Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
23.06.2006
In Kraft seit
01.01.2007
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

951.31

Legge federale
sugli investimenti collettivi di capitale

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

del 23 giugno 2006 (Stato 1° marzo 2024)

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 2 Campo d’applicazione
  1. Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:
    1. gli investimenti collettivi di capitale e le persone che li custodiscono;
    2. gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera;
    c.–e. . f. le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.
  2. Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente:
    1. gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento;
    2. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;
    3. gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico;
    4. le società operative che svolgono un’attività imprenditoriale;
    5. le società che, per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo, riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);
    6. i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali;
    7. le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile;
    8. .
    2bis. .
  3. Alla presente legge non sono sottoposte le società d’investimento svizzere nella forma di una società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:
    1. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell’articolo 10 capoversi 3 e 3ter; e
    2. le azioni sono nominative.
  4. .
Art. 3a6

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 7 Definizione
  1. Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato.
  2. Gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi.
  3. Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato (fondi a investitore unico) secondo l’articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 3 lettere b, e e f della legge del 15 giugno 2018sui servizi finanziari (LSerFi).
  4. Nel caso di un fondo a investitore unico, la direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) possono delegare le decisioni di investimento all’investitore in questione. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può dispensare quest’ultimo dall’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 14 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018sugli istituti finanziari (LIsFi) o dall’obbligo di essere sottoposto a una vigilanza riconosciuta di cui all’articolo 36 capoverso 3 della presente legge.
  5. Gli investimenti collettivi di capitale devono avere sede e amministrazione principale in Svizzera.
Art. 8 Investimenti collettivi di capitale aperti
  1. Gli investimenti collettivi di capitale aperti rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento (art. 25 segg.) oppure quella della SICAV (art. 36 segg.).
  2. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
  3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti dispongono di un regolamento del fondo. Nel caso del fondo contrattuale di investimento esso corrisponde al contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) e in quello della SICAV allo statuto e al regolamento di investimento.
Art. 9 Investimenti collettivi di capitale chiusi
  1. Gli investimenti collettivi di capitale chiusi rivestono la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol, art. 98–109) o quella della società di investimento a capitale fisso (SICAF, art. 110–118).
  2. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale chiusi gli investitori non vantano nei confronti del patrimonio collettivo alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
  3. La SAcColsi fonda su un contratto di società.
  4. La SICAF si fonda sullo statuto ed emana un regolamento di investimento.
Art. 10 Investitori
  1. Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
  2. Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
  3. Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i clienti professionali di cui all’articolo 4 capoversi 3–5 o all’articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi. 3bis. . 3ter. Sono considerati investitori qualificati anche i clienti privati: a. per i quali una delle seguenti persone fornisce, nell’ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi: 1. un intermediario finanziario di cui all’articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi, 2. un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale come quella dell’intermediario finanziario di cui al numero 1, 3. un’impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e b. che non hanno dichiarato, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, di non voler essere considerati tali.
  4. .
  5. La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l’obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:
    1. .
    2. .
    3. l’obbligo dell’allestimento del rapporto semestrale;
    4. l’obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
    5. l’obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
    6. la ripartizione dei rischi.
Art. 11 Quote

Le quote sono crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società.

Art. 12 Protezione da confusioni e inganni
  1. La designazione dell’investimento collettivo di capitale non deve prestare a confusioni o inganni, in particolare in riferimento agli investimenti.
  2. Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso», «SICAF», «fondo riservato a investitori qualificati» e «L-QIF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione

Sezione 1: In generale

Art. 13 Obbligo di autorizzazione
  1. Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un’autorizzazione della FINMA.
  2. Devono chiedere l’autorizzazione:
    1. .
    2. la SICAV;
    3. la SAcCol;
    4. la SICAF;
    5. la banca depositaria;
    6. e g. .
    7. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
    2bis. Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol non necessita di un’autorizzazione.
  3. Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale equivalente.
  4. .
  5. Le persone di cui al capoverso 2 lettere b–d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.
Art. 14 Condizioni di autorizzazione
  1. L’autorizzazione è rilasciata se: a. le persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un’attività ineccepibile; abis. le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione; b. le persone che detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente; c. l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente legge è garantita da direttive interne e da un’adeguata organizzazione d’esercizio; d. esistono sufficienti garanzie finanziarie; e. sono adempite le condizioni supplementari di autorizzazione previste dalle corrispondenti disposizioni della presente legge. 1bis. Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni. 1ter. Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.
  2. .
  3. Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata, per quanto partecipino direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o possano esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari:
    1. le persone fisiche o giuridiche;
    2. le società in nome collettivo e le società in accomandita;
    3. le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.
Art. 15 Obbligo di approvazione
  1. I seguenti documenti necessitano dell’approvazione della FINMA:
    1. il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento (art. 25);
    2. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
    3. il contratto di società della SAcCol;
    4. lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
    5. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.
  2. Se il fondo di investimento o la SICAV sono strutturati come investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto (art. 92 segg.), ogni segmento e ogni categoria di azioni necessitano di un’apposita approvazione.
  3. I documenti di un L-QIF e la loro modifica non necessitano né dell’approvazione di cui al capoverso 1 né dell’approvazione di cui al capoverso 2.
Art. 16 Mutamento delle circostanze

Se mutano le circostanze su cui poggiano l’autorizzazione o l’approvazione, per continuare l’attività è necessario ottenere previamente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA.

Art. 17 Procedura semplificata di autorizzazione e di approvazione

Il Consiglio federale può prevedere una procedura semplificata di autorizzazione e di autorizzazione per gli investimenti collettivi di capitale.

Sezione 2: .

Art. 18a18c

Sezione 3: .

Art.19

Capitolo 4: Tutela degli interessi degli investitori

Art. 20 Principi
  1. Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti obblighi:
    1. obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori;
    2. obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività irreprensibile;
    3. obbligo di informazione: rendono conto degli investimenti collettivi che gestiscono, custodiscono e rappresentano e informano in merito a tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché alle indennità da parte di terzi, in particolare provvigioni, ribassi o altri vantaggi patrimoniali.
  2. .
  3. Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l’insieme delle loro attività.
Art. 21 Investimenti patrimoniali
  1. Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari perseguono una politica di investimento che corrisponde durevolmente al carattere di investimento dell’investimento collettivo di capitale stabilito nei documenti corrispondenti.
  2. Nel contesto dell’acquisto e dell’alienazione di beni e di diritti i titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono ricevere per sé e per conto di terzi soltanto le retribuzioni previste dai documenti corrispondenti. Le indennità secondo l’articolo 26 LSerFidevono essere accreditate all’investimento collettivo di capitale.
  3. I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari possono assumere investimenti per conto proprio e cedere propri investimenti soltanto al valore di mercato.
Art. 22
Art. 23 Esercizio dei diritti societari e di creditore
  1. I diritti societari e di creditore connessi agli investimenti devono essere esercitati in modo autonomo ed esclusivamente nell’interesse degli investitori.
  2. L’articolo 685d capoverso 2 del Codice delle obbligazioninon si applica ai fondi di investimento.
  3. Se la direzione del fondo gestisce più fondi di investimento, l’ammontare della partecipazione è calcolato singolarmente per ogni fondo di investimento in funzione del limite percentuale massimo secondo l’articolo 685d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni.
  4. Il capoverso 3 si applica anche a ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto ai sensi degli articoli 92 segg.
Art. 24

Titolo secondo: Investimenti collettivi di capitale aperti

Capitolo 1: Fondo contrattuale di investimento

Sezione 1: Definizione

Art. 25
  1. Il fondo contrattuale di investimento (fondo di investimento) è basato su un contratto collettivo di investimento (contratto del fondo) in virtù del quale la direzione del fondo si impegna a:
    1. fare partecipare l’investitore al fondo di investimento proporzionalmente alle quote da lui acquisite;
    2. gestire il patrimonio del fondo in modo autonomo e in suo nome proprio secondo le disposizioni del contratto del fondo.
  2. La banca depositaria è parte nel contratto del fondo nella misura dei compiti che le sono assegnati dalla legge e dal contratto del fondo.
  3. Il fondo di investimento dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 26 Contenuto
  1. La direzione del fondo redige il contratto del fondo e lo sottopone per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria.
  2. Il contratto del fondo descrive i diritti e gli obblighi degli investitori, della direzione del fondo e della banca depositaria.
  3. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.
Art. 27 Modifica del contratto del fondo
  1. La direzione del fondo deve sottoporre le modiche del contratto del fondo per approvazione alla FINMA, con l’accordo della banca depositaria.
  2. Se modifica il contratto del fondo, la direzione del fondo pubblica previamente un compendio delle principali modifiche, con l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del regolamento possono essere ottenute gratuitamente.
  3. Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.
  4. La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 3: .

Art. 28–35

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36 Definizione e compiti
  1. La società di investimento a capitale variabile (SICAV) è una società:
    1. il cui capitale e il cui numero di azioni non sono stabiliti in anticipo;
    2. il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore;
    3. dei cui impegni risponde soltanto il patrimonio sociale;
    4. il cui scopo esclusivo consiste nell’investimento collettivo di capitale.
  2. La SICAV dispone di un patrimonio minimo. Il Consiglio federale ne stabilisce l’entità e il termine entro il quale esso deve essere accumulato.
  3. La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria all’esercizio di tale attività Gli articoli 14 e 35 LIsFisi applicano per analogia.
Art. 37 Costituzione
  1. La costituzione della SICAV è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazionirelative alla costituzione della società anonima; ne sono escluse le disposizioni concernenti i conferimenti in natura, l’assunzione di beni e i vantaggi speciali.
  2. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del conferimento minimo all’atto della costituzione della SICAV.
  3. .
Art. 38 Ditta
  1. La ditta deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAV).
  2. Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazionirelative alla ditta della società anonima.
Art. 39 Mezzi propri
  1. Tra i conferimenti degli azionisti imprenditori e il patrimonio complessivo della SICAV deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.
  2. In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni o ordinare inasprimenti.
Art. 40 Azioni
  1. Le azioni di imprenditore sono nominative.
  2. Le azioni di imprenditore e le azioni di investitore non hanno valore nominale e devono essere interamente liberate in contanti.
  3. Le azioni sono liberamente trasferibili. Lo statuto può limitare la cerchia degli investitori a investitori qualificati se le azioni della SICAV non sono quotate in borsa. L’articolo 82 è applicabile se la SICAV nega il suo consenso al trasferimento delle azioni.
  4. Lo statuto può prevedere diverse categorie di azioni cui competono diritti diversificati.
  5. È vietata l’emissione di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
Art. 41 Azionisti imprenditori
  1. Gli azionisti imprenditori forniscono il conferimento minimo necessario per la fondazione della SICAV.
  2. Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l’articolo 96 capoversi 2 e 3.
  3. Per il rimanente sono applicabili le disposizioni relative ai diritti degli azionisti (art. 46 segg.).
  4. I diritti e gli obblighi degli azionisti imprenditori passano all’acquirente con il trasferimento delle azioni.
Art. 42 Emissione e ripresa di azioni
  1. Sempreché la presente legge e lo statuto non prevedano altrimenti, la SICAV può emettere in ogni momento nuove azioni al valore netto di inventario e, su richiesta di un azionista, deve riprendere in ogni momento le azioni al valore netto di inventario. A tale scopo non sono necessarie né una modifica statutaria, né un’iscrizione nel registro di commercio.
  2. La SICAV non può detenere azioni proprie né direttamente, né indirettamente.
  3. Gli azionisti non possono pretendere la parte delle nuove azioni emesse corrispondente alla loro attuale partecipazione. Nel caso dei fondi immobiliari è fatto salvo l’articolo 66 capoverso 1.
  4. Per il rimanente l’emissione e la ripresa di azioni sono disciplinate dagli articoli 78–82.
Art. 43 Statuto
  1. Lo statuto deve contenere disposizioni relative:
    1. alla ditta e alla sede;
    2. allo scopo;
    3. al conferimento minimo;
    4. alla convocazione dell’assemblea generale;
    5. agli organi;
    6. agli organi di pubblicazione.
  2. Ai fini della loro obbligatorietà vanno inserite nello statuto le disposizioni relative:
    1. alla durata;
    2. alla limitazione della cerchia degli azionisti a investitori qualificati e alla connessa limitazione della trasferibilità delle azioni (art. 40 cpv. 3);
    3. alle categorie di azioni e ai diritti ad esse connessi;
    4. alla delega della gestione e della rappresentanza e alle relative modalità (art. 51);
    5. al voto per corrispondenza.
Art. 44 Regolamento di investimento

La SICAV si dota di un regolamento di investimento. Il suo contenuto è disciplinato dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempreché la presente legge e lo statuto non dispongano altrimenti.

Art. 44a Banca depositaria
  1. La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
  2. In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se:
    1. la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
    2. uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all’esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker »); e
    3. è garantito che ip rime broker o le competenti autorità di vigilanza estere deiprime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
Art. 45 Relazione con la legge sull’infrastruttura finanziaria

Le disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della L del 19 giu. 2015sull’infrastruttura finanziaria) non si applicano alla SICAV.

Sezione 2: Diritti e obblighi degli azionisti

Art. 46 Diritti societari
  1. Può esercitare i diritti societari chiunque è riconosciuto come azionista dalla SICAV.
  2. Gli azionisti possono rappresentare personalmente le loro azioni all’assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Sempreché lo statuto non preveda altrimenti, non è necessario che i terzi siano azionisti.
  3. La SICAV tiene un registro delle azioni d’imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e indirizzi. Essa tiene inoltre conformemente all’articolo 697l del Codice delle obbligazioniun elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori.
  4. Lo statuto può prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV con gestione autonoma che in quelle con gestione di terzi.
Art. 46a Obbligo di annunciare degli azionisti imprenditori
  1. Gli azionisti imprenditori le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno all’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697j del Codice delle obbligazioni.
  2. Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare sono rette dall’articolo 697m del Codice delle obbligazioni.
Art. 47 Diritti di voto
  1. Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.
  2. Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.
Art. 48 Diritti di controllo

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, i diritti di controllo sono retti dalle disposizioni del Codice delle obbligazionisui diritti di controllo degli azionisti.

Art. 49 Altri diritti

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni degli articoli 78 segg.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 50 Assemblea generale
  1. L’organo supremo della SICAV è l’assemblea generale degli azionisti.
  2. L’assemblea generale ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
  3. Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazionisull’assemblea generale della società anonima.
Art. 51 Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione consta di un minimo di tre membri e di un massimo di sette.
  2. Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o parzialmente a singoli membri o a terzi la gestione e la rappresentanza conformemente al regolamento di organizzazione.
  3. Le persone responsabili della SICAV e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti.
  4. Il consiglio di amministrazione adempie gli obblighi connessi all’offerta di strumenti finanziari secondo il titolo terzo della LSerFi.
  5. L’amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell’articolo 32 LIsFiche dispone di un’autorizzazione.
  6. Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazionisul consiglio di amministrazione della società anonima.
Art. 52 Società di audit

La SICAV designa una società di audit (art. 126 segg.).

Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento

Sezione 1: Fondi in valori mobiliari

Art. 53 Definizione

I fondi in valori mobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari e corrispondono alla legislazione delle Comunità europee.

Art. 54 Investimenti ammessi
  1. Per i fondi in valori mobiliari sono ammessi investimenti in cartevalori emesse in grande numero e in diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori) che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, come pure altri investimenti finanziari liquidi.
  2. In misura limitata sono ammessi anche altri investimenti e la detenzione di adeguate liquidità.
Art. 55 Tecniche di investimento
  1. Nell’ambito di un’amministrazione efficiente la direzione del fondo e la SICAV possono applicare le seguenti tecniche di investimento:
    1. prestito di valori mobiliari;
    2. operazioni pensionistiche;
    3. assunzione di crediti, ma soltanto a titolo temporaneo e sino a concorrenza di una determinata percentuale;
    4. costituzione in pegno o fornitura di garanzia, ma soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale.
  2. Il Consiglio federale può autorizzare altre tecniche di investimento come le vendite a scoperto e la concessione di crediti.
  3. Esso stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 56 Impiego di strumenti derivati
  1. La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché:
    1. tali operazioni non comportino una modifica del carattere di investimento del fondo in valori mobiliari;
    2. dispongano di un’organizzazione idonea e di un’adeguata gestione dei rischi;
    3. il personale incaricato del disbrigo e della sorveglianza sia qualificato e possa comprendere e seguire in qualsiasi momento il funzionamento degli strumenti derivati utilizzati.
  2. La somma degli impegni per operazioni con strumenti derivati non può superare una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Gli impegni da operazioni con strumenti derivati devono essere computati sui limiti legali e regolamentari massimi, segnatamente sulla ripartizione dei rischi.
  3. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 57 Ripartizione del rischio
  1. La direzione del fondo e la SICAV effettuano gli investimenti nel rispetto del principio della ripartizione dei rischi. Di norma esse possono investire soltanto una determinata percentuale del patrimonio del fondo presso il medesimo debitore o la medesima impresa.
  2. I diritti di voto acquisiti unitamente alle cartevalori e ai diritti valori presso un debitore o un’impresa non devono superare una determinata percentuale.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le percentuali. La FINMA disciplina i dettagli.

Sezione 2: Fondi immobiliari

Art. 58 Definizione

I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari.

Art. 59 Investimenti ammessi
  1. Per i fondi immobiliari sono ammessi investimenti in:
    1. beni fondiari, accessori inclusi;
    2. partecipazioni e crediti nei confronti di società immobiliari il cui scopo è soltanto l’acquisto e la vendita o la locazione e l’affitto di propri beni fondiari, sempreché il fondo immobiliare riunisca almeno i due terzi del loro capitale e dei diritti di voto;
    3. quote di altri fondi immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate in borsa, sino a un massimo del 25 per cento del patrimonio complessivo del fondo;
    4. valori immobiliari esteri il cui valore può essere giudicato sufficiente.
  2. La comproprietà di beni fondiari è ammessa sempreché la direzione del fondo o la SICAV possa esercitare un influsso determinante.
Art. 60 Garanzia degli impegni

Per garantire i loro impegni, la direzione del fondo e la SICAV devono mantenere una percentuale adeguata del patrimonio del fondo sotto forma di valori mobiliari a breve scadenza e interesse fisso o in altri mezzi disponibili a breve scadenza.

Art. 61 Impiego di strumenti derivati

La direzione del fondo e la SICAV possono effettuare operazioni con strumenti derivati sempreché siano compatibili con la politica di investimento. Sono applicabili per analogia le disposizioni relative all’utilizzazione di strumenti derivati in ambito di fondi in valori mobiliari (art. 56).

Art. 62 Ripartizione dei rischi

Gli investimenti devono essere ripartiti per oggetti, tipo di utilizzazione, età, struttura edile e ubicazione.

Art. 63 Obblighi speciali
  1. La direzione del fondo risponde nei confronti degli investitori del rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento del fondo da parte delle società immobiliari facenti parte del fondo immobiliare.
  2. La direzione del fondo, la banca depositaria, i loro mandatari e le persone fisiche e giuridiche loro vicine non possono assumere valori immobiliari dai fondi immobiliari, né cedere loro tali valori.
  3. La SICAV non può assumere valori immobiliari dagli azionisti imprenditori, dai loro mandatari e da persone fisiche e giuridiche loro vicine, né cedere loro tali valori.
  4. In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell’interesse degli investitori deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui ai capoversi 2 e 3. Il Consiglio federale stabilisce i criteri di deroga.
Art. 64 Periti incaricati delle stime
  1. La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fisiche o una persona giuridica come periti incaricati delle stime. L’incarico necessita dell’approvazione della FINMA.
  2. L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
    1. dispongono delle qualifiche richieste;
    2. sono indipendenti;
    3. .
  3. I periti incaricati delle stime devono effettuarle con la diligenza di un perito ordinario e qualificato.
  4. La FINMA può fare dipendere l’approvazione dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova dell’esistenza di garanzie finanziarie.
  5. Essa può stabilire ulteriori esigenze relative ai periti incaricati delle stime e definire i metodi di stima.
Art. 65 Competenze speciali
  1. La direzione del fondo e la SICAV possono procedere ad edificazioni sempreché il regolamento del fondo preveda espressamente l’acquisto di terreni edificabili e la realizzazione di progetti edili.
  2. Esse possono costituire in pegno i beni fondiari e trasferire i diritti di pegno a titolo di garanzia; nella media di tutti i beni fondiari, l’onere non può nondimeno superare una determinata percentuale del valore venale.
  3. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 66 Emissione e riscatto delle quote
  1. La direzione del fondo e la SICAV devono offrire le nuove quote prioritariamente ai vecchi investitori.
  2. Gli investitori possono chiedere il riscatto delle loro quote per la fine di un esercizio, rispettando un termine di 12 mesi.
Art. 67 Commercio di quote

La direzione del fondo e la SICAV garantiscono per il tramite di una banca o di un commerciante di valori mobiliari il commercio regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo immobiliare.

Sezione 3: Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi

Art. 68 Definizione

Gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari, né fondi immobiliari.

Art. 69 Investimenti autorizzati
  1. Per gli altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi sono in particolare ammessi investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, prodotti di base (commodities ), strumenti derivati, quote di altri investimenti collettivi di capitale, nonché in altri beni e diritti.
  2. Per questi fondi possono in particolare essere effettuati investimenti che:
    1. hanno soltanto un accesso limitato al mercato;
    2. sono soggetti a forti fluttuazioni del corso;
    3. comportano una ripartizione limitata dei rischi;
    4. sono più difficilmente valutabili.
Art. 70 Altri fondi per investimenti tradizionali
  1. Si considerano altri fondi per investimenti tradizionali gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, tecniche e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti tradizionali.
  2. Le disposizioni sull’utilizzazione di tecniche di investimento e di strumenti derivati dei fondi in valori mobiliari si applicano per analogia ai fondi per investimenti tradizionali.
Art. 71 Altri fondi per investimenti alternativi
  1. Si considerano altri fondi per investimenti alternativi gli investimenti collettivi di capitale aperti i cui investimenti, struttura, tecniche di investimento (vendite a scoperto, assunzione di crediti ecc.) e limitazioni di investimento presentano un profilo di rischio tipico per gli investimenti alternativi.
  2. L’effetto leva è ammesso soltanto sino a concorrenza di una determinata percentuale del patrimonio netto del fondo. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale. La FINMA disciplina i dettagli.
  3. I rischi particolari connessi ai fondi per investimenti alternativi devono essere indicati nella designazione, nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFinonché nella pubblicità.
  4. .
  5. La FINMA può consentire che i servizi connessi all’esecuzione delle transazioni di un altro fondo per investimenti alternativi che effettua investimenti diretti siano forniti da un istituto sottoposto a vigilanza e specializzato in simili transazioni («p rime broker »). Essa può stabilire i compiti di controllo che la direzione del fondo e la SICAV devono assumere.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Banca depositaria

Art. 72 Organizzazione
  1. La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 1934sulle banche e deve disporre di un’organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.
  2. Oltre alle persone responsabili della gestione, anche le persone incaricate di svolgere i compiti della banca depositaria devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere a e abis.
Art. 73 Compiti
  1. La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti.
  2. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e centrali in Svizzera o all’estero, sempreché ciò sia nell’interesse di una custodia adeguata. Gli investitori devono essere informati sui rischi connessi al trasferimento nel prospetto e nel foglio informativo di base secondo il titolo terzo della LSerFi. 2bis. Nel caso di strumenti finanziari, la custodia può essere trasferita secondo il capoverso 2 soltanto a depositari terzi e centrali sottoposti a vigilanza. È eccettuata la custodia imperativa in un luogo in cui il trasferimento a un depositario terzo o centrale non è possibile, in particolare in forza di norme giuridiche cogenti o a causa delle modalità del prodotto d’investimento. Nella documentazione relativa al prodotto, gli investitori vanno informati circa la custodia da parte di depositari terzi o centrali non sottoposti a vigilanza.
  3. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV. Essa controlla se:
    1. il calcolo del valore netto di inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
    2. le decisioni di investimento sono conformi alla legge e al regolamento del fondo;
    3. il risultato è utilizzato conformemente al regolamento del fondo.
  4. Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.
Art. 74 Cambiamento di banca depositaria
  1. Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 39 LIsFi) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.
  2. Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e della previa approvazione della FINMA.
  3. La FINMA pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Sezione 2: .

Art. 75a77

Sezione 3: Statuto degli investitori

Art. 78 Acquisto e riscatto
  1. Mediante la conclusione del contratto o tramite la sottoscrizione e il versamento gli investitori acquistano:
    1. nel caso del fondo di investimento, in funzione delle quote da loro acquistate, un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento;
    2. nel caso della SICAV, in funzione delle azioni da loro acquistate, una partecipazione alla società e all’utile di bilancio.
  2. Gli investitori sono di norma autorizzati a esigere in ogni momento il riscatto delle loro quote e il loro pagamento in contanti. I certificati di quote devono essere restituiti in vista della loro distruzione.
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli nel caso degli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote.
  4. La FINMA può autorizzare deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti.
  5. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto i diritti patrimoniali sono disciplinati dagli articoli 93 capoverso 2 e 94 capoverso 2.
Art. 78a Liquidità
  1. La direzione del fondo o la SICAV garantisce una liquidità dell’investimento collettivo di capitale adeguata agli investimenti, alla politica di investimento, alla ripartizione dei rischi, alla cerchia degli investitori e alla frequenza di riscatto.
  2. Il Consiglio federale può precisare ulteriormente quest’obbligo.
Art. 79 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento
  1. Il Consiglio federale può, a mente delle prescrizioni di investimento (art. 54–57,
    59–62, 69–71, 118n e 118o ), prevedere eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento nel caso di investimenti collettivi di capitale di più difficile valutazione o con accesso limitato al mercato.
  2. Esso può tuttavia sospendere il diritto di riscatto in qualsiasi momento al massimo per cinque anni.
Art. 80 Prezzo di emissione e di riscatto

Il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto delle quote sono stabiliti in funzione del valore netto di inventario per quota il giorno di valutazione, aumentato o diminuito delle commissioni e dei costi eventuali.

Art. 81 Dilazione del rimborso
  1. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il regolamento del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, prevedere una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
  2. In casi straordinari la FINMA può, nell’interesse di tutti gli investitori, autorizzare una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.
Art. 82 Riscatto coatto

Il Consiglio federale prescrive il riscatto coatto se:

  1. è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
  2. l’investitore non adempie più le esigenze legali, regolamentari, contrattuali o statutarie per partecipare a un investimento collettivo di capitale.
Art. 83 Calcolo e pubblicazione del valore netto di inventario
  1. Il valore netto di inventario degli investimenti collettivi di capitale aperti è calcolato in funzione del valore venale alla fine dell’esercizio, nonché per ogni giorno di emissione e di riscatto di quote.
  2. Il valore netto di inventario risulta dal valore venale degli investimenti dopo deduzione degli impegni eventuali, diviso per il numero di quote in circolazione.
  3. La FINMA può ammettere un metodo diverso da quello di cui al capoverso 2 per calcolare il valore netto di inventario, a condizione che corrisponda agli standard internazionali e l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.
  4. La direzione del fondo e la SICAV pubblicano a intervalli regolari i valori netti di inventario.
Art. 84 Diritto di informazione
  1. La direzione fondo e la SICAV forniscono su richiesta agli investitori informazioni sulle basi di calcolo del valore netto di inventario per quota.
  2. Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.
  3. Gli investitori possono chiedere al giudice della sede della direzione del fondo o della SICAV che la società di audit o un altro perito esaminino i fatti che necessitano chiarimenti e presentino loro un rendiconto.
Art. 85 Azione di restituzione

In caso di prelievo illecito di beni o di privazione di vantaggi patrimoniali a scapito dell’investimento collettivo di capitale aperto, gli investitori possono intentare un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo leso.

Art. 86 Rappresentante della comunità di investitori
  1. Gli investitori possono chiedere al giudice di nominare un rappresentante se rendono attendibili le pretese di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto.
  2. Il giudice pubblica la nomina negli organi di pubblicazione dell’investimento collettivo di capitale aperto.
  3. La persona che rappresenta gli investitori dispone dei loro medesimi diritti.
  4. Se il rappresentante propone un’azione di restituzione in favore dell’investimento collettivo di capitale aperto, i singoli investitori non possono più esercitare tale azione.
  5. Le spese del rappresentante sono a carico del patrimonio del fondo sempreché il giudice non disponga una diversa ripartizione.

Sezione 4: Contabilità, valutazione e rendiconto

Art. 87 Obbligo di tenere una contabilità

Per ogni investimento collettivo di capitale aperto è tenuta una contabilità separata. Sono applicabili gli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazionisempreché la presente legge o le disposizioni di esecuzione non dispongano altrimenti.

Art. 88 Valutazione al valore venale
  1. Gli investimenti quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi pagati sul mercato principale.
  2. Gli altri investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione.
Art. 89 Rapporto annuale e semestrale
  1. Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente:
    1. il conto annuale, composto del conto patrimoniale o del bilancio e del conto economico, nonché le indicazioni relative all’utilizzazione del risultato e alla esposizione dei costi;
    2. il numero di quote emesse e di quote riscattate durante l’esercizio, nonché il numero di quote in circolazione alla fine dell’esercizio;
    3. l’inventario del patrimonio del fondo in funzione del valore venale, nonché il valore calcolato su questa base (valore netto di inventario) di ogni quota l’ultimo giorno dell’esercizio;
    4. i principi di valutazione e di calcolo del valore netto di inventario;
    5. un elenco delle compere e delle vendite;
    6. il nome o la ditta delle persone alle quali sono delegati compiti;
    7. indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su:
    1. modifiche del regolamento del fondo, 2. questioni essenziali di interpretazione della legge e del regolamento del fondo, 3. cambiamenti di direzione del fondo e di banca depositaria, 4. cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gestore di patrimoni collettivi, 5. contenzioso; h. il risultato dell’investimento collettivo di capitale aperto (performance ), eventualmente confrontato con investimenti similari (benchmark ); i. un rapporto succinto della società di audit sulle indicazioni che precedono e, nel caso dei fondi immobiliari, anche le indicazioni di cui all’articolo 90.
  2. Il conto patrimoniale del fondo di investimento e il bilancio della SICAV devono essere allestiti in base ai valori venali.
  3. Un rapporto semestrale deve essere pubblicato entro due mesi dalla fine della prima metà dell’esercizio. Esso contiene un conto patrimoniale non sottoposto a verificao un bilancio non sottoposto a verifica e un conto economico, come pure le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.
  4. I rapporti annuali e semestrali devono essere inoltrati alla FINMA al più tardi contemporaneamente alla loro pubblicazione.
  5. Essi devono essere tenuti gratuitamente a disposizione delle persone interessate durante un periodo di dieci anni.
Art. 90 Conto e rapporto annuali dei fondi immobiliari
  1. Il conto annuale dei fondi immobiliari mobiliari è composto di un conto patrimoniale consolidato o di un bilancio e di un conto economico consolidati del fondo immobiliare e delle società immobiliari che ne fanno parte. L’articolo 89 si applica per analogia.
  2. I beni fondiari devono essere allibrati al loro venale nel conto patrimoniale.
  3. L’inventario del patrimonio del fondo deve menzionare il prezzo di acquisto e la stima del valore venale dei beni fondiari.
  4. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 89, il rapporto e il conto annuali contengono indicazioni relative ai periti incaricati delle stime, ai metodi di stima e ai tassi di capitalizzazione e di sconto utilizzati.
Art. 91 Prescrizioni della FINMA

La FINMA emana le altre prescrizioni relative all’obbligo di tenere una contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.

Sezione 5: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto

Art. 92 Definizione

Ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi-comparto (Umbrella-Funds ) costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante e ha un proprio valore netto di inventario.

Art. 93 Fondo di investimento multi-comparto
  1. L’investitore in un fondo di investimento multi-comparto ha diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipa.
  2. Ogni segmento patrimoniale risponde soltanto dei propri impegni.
Art. 94 SICAV multi-comparto
  1. Gli investitori partecipano soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono le azioni.
  2. Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni.

Sezione 6: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 95 Ristrutturazione
  1. Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:
    1. l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
    2. la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un’altra forma giuridica;
    3. nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69–77 della legge del 3 ottobre 2003sulla fusione.
  2. Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione da parte della FINMA conformemente all’articolo 15.
Art. 96 Scioglimento
  1. Il fondo di investimento è sciolto:
    1. se è di durata indeterminata, mediante disdetta da parte della direzione del fondo o della banca depositaria;
    2. se è di durata determinata, alla data stabilita;
    3. per decisione della FINMA:
    1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta della direzione del fondo o della banca depositaria, 2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 segg.
  2. La SICAV è sciolta:
    1. se è di durata indeterminata, per decisione degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse;
    2. se è di durata determinata, alla data stabilita;
    3. per decisione della FINMA:
    1. se è di durata determinata, anticipatamente per motivi gravi e su proposta degli azionisti imprenditori sempreché rappresentino almeno i due terzi delle azioni di imprenditore emesse, 2. se il patrimonio scende al di sotto del minimo, 3. nei casi di cui agli articoli 133 segg; d. negli altri casi previsti dalla legge.
  3. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dei segmenti patrimoniali.
  4. La direzione del fondo e la SICAV rendono immediatamente noto lo scioglimento alla FINMA e lo pubblicano negli organi di pubblicazione.
Art. 97 Conseguenze dello scioglimento
  1. A scioglimento avvenuto del fondo di investimento o della SICAV non possono più essere emesse o riscattate quote.
  2. Gli investitori del fondo di investimento hanno diritto a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione.
  3. Gli azionisti investitori della SICAV hanno diritto a una quota proporzionale del risultato della liquidazione. Gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo. Per il rimanente sono applicabili gli articoli 737 segg. del Codice delle obbligazioni.

Titolo terzo: Investimenti collettivi di capitale chiusi

Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 98 Definizione
  1. La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) è una società il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale.Un socio almeno è illimitatamente responsabile (accomandatario), mentre gli altri soci (accomandanti) rispondono soltanto sino a un determinato conferimento patrimoniale (capitale accomandato).
  2. Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un’autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un’unica SAcCol. 2bis. Le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.
  3. Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 o 3ter.
Art. 99 Relazione con il Codice delle obbligazioni

Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazionirelative alla società in accomandita.

Art. 100 Registro di commercio
  1. La società è costituita mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
  2. La notificazione dei fatti da iscrivere o delle loro modifiche deve essere firmata da tutti gli accomandatari al registro di commercio, oppure essergli inoltrata per scritto, munita delle loro firme legalizzate.
Art. 101 Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).

Art. 102 Contratto di società e prospetto
  1. Il contratto di società deve contenere disposizioni relative:
    1. alla ditta e alla sede;
    2. allo scopo;
    3. alla ditta e alla sede degli accomandatari;
    4. all’importo del capitale accomandato complessivo o ai limiti del margine di variazione del capitale accomandato;
    5. alla durata;
    6. alle esigenze di ingresso e di uscita degli accomandanti;
    7. alla tenuta del registro degli accomandanti;
    8. agli investimenti, alla politica di investimento, alle limitazioni di investimento, alla ripartizione dei rischi, ai rischi connessi agli investimenti, nonché alle tecniche di investimento;
    9. alla delega della gestione e della rappresentanza;
    10. al ricorso a un ufficio di deposito e a un ufficio di pagamento.
  2. Il contratto di società necessita, all’atto della costituzione, del consenso e della firma di tutti i soci.
  3. .
Art. 102a Modifica del contratto di società
  1. La modifica del contratto di società necessita del consenso e della firma di tutti i soci.
  2. Il contratto di società può essere modificato per decisione della maggioranza dei soci se:
    1. il contratto stesso lo prevede; e
    2. la decisione risulta da un atto pubblico.
  3. Il contratto di società modificato per decisione della maggioranza dei soci necessita unicamente della firma degli accomandatari.
Art. 103 Investimenti
  1. La società effettua investimenti in capitale di rischio.
  2. Il Consiglio federale può autorizzare anche altri investimenti.
Art. 104 Divieto di concorrenza
  1. Gli accomandanti sono autorizzati a effettuare, senza il consenso dell’accomandatario, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e a partecipare ad altre imprese.
  2. Sempreché il contratto di società non preveda altrimenti, gli accomandatari possono effettuare, senza il consenso degli accomandanti, altre operazioni per conto proprio e per conto di terzi e partecipare ad altre imprese, purché ciò sia reso pubblico e non pregiudichi gli interessi della SAcCol.
Art. 105 Ingresso e uscita degli accomandanti
  1. Sempreché il contratto di società lo preveda, l’accomandatario può decidere in merito all’ingresso e all’uscita degli accomandanti.
  2. Sono fatte salve le disposizioni del Codice delle obbligazionirelative all’esclusione dei soci della società in accomandita.
  3. Il Consiglio federale può prescrivere l’esclusione coatta. Essa è retta dall’articolo 82.
Art. 106 Consultazione e informazione
  1. Gli accomandanti sono autorizzati a consultare in ogni momento i libri della società. I segreti d’affari delle società in cui investe la SAcColrimangono preservati.
  2. Gli accomandanti hanno il diritto di essere informati almeno una volta per trimestre sull’andamento degli affari della società.
Art. 107 Società di audit

La società designa una società di audit (art. 126 segg.).

Art. 108 Rendiconto
  1. Gli articoli 88 segg. si applicano per analogia al rendiconto della società e alla valutazione del patrimonio.
  2. Sono presi in considerazione gli standard riconosciuti a livello internazionale.
Art. 109 Scioglimento

La società è sciolta:

  1. per decisione dei soci;
  2. per i motivi previsti dalla legge e dal contratto di società;
  3. per decisione della FINMA nei casi previsti dagli articoli 133 segg.

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 110 Definizione
  1. La società di investimento a capitale fisso (SICAF) è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni(art. 620 segg. CO):
    1. il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitali;
    2. i cui azionisti non devono necessariamente essere qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3; e
    3. la quale non è quotata in una borsa svizzera.
  2. Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.
Art. 111 Ditta
  1. La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SICAF).
  2. Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazionirelative alla ditta della società anonima.
Art. 112 Relazione con il Codice delle obbligazioni

Sempreché la presente legge non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazionirelative alla società anonima.

Art. 113 Azioni
  1. Le azioni sono interamente liberate.
  2. È vietata l’emissione di azioni con diritto di voto privilegiato, di buoni di partecipazione, di buoni di godimento e di azioni privilegiate.
  3. Il Consiglio federale può prescrivere il riscatto coatto. Esso è retto dall’articolo 82.
Art. 114 Banca depositaria

La SICAF deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.

Art. 115 Politica di investimento e limitazioni di investimento
  1. La SICAF disciplina nello statuto e nel regolamento di investimento gli investimenti, la politica di investimento, le limitazioni di investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi connessi agli investimenti.
  2. Agli investimenti si applicano l’articolo 69 e, per analogia, gli articoli 64, 70 e 71.
  3. Le modifiche del regolamento di investimento sono decise dall’assemblea generale a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.
Art. 116
Art. 117 Rendiconto

Oltre alle disposizioni della legislazione sulle società anonime in materia di presentazione dei conti, al rendiconto si applicano per analogia l’articolo 89 capoverso 1 lettere a e c–i, nonché capoversi 2–4 e l’articolo 90.

Art. 118 Società di audit

La SICAF designa una società di audit (art. 126 segg.).

Titolo terzoa : Fondo riservato a investitori qualificati

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 118a Definizione e applicabilità della legge
  1. Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) è un investimento collettivo di capitale:
    1. accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
    2. accessibile, nel caso in cui i mezzi siano collocati direttamente in immobili, esclusivamente a investitori considerati clienti professionali secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettere a–h LSerFi;
    3. amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h ; e
    4. che non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.
  2. Il L-QIF sottostà alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.
Art. 118b Modifica dello stato di autorizzazione o di approvazione
  1. Un investimento collettivo di capitale che dispone di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA può rinunciarvi se:
    1. adempie i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c; e
    2. è garantito che gli interessi degli investitori siano tutelati.
  2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce le misure atte a garantire che gli interessi degli investitori siano tutelati.
Art. 118c Forma giuridica

Il L-QIF può rivestire la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, della SICAV o della SAcCol.

Art. 118d Prescrizioni di investimento e disposizioni sulla vigilanza non applicabili ai L-QIF

Non si applicano ai L-QIF:

  1. le prescrizioni di investimento di cui agli articoli 53–71 e 103;
  2. le disposizioni che attribuiscono alla FINMA una competenza decisionale nel singolo caso o una competenza in materia di vigilanza (art. 7 cpv. 4 secondo periodo, 10 cpv. 5, 26 cpv. 1, 27, 39 cpv. 2, 44a cpv. 2, 47 cpv. 2, 74, 78 cpv. 4, 81 cpv. 2, 83 cpv. 3, 89 cpv. 4, 91, 95 cpv. 2, 96 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 4, 109 lett. c, 126, 132–134, 136–139 e 144).
Art. 118e Informazione degli investitori e designazione
  1. Sulla prima pagina dei documenti di un L-QIF e nella pubblicità di questo si deve:
    1. utilizzare la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF»;
    2. specificare che il L-QIF non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.
  2. La ditta di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol deve contenere la designazione «Fondo riservato a investitori qualificati», «Limited Qualified Investor Fund» o l’abbreviazione «L-QIF» e la designazione della relativa forma giuridica.
  3. Un L-QIF non può essere designato «fondo in valori mobiliari», «fondo immobiliare», «altro fondo per investimenti tradizionali» o «altro fondo per investimenti alternativi».
Art. 118f Obbligo di notifica e rilevamento di dati
  1. L’istituto cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4 notifica entro 14 giorni al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF o la rinuncia alla stessa. Il Consiglio federale può definire le indicazioni che la notifica deve contenere.
  2. Il DFF tiene un elenco pubblico di tutti i L-QIF e degli istituti cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4.
  3. A scopi statistici, il DFF può rilevare dati relativi all’attività commerciale del L-QIF presso quest’ultimo e presso gli istituti cui compete l’amministrazione secondo gli articoli 118g capoverso 1 e 118h capoverso 1, 2 o 4.
  4. Il DFF può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare le persone di cui al capoverso 3 a notificarglieli.
  5. L’articolo 144 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
Art. 118g Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento
  1. Il L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.
  2. Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a:
    1. un gestore di patrimoni collettivi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
    2. un gestore estero di patrimoni collettivi, se:
    1. questi sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate nello Stato di sede, e 2. la FINMA e l’autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico hanno concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.
  3. Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.
  4. Nel contratto del fondo vanno designate le persone a cui sono delegate le decisioni di investimento.
Art. 118h Amministrazione di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol
  1. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV deve delegare sia l’amministrazione sia le decisioni di investimento alla medesima direzione del fondo.
  2. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol deve delegare la gestione a un gestore di patrimoni collettivi.
  3. La subdelega delle decisioni di investimento è retta dall’articolo 118g capoversi 2 e 3.
  4. Il L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol non è tenuto a delegare la gestione se i suoi accomandatari sono banche, imprese di assicurazione ai sensi della LSA, società di intermediazione mobiliare, direzioni di un fondo o gestori di patrimoni collettivi.
  5. Nello statuto o nel contratto di società vanno designate le persone a cui è delegata la gestione o l’amministrazione.
Art. 118i Verifica, contabilità, valutazione e rendiconto
  1. La verifica del L-QIF deve essere affidata a una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005sui revisori.
  2. Il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo del L-QIF e di tutte le società immobiliari che gli appartengono devono essere sottoposti alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni.
  3. La verifica deve essere affidata alla medesima società che ha svolto l’audit per l’istituto cui compete l’amministrazione secondo l’articolo 118g capoverso 1 o 118h capoverso 1, 2 o 4.
  4. Alla tutela del segreto da parte della società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.
  5. I costi della verifica sono a carico del L-QIF.
  6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica. Può emanare ulteriori prescrizioni relative alla contabilità, alla valutazione, al rendiconto e all’obbligo di pubblicazione.

Capitolo 2: Statuto degli investitori nel caso di L-QIF che sono investimenti collettivi di capitale aperti

Art. 118j Redazione e modifica del contratto del fondo
  1. Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento, la direzione del fondo redige il contratto del fondo e si procura l’accordo della banca depositaria.
  2. Se intende modificare il contratto del fondo, la direzione del fondo si procura previamente l’accordo della banca depositaria e pubblica negli organi di pubblicazione del L-QIF:
    1. un compendio delle principali modifiche;
    2. l’indicazione dei luoghi dove le modifiche testuali del contratto possono essere ottenute gratuitamente; e
    3. l’indicazione della data di entrata in vigore delle modifiche.
  3. Si può omettere una pubblicazione secondo il capoverso 2 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, sul tenore delle modifiche e sulla data della loro entrata in vigore.
  4. Le modifiche del contratto del fondo entrano in vigore al più presto:
    1. nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3;
    2. nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se il contratto del fondo fosse disdetto il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3.
  5. Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, le modifiche possono entrare in vigore prima di quanto previsto al capoverso 4 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 2 o l’informazione secondo il capoverso 3.
Art. 118k Cambiamento di banca depositaria
  1. L’articolo 39a LIsFisi applica per analogia al cambiamento di banca depositaria nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento.
  2. Il cambiamento di banca depositaria di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV necessita di un contratto in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. Il cambiamento deve essere pubblicato senza indugio negli organi di pubblicazione della SICAV.
Art. 118l Deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, sono consentite deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all’articolo 78 purché previste dai seguenti documenti:

  1. il contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
  2. il regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV.
Art. 118m Dilazione del rimborso in casi straordinari

Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, in casi straordinari la direzione del fondo può, nell’interesse di tutti gli investitori, disporre una dilazione limitata nel tempo del rimborso delle quote.

Capitolo 3: Prescrizioni di investimento

Art. 118n Investimenti e tecniche di investimento
  1. Gli investimenti ammessi per il L-QIF sono disciplinati nei seguenti documenti:
    1. nel contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
    2. nel regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV;
    3. nel contratto di società, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SAcCol.
  2. Se il L-QIF effettua investimenti alternativi, nella designazione, nei documenti di cui al capoverso 1 e nella pubblicità sono indicati i rischi particolari connessi a tali investimenti.
  3. Il Consiglio federale disciplina le tecniche di investimento e le limitazioni di investimento.
Art. 118o Ripartizione dei rischi

La ripartizione dei rischi di un L-QIF è descritta nei documenti di cui all’articolo 118n capoverso 1.

Art. 118p Prescrizioni speciali per investimenti immobiliari
  1. Se un L-QIF effettua investimenti immobiliari, si applica per analogia l’articolo 63 capoversi 1–3.
  2. Per il L-QIF sono designate almeno due persone fisiche indipendenti o una persona giuridica indipendente come periti incaricati delle stime degli investimenti immobiliari.
  3. Il Consiglio federale disciplina le deroghe al capoverso 1 e le esigenze relative ai periti incaricati delle stime di cui al capoverso 2. Disciplina segnatamente le deroghe al divieto di assunzione e di cessione di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3.

Titolo quarto: Investimenti collettivi di capitale esteri

Capitolo 1: Definizione e approvazione

Art. 119 Definizione
  1. Si considerano investimenti collettivi di capitale aperti esteri:
    1. i patrimoni accumulati in vista dell’investimento collettivo di capitale sulla base di un contratto del fondo o di un altro contratto con effetti analoghi e gestiti da una direzione del fondo con sede e amministrazione principale all’estero;
    2. le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori dispongono del diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
  2. Si considerano investimenti collettivi di capitale chiusi esteri le società e i patrimoni analoghi con sede e amministrazione principale all’estero il cui scopo è l’investimento collettivo di capitale e nei confronti dei quali o di società a loro vicine gli investitori non dispongono di alcun diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario.
Art. 120 Obbligo di approvazione
  1. Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell’approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all’obbligo di approvazione.
  2. L’approvazione è concessa se:
    1. l’investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gestore di patrimoni collettivi e l’ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
    2. la direzione del fondo o la società nonché l’ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;
    3. la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né presta a confusione;
    4. sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;
    5. tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l’offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
    2bis. Il rappresentante e l’ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.
  3. Il Consiglio federale può prevedere una procedura d’approvazione semplificata e accelerata per gli investimenti collettivi esteri, a condizione che siano già stati approvati da un’autorità estera di vigilanza e la reciprocità sia garantita.
  4. Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 2018sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.
  5. I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.
Art. 121 Ufficio di pagamento
  1. Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 1934sulle banche.
  2. Gli investitori possono esigere l’emissione e il riscatto delle quote presso l’ufficio di pagamento.
Art. 122 Trattati internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell’obbligo di approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 123 Mandato
  1. Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LSerFisoltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all’articolo 124 della presente legge. È fatto salvo l’articolo 122 della presente legge.
  2. La direzione del fondo e la società si impegnano a fornire al rappresentante tutte le informazioni necessarie all’assunzione dei suoi compiti.
Art. 124 Obblighi
  1. Il rappresentante rappresenta l’investimento collettivo di capitale estero nei confronti degli investitori e della FINMA. Il suo potere di rappresentanza non può essere limitato.
  2. Il rappresentante adempie gli obblighi legali di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.
Art. 125 Luogo di esecuzione e foro
  1. Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.
  2. Esso sussiste alla sede del rappresentante anche dopo la revoca dell’autorizzazione o lo scioglimento dell’investimento collettivo di capitale estero.
  3. Il foro è:
    1. quello della sede del rappresentante; o
    2. quello della sede o del domicilio dell’investitore.

Titolo quinto: Verifica e vigilanza

Capitolo 1: Verifica

Art. 126 Mandato
  1. Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA:
    1. la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;
    2. la SICAV;
    3. la SAcCol;
    4. la SICAF;
    5. .
    6. il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
  2. .
  3. La SICAV e la direzione del fondo da essa incaricata conformemente all’articolo 51 capoverso 5 devono essere sottoposte a verifica dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.
  4. .
  5. Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d’investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d’investi-mento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni.
  6. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d’esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.
Art. 127a129
Art. 130 Obblighi di informazione
  1. I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell’investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all’adempimento del suo obbligo di verifica.
  2. La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell’autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.
Art. 131

Capitolo 2: Vigilanza

Art. 132 Vigilanza
  1. La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.
  2. Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
  3. I L-QIF non sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.
Art. 133 Strumenti di vigilanza
  1. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–37 LFINMA.
  2. L’articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge.
  3. Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie.
  4. Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.
Art. 134 Liquidazione

La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell’autorizzazione ai quali è stata revocata l’autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l’approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 135 Misure in caso di attività non autorizzata o non approvata
  1. La FINMA può disporre lo scioglimento di persone che operano senza la sua autorizzazione o approvazione.
  2. Per tutelare gli interessi degli investitori, la FINMA può prescrivere la trasformazione dell’investimento collettivo di capitale in una forma conforme alla legge.
Art. 136 Altre misure
  1. La FINMA può, in casi motivati, designare periti ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento.
  2. Essa può revocare i periti designati dai fondi immobiliari o dalle società immobiliari di investimento.
Art. 137 Dichiarazione di fallimento
  1. Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all’istituto finanziario l’autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.
  2. Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento, LEF) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 8, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 del Codice delle obbligazioni) non si applicano al titolare dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.
  3. La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.
Art. 138 Effetti e svolgimento
  1. Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197–220 LEF.
  2. Fatti salvi gli articoli 138a –138c , il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221–270 LEF.
  3. La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.
Art. 138a Assemblea dei creditori e comitato dei creditori
  1. Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:
    1. indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
    2. istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
  2. Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.
  3. La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
Art. 138b Ripartizione e chiusura della procedura
  1. Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 260 LEFnon sono considerati.
  2. La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L’avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.
  3. La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.
Art. 138c Procedure estere di insolvenza

Gli articoli 37f e 37g della legge dell’8 novembre 1934sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

Art. 138d Ricorso
  1. Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l’articolo 17 LEF.
  2. Il termine per interporre ricorso contro l’approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.
  3. I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell’istruzione può accordare l’effetto sospensivo.
Art. 139 Obbligo di informazione
  1. Le persone che esercitano una funzione nell’ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
  2. La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.
Art. 140
Art. 141
Art. 142
Art. 143
Art. 144 Rilevamento e notifica di dati
  1. Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.
  2. I terzi incaricati devono serbare il segreto sui dati rilevati.
  3. Sono fatti salvi gli obblighi di fornire informazioni statistiche alla Banca nazionale svizzera sanciti dalla legge federale del 3 ottobre 2003sulla Banca nazionale e la competenza della FINMA e della Banca nazionale di scambiarsi dati.

Titolo sesto: Responsabilità e disposizioni penali

Capitolo 1: Responsabilità

Art. 145 Principio
  1. Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell’amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:
    1. alla direzione del fondo;
    2. alla SICAV;
    3. alla SAcCol;
    4. alla SICAF;
    5. alla banca depositaria;
    6. al gestore di patrimoni collettivi;
    7. al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;
    8. alla società di audit;
    9. al liquidatore.
  2. La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.
  3. Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 68 capoverso 3 LIsFi.
  4. La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazionirelative alla società anonima.
  5. La responsabilità della SAcCol è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.
Art. 146 Solidarietà e regresso
  1. Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.
  2. L’attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell’ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.
  3. Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.
Art. 147 Prescrizione
  1. L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
  2. Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l’azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 148 Crimini e delitti
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
    1. .
    2. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;
    3. .
    4. offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;
    5. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
    6. nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:
    1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte; g. quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale: 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto; h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o alla FINMA; i. . j. in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono; k. . l. . 1bis. .
  2. È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.
  3. .
Art. 149 Contravvenzioni
  1. È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);
    2. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;
    3. .
    4. non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni;
    5. .
    6. non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all’articolo 46 capoverso 3;
    7. viola le disposizioni sull’informazione degli investitori e sulla designazione di L-QIF (art. 118e );
    8. viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 118f capoverso 1.
  2. .
  3. .
  4. .
Art. 150
Art. 151

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione; abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 152 Esecuzione
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
  2. Nell’emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.
Art. 153 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Capitolo 2: .

Art. 154a158

Capitolo 3: .

Art. 158a a158e

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 159 .
  1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2007

Allegato(art. 153)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

ILa legge federale del 18 marzo 1994sui fondi di investimento è abrogata.IILe leggi federali qui appresso sono modificate come segue:…

Zitiert in

Decisioni

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