riduzione del corrispettivo di cui ha beneficiato.
  8. Il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri. Disciplina i dettagli, in particolare:
    1. gli obblighi di trasparenza;
    2. le modalità della restituzione e la partecipazione agli utili;
    3. le garanzie;
    4. il trattamento dei dati e gli obblighi d’informazione.
  9. I corrispettivi non riscossi per l’utilizzazione della rete sono considerati costi computabili della rete di trasporto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 14a LAEl

  1. Non è dovuto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete per: a. le centrali elettriche nei casi di prelievo di energia elettrica per: 1. il fabbisogno proprio della centrale elettrica, 2. l’azionamento delle pompe delle centrali di pompaggio; b. gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.
  2. La rete gestita dalle imprese ferroviarie con una frequenza di 16,7 Hz (rete di trazione ferroviaria) è considerata consumatore finale se preleva energia elettrica dalla rete a 50 Hz.
  3. In applicazione per analogia del capoverso 1, non è dovuto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trazione ferroviaria se l’energia elettrica è prelevata:
    1. per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica;
    2. per azionare pompe in centrali di pompaggio, se la quantità di energia elettrica in seguito prodotta è reimmessa nella rete a 50 Hz; o
    3. per ragioni di efficienza dalla rete a 50 Hz anziché da una centrale di pompaggio, se ciò permette di evitare il contemporaneo pompaggio e turbinaggio in tale centrale.
  4. Su richiesta, nei casi indicati qui di seguito i gestori della rete rimborsano ai gestori dei rispettivi impianti il corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo le modalità indicate e al massimo secondo la tariffa determinante nel momento del prelievo dalla rete:
    1. per gli impianti di stoccaggio con consumo finale, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo esserne stata prelevata e stoccata;
    2. per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità reimmessa nella rete dopo la riconversione in elettricità;
    3. per gli impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici, il rimborso corrisponde alla quantità di elettricità che prelevano dalla rete per la sua trasformazione in tali substrati chimici stoccabili; il diritto al rimborso è limitato agli impianti pilota e di dimostrazione esercitati con elettricità generata da energie rinnovabili e la cui potenza totale non supera 200 MW.
    4bis. In deroga agli articoli 17a e 17a bis , le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4 lettera a possono essere effettuate mediante strumenti di misurazione già presenti negli impianti di stoccaggio. Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili a tali strumenti e la trasmissione dei dati ai gestori di rete.
  5. Il Consiglio federale può:
    1. addossare ai gestori degli impianti i costi per le misurazioni necessarie per fornire la prova delle quantità di elettricità previste dal capoverso 4;
    2. disciplinare ulteriori dettagli dell’interazione tra la rete a 50 Hz e quella a 16,7 Hz.
  6. Il Consiglio federale emana inoltre le disposizioni necessarie riguardanti il rimborso nel caso degli impianti pilota e di dimostrazione (cpv. 4 lett. c), limitandole sotto il profilo temporale in maniera tale da applicarle soltanto agli impianti che il 31 dicembre 2034 sono già a beneficio del rimborso.

Art. 15 LAEl

  1. Per costi computabili si intendono i costi d’esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente.
  2. Per costi d’esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare:
    1. i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia;
    2. i costi di manutenzione delle reti;
    3. le rimunerazioni per la concessione di diritti e servitù connessi all’esercizio della rete;
    4. i costi per l’utilizzazione della flessibilità.
  3. I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:
    1. gli ammortamenti calcolatori;
    2. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti, compreso un utile d’esercizio adeguato.
    3bis. Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle differenze di copertura risalenti a periodi tariffari precedenti, segnatamente l’eventualità e l’importo dell’interesse da applicare nonché il termine per la loro compensazione. Inoltre disciplina a quali condizioni e in che misura i costi indicati di seguito sono computabili come costi d’esercizio e di capitale e le relative modalità di attribuzione: a. i costi dei sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; b. i costi di misure di informazione necessarie e specifiche al progetto che il gestore di rete adotta per progetti soggetti ad approvazione ai sensi dell’articolo 16 della legge del 24 gennaio 190226 sugli impianti elettrici; c. gli emolumenti versati dai gestori di rete ai sensi dell’articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici; d. i costi delle misure innovative per le reti intelligenti con determinate funzionalità; tali costi sono computabili soltanto in via eccezionale.
  4. Il Consiglio federale fissa le basi per:
    1. il calcolo dei costi d’esercizio e del capitale computabili;
    2. la traslazione unitaria dei costi secondo il principio di causalità, nonché dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici. Al riguardo occorre tener conto dell’immissione di elettricità ai livelli di tensione più bassi.

Art. 15a LAEl

  1. Sono parimenti computabili i seguenti costi d’esercizio della rete di trasporto, se non possono essere coperti attraverso altri strumenti di finanziamento:
    1. i costi dell’organo designato per il rilevamento e la trasmissione dei dati relativi ai bacini di accumulazione (art. 8c );
    2. i costi a carico di gestori di rete, produttori e gestori degli impianti di stoccaggio direttamente connessi con le misure necessarie a garantire l’approvvigionamento in energia elettrica secondo la legge del 17 giugno 2016sull’approvvigionamento economico del Paese.
  2. L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese verifica a titolo preventivo il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b. Dopo aver consultato la ElCom, decide se i costi sono computabili come costi della rete di trasporto.
  3. Il Consiglio federale disciplina le modalità di esposizione dei costi attribuiti alla rete di trasporto e le modalità di rimborso agli aventi diritto da parte della società nazionale di rete.

Art. 15b LAEl

  1. I costi per i potenziamenti della rete necessari in relazione agli impianti di produzione sono costi di rete computabili del gestore di rete.
  2. Se i potenziamenti della rete concernono un impianto di produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, i relativi costi sono computabili come costi della rete di trasporto (art. 15a ) e rimunerati dalla società nazionale di rete. Il Consiglio federale può stabilire importi minimi e massimi.
  3. Nel caso di siffatti impianti con allacciamento alla rete a media tensione o a tensione superiore, la rimunerazione avviene su richiesta del gestore della rete di distribuzione e previa approvazione della ElCom.
  4. Nel caso di siffatti impianti con allacciamento alla rete a bassa tensione, su richiesta del gestore della rete di distribuzione viene versata una rimunerazione forfetaria per le esigenze generiche di potenziamento della rete, a prescindere dall’effettiva realizzazione.
  5. I costi per i potenziamenti necessari delle linee di raccordo dal confine particellare fino al punto di allacciamento alla rete sono pure computabili come costi della rete di trasporto (art. 15a ), se i potenziamenti sono dovuti all’immissione nella rete di elettricità generata da energie rinnovabili in impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 50 kW. Il Consiglio federale può stabilire l’importo massimo dei costi computabili per kW dell’impianto. Gli eventuali rimanenti costi per il potenziamento sono a carico del produttore.
  6. Il Consiglio federale disciplina le modalità relative a queste prescrizioni, segnatamente in relazione alla rimunerazione forfetaria. Per le modalità di calcolo di quest’ultima, si basa sui costi medi di potenziamento della rete per kW di nuova potenza allacciata per ogni impianto. Disciplina inoltre in particolare:
    1. le procedure di riscossione e di versamento applicate dalla società nazionale di rete;
    2. le norme in materia di contabilità e di ammortamento applicabili ai gestori delle reti di distribuzione al fine di evitare il computo multiplo;
    3. gli obblighi di informazione dei gestori delle reti di distribuzione in merito ai potenziamenti della rete realizzati, nonché ai relativi costi e agli impianti allacciati.

Art. 15c LAEl

  1. La società nazionale di rete fattura individualmente:
    1. ai gruppi di bilancio, i costi per l’energia di compensazione;
    2. ai gestori delle reti di distribuzione e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, i costi da essi generati per la compensazione delle perdite di potenza e in relazione all’energia reattiva.
  2. La società nazionale di rete fissa i prezzi dell’energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell’energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi dell’energia di compensazione si basano sui costi per l’energia di regolazione.
  3. Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 16 LAEl

  1. Il corrispettivo per l’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto si basa sui costi provocati dall’utilizzazione effettiva. Questi costi devono essere calcolati separatamente e non vanno addossati ai consumatori finali indigeni.
  2. Il calcolo dei costi del capitale si basa sui costi incrementali medi di lungo periodo*(* long run average incremental costs, LRAIC ) delle capacità di rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell’impianto. Il patrimonio necessario alla gestione è rimunerato a un tasso d’interesse adeguato.
  3. Il Consiglio federale può fissare la durata dell’ammortamento e il tasso d’interesse adeguato, nonché stabilire il patrimonio necessario alla gestione.

Art. 17 LAEl

  1. Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, la società nazionale di rete può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali le vendite all’asta. La ElCom può disciplinare la procedura.
  2. Nell’ambito dell’attribuzione di capacità nella rete di trasporto transfrontaliera sono prioritarie le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002. Le forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera sono parimenti prioritarie, per quanto il trasporto transfrontaliero sia necessario al fine di assicurare le rispettive parti di sovranità.
  3. L’utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata soltanto se la sicurezza della rete di trasporto è minacciata e la società nazionale di rete non può adottare altri provvedimenti ragionevolmente esigibili e economicamente accettabili per compensare il carico della rete.
  4. Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita deve essere riassegnata secondo procedure orientate al mercato.
  5. Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato vanno impiegate per coprire:
    1. i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;
    2. le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasporto;
    3. i costi computabili della rete di trasporto secondo l’articolo 15.
  6. Al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera il Consiglio federale può prevedere eccezioni limitate nel tempo per quanto concerne l’accesso alla rete e il calcolo dei costi di rete computabili.

Art. 17a LAEl

  1. Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio.
  2. Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità.
  3. Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve.
  4. Sono computabili i costi d’esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d’esercizio adeguato.
  5. Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l’eventualità e l’importo dell’interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti.

Art. 17abis LAEl

  1. Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell’energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo.
  2. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Al riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Obbliga i gestori di rete a utilizzare a partire da un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi.
  3. I gestori di rete devono dotare di sistemi di misurazione intelligenti i partecipanti a un raggruppamento ai fini del consumo proprio o a una comunità locale di energia elettrica, nonché i gestori di impianti di stoccaggio, su loro richiesta. Il Consiglio federale stabilisce a tal fine un termine adeguato, pari a pochi mesi, a prescindere dalle disposizioni di esecuzione previste dal diritto anteriore.
  4. Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:
    1. trasmettere i dati di misurazione, inclusi la consultazione dei dati propri e della loro qualità;
    2. supportare i sistemi tariffari;
    3. supportare altri servizi e applicazioni.
  5. Il Consiglio federale stabilisce almeno che, a partire dall’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, ai consumatori finali sia messa a disposizione una panoramica digitale di facile uso dei dati dei propri profili di carico, un confronto con consumatori finali paragonabili, un confronto con il consumo proprio negli anni precedenti e l’indicazione di potenziali di risparmio.
  6. I consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio devono poter richiamare i propri dati di misurazione nel momento della loro registrazione in un formato di dati usuale a livello internazionale e per il tramite di un’interfaccia del sistema di misurazione intelligente.
  7. Chi non può consultare conformemente ai requisiti di legge i propri dati di misurazione mediante il sistema di misurazione intelligente impiegato dal gestore di rete, ha il diritto di completare il sistema di misurazione installando un contatore di elettricità supplementare a spese del gestore della rete, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. I relativi costi non sono costi di misurazione computabili del gestore della rete.
  8. L’installazione di un contatore di elettricità supplementare sottostà all’approvazione della ElCom. Prima di concedere l’approvazione, la ElCom impartisce al gestore di rete un termine di 30 giorni per porre rimedio ai difetti.

Art. 17b LAEl

  1. Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete.
  2. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare:
    1. sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione;
    2. sul supporto di altri servizi e applicazioni;
    3. sul controllo della potenza consumata e di quella fornita.
  3. L’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 17c LAEl

  1. La flessibilità generata dalla possibilità di controllare il prelievo, lo stoccaggio o l’immissione di energia elettrica appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità). Chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l’utilizzo mediante contratto.
  2. I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete all’interno del proprio comprensorio. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori che disciplinano parimenti la rimunerazione.
  3. In deroga all’articolo 17b capoverso 3, l’impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti da parte del gestore della rete di distribuzione è permesso per la flessibilità esistente fintantoché il titolare della stessa non lo vieta. Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui i gestori delle reti di distribuzione informano i titolari della flessibilità in merito a tale impiego e le modalità per il divieto. Se l’esperienza mostra che le possibilità di accesso dei gestori delle reti di distribuzione e il loro utilizzo effettivo della flessibilità contribuiscono a limitare lo sfruttamento di altri utilizzi potenziali della flessibilità, il Consiglio federale può prevedere misure volte a migliorare lo sfruttamento di tali potenziali. Tali misure possono andare a scapito dei gestori delle reti di distribuzione e consistere in particolare in una limitazione della deroga all’articolo 17b capoverso 3 o nell’introduzione di forme adeguate di promozione della flessibilità sul mercato. In merito il Consiglio federale riferisce annualmente.
  4. Ai gestori delle reti di distribuzione spettano nel proprio comprensorio i seguenti utilizzi garantiti della flessibilità al servizio della rete:
    1. limitazione forzata di una determinata quota di immissione nel punto di allacciamento;
    2. utilizzo in caso di pericolo rilevante e immediato per l’esercizio sicuro della rete.
  5. Gli utilizzi garantiti spettano ai gestori delle reti di distribuzione anche se in contrasto con diritti di utilizzo di terzi e se il titolare della flessibilità vi si oppone. I gestori delle reti di distribuzione informano la ElCom ogni anno sugli utilizzi effettuati ai sensi del capoverso 4 lettera b.
  6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai capoversi 3–5.

Art. 17d LAEl

  1. I consumatori finali, i produttori di elettricità generata da energie rinnovabili e i gestori di impianti di stoccaggio possono costituire una comunità locale di energia elettrica (comunità) all’interno della quale commercializzare l’energia elettrica da essi stessi prodotta.
  2. I partecipanti alla comunità devono:
    1. essere allacciati alla rete elettrica nello stesso comprensorio e allo stesso livello della rete nonché essere geograficamente ravvicinati;
    2. essere tutti provvisti di un sistema di misurazione intelligente; e
    3. produrre complessivamente la quantità minima di energia elettrica stabilita dal Consiglio federale rispetto alla potenza allacciata.
  3. Il Consiglio federale stabilisce l’estensione geografica massima delle comunità e i requisiti relativi alla vicinanza richiesta tra i partecipanti. Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune.
  4. Il gestore della rete di distribuzione fornisce a ogni partecipante alla comunità un sistema di misurazione intelligente.
  5. I partecipanti alla comunità definiscono di comune accordo le loro relazioni reciproche, in particolare il loro approvvigionamento in elettricità di produzione propria. Nominano un rappresentante per i rapporti con il gestore della rete di distribuzione.
  6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le relazioni reciproche tra i partecipanti alla comunità e la ripartizione dei costi cagionati dall’amministrazione e dalla distribuzione tra il gestore della rete di distribuzione, la comunità e i partecipanti a quest’ultima.

Art. 17e LAEl

  1. L’energia elettrica prodotta in seno alla comunità può essere liberamente commercializzata all’interno della stessa. A tal fine può essere utilizzata la rete di distribuzione.
  2. Per assicurare il rimanente fabbisogno di energia elettrica i consumatori finali aventi diritto di accesso alla rete possono esercitare autonomamente tale diritto. Il rimanente fabbisogno di energia elettrica dei consumatori finali fissi e dei consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete è assicurato dal servizio universale.
  3. I partecipanti alla comunità possono richiedere una tariffa speciale per l’utilizzo della rete di distribuzione, comprensiva di uno sconto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta. Tale sconto ammonta al massimo al 60 per cento della tariffa usuale. Il Consiglio federale fissa l’ammontare dello sconto per ogni configurazione topologica delle reti delle comunità, in maniera che lo sconto sia proporzionalmente minore più è elevato il numero dei livelli di rete coinvolti nella relativa configurazione.
  4. Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e quello per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale dovuti al gestore della rete di distribuzione sono a carico dei singoli consumatori finali.
  5. Per la fatturazione, il gestore della rete di distribuzione determina la quantità di energia elettrica autoprodotta e commercializzata in seno alla comunità per il tramite della rete di distribuzione e la rapporta alla quantità complessiva dei prelievi rimanenti di energia elettrica da parte della comunità. Applicando tale chiave di ripartizione, calcola l’importo dovuto da ogni consumatore finale per i suoi prelievi di energia elettrica. I consumatori finali possono stabilire una diversa suddivisione di tali costi.
  6. Su richiesta del gestore della rete di distribuzione o della comunità, a quest’ultima è indirizzata una fattura riportante i prelievi dei singoli consumatori finali, sia per quanto riguarda l’utilizzazione della rete che per le forniture di elettricità nel servizio universale. I consumatori finali rimangono debitori del corrispettivo dovuto al gestore di rete.

Art. 17f LAEl

  1. I gestori di rete si comunicano reciprocamente e alle imprese del settore dell’energia elettrica, ai gruppi di bilancio, alla società nazionale di rete e all’organo di esecuzione secondo l’articolo 64 LEne, immediatamente, gratuitamente, senza discriminazioni e nella debita qualità tutti i dati e le informazioni necessari per un approvvigionamento regolare di energia elettrica.
  2. L’accesso dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio ai propri dati di misurazione è retto dall’articolo 17a biscapoversi 4 lettera a, 5 e 6.

Art. 17g LAEl

  1. Lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti di cui all’articolo 17f capoverso 1 avviene attraverso una piattaforma centrale dei dati (piattaforma) per le seguenti finalità:
    1. svolgimento del cambiamento di fornitore;
    2. conteggio dei costi di rete, dell’energia elettrica e di misurazione;
    3. allestimento di previsioni nel quadro della gestione del bilancio;
    4. rilevamento dell’energia elettrica mediante garanzie di origine.
  2. I dati di base di cui al capoverso 1 sono salvati sulla piattaforma in Svizzera. Il gestore della piattaforma gestisce i dati salvati e garantisce lo scambio dei dati di base e di misurazione tra i soggetti coinvolti.
  3. Le autorità federali e cantonali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni.
  4. Il Consiglio federale disciplina i processi dello scambio dei dati e precisa i compiti del gestore della piattaforma. Può integrare i processi e le funzionalità seguenti:
    1. analisi qualitativa dello scambio di dati svolto attraverso la piattaforma;
    2. salvataggio di dati di misurazione;
    3. comunicazione a terzi di dati di base e di misurazione aggregati e anonimizzati per scopi di ricerca, sicurezza di approvvigionamento, rafforzamento della competitività sul mercato dell’elettricità e fornitura di servizi energetici;
    4. scambio di dati di base e di misurazione per l’utilizzo della flessibilità;
    5. garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio alla consegna e alla trasmissione dei dati.

Art. 17h LAEl

  1. Al fine di realizzare e gestire la piattaforma le imprese del settore dell’energia elettrica e di altri settori economici possono costituire il gestore della piattaforma sotto forma di una società di capitali o di una cooperativa di diritto privato, con sede in Svizzera.
  2. Gli statuti del gestore della piattaforma e le relative modifiche sottostanno all’approvazione del DATEC. Il DATEC verifica che adempiano i requisiti della presente legge.
  3. Se il gestore della piattaforma non è costituito entro il termine stabilito dal Consiglio federale, quest’ultimo affida la realizzazione e gestione della piattaforma a un organo di diritto pubblico.
  4. I costi per la realizzazione della piattaforma sono rimborsati dal suo gestore.

Art. 17i LAEl

  1. Il gestore della piattaforma deve essere indipendente dalle imprese del settore dell’energia elettrica. Deve essere detenuto da una maggioranza svizzera.
  2. Si limita a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione e non opera a scopo di lucro.
  3. Riscuote dai gestori delle reti di distribuzione, per ogni punto di misurazione, un compenso a copertura dei costi basato sul principio di causalità.
  4. Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione, l’indipendenza e il finanziamento del gestore della piattaforma.

Art. 17j LAEl

  1. Al trattamento di dati personali in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati (LPD). La LPD si applica per analogia al trattamento di dati concernenti persone giuridiche.
  2. Il gestore della piattaforma può trattare dati di persone giuridiche nonché dati personali al fine di adempiere i propri compiti. I soggetti di cui all’articolo 17f capoverso 1 gli comunicano le informazioni necessarie all’esecuzione dei suoi compiti e gli mettono a disposizione i documenti necessari.
  3. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la protezione e la sicurezza dei dati nonché la verifica del loro rispetto, segnatamente per la piattaforma e per i sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti, compresi i dispositivi collegati.

Art. 18 LAEl

  1. La rete di trasporto per l’intero territorio svizzero è gestita dalla società nazionale di rete; tale società riveste la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera.
  2. La società di rete deve essere proprietaria della rete da essa gestita. Sono escluse le linee create da terzi per la durata per la quale è stata accordata loro un’eccezione conformemente all’articolo 17 capoverso 6.
  3. La società di rete deve garantire che il capitale e i relativi diritti di voto appartengano in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai Cantoni e ai Comuni.
  4. In caso di alienazione di azioni della società nazionale di rete, hanno diritto di prelazione su queste azioni, nel seguente ordine:
    1. i Cantoni;
    2. i Comuni;
    3. le aziende d’approvvigionamento elettrico detenute da una maggioranza svizzera e con sede in Svizzera.
    4bis. Gli statuti della società nazionale di rete disciplinano i particolari riguardo al diritto di prelazione.
  5. Le azioni della società di rete non possono essere quotate in borsa.
  6. La società di rete non è autorizzata a svolgere attività nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica né a detenere partecipazioni in imprese che sono commercialmente attive in tali settori. Sono ammessi l’acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema. È ammesso altresì l’acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema al di là della zona di regolazione insieme ai gestori di reti di trasporto estere.
  7. La maggioranza dei membri e il presidente del consiglio di amministrazione, nonché i membri della direzione, non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.
  8. Gli statuti conferiscono ai Cantoni il diritto di delegare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione. I Cantoni si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata delle regioni.
  9. Negli organi devono essere rappresentate le diverse regioni dei produttori e dei consumatori.

Art. 19 LAEl

  1. Gli statuti e la loro modifica devono essere approvati dal Consiglio federale.
  2. A tal fine, il Consiglio federale verifica in particolare se gli statuti o la loro modifica garantiscono:
    1. la sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera o delle singole regioni del Paese;
    2. l’indipendenza della società di rete; e
    3. la gestione non discriminatoria della rete.

Art. 20 LAEl

  1. La società di rete provvede costantemente all’esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l’approvvigionamento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.
  2. In particolare, la società di rete:
    1. gestisce e sorveglia la rete di trasporto a livello nazionale, strutturata come zona di regolazione. È responsabile della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasporto;
    2. è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l’approntamento di energia di regolazione. Se non fornisce direttamente le prestazioni di servizio relative al sistema, le acquista secondo una procedura orientata al mercato, trasparente e non discriminatoria. Per quanto riguarda il consumo essa tiene conto prioritariamente delle offerte in cui l’energia è utilizzata in modo efficiente;
    3. affronta le minacce per l’esercizio sicuro della rete di trasporto adottando i necessari provvedimenti (art. 20a );
    4. elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni;
    5. collabora con i gestori esteri delle reti di trasporto e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi;
    6. partecipa alla pianificazione delle reti di trasporto europee e assicura, tenendo conto dello scenario di riferimento, che la rete di trasporto svizzera sia sufficientemente integrata a livello internazionale;
    7. informa l’opinione pubblica sulle motivazioni e sullo stato dei progetti da essa gestiti conformemente al piano pluriennale, illustrandone l’importanza per l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera;
    8. fornisce all’UFE e ai Cantoni le informazioni necessarie alle attività di relazioni pubbliche conformemente all’articolo 9e e mette loro a disposizione la relativa documentazione.
  3. .
  4. Per adempiere i propri compiti, nel singolo caso la società di rete può chiedere l’espropriazione alla ElCom. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione non sono applicabili.

Art. 20a LAEl

  1. La società nazionale di rete concorda con i gestori delle reti di distribuzione, produttori, consumatori finali e gestori di impianti di stoccaggio allacciati alla rete di trasporto, in modo uniforme, tutti i provvedimenti necessari per prevenire o eliminare una minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto.
  2. I gestori delle reti di distribuzione garantiscono attraverso accordi l’adempimento dei propri obblighi nei confronti della società nazionale di rete.
  3. La società nazionale di rete ordina tali provvedimenti se sussiste una minaccia grave e imminente, in particolare se non esiste alcun accordo. Notifica senza indugio tali ordini alla ElCom.
  4. Qualora i provvedimenti non siano attuati come concordato o ordinato, la società nazionale di rete ordina provvedimenti sostitutivi. I costi supplementari connessi ai provvedimenti sostitutivi sono a carico degli inadempienti.
  5. Per il rimanente, e salvo diversa convenzione conclusa tra la società nazionale di rete e i soggetti di cui al capoverso 1, i costi per la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti secondo il presente articolo sono attribuiti ai costi della rete di trasporto e computabili conformemente all’articolo 15. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni quanto all’attribuzione dei costi.

Art. 20b LAEl

  1. Ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza, le persone alle quali la società nazionale di rete affida funzioni critiche o estremamente critiche sono sottoposte a una verifica periodica dell’affidabilità.
  2. Il Consiglio federale designa i gruppi di persone soggetti alla verifica. Al riguardo si limita allo stretto necessario.
  3. Il servizio specializzato secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) esegue la verifica dell’affidabilità. La procedura è retta per analogia dalle pertinenti disposizioni della LSIn.
  4. La società nazionale di rete dispone lo svolgimento della verifica. Il risultato, corredato di una breve motivazione, le è comunicato.

Art. 21 LAEl

  1. Il Consiglio federale nomina la Commissione dell’energia elettrica (ElCom), composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell’industria dell’energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.
  2. La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria.
  3. .
  4. La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.
  5. Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 22 LAEl

  1. La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.
  2. La ElCom svolge in particolare i seguenti compiti, sia in caso di controversia sia d’ufficio:
    1. decide sull’accesso alla rete e sulle condizioni per l’utilizzazione della rete; può autorizzare a titolo precauzionale l’accesso alla rete;
    2. verifica le tariffe e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete, per la fornitura di energia elettrica nel servizio universale nonché le tariffe di misurazione e il corrispettivo per la misurazione secondo l’articolo 17a capoversi 2 e 3; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici; la ElCom può decidere una diminuzione delle tariffe o vietarne un aumento;
    3. decide sull’approvazione delle rimunerazioni secondo l’articolo 15b capoverso 3, sull’approvazione dei contatori di elettricità supplementari secondo l’articolo 17a biscapoverso 8 e sull’impiego delle entrate secondo l’articolo 17 capoverso 5;
    4. decide sull’utilizzo della flessibilità al servizio della rete per quanto riguarda:
    1. gli utilizzi garantiti, 2. l’adeguamento di rimunerazioni abusive; e. ordina, se necessario in relazione ai provvedimenti in caso di minaccia per l’esercizio sicuro della rete di trasporto (art. 20a ), la conclusione di un accordo tra le parti, di cui fissa il contenuto minimo; decide inoltre in merito all’ammissibilità e ai costi conseguenti dei provvedimenti ordinati e, in caso di mancato rispetto di tali provvedimenti, dei provvedimenti sostitutivi ordinati; f. prende decisioni concernenti la riserva di energia (art. 8b ), in particolare infligge sanzioni od ordina altri provvedimenti; g verifica i costi e i corrispettivi computati dal gestore della piattaforma secondo l’articolo 17h capoverso 1 per la realizzazione e la gestione della piattaforma, nonché l’indipendenza del gestore della piattaforma e il rispetto dell’obbligo di limitare le sue attività ai compiti previsti. 2bis. La ElCom verifica il piano pluriennale sottoposto dalla società nazionale di rete, in particolare la necessità dei progetti previsti. Entro nove mesi dalla presentazione del piano comunica per scritto alla società nazionale di rete l’esito della verifica.
  3. La ElCom osserva e sorveglia l’evoluzione dei mercati dell’energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale.
  4. Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell’approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l’articolo 9.
  5. La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali.
  6. La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d’attività annuale.

Art. 22a LAEl

  1. Nel proprio ambito di competenza (art. 22 cpv. 1 e 2) la ElCom effettua confronti tra i gestori delle reti di distribuzione con l’obiettivo di accrescere la trasparenza per i consumatori finali nonché favorire un’adeguata qualità e una maggiore efficienza delle prestazioni. Pubblica in una rappresentazione comparativa i risultati relativi a singoli gestori o gruppi di gestori della rete di distribuzione.
  2. La ElCom effettua confronti in particolare negli ambiti seguenti:
    1. qualità dell’approvvigionamento;
    2. tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili;
    3. tariffe dell’energia elettrica;
    4. qualità dei servizi nel settore della rete;
    5. investimenti in reti intelligenti;
    6. sistemi di misurazione;
    7. adempimento di obblighi di comunicazione e pubblicazione.
  3. L’UFE valuta i confronti ogni quattro anni in un rapporto. Se l’aumento dell’efficienza nel settore delle reti, con le corrispondenti ripercussioni sui costi di rete, risulta insufficiente, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge per l’introduzione di una regolazione tramite incentivi.

Art. 23 LAEl

  1. Contro le decisioni della ElCom è ammesso il ricorso secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa federale.
  2. La ElCom è legittimata a ricorrere al Tribunale federale.

Art. 23a LAEl

  1. Il DATEC può autorizzare progetti pilota volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell’energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa.
  2. I progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico. La loro durata massima è di quattro anni. Tale durata può essere prolungata una volta di due anni al massimo.
  3. Il DATEC disciplina mediante ordinanza le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti. Le modalità del servizio universale, i compiti dei gestori di rete e l’utilizzazione della rete possono divergere dalle disposizioni della presente legge.
  4. Se nell’ambito di un progetto pilota i consumatori finali sono esentati dall’obbligo di versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, il DATEC può prevedere che i costi di rete non coperti siano inclusi nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.
  5. Il Consiglio federale disciplina i presupposti, lo svolgimento e la valutazione dei progetti pilota.

Art. 24 LAEl

Fatto salvo l’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.

Art. 25 LAEl

  1. Le imprese del settore dell’energia elettrica e il gestore della piattaforma sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all’esecuzione e allo sviluppo ulteriore della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.
  2. I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell’UFEe a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

Art. 26 LAEl

  1. Le persone incaricate dell’esecuzione e dello sviluppo ulteriore della presente legge sottostanno al segreto d’ufficio.
  2. Esse non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari.

Art. 27 LAEl

  1. L’UFE e la ElCom trattano dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 29), nei limiti degli obiettivi della presente legge. 1bis. Su richiesta l’UFE e la ElCom si trasmettono reciprocamente i dati che l’altra autorità sarebbe autorizzata a richiedere per adempiere i propri compiti. Sono fatte salve prescrizioni di tenore contrario.
  2. Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico.

Art. 28 LAEl

A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell’UFE nell’ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest’ultima può computarla nel corrispettivo per l’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto.

Art. 29 LAEl

  1. È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:
    1. .
    2. non separa sotto il profilo contabile e giuridico i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d’attività (art. 10 e 33 cpv. 1);
    3. non disgiunge i settori della rete per quanto concerne il calcolo dei costi o lo fa in maniera errata (art. 11);
    4. non espone nel conteggio i costi per l’utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 12);
    5. nega illecitamente l’accesso alla rete (art. 13);
    6. nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce indicazioni non veritiere (art. 25 cpv. 1) oppure viola i corrispondenti obblighi connessi alla riserva di energia nei confronti della società nazionale di rete (art. 8b cpv. 4);
    fbis. vende l’energia prelevata dalla riserva conseguendo utili o all’estero (art. 8b cpv. 6); g. viola una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo. 2bis. Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l’azienda (art. 7 DPA).
  2. In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
  3. L’UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.

Art. 30 LAEl

  1. I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1–4 e 14 capoverso 4, primo periodo. 1bis. Il DATEC esegue l’articolo 23a .
  2. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.
  3. Il Consiglio federale può delegare all’UFE l’emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.
  4. Il Consiglio federale può coinvolgere nell’esecuzione organizzazioni private.

Art. 31 LAEl

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 32 LAEl

Durante due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato secondo l’articolo 17 capoverso 5 possono essere impiegate anche per coprire l’indennizzo di altri costi nella rete di trasporto, segnatamente indennità, adeguate ai rischi, da versare ai proprietari della rete.

Art. 33 LAEl

  1. Al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge, le imprese d’approvvigionamento elettrico devono separare sotto il profilo giuridico i settori della rete di trasporto dagli altri settori di attività.
  2. I proprietari delle reti di trasporto assicurano l’efficienza e l’interoperabilità delle loro reti. Se non adempiono i loro compiti, la società nazionale di rete può chiedere alla ElCom che i provvedimenti necessari siano presi a loro spese.
  3. Per l’adempimento dei suoi compiti, la società nazionale di rete stabilisce contrattualmente con i proprietari delle reti di trasporto i diritti di disposizione necessari relativi agli impianti di rete. I contratti devono essere approvati dalla ElCom.
  4. Al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, le imprese d’approvvigionamento elettrico trasferiscono alla società nazionale di rete la rete di trasporto a livello nazionale. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete.
  5. Se le imprese d’approvvigionamento elettrico non adempiono il loro obbligo secondo il capoverso 4, la ElCom emana, su richiesta della società nazionale di rete o d’ufficio, le decisioni necessarie. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione non sono applicabili.
  6. Le ristrutturazioni necessarie secondo i capoversi 1 e 4 sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale.

Art. 33a LAEl

L’imputazione dei costi per l’energia di compensazione effettuata secondo il diritto anteriore mantiene la sua validità.

Art. 33b LAEl

  1. Le domande volte a ottenere una priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all’articolo 13 capoverso 3 presentate secondo il previgente articolo 17 capoverso 2e pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 sono valutate secondo il diritto anteriore.
  2. I ricorsi contro le decisioni relative alle domande di cui al capoverso 1 sono parimenti valutati secondo il diritto anteriore.
  3. Le priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all’articolo 13 capoverso 3 che sono state concesse o saranno ancora concesse secondo il previgente articolo 17 capoverso 2 sono valide per dodici mesi al massimo dall’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

Art. 33c LAEl

  1. Le nuove prescrizioni riguardanti il servizio universale conformemente all’articolo 6 si applicano la prima volta all’anno di tariffa successivo all’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge. Il Consiglio federale può prevedere per singole prescrizioni un periodo di transizione più lungo se necessario per permettere ai gestori delle reti di distribuzione di procedere agli adeguamenti necessari.
  2. All’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023, i gestori delle reti di distribuzione devono decidere se e per quale quantità di energia elettrica attribuire al segmento del servizio universale i contratti di acquisto di cui all’articolo 6 capoversi 5 e 5bisgià attuati in tale momento, con effetto per la durata contrattuale rimanente (art. 6 cpv. 5bislett. b).
  3. La ElCom può utilizzare i dati di cui già dispone all’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 per la pubblicazione di confronti della qualità e dell’efficienza (art. 22a ). Tali dati non possono riferirsi a periodi antecedenti il 2022.

Art. 34 LAEl

  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
  3. . Data dell’entrata in vigore:1° gennaio 2008
    Art. 21 e 22: 15 luglio 2007
    N. 2 dell’all. (art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e 3): 1° aprile 2008
    N. 2 dell’all. (art. 7a cpv. 2 e 3): 1° maggio 2008
    Art. 13 cpv. 1 e 2; n. 2 dell’all. (rimanenti disposizioni): 1° gennaio 2009

Zitiert in

Decisioni

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