Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
25.03.1977
In Kraft seit
01.06.1980
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

941.41

Legge federale
sugli esplosivi

(LEspl)

del 25 marzo 1977 (Stato 1° gennaio 2023)

Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco.Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.
  2. Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.
  3. La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.
  4. È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione non contengano prescrizioni particolari.
  5. Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.
Art. 2 Esercito e amministrazioni militari
  1. L’esercito, le amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regìe sottostanno alle disposizioni della presente legge soltanto in quanto forniscano esplosivi o pezzi pirotecnici a uffici civili o a privati.
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle operazioni con esplosivi nell’esercito, nelle amministrazioni militari e nelle loro regìe.Esso può derogare alla presente legge soltanto se gli interessi della difesa nazionale lo esigono.
  3. Il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sporte ai servizi che ne dipendono.
Art. 2a Polizia e vigili del fuoco
  1. Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione della presente legge, del tutto o in parte, la polizia e i vigili del fuoco.
  2. Può prevedere disposizioni speciali per tali corpi.
Art. 3 Operazioni
  1. Per operazioni s’intende qualsiasi attività correlata a esplosivi e pezzi pirotecnici, segnatamente la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l’importazione, la fornitura, l’acquisto, l’impiego e la distruzione.
  2. Il trasporto all’interno del Paese nel traffico postale, ferroviario, stradale, aereo, fluviale e lacustre non è considerato un’operazione ai sensi della presente legge; esso è disciplinato secondo le prescrizioni speciali della legislazione federale e degli accordi internazionali.
Art. 4 Esplosivi

Per esplosivi si intendono le materie esplosive e i mezzi d’innesco.

Art. 5 Materie esplosive
  1. Le materie esplosive sono composti chimici puri, o miscugli di tali composti la cui esplosione può essere provocata mediante innesco, azione meccanica o altro modo e che, anche in quantità relativamente esigua, risultano pericolosi per il loro potere distruttivo sia in carica libera sia in carica compressa.
  2. Non sono considerate materie esplosive ai sensi della presente legge:
    1. i gas esplosivi, i vapori di combustibili liquidi e le altre sostanze che esplodono soltanto dopo essere state miscelate con l’aria;
    2. gli additivi impiegati nella fabbricazione di prodotti chimici o i prodotti intermedi di tale fabbricazione presentanti rischio d’esplosione eliminato però prima che sia terminato il processo di fabbricazione;
    3. i prodotti e i preparati esplodenti, fabbricati per scopo diverso da quello derivante dalle loro proprietà esplosive.
Art. 6 Mezzi d’innesco

I mezzi d’innesco contengono sostanze esplosive e servono al brillamento.

Art. 7 Pezzi pirotecnici

I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all’uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d’innesco che:

  1. non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure
  2. sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d’artificio.
Art. 7a Polvere da fuoco
  1. Per polvere da fuoco s’intende:
    1. qualsiasi propellente di proiettili, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti;
    2. qualsiasi propellente di pezzi pirotecnici, anche se componente di semifabbricati o prodotti finiti.
  2. Il Consiglio federale può escludere i propellenti che servono anche ad altri scopi.

Sezione 2: .

Art. 8

Sezione 3: Diritto di effettuare operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 8a Principio

Le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici sono consentite unicamente se questi non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni.Il Consiglio federale stabilisce le esigenze in materia di sicurezza e disciplina le procedure in materia di conformità e di autorizzazione; tiene conto al riguardo del diritto internazionale.

Art. 9 Fabbricazione, detenzione nonché importazione, esportazione e transito
  1. Esplosivi e polvere da fuoco possono essere fabbricati o importati in Svizzera solo con un’autorizzazione della Confederazione. Chi ottiene l’autorizzazione di fabbricare esplosivi e polvere da fuoco, può venderli anche in Svizzera. Un’autorizzazione secondo la legislazione sulle armi per l’importazione di polvere da fuoco vale quale autorizzazione d’importazione conformemente alla presente legge. 1bis. L’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono disciplinati:
    1. dalla legislazione sul materiale bellico, se questa contempla anche tali esplosivi o polvere da fuoco;
    2. dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se la legislazione sul materiale bellico non contempla anche tali esplosivi e polvere da fuoco.
  2. I pezzi pirotecnici possono essere fabbricati o importati soltanto con l’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall’obbligo dell’autorizzazione, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.
  3. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020sui precursori di sostanze esplodenti relative alla fabbricazione di sostanze esplodenti da parte di utilizzatori privati e all’acquisto e alla detenzione di sostanze esplodenti fabbricate da utilizzatori privati.
Art. 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera
  1. Chiunque, in Svizzera, commercia esplosivi o pezzi pirotecnici deve essere titolare di un’autorizzazione. Il Consiglio federale disciplina il rilascio, la revoca e la scadenza delle autorizzazioni. Può dispensare taluni prodotti o gruppi di prodotti dall’obbligo dell’autorizzazione, a condizione che la sicurezza sia garantita da altre misure.
  2. L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il venditore ha il proprio domicilio d’affari; nel caso di domicili in più Cantoni, quest’ultimi devono dapprima accordarsi.
  3. L’autorizzazione vale per la vendita in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l’ha rilasciata.
  4. L’autorizzazione è accordata soltanto alle imprese degne di fiducia e alle persone di buona reputazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie e dei depositi prescritti.
  5. La fornitura di ordigni esplosivi o pezzi pirotecnici da parte dell’esercito, delle amministrazioni militari federali e cantonali e delle loro regìe a uffici civili e a privati avviene d’intesa con l’Ufficio centrale.
Art. 11 Limitazione e distribuzione dei depositi di esplosivi
  1. I depositi di esplosivi dei venditori sono limitati al numero necessario e adeguatamente distribuiti nell’insieme del territorio.
  2. Il Consiglio federale stabilisce il numero dei depositi di esplosivi e la loro distribuzione regionale. Esso può delegare tale competenza al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 12 Permesso d’acquisto
  1. L’utilizzatore che desidera acquistare esplosivi deve essere titolare di un permesso d’acquisto che va consegnato al venditore prima di ritirare la merce e che deve essere da quest’ultimo conservato.
  2. Il permesso deve indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio dell’acquirente, natura e quantità degli esplosivi nonché finalità e luogo dell’uso. Per le imprese e gli organismi ufficiali deve essere indicata la sede come anche l’identità delle persone che agiscono per loro conto.
  3. Il permesso è rilasciato dal Cantone in cui l’acquirente ha eletto domicilio o stabilito la propria sede sociale. È dato soltanto se le indicazioni dell’acquirente sono degne di fede e se è garantito un uso lecito e a regola d’arte degli esplosivi.
  4. Chiunque voglia utilizzare per sé ordigni esplosivi da lui fabbricati o importati deve dare alle autorità competenti del luogo d’uso le indicazioni di cui al capoverso 2.
  5. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’acquisto di pezzi pirotecnici destinati a fini industriali, tecnici o agricoli. Può agevolarne le modalità oppure liberalizzarlo completamente, sempreché la sicurezza sia garantita da altre misure.
Art. 13 Piccolo utilizzatore
  1. È piccolo utilizzatore chiunque abbia soltanto occasionalmente bisogno di esplosivi e unicamente in piccole quantità.
  2. Il piccolo utilizzatore non può tenere scorte di esplosivi per una durata superiore a tre mesi. Trascorso questo termine deve restituire al venditore gli esplosivi inutilizzati oppure ottenere un nuovo permesso d’acquisto.
  3. Il venditore è obbligato a riprendersi tali esplosivi e a risarcire adeguatamente l’acquirente.
Art. 14 Permessi d’uso
  1. Le cariche esplosive possono essere preparate e fatte brillare soltanto da parte di persone titolari di un permesso d’uso o sotto la loro sorveglianza.
  2. La stessa norma s’applica all’impiego di pezzi pirotecnici che servono a fini industriali, tecnici o agricoli. Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.
  3. Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, emana prescrizioni concernenti:
    1. le categorie di permesso,
    2. le esigenze in materia di formazione e di esami.
    3bis. Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l’emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.
  4. I Cantoni organizzano gli esami se le cerchie economiche non possono provvedervi.
  5. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricercaesercita la vigilanza sugli esami.
  6. .
Art. 14a Rifiuto di autorizzazioni, di permessi d’acquisto e di permessi d’uso
  1. L’autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione, il permesso d’acquisto o il permesso d’uso, se sussiste uno dei motivi d’impedimento seguenti:
    1. la persona è sottoposta a curatela generale o è rappresentata da una persona che ha designato con mandato precauzionale;
    2. vi sono indizi secondo cui la persona potrebbe utilizzare, manipolare o custodire gli esplosivi o i pezzi pirotecnici in modo tale da esporre a pericolo se stessa o terzi;
    3. la persona è iscritta nel casellario giudiziale per un reato tale da far temere che possa commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose oppure contribuire alla commissione di simili reati;
    4. vi sono altri indizi secondo cui la persona potrebbe commettere reati contro la vita e l’integrità delle persone o contro cose oppure contribuire alla commissione di simili reati.
  2. Per esaminare i motivi d’impedimento, le autorità competenti possono chiedere informazioni sulle persone all’Ufficio federale di polizia (fedpol). Se fedpol è a conoscenza dell’esistenza di un motivo d’impedimento, può informarne d’ufficio le autorità competenti.
Art. 15 Commercio vietato
  1. Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici poco stabili o particolarmente sensibili alle influenze esterne non possono essere né fabbricati né importati. Nei casi dubbi deve essere dapprima presentato un campione all’ufficio centrale dell’Ufficio federale di polizia.
  2. La vendita, ambulante o su mercati, di esplosivi o pezzi pirotecnici è vietata.
  3. È vietato consegnare esplosivi e fuochi d’artificio pericolosi a persone minori di 18 anni.
  4. Chiunque acquisti esplosivi per proprio uso non ha diritto di consegnarli a terzi.
  5. È vietato l’uso al fine di spettacolo di esplosivi e pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. I Cantoni possono permettere eccezionalmente l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o per manifestazioni analoghe, se esiste garanzia per un uso a regola d’arte.
Art. 16 Casi speciali

Il Consiglio federale può agevolare le operazioni con esplosivi e, nel caso di quantità esigue, esentarle dall’obbligo d’autorizzazione, se detti esplosivi servono in Svizzera a fini scientifici, di ricerca o di formazione

Sezione 4: Prescrizioni di protezione e di sicurezza

Art. 17 Principio

Chiunque effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere.

Art. 18 Responsabilità nelle aziende di fabbricazione
  1. Le aziende che fabbricano esplosivi o pezzi pirotecnici designano le persone responsabili della fabbricazione, del deposito e della spedizione. Per tale scopo esse possono impiegare soltanto persone aventi le qualità e le conoscenze tecniche necessarie.
  2. Queste prescrizioni si applicano anche alle aziende che utilizzano esplosivi per produrre munizioni.
Art. 19 Imballaggio
  1. Gli imballaggi e i contenitori di esplosivi e di pezzi pirotecnici devono essere costruiti e contrassegnati in modo da escludere qualsiasi messa in pericolo della vita e dei beni.
  2. I mezzi d’innesco e le materie esplosive devono essere imballati separatamente.
  3. Gli imballaggi e i contenitori utilizzati per la fornitura di materie esplosive o di mezzi d’innesco devono recare le indicazioni seguenti:
    1. natura e quantità delle materie esplosive o dei mezzi d’innesco;
    2. fabbricante o importatore;
    3. data di fabbricazione e data limite di utilizzazione.
  4. Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive concernenti l’imballaggio e l’etichettatura e prevedere agevolazioni per i pezzi pirotecnici.
Art. 20 Deposito di esplosivi
  1. Le materie esplosive e le micce detonanti devono essere depositate separatamente dagli altri mezzi d’innesco detonanti.
  2. I depositi dei fabbricanti, degli importatori e dei venditori devono essere sistemati e mantenuti secondo collaudate tecniche di sicurezza; essi devono segnatamente essere situati a sufficiente distanza da agglomerati, vie pubbliche e servizi d’interesse generale.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di sicurezza cui devono soddisfare i magazzini degli utilizzatori per quanto concerne l’ubicazione, il modo di costruzione e di istallazione nonché i provvedimenti di sicurezza da osservare per la conservazione degli esplosivi fuori di un deposito.
Art. 21 Deposito e custodia di pezzi pirotecnici

Il Consiglio federale può agevolare le condizioni relative al deposito e alla custodia di pezzi pirotecnici segnatamente di quelli non soggetti a influenze esterne. Esso può inoltre vietare, limitare o subordinare a condizioni, la custodia di taluni pezzi nei locali di vendita.

Art. 22 Sicurezza
  1. Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati.
  2. Ciò vale anche per le aziende che fabbricano munizioni, in quanto impieghino esplosivi.
Art. 23 Protezione dei lavoratori
  1. I proprietari di aziende e imprese che commerciano con esplosivi o pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall’esperienza, applicabili secondo l’evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’impresa.
  2. Sono riservate le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni giusta la legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 24 Trasporto
  1. Il trasporto di esplosivi nelle aziende di fabbricazione, sui cantieri come anche verso o dal luogo d’uso, può essere effettuato soltanto da persone appositamente istruite.
  2. Le materie esplosive e i mezzi d’innesco detonanti possono essere trasportati simultaneamente soltanto in contenitori separati. Ciò vale anche per il trasporto dal magazzino dell’utilizzatore fino al luogo d’uso.
  3. Per il trasporto di pezzi pirotecnici, il Consiglio federale emana prescrizioni che possono derogare a quelle vigenti per il trasporto di esplosivi.
Art. 25 Uso in brillamenti

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni nonché le cerchie economiche e le associazioni professionali interessate, stabilisce le prescrizioni speciali di protezione e di sicurezza per la preparazione e l’esecuzione di brillamenti.

Art. 26 Restituzione, distruzione
  1. Gli esplosivi la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti.
  2. Tale norma s’applica per analogia ai pezzi pirotecnici.

Sezione 5: Disposizioni concernenti la responsabilità civile

Art. 27 Responsabilità civile
  1. Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni, concernenti gli atti illeciti.
  2. È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.
  3. Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.

Sezione 6: Vigilanza sulle operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici

Art. 28 Competenza
  1. I Cantoni sorvegliano le operazioni con esplosivi e pezzi pirotecnici.È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 3.
  2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini vigila sull’importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.
  3. La vigilanza sulle operazioni con esplosivi nell’esercito e nelle amministrazioni militari federali e cantonali spetta alla Confederazione.
Art. 29 Inventari
  1. I titolari d’autorizzazioni di fabbricazione, importazione e vendita di esplosivi devono tenere inventari distinti circa le loro transazioni commerciali riguardanti le materie esplosive e i mezzi di innesco.
  2. I grossi utilizzatori di esplosivi hanno pure l’obbligo di tenere l’inventario.
  3. Negli inventari devono essere indicati esattamente il tipo e la quantità degli esplosivi, la loro provenienza, la loro destinazione o il loro uso.
  4. Gli inventari con gli atti devono essere custoditi in buon ordine durante cinque anni con i rispettivi giustificativi. Il Consiglio federale può prevedere un termine di conservazione più lungo.
  5. Il Consiglio federale disciplina la tenuta degli inventari dei pezzi pirotecnici. Esso può restringerla a determinati tipi.
Art. 30 Perdita, infortuni
  1. Chiunque cui vengano a mancare esplosivi o pezzi pirotecnici deve immediatamente segnalarne la scomparsa alla polizia.
  2. Se in un’impresa che commercia esplosivi o pezzi pirotecnici avviene un’esplosione provocante pregiudizio all’integrità delle persone o danno considerevole alle cose, i superiori responsabili devono avvisare senza indugio la polizia.
  3. È riservato l’obbligo di annunciare l’infortunio conformemente all’articolo 45 della legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 31 Obbligo d’informare

Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici deve informare gli organi incaricati dell’esecuzione della legge e consentire loro la consultazione dei documenti, per quanto richiesto dall’applicazione della legge e delle sue disposizioni d’esecuzione; è fatto salvo il diritto legale di non deporre.

Art. 32 Organi d’esecuzione

Gli organi d’esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi documenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può servire come mezzo di prova.

Art. 33 Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive
  1. Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso l’unità amministrativa designata dal Consiglio federale.
  2. L’Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L’elenco ha carattere informativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.
  3. In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l’Ufficio centrale verificamediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici siano conformi alle prescrizioni legali. Le verifiche sono effettuate segnatamente presso i fabbricanti, gli importatori e i commercianti.
Art. 34 Legge sull’assicurazione contro gli infortuni

I provvedimenti intesi a garantire protezione ai lavoratori sono eseguiti secondo la legge federale del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni.

Sezione 6a : Tasse

Art. 34a

Per le autorizzazioni previste nella presente legge sono riscosse tasse. Il Consiglio federale ne stabilisce gli importi.

Sezione 7: Decisioni amministrative e protezione giuridica

Art. 35 Decisioni
  1. Se una persona non si conforma agli obblighi imposti in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità competente prende le decisioni necessarie.
  2. L’autorità può segnatamente ordinare provvedimenti a protezione di terzi nonché, in caso di violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza, mettere al sicuro gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, revocare le autorizzazioni e far sospendere l’attività delle aziende di fabbricazione.
Art. 36 Protezione giuridica

Le decisioni inerenti ai permessi d’uso ai sensi dell’articolo 14 possono essere impugnate mediante ricorso alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 37 Operazioni non autorizzate
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
    1. senza essere autorizzato o in violazione della presente legge, effettua operazioni con esplosivi o pezzi pirotecnici, segnatamente fabbricandoli, depositandoli, detenendoli, importandoli, fornendoli, acquistandoli, usandoli o distruggendoli;
    2. fornisce indicazioni errate o incomplete, importanti per il rilascio di un’autorizzazione prevista nella presente legge;
    3. fa uso di un’autorizzazione ottenuta mediante tali indicazioni.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  3. Chiunque, senza autorizzazione, fabbrica, importa o commercia polvere da fuoco oppure semifabbricati o prodotti finiti che la contengono è punito con la multa.
Art. 38 Altre infrazioni
  1. È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla presente legge (art. 17–26) o da un’ordinanza d’esecuzione;
    2. viola gli obblighi di tenere gli inventari, di annunciare o di informare impostigli dalla presente legge o dalle disposizioni esecutive;
    3. in altro modo contravviene alla presente legge, alle disposizioni esecutive o a una singola decisione (art. 35) notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 39 Infrazioni commesse nell’azienda, da mandatari e simili
  1. Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.
  2. Il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.
  3. Se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
Art. 40 Rapporto con altre leggi penali
  1. Gli articoli 224 a 226 del Codice penaleescludono l’irrogazione di pene giusta la presente legge soltanto se ricoprono l’atto in tutti i suoi aspetti, sia sul piano dell’illecito sia su quello della colpa. 2 e3. .
  2. Le disposizioni penali della presente legge prevalgono sugli articoli 49 e 50 della legge del 15 dicembre 2000sui prodotti chimici e sugli articoli 112 e 113 della legge del 20 marzo 1981sull’assicurazione contro gli infortuni.
Art. 41 Perseguimento penale
  1. Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.
  2. .

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 42 Esecuzione
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
  2. I Cantoni designano le competenti autorità esecutive e emanano le necessarie disposizioni organizzative.
  3. Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. .
  4. La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
Art. 43 Disposizioni transitorie
  1. Chiunque commercia con esplosivi o pezzi pirotecnici e intende continuare tale attività deve rivolgersi all’autorità cantonale incaricata del rilascio delle autorizzazioni, entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
  2. L’autorizzazione per la vendita di esplosivi è subordinata alla condizione che il titolare disponga dei depositi prescritti, entro un anno a contare dal rilascio dell’autorizzazione.
  3. Nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge i piccoli utilizzatori devono consegnare le loro scorte di esplosivi ai fornitori, contro adeguato risarcimento oppure sollecitare un permesso d’acquisto.
  4. I venditori che cessano l’attività o che non ottengono più l’autorizzazione sono parimente tenuti a restituire le loro scorte ai fornitori.
  5. I piccoli utilizzatori che intendono eseguire brillamenti senza vigilanza devono ottenere il permesso richiesto, entro tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
  6. Per i grandi utilizzatori, tale termine è stabilito a cinque anni. Successivamente, l’effettivo degli operai titolari di un permesso d’uso dovrà corrispondere, in tali aziende, alle ordinazioni da eseguire.
  7. Fino all’entrata in vigore della legislazione della Confederazione sulle armi, gli articoli 9, 10, 15, 17, 27–32 e 34–41 sono applicabili anche per munizioni che non sottostanno alla legge del 13 dicembre 1996sul materiale bellico; il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 44 Riserva in favore dei Cantoni

I Cantoni possono limitare il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo, temporaneamente, a determinate occasioni, vincolarlo a altre condizioni e vietare la vendita di determinati fuochi d’artificio.

Art. 45 Abrogazione

La legge federale del 30 aprile 1849concernente il diritto regale della polvere da fuoco è abrogata.

Art. 46 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 1980

Zitiert in

Decisioni

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