744.21
Legge federale
sulle imprese filoviarie
(Legge sulle imprese filoviarie, LIF)
del 29 marzo 1950 (Stato 1° luglio 2020)
I. Disposizioni generali
Campo
d’applicazione
Art. 1
- La presente legge è applicabile alle imprese di pubblici trasporti in quanto si servano di filobus (trolleybus).
- Per filobus, nel senso della presente legge, s’intende il veicolo che circola sulla via pubblica senza guida di rotaie e che è azionato da un motore alimentato dalla corrente di una linea di contatto. Nei casi dubbi, il Consiglio federale decide su l’applicazione della presente legge.
- Sono riservate le disposizioni contrarie di accordi internazionali applicabili ai filobus.
Espropriazione
Art. 2
Le imprese a cui è applicabile la presente legge possono esercitare il diritto d’espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione.
Costituzione di pegni e liquidazione forzata
Art. 3
- Le disposizioni della legislazione federale concernenti la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e la loro liquidazione forzata sono applicabili alle imprese disciplinate dalla presente legge.
- Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all’esercizio elettrico.
II. Concessione
Art. 4
Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori a titolo professionale è conferito secondo gli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 2009sul trasporto di viaggiatori.
Art. 5e6
III. Vigilanza
Autorità
di vigilanza
Art. 7
- L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.
- Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.
- Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.
Competenze speciali
dell’UFT
Art. 8
L’UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un’impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.
IV. Costruzione ed esercizio
1. Normalizzazione tecnica
Art. 9
Dopo aver sentito i Cantoni interessati e le imprese concessionarie, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla normalizzazione tecnica dei veicoli e degli impianti.
2. Legislazione sugli impianti elettrici
Art. 10
La posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti elettrici sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione su detti impianti.
3. Legislazione sulle ferrovie
a. Approvazione dei piani
Art. 11
- Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
- La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 1957sulle ferrovie.
b. Ulteriori disposizioni
Art. 11a
- Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne:
- l’informazione sulla vigilanza;
- la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;
- il trattamento di dati da parte dell’UFT;
- la durata del lavoro e del riposo del personale.
- Sono fatti salvi gli articoli 12–15.
3a . Obbligo di diligenza
Art. 11b
L’impresa è responsabile della sicurezza dell’esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.
4. Legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi
a. Massima
Art. 12
L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.
b. Ammissione dei veicoli alla circolazione e apertura
dell’esercizio
Art. 13
- L’ammissione dei veicoli e dei rimorchi alla circolazione, come pure l’apertura dell’esercizio sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Ogni veicolo deve portare il segno distintivo dell’impresa ed un numero.
- L’autorizzazione equivale alla licenza di circolazione ed il numero del veicolo alla targa di controllo. L’autorizzazione è notificata tanto all’impresa quanto all’autorità cantonale competente.
c. Licenza di condurre
Art. 14
- Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
- La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
- Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.
V. Responsabilità ed assicurazione
1. Responsabilità
Art. 15
- Se col far uso di un filobus è cagionata la morte o una lesione corporale ad una persona o un danno materiale, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 marzo 1932sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Non sono applicabili le disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile in caso di cambiamento del detentore.
- Se la morte, la lesione corporale o il danno materiale sono stati causati dall’esercizio di un impianto elettrico o dall’effetto della corrente elettrica sul veicolo, l’impresa è responsabile conformemente alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902concernente gl’impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
- …
2. Assicurazione
Art. 16
- L’impresa è tenuta a conchiudere un’assicurazione di responsabilità civile che copra i danni cagionati dal suo esercizio. Le somme assicurate non devono essere inferiori a quelle che la legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi prescrive al detentore di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone.
- L’assicurazione dev’essere conchiusa presso una società d’assicurazioni autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare la sua attività nella Svizzera o presso un istituto riconosciuto dall’autorità di vigilanza. Il contratto d’assicurazione deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.
- L’esercizio può essere aperto e mantenuto soltanto se i rischi sono coperti da un’assicurazione. L’assicuratore è tenuto ad avvertire l’autorità di vigilanza di qualsiasi sospensione o cessazione dell’assicurazione.
VI. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali
1. Multa
disciplinare e ritiro della concessione
Art. 17
- …
- In caso d’inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o della concessione, o qualora la concessione sia divenuta priva d’oggetto, il Dipartimento potrà ritirare la concessione senza corrispondere indennità al titolare di essa. Il Governo del Cantone sarà sentito in precedenza.
2. Delitti e contravvenzioni
Art. 18
- Sono applicabili le disposizioni penali della legge federale del 15 marzo 1932sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, ad eccezione di quelle concernenti la circolazione senza licenza e la targa di controllo.
- Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie, in particolare le disposizioni penali, concernenti l’inidoneità a prestare servizio.
3. Tasse
Art. 18a
Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l’applicazione della presente legge.
VII. Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie
Art. 19
- La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.
- Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.
Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 1999
Art. 19a
- Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono giudicate secondo il nuovo diritto procedurale.
- Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
Entrata in vigore ed esecuzione
Art. 20
Il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore della presente legge e prende i provvedimenti per la sua esecuzione. Esso chiede in precedenza il parere delle autorità competenti in materia di circolazione degli autoveicoli e delle imprese concessionarie.Data dell’entrata in vigore: 20 luglio 1951