Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
21.03.1969
In Kraft seit
01.01.1970
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

641.31

Legge federale
sull’imposizione del tabacco
(Legge sull’imposizione del tabacco, LImT)

del 21 marzo 1969 (Stato 1° gennaio 2025)

Sezione 1: Disposizioni generali

I. Imposizione del tabacco

Art. 1
  1. La Confederazione riscuote un’imposta sui tabacchi manufatti .come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco (prodotti di sostituzione).
  2. I termini tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione sono definiti nell’ordinanza del 15 dicembre 1969sull’imposizione del tabacco.
  3. Salvo disposizioni speciali della presente legge, ai prodotti di sostituzione si applicano le disposizioni per i tabacchi manufatti.

II. Autorità

Art. 2

Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. Esso ha la facoltà d’impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.

III. Diritto
applicabile

Art. 3

Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordinanze, i disposti che disciplinano dazi e tasse speciali, riscuotibili coll’esecuzione di prescrizioni doganali, si applicano, per analogia, all’imposta sul tabacco.

Sezione 2: Oggetto dell’imposta e obbligo di pagarla

I. Oggetto dell’imposta

Art. 4
  1. Sottostanno all’imposta:
    1. i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati;
    2. .
    3. i prodotti di sostituzione.
  2. .
  3. Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti che fino al momento del consumo non subiscono più nessun processo di fabbricazione industriale.
  4. È considerato «Svizzera» il territorio doganale secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005sulle dogane (LD).

II. Esenzione dall’imposta

Art. 5

Sono esenti dall’imposta:

  1. le merci in franchigia secondo l’articolo 8 LD;
  2. .
  3. i tabacchi manufatti non destinati al consumo;
  4. i tabacchi manufatti per attenuare l’asma, se sono registrati come medicamenti.

III. Obbligati al pagamento

Art. 6

Sono soggetti all’imposta:

  1. sui tabacchi fabbricati in Svizzera: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo;
  2. sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.

IV. Successione fiscale

Art. 7
  1. Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.
  2. Sono considerati successori fiscali:
    1. gli eredi, in caso di decesso d’un contribuente o d’un successore fiscale. L’erede è esentato dal pagamento nella misura in cui egli prova che l’imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione;
    2. i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scioglimento d’una società commerciale senza personalità giuridica;
    3. la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patrimonio o l’azienda di un’altra persona giuridica.
  3. Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l’ammontare del suo pagamento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.

V. Responsabilità solidale in materia d’imposta

Art. 8
  1. Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:
    1. per l’imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fallimento o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione;
    2. per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all’estero senza liquidazione: gli organi della persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto di essa.
  2. La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.

Sezione 3: Inizio dell’obbligo di pagare l’imposta e calcolo della stessa

I. Inizio
dell’obbligo

Art. 9
  1. L’imposta è dovuta:
    1. per i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore;
    2. per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l’inizio dell’obbligazione doganale;
    3. per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.
  2. Se i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all’articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l’imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l’azienda; l’aliquota d’imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto.

II. Base del calcolo

Art. 10
  1. L’imposta sui tabacchi manufatti è stabilita come segue:
    1. per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;
    2. per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto
    3. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto.
    1bis. L’imposta sui prodotti di sostituzione è stabilita come segue: a. per i prodotti contenenti nicotina che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche ricaricabili, per millilitro; b. per i prodotti che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche monouso, per millilitro; c. per altri prodotti di sostituzione, analogamente ai tabacchi manufatti che sostituiscono.
  2. Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l’aliquota d’imposta, quest’ultima si calcola per gli imballaggi d’assortimenti e gli imballaggi speciali, secondo il prezzo dell’imballaggio più usato nella vendita al minuto. I termini «imballaggi d’assortimenti» e «imballaggi speciali» sono definiti più esattamente nell’ordinanza del 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
  3. Il prezzo che il fabbricante o l’importatore ha stampato sugli imballaggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento della vendita.

III. Calcolo dell’imposta (tariffa delle imposte)

Art. 11
  1. L’imposta è calcolata come segue:
    1. per i tabacchi manufatti, secondo le tariffe che figurano negli allegati I–IV;
    2. per i prodotti di sostituzione, secondo la tariffa che figura nell’allegato V.
  2. Per cofinanziare i contributi della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell’adeguamento alle aliquote d’imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:
    1. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sulle sigarette, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003della presente legge;
    2. aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d’imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
    3. aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
    4. aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge.
  3. In caso di aumento dell'imposta il Consiglio federale può prendere provvedimenti per evitare che l'efficacia dell'aumento fiscale venga differita. Può segnatamente obbligare i produttori e gli importatori a limitare, fino all'entrata in vigore dell'aumento, la produzione e l'importazione alle vendite realizzate in un periodo comparabile dell'anno precedente, tenendo conto dell'evoluzione della domanda.
Art. 12

Sezione 4: Riscossione e restituzione dell’imposta

I. Disposizioni fondamentali

1. Registro dei fabbricanti, degli importatori e dei negozianti di materiale greggio

Art. 13
  1. La Direzione generale delle dogane tiene un registro:
    1. dei fabbricanti di tabacchi manufatti;
    2. degli importatori di tabacchi manufatti da rivendere;
    3. degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greggio, anche indigeno.
  2. Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti oppure li importa per rivenderli,chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente.
  3. L’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni:
    1. i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) conformemente all’articolo 14 e presentare una cauzione secondo l’articolo 21;
    2. gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all’articolo 14.
  4. Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l’attività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro.
  5. Il termine «materiale greggio» è definito nell’ordinanza del 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.

2. Impegno di garanzia (revers) per fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio

Art. 14
  1. Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane:
    1. i fabbricanti di tabacchi manufatti si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena;
    2. gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro;
    3. i fabbricanti di tabacchi manufatti, gli importatori di tabacchi manufatti .destinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
  2. Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.

3. Misure
di controllo

Art. 15
  1. I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni dell’UDSC.Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d’affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda dell’UDSC e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l’esecuzione della presente legge. L’UDSC può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.
  2. L’utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all’autorizzazione dell’UDSC. Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana.
  3. La distruzione di materiale greggio e tabacchi manufatti non ancora imposti è subordinata all’autorizzazione dell’UDSC.

4. Prescrizioni di commercio

Art. 16
  1. I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti:
    1. il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;
    2. il numero dell’impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore;
    3. il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).
    1bis. Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all’esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.
  2. Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto:
    1. sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d’imballaggi d’assortimenti;
    2. trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto;
    3. trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.
  3. .
  4. Per l’applicazione della presente legge, l’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco può imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti.

II. Determinazio-
ne e pagamento dell’imposta

1. Aliquota su sigari e sigarette

Art. 17
  1. L’aliquota d’imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dall’UDSC secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
  2. A richiesta, l’aliquota d’imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1.

2. Ammontare

Art. 18
  1. L’imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all’uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato all’UDSC.
  2. La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d’un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione dell’imposta in ogni singolo caso. 2bis. Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l’UDSC esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo potere d’apprezzamento.
  3. L’imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali in base alle dichiarazioni doganali loro presentate. La forma della dichiarazione è retta dall’articolo 28 LD.
  4. L’importo dell’imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati.

3. Esigibilità

Art. 19
  1. L’imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c , il termine di pagamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità. L’UDSC può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.
  2. Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l’importatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all’articolo 21, l’imposta dev’essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali.

IIbis. Interessi

Art. 20
  1. In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.
  2. L’UDSC deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.
  3. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell’interesse di mora.
  4. Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse.

III. Garanzia e pegno fiscale

Art. 21
  1. I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD. La garanzia assicura tutti i crediti che l’UDSC ha verso il fabbricante e l’importatore per il loro obbligo di pagare l’imposta sul tabacco, i diritti doganali e l’imposta sul valore aggiunto.La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L’importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.
  2. La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l’imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d’imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.

IV. Riscossione posticipata e restituzione
d’ufficio
dell’imposta

Art. 22
  1. Se, in seguito ad errore dell’UDSC, un’imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l’articolo 23.
  2. Se la verificazione ufficiale della determinazione dell’imposta o il controllo aziendale fa scoprire che un’imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è restituita d’ufficio.

V. Prescrizione

Art. 23
  1. Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.
  2. La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l’obbligo di pagare l’imposta o il credito fiscale.
  3. La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.
  4. La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.
  5. Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.

VI. Rimborso e condono

1. Rimborso

Art. 24
  1. L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:
    1. la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bisLD;
    2. la merce è rimasta presso il fabbricante o l’importatore oppure il fabbricante, l’importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l’hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell’imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all’UDSC e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;
    3. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell’azienda del fabbricante o dell’importatore.
  2. Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
  3. L’imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.

2. Condono

Art. 25
  1. L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all’assoggettato se:
    1. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
    2. sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LD.
  2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Sezione 5: Depositi fiscali autorizzati

I. Fabbricazione, trattamento, gestione

Art. 26
  1. Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d’imposta in un deposito fiscale autorizzato.
  2. Per gestione si intende in particolare l’immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.

II. Autorizzazione

Art. 26a
  1. Possono essere autorizzati come depositi fiscali:
    1. aziende di fabbricazione;
    2. depositi franchi.
  2. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l’UDSC rilascia l’autorizzazione.
  3. L’autorizzazione è ritirata se:
    1. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o
    2. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.

III. Vigilanza

Art. 26b

I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell’UDSC.

IV. Garanzie

Art. 26c

I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l’articolo 21 capoverso 1 per l’imposta e gli altri tributi.

V. Controlli

Art. 26d

I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all’articolo 15.

VI. Trasporto

Art. 26e
  1. Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
  2. Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
  3. La garanzia termina quando:
    1. i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
    2. l’esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.
  4. Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’UDSC ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

Sezione 6: Tabacco indigeno

I. Determinazione dei prezzi alla produzione

Art. 27

Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.

II. Assunzione da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti; fondo di finanziamento
del tabacco indigeno e fondo
di prevenzione del tabagismo

Art. 28
  1. L’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco disciplina l’assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti.
  2. Il Consiglio federale può:
    1. obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d’una superficie di 1000 ettari;
    2. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;
    3. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.
  3. Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.
  4. Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un’organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport.

III. Collaborazione dei Cantoni e delle
organizzazioni

Art. 29

Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto d’ufficio, applicabili al personale federale.

Sezione 7: Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto

Art. 30
  1. Se l’imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l’UDSC ne chiede la restituzione.
  2. Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal momento in cui l’UDSC ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è sorto.
  3. La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l’assoggettato non può essere escusso in Svizzera.

Sezione 8: Rimedi giuridici

I. Reclamo

Art. 31
  1. Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
  2. Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.
  3. Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.
  4. La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.
  5. La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

II. Ricorso

Art. 32
  1. I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell’ambito della procedura d’imposizione doganale sono retti dalla LD.
  2. Le altre decisioni degli uffici doganali emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
  3. Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
Art. 33

Sezione 9: Disposizioni penali

I. Infrazioni

1. .

Art. 34

2. Sottrazione

Art. 35
  1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
    1. sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti;
    2. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall’azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;
    3. ottiene a torto un rimborso o un condono d’imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.
  2. È fatto salvo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (DPA).
  3. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3. Messa in pericolo dell’imposta

Art. 36
  1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti:
    1. non assolvendo l’obbligo d’annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
    2. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell’imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
    3. fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;
    4. contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
    5. aggravando, impedendo o impossibilitando l’esecuzione normale di una verifica contabile, d’un altro controllo ufficiale o di un’ispezione locale;
    6. consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro;
    7. cedendo o impiegando, senza autorizzazione l’UDSC, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;
    8. vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio,è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
  2. Sono fatti salvi gli articoli 14–16 DPA.
  3. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 3bis. Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta messa in pericolo è stimato dall’ UDSC nei limiti del suo potere d’apprezzamento.
  4. È fatta salva l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penalese si tratta di un’infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.

4. Ricettazione fiscale

Art. 37

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti, di cui sa o deve presumere che l’imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all’autore.

5. Tentativo

Art. 38

Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.

5bis. Circostanze aggravanti

Art. 38a

Sono circostanze aggravanti:

  1. l’incitamento di una o più persone a commettere un’infrazione fiscale;
  2. la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitudine.

6. Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 39
  1. Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali;
    chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o negoziante di materiale greggio, omette d’annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commerciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente legge sull’imposizione di tabacchi manufatti o di un’ordinanza d’esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo,è punito con una multa fino a 5000 franchi.
  2. È punibile anche chiunque agisce per negligenza.

6bis. Infrazioni commesse nell’azienda

Art. 40

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPAesige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 41

7. Concorso di reati

Art. 42

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell’imposta o una frode fiscale e un’infrazione doganale, la pena applicabile è quella prevista per l’infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.

II. Diritto applicabile

Art. 43
  1. Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente legge e al DPA.
  2. L’autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l’UDSC.

IIbis. Prescrizione dell’azione penale

Art. 43a

La prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 11 capoverso 2 DPAsi applica a tutte le infrazioni fiscali.

III. Provvedimenti

Art. 44
  1. In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell’imposta o di frode fiscale, commesse in un’azienda, la Direzione generale delle dogane può ordinare la cancellazione dell’azienda, per una durata massima di cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o negozianti di materiale greggio oppure rifiutare l’iscrizione.
  2. In casi gravi d’ottenimento illecito di contributi o di elusione di restituzione, la Direzione generale delle dogane può privare l’autore e l’azienda da lui rappresentata dei contributi per un periodo massimo di cinque anni.

IV. Provento delle multe

Art. 44bis

Il provento delle multe è devoluto alla cassa federale.

Sezione 10: Disposizioni finali

I. Tariffa dei dazi sui tabacchi

Art. 45

La tariffa dei dazi sui tabacchi è prevista al capitolo 24 della tariffa generale allegata alla legge del 9 ottobre 1986sulla tariffa delle dogane.

II. Abrogazione del diritto anteriore

Art. 46

A contare dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  1. il capo quarto della seconda parte e l’allegato «Tariffa dei dazi sui tabacchi» della legge federale del 20 dicembre 1946su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  2. il numero IV letterab della legge federale del 19 dicembre 1963che modifica quella su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

III .

Art. 47

IV. Entrata in vigore ed esecuzione

Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1970

Allegato I(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per le sigarette

L’imposta ammonta a 11,832 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi il pezzo.Osservazioni1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera a di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’imposta stabilita per pezzo e all’imposta minima per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto. 2. L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.Allegato II(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per i sigari e i cigarillos

L’imposta ammonta a 0,76 centesimi il pezzo e all’1 per cento del prezzo al minuto.Osservazioni1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto. 2. L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.Allegato III(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua

L’imposta ammonta a 46 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 90 franchi il chilogrammo.Osservazioni1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capo-verso 2 lettera c di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si riferi-sce all’imposta stabilita per chilogrammo e all’imposta minima per chilogram-mo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto. 2. L’aliquota d’imposta globale per chilogrammo risultante dall’elemento specifi-co relativo al peso in chilogrammi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.Allegato IV(art. 11 cpv. 1)

Tariffa d’imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto

L’imposta ammonta a: a. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro): 16 per cento del prezzo al minuto; b. per il tabacco da masticare e da fiuto: 10 per cento del prezzo al minuto.Allegato V(art. 11 cpv. 1 lett. b)

Tariffa d’imposta per i prodotti di sostituzione

  1. Per i prodotti contenenti nicotina che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche ricaricabili, l’imposta ammonta a 0,20 franchi per millilitro.
  2. Per i prodotti che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche monouso, l’imposta ammonta a 1 franco per millilitro.
  3. Per altri prodotti di sostituzione, l’imposta è calcolata secondo la tariffa d’imposta per i tabacchi manufatti che sostituiscono.

Zitiert in

Decisioni

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