Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
10.10.1997
In Kraft seit
01.04.1998
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

955.0

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro
e il finanziamento del terrorismo

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

del 10 ottobre 1997 (Stato 1° marzo 2024)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 305bisdel Codice penale (CP), la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquiescapoverso 1 CP e la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Art. 2 Campo d’applicazione
  1. La presente legge si applica:
    1. agli intermediari finanziari;
    2. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti).
  2. Sono intermediari finanziari: a. le banche secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 1934sulle banche (LBCR) e le persone secondo l’articolo 1b LBCR; abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018sugli istituti finanziari (LIsFi); b. le direzioni dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; bbis. i titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 2006sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; c. gli istituti d’assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l’assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; d. le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi; dbis. le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015sull’infrastruttura finanziaria (LInFi); dter. i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’articolo 4 capoverso 2 LInFi; dquater. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l’articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); e. le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017sui giochi in denaro (LGD); f. gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l’articolo 42bisdella legge del 20 giugno 1933sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).
  3. Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che:
    1. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari);
    2. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio;
    3. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati;
    4. .
    5. .
    6. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia;
    7. custodiscono o gestiscono valori mobiliari.
  4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
    1. la Banca nazionale svizzera;
    2. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;
    3. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale;
    4. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente;
    5. i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l’istituto cui compete la gestione secondo l’articolo 118h capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l’adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.
Art. 2a Definizioni
  1. Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s’intendono le seguenti persone:
    1. persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d’importanza nazionale (persone politicamente esposte all’estero);
    2. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell’amministrazione, nell’esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di imprese statali d’importanza nazionale (persone politicamente esposte in Svizzera);
    3. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali, in particolare segretari generali, direttori, vicedirettori, membri degli organi d’amministrazione, nonché persone con funzioni equivalenti (persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali).
  2. Sono considerate persone legate a persone politicamente esposte le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui al capoverso 1.
  3. Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che, in definitiva, la controllano partecipandovi direttamente o indirettamente, da soli o d’intesa con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o la controllano in altro modo. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.
  4. Le persone politicamente esposte in Svizzera non sono più considerate tali ai sensi della presente legge 18 mesi dopo aver cessato l’esercizio della funzione. Sono fatti salvi gli obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari.
  5. Sono considerate federazioni sportive internazionali ai sensi del capoverso 1 lettera c il Comitato internazionale olimpico e le organizzazioni non governative da questi riconosciute che dirigono una o più discipline sportive sul piano mondiale.

Capitolo 2: Obblighi

Sezione 1: Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari

Art. 3 Identificazione della controparte
  1. Al momento dell’avvio di relazioni d’affari, l’intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Se la controparte è una persona giuridica, l’intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l’identità delle persone che stabiliscono la relazione d’affari in nome della persona giuridica.
  2. Le operazioni di cassa con una controparte non ancora identificata sottostanno all’obbligo di identificazione soltanto se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
  3. Gli istituti di assicurazione devono identificare la controparte se l’importo di un premio unico, dei premi periodici o del volume complessivo dei premi raggiunge un importo rilevante.
  4. Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all’identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.
  5. La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)e gli organismi di autodisciplina stabiliscono per i rispettivi settori gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all’occorrenza, li adeguano.
Art. 4 Accertamento dell’avente economicamente diritto
  1. L’intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’avente economicamente diritto.Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, può esimersi dall’accertare l’avente economicamente diritto.
  2. L’intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:
    1. non c’è identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;
    2. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa; o
    3. viene effettuata un’operazione di cassa di valore rilevante secondo l’articolo 3 capoverso 2.
  3. L’intermediario deve esigere dalle controparti che detengono presso di lui conti o depositi collettivi che gli forniscano un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichino senza indugio ogni modifica dello stesso.
Art. 5 Rinnovo dell’identificazione o accertamento dell’avente economicamente diritto
  1. Se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità della controparte o dell’avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un’identificazione o a un accertamento conformemente agli articoli 3 e 4.
  2. Nel caso di un’assicurazione riscattabile, l’istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l’accertamento dell’avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.
Art. 6 Obblighi di diligenza particolari
  1. L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari auspicata dalla controparte. L’entità delle informazioni da raccogliere, il livello gerarchico al quale decidere di avviare o proseguire una relazione d’affari e la periodicità dei controlli dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
  2. L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se:
    1. la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
    2. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bisnumero 1bisCP, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260terCP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP);
    3. la transazione o la relazione d’affari comporta un rischio elevato;
    4. i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario conformemente all’articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.
  3. Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte all’estero nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate in ogni caso relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.
  4. Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera o con persone politicamente esposte di organizzazioni internazionali, nonché con persone a esse legate di cui all’articolo 2a capoverso 2 sono considerate, in presenza di uno o più altri criteri di rischio, relazioni d’affari comportanti un rischio elevato.
Art. 7 Obbligo di allestire e conservare documenti
  1. L’intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della presente legge. 1bis. Deve verificare periodicamente l’attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l’entità e la modalità della verifica e dell’aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.
  2. Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.
  3. L’intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transazione.
Art. 7a Valori patrimoniali di poca entità

L’intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3–7) se la relazione d’affari concerne soltanto valori patrimoniali di poca entità e se non vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Art. 8 Provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Sezione 1a : Obblighi di diligenza dei commercianti

Art. 8a
  1. Se nell’ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b devono:
    1. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);
    2. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);
    3. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7).
  2. I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:
    1. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
    2. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bisnumero 1bisCP, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260terCP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP).
  3. I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo.
  4. I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario.
  5. Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Sezione 2: Obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro

Art. 9 Obbligo di comunicazione
  1. L’intermediario finanziario che: a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260tero 305bisCP, 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bisnumero 1bisCP, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica, o 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP); b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi conformemente all’articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione,ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione). 1bis. Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale: a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260tero 305bisCP; b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bisnumero 1bisCP; c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o d. serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP),ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione. 1ter. Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bisdeve figurare il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro. 1quater. Nei casi di cui al capoverso 1 il sospetto è fondato se l’intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d’affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all’articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.
  2. Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.
Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati
  1. Durante l’analisi svolta dall’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 23 capoverso 2, l’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP.
  2. L’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
Art. 9b Interruzione della relazione d’affari
  1. Se, dopo una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione non notifica all’intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari.
  2. L’intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d’affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
  3. L’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione devono essere comunicate senza indugio all’Ufficio di comunicazione.
  4. Dopo l’interruzione della relazione d’affari il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.
Art. 10 Blocco dei beni
  1. L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all’articolo 305tercapoverso 2 CPnon appena l’Ufficio di comunicazione gli notifica di aver trasmesso a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate. 1bis. L’intermediario finanziario blocca senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera c.
  2. L’intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l’Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all’Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.
Art. 10a Divieto d’informazione
  1. L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo 12 della presente legge o l’articolo 43a della legge del 22 giugno 2007sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell’ambito della vigilanza.
  2. Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l’intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi.
  3. Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP, se ciò è necessario all’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:
    1. forniscono a un cliente servizi comuni nell’ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
    2. appartengono al medesimo gruppo di società.
    3bis. Può altresì informare la società madre all’estero alle condizioni stabilite all’articolo 4quinquiesLBCRdi aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9 della presente legge o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni a osservare il divieto d’informazione. L’autorità di vigilanza della società madre non è considerata terzo.
  4. L’intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d’informazione di cui al capoverso 1.
  5. Il commerciante non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9.
  6. Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell’ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.
Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile
  1. Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all’articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all’articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.
  2. Il capoverso 1 si applica anche:
    1. agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 CP;
    2. alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5;
    3. agli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a LFINMAche effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1;
    4. agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.

Sezione 3: Consegna di informazioni

Art. 11a
  1. Se l’Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305tercapoverso 2 CP, l’intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.
  2. Se da quest’analisi risulta che in una transazione o in una relazione d’affari sono o sono stati coinvolti, oltre all’intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso. 2bis. Se dall’analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d’affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.
  3. L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1–2bisun termine per la consegna delle informazioni.
  4. Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1.
  5. L’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 si applica per analogia.

Capitolo 3: Vigilanza

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Competenza

La vigilanza relativa all’osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

  1. alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater;
  2. alla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e;

bbis. all’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione secondo l’articolo 105 LGD(autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f;

bter. all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera g;

c. agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3.

Art. 13
Art. 14 Affiliazione a un organismo di autodisciplina
  1. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.
  2. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all’affiliazione a un organismo di autodisciplina se:
    1. dispongono di prescrizioni interne e di un’organizzazione che garantiscono l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
    2. godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;
    3. anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e
    4. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.
  3. Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l’affiliazione all’esercizio dell’attività in determinati settori.
Art. 15 Obbligo di verifica per i commercianti
  1. I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 8a devono incaricare un’impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.
  2. Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza necessarie.
  3. I commercianti sono tenuti a fornire all’impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.
  4. L’impresa di revisione verifica l’osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e in merito allestisce un rapporto all’attenzione dell’organo responsabile del commerciante sottoposto a verifica.
  5. Se un commerciante viene meno all’obbligo di comunicazione, l’impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:
    1. è stato commesso uno dei reati di cui all’articolo 260tero 305bisCP;
    2. i valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bisnumero 1bisCP;
    3. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o
    4. i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP).

Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e degli organismi di vigilanza

Art. 16
  1. La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e gli organismi di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che:
    1. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305biso 305tercapoverso 1 CP;
    2. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bisnumero 1bisCP;
    3. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o
    4. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP),ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
  2. Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l’intermediario finanziario o l’organismo di autodisciplina non vi abbiano già adempiuto.
  3. L’organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.

Sezione 3: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2

Art. 17
  1. Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d’ordinanza:
    1. dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter;
    2. dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera e;
    3. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f;
    4. dall’UDSC, per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera g.
  2. Le autorità di cui al capoverso 1 stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Al riguardo possono riconoscere un’autodisciplina.

Sezione 3a : Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3

Art. 18 Compiti della FINMA
  1. La FINMA ha i seguenti compiti nell’ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3:
    1. riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento;
    2. vigila sugli organismi di autodisciplina;
    3. approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina secondo l’articolo 25, come pure le relative modifiche;
    4. provvede affinché gli organismi di autodisciplina facciano applicare i loro regolamenti;
    5. e f. .
  2. .
  3. Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).
  4. Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono:
    1. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio;
    2. garantire un’attività di controllo ineccepibile;
    3. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, nonché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito;
    4. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.
Art. 18a Elenco pubblico
  1. La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.
  2. La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.
Art. 19
Art. 19a
Art. 19b
Art. 20 Esercizio di un’attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina
  1. Contro gli intermediari finanziari che violano l’obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all’articolo 14 capoverso 1 la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29–37 LFINMA.
  2. La FINMA può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.
Art. 21e22

Sezione 3b : Trasmissione di dati su attività terroristiche

Art. 22a
  1. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.
  2. La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF:
    1. agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b–dquatera essa sottoposti;
    2. agli organismi di vigilanza, all’attenzione degli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera abissottoposti alla loro vigilanza continua;
    3. agli organismi di autodisciplina, all’attenzione degli intermediari finanziari a loro affiliati.
  3. La CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere e–g a loro sottoposti.
  4. Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

Sezione 4: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 23
  1. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è gestito dall’Ufficio federale di polizia.
  2. L’Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all’articolo 11a .
  3. L’Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
  4. L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:
    1. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter, 305biso 305tercapoverso 1 CP;
    2. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bisnumero 1bisCP;
    3. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o
    4. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP),denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.
  5. Se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o l’articolo 305tercapoverso 2 CP, l’Ufficio di comunicazione ne informa tale intermediario finanziario, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari secondo l’articolo 9b .
  6. .

Sezione 5: Organismi di autodisciplina

Art. 24 Riconoscimento
  1. Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:
    1. dispongono di un regolamento conformemente all’articolo 25;
    2. vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e
    3. offrono la garanzia di un’attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:
    1. dispongano delle conoscenze professionali necessarie, 2. offrano la garanzia di un’attività di controllo ineccepibile, e 3. siano indipendenti dalla direzione e dall’amministrazione degli intermediari finanziari da controllare; d. assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24a .
  2. Gli organismi di autodisciplina delle imprese di trasporto titolari di una concessione secondo la legge del 20 marzo 2009sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.
Art. 24a Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili
  1. L’organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.
  2. La società di audit è abilitata se:
    1. è abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005sui revisori;
    2. è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e
    3. non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007sulla vigilanza dei mercati finanziari.
  3. L’auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se:
    1. è abilitato dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
    2. dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.
  4. Alla revoca dell’abilitazione nonché all’ammonizione da parte dell’organismo di autodisciplina si applica per analogia l’articolo 17 della legge sui revisori.
  5. Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l’abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.
Art. 25 Regolamento
  1. Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.
  2. Il regolamento concreta gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati, disciplinati dal capitolo 2, e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti.
  3. Il regolamento determina inoltre:
    1. le condizioni di affiliazione e di esclusione degli intermediari finanziari;
    2. le modalità di controllo dell’osservanza degli obblighi disciplinati dal capitolo 2;
    3. sanzioni adeguate.
Art. 26 Elenchi
  1. Gli organismi di autodisciplina tengono gli elenchi degli intermediari finanziari affiliati e delle persone alle quali è negata l’affiliazione.
  2. Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.
Art. 26a Società svizzere di un gruppo
  1. Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.
  2. La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.
Art. 27 Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione
  1. Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.
  2. Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:
    1. le disdette di affiliazioni;
    2. le decisioni di diniego dell’affiliazione;
    3. le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;
    4. l’avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l’esclusione.
  3. Fanno rapporto almeno una volta all’anno alla FINMA sulla loro attività nell’ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.
  4. Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:
    1. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260tero 305bisCP;
    2. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all’articolo 305bisnumero 1bisCP;
    3. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o
    4. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquiescpv. 1 CP),ne danno senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.
  5. L’obbligo di cui al capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina vi ha già adempiuto.
Art. 28 Revoca del riconoscimento
  1. La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull’articolo 37 della legge del 22 giugno 2007sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.
  2. In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina. 3 e4. .

Capitolo 4: Assistenza amministrativa

Sezione 1: Collaborazione tra autorità svizzere

Art. 29 Scambio di informazioni tra autorità
  1. La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e l’Ufficio di comunicazione possono scambiarsi tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.
  2. Se l’Ufficio di comunicazione e gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione ne fanno richiesta, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono loro tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.Tali dati includono segnatamente informazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione acquisiti nell’ambito di procedimenti penali, penali amministrativi e amministrativi, compresi i procedimenti pendenti. 2bis. L’Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusivamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. L’articolo 30 capoversi 2–5 si applica per analogia. 2ter. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.
  3. L’Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.
Art. 29a Autorità penali
  1. Le autorità penali comunicano quanto prima all’Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter, 260quinquiescapoverso 1, 305bise 305tercapoverso 1 CP.Gli inviano quanto prima le loro sentenze e decisioni di non luogo a procedere, con le relative motivazioni.
  2. Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all’Ufficio di comunicazione le decisioni che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dallo stesso. 2bis. Le autorità penali utilizzano le informazioni trasmesse dall’Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l’articolo 29 capoverso 2ter.
  3. Le autorità penali possono trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale e all’Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui questi necessitano per l’adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.
  4. La FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale e l’Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un’eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Sezione 1a : Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

Art. 29b
  1. L’Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente legge.
  2. Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l’esplicito consenso di queste ultime.
  3. Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l’esplicito consenso di questi ultimi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 29 capoverso 2bis.

Sezione 2: Collaborazione con autorità straniere

Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri
  1. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l’ufficio di comunicazione estero:
    1. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;
    2. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;
    3. garantisce che rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale;
    4. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l’esplicito consenso dell’Ufficio di comunicazione; e
    5. rispetta le condizioni e le restrizioni d’uso dell’Ufficio di comunicazione.
  2. L’Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:
    1. il nome dell’intermediario finanziario o del commerciante, a condizione che sia garantito l’anonimato dell’autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare sancito dalla presente legge;
    2. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
    3. l’avente economicamente diritto;
    4. indicazioni sulle transazioni.
  3. L’Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.
  4. L’Ufficio di comunicazione può autorizzare l’ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un’altra autorità, se quest’ultima garantisce che: a. utilizzerà le informazioni esclusivamente: 1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o 2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale; b. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro; c. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e d. rispetterà il segreto d’ufficio o il segreto professionale.
  5. Se la richiesta di trasmissione a un’altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l’Ufficio di comunicazione chiede dapprima l’autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.
  6. L’Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.
Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

L’Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:

  1. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
  2. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all’assistenza giudiziaria o a un’altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
  3. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l’ordine pubblici.
Art. 31a Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l’assistenza amministrativa da parte dell’Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 32 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale
  1. Per l’Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
  2. .
  3. L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare di cui all’articolo 11a .

Capitolo 5: Trattamento di dati personali

Art. 33 Principio

Il trattamento di dati personali è disciplinato dalla legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati.

Art. 34 Banche dati e incarti in rapporto con le comunicazioni e le informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione
  1. Gli intermediari finanziari tengono banche dati o incarti separati che contengono tutti i documenti relativi alle comunicazioni di cui all’articolo 9 della presente legge o all’articolo 305tercapoverso 2 CPe alle richieste dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 11a .
  2. Possono trasmettere dati provenienti da tali banche dati e incarti unicamente alla FINMA, alla CFCG, all’autorità intercantonale, all’Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all’Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.
  3. Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell’Ufficio di comunicazione (art. 35).
  4. I dati devono essere distrutti cinque anni dopo l’avvenuta comunicazione.
Art. 35 Trattamento dei dati da parte dell’Ufficio di comunicazione
  1. Il trattamento di dati personali da parte dell’Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 1994sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d’accesso dei privati è disciplinato dall’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.
  2. L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.
Art. 35a Verifica
  1. Per svolgere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d’informazione seguenti:
    1. registro nazionale di polizia;
    2. sistema d’informazione centrale sulla migrazione;
    3. casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
    4. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;
    5. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
  2. L’accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d’informazione.

Capitolo 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 36
Art. 37 Violazione dell’obbligo di comunicazione
  1. È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 9.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.
  3. .
Art. 38 Violazione dell’obbligo di verifica
  1. Il commerciante che viola intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 15 di incaricare un’impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
  2. Se ha agito per negligenza, è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
Art.39e40

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art.41 Attuazione
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’attuazione della presente legge.
  2. Può autorizzare la FINMA, la CFCG, il DFGP e l’UDSC a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
Art. 42 Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018
  1. Gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.
  2. Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMPsi applicano le disposizioni finali di tale legge.
Art. 43 Modifica del diritto vigente

Concerne solo il testo francese

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1998

Zitiert in

Decisioni

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