Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN)

480.110Law01.01.1900

480.110

Regolamento

della legge cantonale sulla protezione della natura

(RLCN)

(del 23 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste

– la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1. luglio 1966,

– l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991,

– la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001,

– la legge concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo primo

Competenze

Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio,

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

Art. 1

Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento.

Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento, e in particolare:

a) esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali (art. 30 cpv. 1 legge);

b) può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza (art. 30 cpv. 2 legge);

c) esercita il diritto di ricorso giusta l’art. 12g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge).

La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide:

a) il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);

b) il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);

c) il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.

Sezione dello sviluppo territoriale

Art. 2

La Sezione dello sviluppo territoriale (in seguito SST) prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità.

In particolare, la SST:

a) gestisce la procedura relativa ai decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);

b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;

c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti sui decreti di protezione, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del DT o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione;

d) elabora linee guida sui temi disciplinati dalla legislazione in materia di protezione della natura (art. 5 legge);

e) decide il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);

f) decide il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);

g) decide il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) sino a fr. 100’000.–.

Ufficio della natura e del paesaggio

Art. 3

L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN.

In particolare, esso:

a) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili;

b) cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura e del regolamento (art. 4 legge);

c) provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge);

d) esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge;

e) elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);

f) attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale;

g) verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione;

h) stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).

Museo di storia naturale

Art. 4

Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN):

a) svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali (art. 4 legge);

b) cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone Ticino (art. 4 legge);

c) vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili (art. 22 e segg. legge);

d) stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 della legge;

e) svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

Comuni

Art. 5

I Comuni:

a) assicurano la protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale (art. 16 legge e art. 16 regolamento);

b) segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di compromettere la protezione delle componenti naturali (art. 31 cpv. 1 legge);

c) collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura (art. 31 cpv. 2 legge e art. 9 regolamento).

I Municipi:

a) esigono la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge relativi ad oggetti degni di protezione di importanza locale;

b) svolgono gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

Patriziati, enti regionali di sviluppo e associazioni

Art. 6

I Patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali; in particolare essi segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di comprometterle (art. 31 cpv. 1 legge).

Gli Enti regionali di sviluppo tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei programmi di sviluppo (art. 31 cpv. 3 legge).

Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio collaborano con il Cantone e i Comuni alla realizzazione degli obiettivi della legge (art. 32 legge).

Capitolo secondo

Definizioni

Componenti naturali

(art. 2 legge)

Art. 7

  1. Costituiscono comparti naturali le porzioni di territorio, in cui la natura è predominante per la ricchezza di ambienti e popolazioni animali, vegetali o fungine, oppure quale testimonianza di processi naturali.

  2. Singoli elementi naturali del paesaggio (elementi emergenti) sono componenti isolate che si distinguono per il loro grado di naturalità (sorgenti e cascate, massi erratici, singoli alberi, ecc.).

  3. Sono biotopi gli spazi vitali di popolazioni indigene di vegetali, funghi o animali (torbiere, prati magri, boschi golenali, siepi e cespuglieti, ecc.).

  4. Sono geotopi le porzioni limitate di territorio di particolare significato morfologico (es. fenomeni carsici come grotte e doline, fenomeni di erosione fluviale o glaciale come le gole o le rocce montonate), geologico (es. giacimenti di minerali, manifestazioni del corrugamento alpino) o paleontologico (es. affioramenti fossiliferi).

  5. La flora è l’insieme delle specie vegetali che crescono allo stato selvatico sul territorio cantonale.

  6. Sono funghi l’insieme delle specie fungine che crescono allo stato selvatico sul territorio cantonale.

  7. La fauna è l’insieme delle popolazioni animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale.

  8. Per rocce s’intendono gli aggregati di minerali nelle loro manifestazioni più diverse: magmatiche, metamorfiche o sedimentarie (es. granito, gneiss, arenaria).

  9. Per minerali s’intendono le strutture cristalline, singole e omogenee (es. i cristalli di quarzo, i granati, le rose di ferro, ecc.), come pure i composti minerari dei filoni metalliferi (es. minerali di piombo, oro e argento).

  10. I fossili sono resti di organismi (oppure loro tracce) appartenuti a epoche remote, conservati nella crosta terrestre grazie a processi di mineralizzazione.

TITOLO II

Misure di promozione

Valorizzazione e recupero

(art. 6 legge, art. 18b cpv. 2 LPN, art. 15 OPN)

Art. 8

L’utilizzazione del suolo (agricoltura, selvicoltura) e delle acque (correzioni dei corsi d’acqua, captazioni, immissioni di acque reflue e rilascio di deflussi) devono rispettare e promuovere, per quanto possibile, la diversità biologica del territorio.

La compensazione ecologica all’interno dei comprensori intensivamente sfruttati (all’interno e all’esterno degli insediamenti) persegue lo scopo di:

a) migliorare le funzioni ecologiche, in particolare favorendo la varietà delle specie;

b) collegare fra loro biotopi isolati, ricostituendo ambienti naturali o seminaturali, o se necessario creandone di nuovi;

c) integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate;

d) diversificare il paesaggio.

Rapporto sulla natura

(art. 7 e 31 cpv. 2 legge)

Art. 9

Il rapporto sulla natura è allestito, di regola ogni quattro anni, allo scopo di illustrare la situazione delle componenti naturali, riferire circa l’efficacia dei provvedimenti di protezione già adottati e proporre, se del caso, nuove misure.

Esso è elaborato dall’UNP, previa raccolta presso i Comuni delle informazioni relative ai loro interventi.

Il rapporto è adottato dal Consiglio di Stato e reso di pubblica consultazione mediante il sito web del Cantone.

TITOLO III

Misure di protezione

Capitolo 1

Oggetti e principi della protezione

Oggetti particolarmente degni di protezione

(art. 8 legge, art. 18 cpv. 1bis LPN, art. 14 OPN)

Art. 10

Sono particolarmente degni di protezione:

a) i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto;

b) gli elementi naturali emergenti, che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità, valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio;

c) i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’art. 14 cpv. 3 OPN;

d) i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica;

e) le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle sopravvissute in situ all’ultima glaciazione (endemiti);

f) le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico;

g) tutti i fossili.

Provvedimenti generali

(art. 9 legge, art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 e 7 OPN)

Art. 11

Interventi suscettibili di pregiudicare oggetti particolarmente degni di protezione possono essere autorizzati solo se indispensabili nel luogo previsto e rispondenti ad esigenze preponderanti. Per i biotopi, nella ponderazione degli interessi si considerano gli aspetti elencati all’art. 14 cpv. 6 OPN.

Nel caso in cui tali interventi debbano essere autorizzati, al responsabile dell’intervento sono ordinati provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.

Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi degni di protezione è ordinato al responsabile dell’intervento di provvedere alla loro ricostituzione o ad una sostituzione confacente nella medesima regione.

Capitolo 2

Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi

Sezione 1

Classificazione e inventari

Inventari

(art. 11 legge)

Art. 12

L’UNP elabora e aggiorna gli inventari cantonali, di carattere informativo, nei quali sono elencati i comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi:

a) particolarmente degni di protezione d’importanza cantonale;

b) per i quali si propone la protezione a livello locale.

I Municipi elaborano e aggiornano l’inventario comunale dei comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi particolarmente degni di protezione d’importanza locale.

L’inventario comunale, di carattere informativo, è approvato dall’UNP.

Sezione 2

Istituzione della protezione

Categorie di protezione

(art. 12 legge)

Art. 13

Le categorie di protezione sono definite come segue.

I. Riserva naturale

La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e protetto nella sua integrità.

Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso, o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati.

La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva naturale orientata) o per motivi di studio.

II. Zona di protezione della natura

La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro specificità e particolarità.

Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso, ma regolato con riguardo alle finalità di protezione.

Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti.

III. Zona di protezione del paesaggio

La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici protetti nel loro complesso.

Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio, garantito.

Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e forestali.

IV. Parco naturale

Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche.

V. Monumento naturale

Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente.

Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi intervento suscettibile di modificarne l’aspetto.

Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del monumento.

Strumenti del Cantone

a) pianificazione del territorio

(art. 13 cpv. 1 legge)

Art. 14

I comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale sono protetti dal Cantone con piani d’utilizzazione cantonali (art. 44 e segg. Lst) oppure mediante i piani regolatori comunali (art. 18 e segg. Lst). In questo caso la protezione è disposta dal Consiglio di Stato in sede d’approvazione del piano (art. 29 Lst).

Lo strumento adottato:

a) indica i contenuti naturalistici protetti;

b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a IV dell’art. 13;

c) disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi, come pure le misure di valorizzazione;

d) individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.

b) decreto di protezione

(art. 13 cpv. 2, 14 e segg. legge)

Art. 15

Gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza nazionale e cantonale sono protetti mediante decreto di protezione, che

a) indica i contenuti naturalistici protetti;

b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;

c) disciplina almeno l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi; può inoltre stabilire le misure di valorizzazione.

La SST consulta i proprietari, i gestori e i Comuni interessati, in particolare sull’estensione della protezione e sui provvedimenti previsti, in vista dell’elaborazione del decreto di protezione.

Il decreto è adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato per trenta giorni presso i Comuni interessati, previo annuncio sul foglio ufficiale e avviso personale (per lettera semplice) ai proprietari interessati.

In presenza di una revisione o modifica del piano regolatore comunale, il decreto può essere coordinato con la procedura di piano regolatore giusta la Lst; si applica la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord). Di conseguenza:

a) il progetto di decreto è pubblicato per osservazioni contestualmente alla pubblicazione di cui all’art. 27 Lst;

b) il decreto è adottato contestualmente all’approvazione del piano regolatore giusta l’art. 29 cpv. 1 Lst.

Strumenti del Comune

(art. 16 legge)

Art. 16

I comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza locale sono protetti mediante il piano regolatore comunale, che:

a) indica i contenuti naturalistici protetti;

b) dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;

c) disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi, come pure le misure di valorizzazione;

d) individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.

Sezione 3

Gestione dei biotopi

Accordi di gestione

(art. 17 legge)

Art. 17

Gli accordi di gestione sono stabiliti per la durata di almeno sei anni.

Essi mirano a garantire la conservazione e il recupero del valore naturalistico del biotopo, mediante la definizione e l’adozione di adeguate modalità gestionali e tecniche, come pure con la delimitazione di zone cuscinetto attorno al biotopo, a protezione dalle attività suscettibili di comprometterne l’integrità.

Al gestore è riconosciuto un equo compenso per l’esecuzione delle misure di gestione definite dall’accordo, tenuto conto dei contributi già previsti dalla legislazione in materia di agricoltura; esso è stabilito in base ad una Direttiva cantonale emanata dal DT.

Capitolo 3

Protezione di flora, funghi e fauna

Prevenzione dall’estinzione delle specie

(art. 18 LPN; art. 14 OPN; art. 18 legge)

Art. 18

La prevenzione dall’estinzione delle specie ai sensi dell’art. 18 della legge, è perseguita in particolare mediante l’elaborazione di strategie, la definizione di specie prioritarie di conservazione e lo sviluppo di piani d’azione.

Le strategie analizzano la situazione dei gruppi di specie interessati e definiscono gli obiettivi di conservazione e gli attori coinvolti. I piani d’azione definiscono i comparti territoriali di particolare interesse per la singola specie, identificano gli spazi vitali, analizzano i fattori di minaccia e propongono le misure necessarie.

L’UNP, in collaborazione con il MCSN, elabora le strategie, definisce le specie prioritarie di conservazione a livello cantonale e sviluppa i relativi piani di azione.

Flora, funghi e licheni protetti

(art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge; art. 2 Legge raccolta funghi)

Art. 19

Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:

a) elencate nell’allegato 2 all’OPN;

b) elencate nell’allegato 1 al regolamento.

Sono vietati la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, la distruzione, il trasporto, l’offerta in vendita, la vendita e la compera delle specie vegetali e fungine e dei licheni protetti.

L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.

Raccolta di piante, fiori e licheni

(art. 18 cpv. 2 e 3 legge)

Art. 20

La raccolta di qualsiasi specie di piante, fiori e licheni che crescono allo stato selvatico, non protette ai sensi dell’art. 19, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.

Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev’essere chiesto il permesso all’UNP.

Raccolta di bacche

Art. 21

La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona.

La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l’uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l’utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente naturale.

L’UNP può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili.

L’autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della sorveglianza (art. 35).

Vegetazione ripuale

(art. 21 LPN, art. 20 legge)

Art. 22

È vietata la manomissione di ogni specie vegetale sulle rive di laghi, di stagni e di corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia).

L’UNP può concedere deroghe in casi eccezionali, segnatamente nell’ambito di interventi di valorizzazione di biotopi, rinaturazione e rivitalizzazione delle acque, nonché di progetti utili alla protezione contro le piene o strettamente d’ubicazione vincolata.

Fauna protetta

(art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge)

Art. 23

Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:

a) soggette a protezione giusta l’art. 7 legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;

b) elencate nell’allegato 3 all’OPN;

c) elencate nell’allegato 2 al regolamento.

È vietato, per malizia o a scopo alimentare o di lucro:

a) uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;

b) condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.

L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.

Cattura di animali

(art. 18 cpv. 3 legge)

Art. 24

La cattura di animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale, non protetti ai sensi dell’art. 23, è soggetta ad autorizzazione dell’UNP nei seguenti casi:

a) cattura a scopo di lucro;

b) cattura a scopo scientifico, didattico, terapeutico o collezionistico di specie particolarmente degne di protezione giusta l’art. 10 lett. e o all’interno di oggetti particolarmente degni di protezione giusta l’art. 10 lett. a-d.

È riservata la legislazione in materia di caccia e pesca.

Bandite di raccolta

(art. 21 legge)

Art. 25

Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di cinque anni, rinnovabili.

Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale della flora, della fauna o dei funghi; esse possono essere generali o limitate a singole specie.

L’UNP provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.

Capitolo 4

Protezione di rocce, minerali e fossili

Autorizzazioni

a) Principi

(art. 22 e segg. legge)

Art. 26

La ricerca e la raccolta di rocce e di minerali sono soggette all’autorizzazione del MCSN.

La ricerca e la raccolta di fossili sono vietate su tutto il territorio cantonale; il MCSN può concedere deroghe solo nell’ambito di studi scientifici condotti in collaborazione con il MCSN stesso.

Il cercatore deve avere con sé l’autorizzazione ed esibirla a richiesta delle persone incaricate della sorveglianza (art. 35).

b) Categorie di autorizzazione

(art. 23 legge)

Art. 27

Sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione personale (patente): ha validità annuale (1. gennaio – 31 dicembre) e si distingue in:

– autorizzazione scientifica, per comprovate finalità scientifiche

– autorizzazione commerciale, nei casi di vendita del materiale estratto con un introito annuo superiore a fr. 6'000.–

– autorizzazione dilettantistica, negli altri casi

b) autorizzazione per escursioni, rilasciata:

– a persone singole, al massimo per una settimana l’anno

– a gruppi di almeno cinque persone, su base giornaliera.

c) Richiesta

Art. 28

La richiesta di autorizzazione personale (patente) deve indicare:

a) i dati personali e il domicilio del richiedente;

b) lo scopo della ricerca.

Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:

a) la documentazione e le referenze che comprovino tale scopo;

b) l’indicazione delle zone di esplorazione;

c) l’oggetto specifico della ricerca e della raccolta;

d) la durata prevista dell’attività di ricerca e di raccolta.

d) Tasse

(art. 24 legge)

Art. 29

Sono stabilite le seguenti tasse:

a) per la patente scientifica: nessuna tassa;

b) per la patente commerciale:

  1. domiciliati nel Cantone: fr. 2’000.–

  2. domiciliati fuori Cantone: fr. 3’000.–

c) per la patente dilettantistica:

  1. domiciliati nel Cantone: fr. 150.–

  2. domiciliati fuori Cantone: fr. 250.–

  3. richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.–

d) per l’autorizzazione per escursioni:

  1. a persone singole (una settimana): fr. 70.–

  2. a gruppi di più di 5 persone:

– fino a 10 persone fr. 200.– al giorno

– da 11 a 20 persone fr. 350.– al giorno

– per più di 21 persone fr. 500.– al giorno.

e) Rifiuto o revoca

Art. 30

Il MCSN può negare o revocare le autorizzazioni senza indennità quando l’interesse pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle disposizioni di legge.

Mezzi per la ricerca e la raccolta

a) Principio

(art. 25 legge)

Art. 31

Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.

b) Deroghe

(art. 24 e 25 cpv. 3 legge)

Art. 32

Il MCSN può concedere deroghe per l’uso di esplosivi, macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (come sostanze chimiche, leve idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente, quando si tratti di singoli giacimenti il cui sfruttamento richieda necessariamente l’uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio.

È esclusa la concessione di deroghe la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti, come pure durante il periodo di caccia alta.

La richiesta di deroga deve contenere:

a) l’ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25’000) e la descrizione del giacimento;

b) le modalità di estrazione;

c) l’indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l’attività;

d) l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;

e) per l’uso di esplosivi, il permesso d’uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;

f) per l’uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, che preveda la copertura per almeno fr. 1’000'000.– per sinistro e per l’insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.

La concessione della deroga è soggetta alle seguenti tasse:

a) per l’uso di macchinari e mezzi non manuali o suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (ad esclusione degli esplosivi), fr. 250.–;

b) per l’uso di esplosivi, fr. 500.–.

Informazione, presentazione e consegna

(art. 27 e segg. legge)

Art. 33

I cercatori sono tenuti a notificare al MCSN una lista dettagliata dei ritrovamenti effettuati, nel caso delle patenti entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello del rilascio, rispettivamente entro 60 giorni nel caso delle autorizzazioni per escursioni.

Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al MCSN.

I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico, nonché i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche, devono essere sempre consegnati al MCSN.

Bandite di ricerca e di raccolta

(art. 29 legge)

Art. 34

Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni, rinnovabili.

Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento dell’ambiente naturale.

Il MCSN provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.

TITOLO IV

Disposizioni organizzative e finanziarie

Capitolo 1

Sorveglianza

Sorveglianza

(art. 30 cpv. 2 legge)

Art. 35

La sorveglianza del territorio, e segnatamente delle componenti naturali, compete all’UNP, al corpo delle guardie della natura (art. 36 e segg.), al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca, alla polizia, agli altri servizi del Cantone ed a terzi delegati dal DT.

Essi segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN per rocce, minerali e fossili, ogni intervento non conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio.

Il DT coordina le attività di sorveglianza.

Guardie della natura

a) Costituzione e requisiti

(art. 30 cpv. 3 legge)

Art. 36

Il corpo delle guardie della natura (in seguito guardie) è costituito da persone che collaborano a titolo volontario alle attività di protezione della natura del DT, nei limiti dei compiti loro assegnati.

Le guardie devono adempiere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto l’età di diciotto anni;

b) essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell’esercizio dei diritti civili;

c) essere incensurati e di condotta irreprensibile.

b) Compiti

Art. 37

Le guardie della natura:

a) sensibilizzano e informano la popolazione in merito al valore del paesaggio e delle sue componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme giuridiche;

b) effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato di conservazione dei biotopi, dei geotopi e delle aree protette;

c) vigilano sull’applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili;

d) segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN, ogni intervento non conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio;

e) nell’ambito delle loro mansioni, possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali competenti in materia di foreste, della protezione delle acque, della caccia e della pesca, nonché con la polizia cantonale e comunale.

c) Designazione

Art. 38

Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si annunciano all’UNP.

Le guardie sono designate dal DT dopo aver seguito un corso di formazione e superato un esame di idoneità.

Dopo aver prestato dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al direttore del DT, esse ricevono una tessera di legittimazione della validità di tre anni.

L’UNP procede al rinnovo della tessera, previa verifica delle attività svolte e dell’aggiornamento delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio.

d) Prestazioni dell’UNP

Art. 39

L’UNP:

a) organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;

b) provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di aggiornamento;

c) organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.

Esso provvede affinché le guardie ricevano:

a) la tessera di legittimazione;

b) buste affrancate per la corrispondenza;

c) le leggi e i regolamenti necessari;

d) materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;

e) le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.

e) Servizio

Art. 40

Le guardie svolgono la loro attività sotto la direzione e per conto dell’UNP.

Esse devono prestare almeno 50 ore di servizio all’anno e sono tenute a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall’UNP.

Nell’ambito delle loro mansioni, le guardie:

a) si attengono al principio dell’oggettività, della correttezza e del comportamento diligente;

b) si presentano con la tessera di legittimazione, che deve essere sempre esibita prima di ogni intervento;

c) osservano il segreto d’ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del servizio.

Le guardie svolgono il servizio gratuitamente. In casi particolari l’UNP può riconoscere un rimborso per spese direttamente legate all’attività svolta o all’acquisto di materiale.

f) Sorveglianza dei biotopi e dei geotopi

Art. 41

Salvo accordi particolari con l’UNP, ogni guardia è tenuta a sorvegliare almeno due biotopi o geotopi d’importanza nazionale o cantonale.

I biotopi o geotopi devono essere visitati regolarmente. Per ogni visita deve essere compilato un rapporto.

Le guardie collaborano con i Comuni per la tutela dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.

g) Resoconto dell’attività

Art. 42

Le guardie sono tenute a rendere conto all’UNP dell’attività svolta.

A tal fine, esse:

a) redigono un diario, nel quale indicano in forma schematica la data, il luogo, la durata e l’esito di ogni intervento;

b) compilano un rapporto annuale che, unitamente al diario, deve essere consegnato all’UNP entro il 15 gennaio dell’anno seguente.

h) Coordinatori regionali

Art. 43

Il coordinamento delle attività su scala regionale può essere assunto da una guardia designata dall’UNP.

Il coordinatore aiuta le guardie nell’esercizio dei loro compiti, crea occasioni di incontro e di formazione, funge da contatto con l’UNP e anima il gruppo.

i) Fine del servizio

Art. 44

Il mancato rinnovo della tessera di legittimazione comporta la fine del rapporto di servizio.

Ogni guardia può interrompere il rapporto di servizio inoltrando le proprie dimissioni all’UNP. Il DT ratifica le dimissioni.

La guardia che non adempie coscienziosamente ai propri doveri o che contravviene alle disposizioni di legge o di regolamento può essere sospesa dalle sue funzioni dall’UNP e destituita dal DT.

La cessazione del rapporto di servizio comporta l’obbligo di restituzione della tessera di legittimazione e delle buste affrancate per la corrispondenza.

Capitolo 2

Disposizioni finanziarie

Contributo comunale per la protezione e la gestione

di oggetti d’importanza nazionale e cantonale

(art. 34 cpv. 2 legge)

Art. 45

Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli art. 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri:

forza finanziaria contributo massimo

debole 10%

media 15%

forte 25%.

Contributo cantonale per la protezione e la gestione

di oggetti d’importanza locale

(art. 35 cpv. 2 legge)

Art. 46

Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli art. 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri, di principio:

forza finanziaria contributo massimo

debole 50%

media 35%

forte 20%.

In casi eccezionali, il contributo ai Comuni a debole capacità finanziaria può essere aumentato sino all’80%.

TITOLO V

Misure provvisionali

Misure provvisionali

(art. 37 legge)

Art. 47

Il DT o il Municipio ordinano misure provvisionali per gli oggetti protetti o particolarmente degni di protezione esposti a minaccia.

Convalida

(art. 38 legge)

Art. 48

La misura provvisionale adottata per oggetti particolarmente degni di protezione è convalidata da qualsiasi atto dell’autorità competente ad istituire la protezione, da cui traspaia la volontà di dare avvio alla procedura di protezione.

TITOLO VI

Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Contravvenzioni

(art. 40 ss. legge)

Art. 49

I delitti puniti dalla legge federale (art. 24 LPN) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.

Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 24a LPN), come pure le contravvenzioni al diritto cantonale, sono perseguite giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010:

a) dalla DSTM, rispettivamente dalla SST fino a fr. 10’000.–;

b) dalla Divisione dell’ambiente (DA), nella misura in cui riguardano la protezione di rocce, minerali e fossili.

Sequestro

Art. 50

I servizi incaricati della sorveglianza (art. 35) possono sequestrare oggetti a norma dell’art. 263 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, in particolare se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova o confiscati.

Confisca

(art. 42 legge)

Art. 51

La confisca degli oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma dell’art. 24a LPN o del diritto cantonale è stabilita nell’ambito della decisione di contravvenzione.

Obbligo di ripristino

(art. 43 legge)

Art. 52

Il ripristino è ordinato dal DT per gli oggetti d’importanza nazionale o cantonale; dal Municipio, sentita la SST, per quelli d’importanza locale.

Ricorsi

(art. 45 legge)

Art. 53

Contro le decisioni del DT, della DSTM, della SST, dell’UNP e del MCSN è dato ricorso al Consiglio di Stato giusta la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 54

Sono abrogati:

– il regolamento sulle guardie della natura del 1. luglio 2003;

– il regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili del 25 gennaio 2005;

– il regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi del 1. luglio 1975.

Entrata in vigore

Art. 55

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Norma transitoria

Art. 56

La Riserva naturale della foce della Maggia e l’art. 4 del regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi del 1. luglio 1975, sulla cui base è stata istituita, restano in vigore sino all’adozione e alla crescita in giudicato di un corrispondente decreto di protezione ai sensi dell’art. 14 della legge.

Le riserve naturali e le zone di protezione istituite dai piani regolatori comunali a tutela di biotopi d’importanza nazionale e cantonale restano in vigore sino alla loro sostituzione mediante decreti di protezione ai sensi dell’art. 15.

Pubblicato nel BU 2013, 43.

Allegato 1: flora, funghi e licheni protetti

Nome scientificoItaliano
TracheophytaPiante vascolari
Achillea clavenae L.Millefoglio di Clavena
Aconitum anthora L.Aconito antora
Acorus calamus L.Calamo aromatico
Adenophora liliifolia (L.) A. DC.Campanella odorosa
Adonis aestivalis L.Adonide estiva
Adonis annua L.Adonide annua
Adonis flammea Jacq.Adonide scarlatta
Aethionema saxatile (L.) R. Br.Erba storna carnicina
Agrostemma githago L.Gittaione comune
Agrostis schleicheri Jord. & Verl.Cappellini di Schleicher
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.Iva artritica
Allium rotundum L.Aglio arrotondato
Allium scorodoprasum L.Aglio romano, Rocambola
Alyssum alyssoides (L.) L.Alisso annuo
Anagallis minima (L.) E. H. L. KrauseCentonchio minore
Anemone baldensis L.Anemone del Monte Baldo
Anemone narcissiflora L.Anemone narcissino
Anogramma leptophylla (L.) LinkFelcetta annuale
Apium nodiflorum (L.) Lag.Sedano d’acqua
Aquilegia einseleana F. W. SchultzAquilegia di Einsele
Aquilegia vulgaris L.Aquilegia comune
Arabis auriculata Lam.Arabetta orecchiuta
Aristolochia rotunda L.Aristolochia rotonda
Artemisia borealis Pall.Assenzio nano
Asplenium adulterinum MildeAsplenio ibrido
Asplenium billotii F. W. SchultzAsplenio lanceolato
Asplenium foreziense MagnierAsplenio foresiaco
Astragalus leontinus WulfenAstragalo di Lienz
Astragalus monspessulanus L.Astragalo rosato
Atriplex prostrata DC.Atriplice comune
Bidens cernua L.Forbicina intera
Biscutella cichoriifolia Loisel.Biscutella maggiore
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.Centauro giallo
Bromus grossus DC.Forasacco del farro
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst.Erba-perla azzura
Bunium bulbocastanum L.Bulbocastano comune
Calamintha ascendens Jord.Mentuccia ascendente
Calendula arvensis L.Fiorrancio selvatico
Calepina irregularis (Asso) Thell.Miagro rostellato
Camelina microcarpa DC.Dorella minore
Campanula bononiensis L.Campanula bolognese
Campanula cenisia L.Campanula del Moncenisio
Campanula cervicaria L.Campanula ruvida
Campanula thyrsoides L.Campanula gialla
Cardamine matthioli MorettiBilleri di Mattioli
Carex diandra SchrankCarice tondeggiante
Carex dioica L.Carice dioica
Carex fimbriata SchkuhrCarice sfrangiata
Carex otrubae Podp.Carice nemorosa
Carex vulpina L.Carice volpina
Carpesium cernuum L.Capo-chino comune
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.Gramignone di palude
Cerastium arvense subsp. suffruticosum (L.) Ces.Peverina suffruticosa
Cerastium austroalpinum KunzPeverina di Carinzia
Ceratophyllum submersum L.Ceratofillo sommerso
Cistus salviifolius L.Cisto femmina, Brentina, Scornabecco
Cladium mariscus (L.) PohlFalasco
Clematis alpina (L.) Mill.Clematite alpina
Colutea arborescens L.Vesicaria
Cyperus rotundus L.Zigolo infestante
Cyperus serotinus Rottb.Zigolo tardivo
Cytisus emeriflorus Rchb.Citiso insubrico
Dianthus monspessulanus L.Garofano di bosco
Diphasiastrum complanatum (L.) HolubLicopodio spinato
Diphasiastrum issleri (Rouy) HolubLicopodio di Issler
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) HolubLicopodio cipressino
Dipsacus pilosus L.Scardaccione peloso
Doronicum pardalianches L.Doronico medicinale
Draba nemorosa L.Draba dei boschi
Draba tomentosa Clairv.Draba tomentosa
Dracunculus vulgaris SchottDragontea, Erba Serpona
Elatine alsinastrum L.Pepe d’acqua maggiore
Elatine hexandra (Lapierre) DC.Pepe d’acqua a sei stami
Elatine hydropiper L.Pepe d’acqua ad otto stami
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.Giunchina aghiforme
Eleocharis atropurpurea (Retz.) C. PreslGiunchina minore
Eleocharis mamillata H. Lindb.Giunchina mammellonata
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.Giunchina ovata
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.Giunchina con una brattea
Epilobium lanceolatum Sebast. & MauriGarofanino lanceolata
Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F. W. Schultz) NymanGarofanino di Lamy
Equisetum x trachyodon A. Br.Equiseto con denti ruvidi
Euphorbia palustris L.Euforbia lattaiola
Euphrasia christii GremliEufrasia di Christ
Euphrasia cisalpina PugsleyEufrasia cisalpina
Falcaria vulgaris Bernh.Falcaria comune
Filago lutescens Jord.Bambagia rossastra
Filago minima (Sm.) Pers.Bambagia minima
Filago pyramidata L.Bambagia spatolata
Filago vulgaris Lam.Bambagia germanica
Filipendula vulgaris MoenchOlmaria peperina
Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.Zigolo annuale
Gagea minima (L.) Ker Gawl.Cipollaccio minore
Gagea villosa (M. Bieb.) SweetCipollaccio dei campi
Galanthus nivalis L.Bucaneve
Galium boreale L.Caglio boreale
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.Forasacchino
Genista sagittalis L.Ginestra alata
Gentiana alpina Vill.Genziana acaule
Gentiana anisodonta BorbásGenziana delle Dolomiti
Gentiana cruciata L.Genziana minore
Gentiana germanica Willd.Genziana germanica
Gentiana insubrica KunzGenziana insubrica
Gentiana lutea L.Genziana maggiore
Globularia nudicaulis L.Vedovelle alpine
Gratiola officinalis L.Graziella
Groenlandia densa (L.) Fourr.Brasca a foglie opposte
Helianthemum apenninum (L.) Mill.Eliantemo degli Appennini
Helleborus niger L.Elleboro bianco, Rosa di Natale
Hieracium cymosum L.Sparviere corimboso
Hippuris vulgaris L.Coda di cavallo
Holoschoenus romanus (L.) FritschGiunchetto
Horminum pyrenaicum L.Ormino
Hydrocharis morsus-ranae L.Morso di Rana
Hypericum hirsutum L.Erba di San Giovanni irsuta
Hypochaeris glabra L.Costolina liscia
Inula britannica L.Enula laurentiana
Inula hirta L.Enula scabra
Inula salicina L.Enula aspra
Inula spiraeifolia L.Enula uncianata
Iris graminea L.Giaggiolo susinario
Isoëtes echinospora DurieuCalamaria setacea
Isoëtes lacustris L.Calamaria lacustre
Juncus ambiguus Guss.Giunco delle rane
Juncus arcticus Willd.Giunco artico
Juncus squarrosus L.Giunco delle torbiere
Juncus tenageia L. f.Giunco delle pozze
Knautia transalpina (H. Christ) Briq.Ambretta sudalpina
Knautia velutina Briq.Ambretta vellutata
Leontodon incanus subsp. tenuiflorus (Gaudin) Schinz & R. KellerDente di leone insubrico
Leontopodium alpinum Cass.Edelweiss, Stella alpina
Leucojum vernum L.Campanelle comuni
Limosella aquatica L.Limosella
Linaria repens (L.) Mill.Linajola striata
Littorella uniflora (L.) Asch.Littorella
Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & BurdetVedovina strisciante
Lonicera etrusca SantiCaprifoglio etrusco
Ludwigia palustris (L.) ElliottPorracchia dei fossi
Lythrum hyssopifolia L.Salcerella con foglie d’issopo
Melampyrum arvense L.Spigarola campestre
Menyanthes trifoliata L.Trifoglio fibrino
Minuartia capillacea (All.) Graebn.Minuartia capillare
Minuartia cherlerioides subsp. rionii (Gremli) FriedrichMinuartia di Rion
Minuartia rubra (Scop.) McNeillMinuartia fastigiata
Moenchia mantica (L.) Bartl.Peverina di Mantico
Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) WaltersPendolino minore
Muscari botryoides (L.) Mill.Muscari azzurro
Muscari neglectum Guss.Muscari ignorato
Myosotis discolor Pers.Nontiscordardimè cangiante
Najas minor All.Ranocchina minore
Narcissus poëticus L.Narciso selvatico
Narcissus pseudonarcissus L.Narciso trombone
Narcissus radiiflorus Salisb.Narciso a foglie strette
Narcissus x verbanensis (Herb.) M. Roem.Narciso del Lago Maggiore
Nigella arvensis L.Damigella campestre
Notholaena marantae (L.) Desv.Felcetta lanosa
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.Perlina rossa
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.Lupinella dei colli
Ononis natrix L.Ononide bacaja
Onopordum acanthium L.Onopordo tomentoso
Ophioglossum vulgatum L.Ofioglosso comune
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (A. Kern.) HegiLatte di gallina a foglie effimere
Orobanche artemisiae-campestris GaudinSucciamele dell’assenzio di campo
Orobanche lucorum F. W. SchultzSucciamele del crespino
Orobanche lutea Baumg.Succiamele prataiolo
Orobanche major L.Succiamele della centaurea
Orobanche ramosa L.Succiamele ramoso
Osmunda regalis L.Felce florida, Osmunda regale
Oxytropis campestris subsp. tyroliensis (Fritsch) Leins & Merxm.Astragalo delle Alpi tirolesi
Pedicularis gyroflexa Vill.Pedicolare spiralata
Phleum paniculatum Huds.Codolina lima
Polycnemum arvense L.Canforata selvatica
Polycnemum majus A. BraunCanforata maggiore
Polygonum amphibium L.Poligono anfibio
Potamogeton filiformis Pers.Brasca filiforme
Potamogeton friesii Rupr.Brasca di Fries
Potamogeton plantagineus Roem. & Schult.Brasca arrossata
Potentilla alpicola Fauc.Cinquefoglia alpicola
Potentilla grammopetala MorettiCinquefoglia a petali sottili
Potentilla inclinata Vill.Cinquefoglia cenerognola
Primula halleri J. F. Gmel.Primula di Haller
Pseudostellaria europaea Schaeftl.Centocchio bulboso
Pteris cretica L.Pteride di Creta
Pulicaria vulgaris Gaertn.Incensaria fetida
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre s.str.Pulsatilla alpina
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.Pulsatilla montana
Pyrola chlorantha Sw.Piroletta verdastra
Pyrus nivalis Jacq.Pero alpino
Pyrus pyraster Burgsd.Pero selvatico
Ranunculus aquatilis L.Ranuncolo acquatico comune
Ranunculus lingua L.Ranuncolo delle canne
Ranunculus peltatus SchrankRanuncolo peltato
Ranunculus reptans L.Ranuncolo reptante
Ranunculus sardous CrantzRanuncolo sardo
Ranunculus sceleratus L.Ranuncolo tossico
Ranunculus thora L.Ranuncolo erba-tora
Rhinanthus antiquus (Sterneck) Schinz & Thell.Cresta di gallo bergamasco
Rhododendron hirsutum L.Rododendro irsuto
Rosa elliptica TauschRosa a foglie ellittiche
Rosa jundzillii BesserRosa di Jundzill
Rosa majalis Herrm.Rosa cannella
Rosa montana ChaixRosa montana
Rosa sherardii DaviesRosa di Sherard
Ruta graveolens L.Ruta comune
Salix apennina A. K. SkvortsovSalice dell’Appennino
Salix laggeri Wimm.Salice di Lagger
Salix repens L.Salice strisciante
Salix x hegetschweileri HeerSalice di Hegetschweiler
Saponaria lutea L.Saponaria gialla
Saxifraga diapensioides BellardiSassifraga simile a diapensia
Saxifraga exarata subsp. pseudoexarata (Braun-Blanq.) D. A. WebbSassifraga pseudosolcata
Saxifraga mutata L.Sassifraga gialla
Scheuchzeria palustris L.Giuncastrello delle torbiere
Schoenoplectus lacustris (L.) PallaGiunco da stuoje, Lisca lacustre
Schoenoplectus supinus (L.) PallaLisca prostrata
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) PallaLisca del Tabernemontano
Schoenoplectus triqueter (L.) PallaLisca trigona
Sedum hispanicum L.Borracina glauca
Senecio incanus subsp. insubricus (Chenevard) Braun-Blanq.Senecione d’Insubria
Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.Silao
Silene flos-jovis (L.) Clairv.Crotonella fior di Giove
Silene saxifraga L.Silene sassifraga
Sparganium emersum RehmannColtellaccio a fusto semplice
Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) DominColtellaccio a frutti piccoli
Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K. Richt.Coltellaccio negletto
Sparganium minimum Wallr.Coltellaccio minore
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.Lenticchia d’acqua maggiore
Stachys arvensis (L.) L.Stregona minore
Staphylea pinnata L.Lacrime di Giobbe, Pistacchio falso
Tephroseris capitata (Wahlenb.) Griseb. & SchenkSenecione capitato
Teucrium botrys L.Camedrio secondo
Teucrium scordium L.Camedrio scordio
Thalictrum morisonii C. C. Gmel.Pigamo lucido
Thalictrum simplex L.Pigamo erba-scopaia
Thelypteris palustris SchottFelce palustre
Thlaspi rotundifolium subsp. corymbosum Gremli
Thlaspi sylvium GaudinErba storna piemontese
Thlaspi virens Jord.Erba storna verdeggiante
Trientalis europaea L.Trientalis
Trifolium ochroleucon Huds.Trifoglio bianco-giallo
Trifolium scabrum L.Trifoglio scabro
Trifolium striatum L.Trifoglio striato
Typha angustifolia L.Lisca a foglie strette
Umbilicus rupestris (Salisb.) DandyOmbelico di Venere
Utricularia australis R. Br.Erba-vescica delle risaie
Utricularia bremii HeerErba-vescica di Bremi
Utricularia minor L.Erba-vescica minore
Vaccaria hispanica (Mill.) RauschertCetino dei campi
Veratrum album L. s.str.Veratro bianco, Veratro comune
Veratrum nigrum L.Veratro nero
Verbascum pulverulentum Vill.Verbasco a candelabro
Veronica fruticulosa L.Veronica rosea
Veronica montana L.Veronica montana
Veronica scutellata L.Veronica delle paludi
Veronica triphyllos L.Veronica trifogliata
Veronica verna L.Veronica primaverile
Viola kitaibeliana Schult.Viola di Kitaibel
Viola pinnata L.Viola pennata
Viola pumila ChaixViola minore
Vitis silvestris C. C. Gmel.Vite selvatica
Vulpia bromoides (L.) GrayPaléo bromoide
Woodsia pulchella Bertol.Felcetta glabra
CharaceaeCaracee
Chara denudata A. Braun
Chara polyacantha A.Braun
Chara tenuispina A. Braun
Nitella flexilis (Linné) Agardh
Nitella tenuissima (Desvaux) Kützing
BryophytaBriofite (muschi, epatiche, antocerote)
Acaulon muticum (Hedw.) C. Müll.
Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll.
Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.
Anacamptodon splachnoides (Brid.) Brid.
Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.
Andreaea crassinervia Bruch
Andreaea heinemannii Hampe & Müll.Hal.
Anoectangium hornschuchianum (Hook.) ex Hornsch.
Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp.
Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp.
Asterella saccata (Wahlenb.) Evans
Barbula bicolor (B., S. & G.) Lindb.
Barbula revoluta Brid.
Barbula vinealis vinealis Brid.
Bartramia subulata B. & S.
Brachydontium trichodes (Web.) Milde
Brachythecium geheebii Milde
Braunia alopecura (Brid.) Limpr.
Bryum blindii B.,S.&G.
Bryum gemmiparum De Not.
Bryum mildeanum Jur.
Bryum muehlenbeckii B., S. & G.
Bryum neodamense C. Müll.
Bryum uliginosum uliginosum (Brid.) B. & S.
Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
Campylopus oerstedianus (C. Müll.) Mitt.
Cephaloziella elegans (Heeg) Schiffn.
Cephaloziella grimsulana (Gott. & Rabenh.) Lac.
Cephaloziella phyllacantha (Mass. & Carest.) K. Müll.
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. & S.
Cinclidotus mucronatus (Brid.) Mach.
Crossidium aberrans Holz. & Bartr.
Desmatodon cernuus (Hüb.) B. & S.
Desmatodon systylius Schimp.
Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth.
Dicranodontium uncinatum (Harv.) Jaeg.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.
Drepanocladus sendtneri (H. Müll.) Warnst.
Encalypta affinis affinis Hedw. f.
Encalypta longicolla Bruch
Entodon cladorrhizans cladorrhizans (Hedw.) C. Müll.
Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul.
Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.
Fissidens celticus J.A. Paton
Fossombronia foveolata Lindb.
Funaria microstoma Schimp.
Funaria muhlenbergii Turn.
Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.
Funaria pulchella Philib.
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
Grimmia apiculata Hornsch.
Grimmia teretinervis Limpr.
Hygrohypnum alpinum (Lindb.) Loeske
Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth.
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske
Hygrohypnum norvegicum (Schimp.) Amann & Meyl.
Hypnum sauteri Schimp.
Leptodontium styriacum (Jur.) Limpr.
Mannia androgyna (L.) Evans
Marsupella revoluta (Nees) Dum.
Neckera menziesii Hook.
Neckera pennata pennata Hedw.
Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.) Brid.
Oreoweisia torquescens (Brid.) Wijk & Marg.
Orthothecium chryseon (Schwaegr.) Schimp.
Orthotrichum alpestre B., S. & G.
Orthotrichum callistomum B., S. & G.
Orthotrichum microcarpum De Not.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Orthotrichum stellatum Brid.
Orthotrichum urnigerum Myr.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Phascum floerkeanum Web. & Mohr
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid.
Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb.
Plagiothecium neckeroideum Schimp.
Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.
Pohlia muyldermansii Wilcz. & Demar.
Pohlia vexans (Limpr.) Lindb. f.
Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.
Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.
Rhynchostegiella jacquinii (Garov.) Limpr.
Riccia bifurca Hoffm.
Riccia canaliculata Hoffm.
Riccia cavernosa Hoffm.
Riella notarisii (Mont.) Mont.
Scapania gymnostomophila Kaal.
Scapania helvetica Gott.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce
Scorpidium turgescens (T. Jens.) Loeske
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Seligeria oelandica C. Jens. & Medel.
Tayloria acuminata Hornsch.
Tayloria hornschuchii (Grev. & Arn.) Broth.
Tayloria splachnoides (Schwaegr.) Hook.
Tetraplodon urceolatus B., S. & G.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Thuidium virginianum (Brid.) Schimp.
Tortula brevissima Schiffn.
Tortula canescens Mont.
Tortula fragilis Tayl.
Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.
Tortula obtusifolia (Schwaegr.) Math.
Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth
Tortula sinensis (C. Müll.) Broth.
Trematodon brevicollis Hornsch.
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.
Zygodon gracilis Wils.
LichenesLicheni
Acarospora nodulosa (Dufour) Hue
Arthonia cinereopruinosa (Pers.) Nyl.
Arthonia elegans (Pers.) A. L. Sm.
Arthonia helvola Schaer.
Arthonia medusula (Ach.) Almq.
Arthonia pruinata (Nyl.) Nyl.
Arthothelium spectabile A. Massal.
Arthrorhaphis vacillans Th. Fr.
Bacidia auerswaldii (Stizenb.) Mig.
Bacidia fraxinea Lönnr.
Bacidia friesiana (Hepp) Körb.
Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.
Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw.
Buellia arnoldii Servít
Buellia asterella Poelt & Sulzer
Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.
Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant.
Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
Cladonia peziziformis (With.) J. R. Laundon
Cladonia polycarpoides Nyl.
Cladonia turgida Ehrh. ex Hoffm.
Cladonia uliginosa (Ahti) Ahti
Collema conglomeratum Hoffm.
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz
Gomphillus calycioides (Duby) Nyl.
Heppia lutosa (Ach.) Nyl.
Lecanographa amylacea (Pers.) Egea & Torrente
Massalongia carnosa (Dicks.) Körb.
Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory
Peltigera hymenina (Ach.) Duby
Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr.
Pertusaria trachythallina Erichsen
Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal
Rinodina intermedia Bagl.
Rinodina laxa H. Magn.
Rinodina polyspora Th. Fr.
Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux & Sérus.
Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr.
Thelenella modesta (Nyl.) Nyl.
Thelenidia monosporella Nyl.
Thelocarpon imperceptum (Nyl.) Mig.
Toninia lutosa (Ach.) Timdal
FungiFunghi
Armillaria ectypa (Fr.: Fr.) Lamoure
Cortinarius caesiocortinatus Jul. Schaeff.
Entoloma roseum (Longyear) Hesler
Gastrosporium simplex Mattir.
Inocybe humilis J. Favre
Inocybe hygrophorus Kühner
Lactarius luteolus Peck
Leucopaxillus macrocephalus (Schulzer) Bohus
Lobulicium occultum K.H. Larss. & Hjortstam
Melanophyllum eyrei (Massee) Singer
Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm.
Mycena mucor (Batsch) Quél.
Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill
Russula galochroa (Fr.) Fr.
Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers.
Skeletocutis lilacina A. David & Jean Keller
Stropharia hornemannii (Fr.) S. Lundell & Nannf.
Tricholoma roseoacerbum A. Riva
Tulostoma melanocyclum Bres.

Allegato 2: fauna protetta

InvertebrataInvertebrati
AnellidaAnellidi
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758Sanguisuga medicinale
MolluscaMolluschi
Cecilioides veneta (Strobel, 1855)
Chilostoma achates adelzona (Rossmässler, 1835)
Chilostoma cingulatum cingulatum (S. Studer, 1820)
Chilostoma cingulatum tigrinum (De Cristofori & Jan, 1832)
Chondrina generosensis H. Nordsieck, 1962
Chondrina megacheilos (De Cristofori & Jan, 1832)
Graziana quadrifoglio Haase, 2003
Helix pomatia Linnaeus, 1758Lumaca («di Borgogna»)
Limacus flavus (Linnaeus, 1758)
Marstoniopsis insubrica (Küster, 1853)
Mediterranea (Oxychilus) adamii (Westerlund, 1886)
Pupilla bigranata (Rossmässler, 1839)
Solatopupa similis (Bruguière, 1792)
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
IsopodaIsopodi
Androniscus dentiger subterraneus Verhoeff, 1908
Calconiscellus gibbosus Carl, 1908
Leucocyphoniscus verruciger Verhoeff, 1908
InsectaInsetti
EphemeropteraEfemerotteri
Ephoron virgo (Olivier, 1791)
Heptagenia coerulans Rostock, 1877
Heptagenia longicauda (Stephens, 1836)
Nigrobaetis niger (Linné, 1761)
OdonataOdonati (libellule)
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)Agrion ornato
Lestes virens vestalis Rambur, 1842Leste virente
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)Simpetro piemontese
PlecopteraPlecotteri
Besdolus ventralis (Pictet, 1841)
Brachyptera braueri (Klapalek, 1900)
Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841)
Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832)
Isogenus nubecula Newman, 1833
Isoperla orobica Ravizza, 1975
Leuctra sesvenna Aubert, 1953
Leuctra vinconi aubertorum Ravizza & Ravizza Dematteis, 1994
Perla abdominalis Burmeister, 1839
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)
Taeniopteryx schoenemundi Mertens, 1923
Xanthoperla apicalis (Newman, 1836)
OrthopteraOrtotteri (grilli e cavallette)
Bryodemella tuberculata (Fabricius, 1775)
Melanogryllus desertus (Pallas, 1771)
Odontopodisma decipiens Nadig, 1980
Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835)
Tetrix tuerki (Krauss, 1876)
Xya variegata Latreille, 1809
TrichopteraTricotteri
Agrypnia picta Kolenati, 1848
Anabolia lombarda Ris, 1897
Athripsodes leucophaeus (Rambur, 1842)
Brachycentrus montanus Klapalek, 1892
Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834
Drusus alpinus (Meyer-Dür, 1875)
Hydroptila insubrica Ris, 1903
Hydroptila martini Marshall, 1977
Hydroptila rheni Ris, 1896
Hydroptila tigurina Ris, 1894
Limnephilus affinis Curtis, 1834
Limnephilus politus McLachlan, 1865
Micrasema minimum McLachlan, 1876
Microptila minutissima Ris, 1897
Orthotrichia angustella McLachlan, 1865
Oxyethira simplex Ris, 1897
Platyphylax frauenfeldi (Brauer, 1857)
Rhyacophila orobica Moretti, 1991
Rhyacophila pascoei McLachlan, 1879
Stactobia eatoniella McLachlan, 1880
Stactobiella risi (Felber, 1908)
Tinodes luscinia Ris, 1903
Tinodes sylvia Ris, 1903
Wormaldia mediana McLachlan, 1878
Wormaldia subnigra McLachlan, 1865
LepidopteraLepidotteri (farfalle e falene)
Bembecia albanensis (Rebel, 1918)
Bijugis bombycella helvetica (Trautmann, 1914)
Bijugis bombycella helvetica Wehrli, 1923
Brevantennia siederi (Sauter, 1954)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
Chelis simplonica (Boisduval, 1840)
Coscinia striata Linnaeus, 1758
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Dahlica ticinensis (Hättenschwiler, 1977)
Erebia styx triglites (Freyer, 1834)
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Megalophanes turatii (Staudinger, 1877)
Orgyia recens (Hübner, 1819)
Rebelia ferruginans Rebel, 1937
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Thumatha senex (Hübner, 1808)
ColeopteraColeotteri
Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)
Agonum carbonarium Dejean, 1828
Agonum versutum Sturm, 1824
Agrilus antiquus Mulsant & Rey, 1863
Amara anthobia A. Villa & G.B. Villa, 1833
Amara cursitans Zimmermann, 1832
Amara fulvipes (Audinet-Serville, 1821)
Amara nigricornis C.G. Thomson, 1857
Amblystomus niger (Heer, 1841)
Anommatus besucheti Dajoz, 1973
Anommatus dentatus Dajoz, 1973
Anommatus scherleri Dajoz, 1973
Apristus europaeus Mateu, 1980
Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)
Bathysciola tarsalis (Kiesenwetter, 1861)
Bembidion bugnioni K. Daniel, 1902
Bembidion coeruleum Audinet-Serville, 1821
Bembidion doderoi Ganglbauer, 1891
Bembidion foraminosum Sturm, 1825
Bembidion inustum Jacquelin du Val, 1857
Bembidion penninum Netolitzky, 1918
Bembidion scapulare oblongum Dejean, 1831
Boldoria robiatii Reitter, 1889
Boldoriella tedeschii (Sciaky, 1977)
Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)
Calathus rubripes Dejean, 1831
Calosoma maderae (Fabricius, 1775)
Carabus castanopterus A. Villa & G.B. Villa, 1833
Carabus lepontinus Born, 1908
Carabus monticola Dejean, 1826
Cephennium helveticum Machulka, 1930
Cephennium montanum Reitter, 1884
Cephennium stolzi Machulka, 1932
Cychrus angustatus Hoppe & Hornschuch, 1825
Dichotrachelus lepontinus Osella, 1971
Dolichus halensis (Schaller, 1783)
Duvalius longhii (Comolli, 1837)
Dyschirius thoracicus (P. Rossi, 1790)
Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792
Euconnus eppelsheimi Croissandeau, 1893
Euplectus validus Besuchet, 1958
Geostiba zeithammeri (Bernhauer, 1940)
Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant & Rey, 1861)
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Harpalus flavicornis Dejean, 1829
Harpalus marginellus Gyllenhal, 1827
Harpalus modestus Dejean, 1829
Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923
Laemostenus macropus (Chaudoir, 1861)
Lebia scapularis scapularis (Geoffroy, 1785)
Lebia trimaculata (Villers, 1789)
Leptinus seriatus Dodero, 1916
Leptusa brixiensis Pace, 1979
Leptusa fauciumredortae Scheerpeltz, 1972
Leptusa media (ticinensis) Scheerpeltz, 1973
Leptusa monguzzii (schilleri) Pace, 1989
Metrotyphlus serianensis besucheti Pace, 1976
Neoplinthus caprae F. Solari, 1941
Notiophilus substriatus G.R. Waterhouse, 1833
Orestia heikertingeri Leonardi, 1975
Otiorhynchus heerii Stierlin, 1858
Otiorhynchus lombardus Stierlin, 1866
Paederus melanurus Aragona, 1830
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812)
Poecilium pusillum (Fabricius, 1787)
Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824
Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822)
Protaetia angustata (Germar, 1817)
Pselaphogenius quadricostatus (Reitter, 1844)
Pterostichus rutilans (Dejean, 1828)
Pygoxyon lombardum Binaghi, 1943
Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774)
Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)
Stomis rostratus rostratus (Duftschmid, 1812)
Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828)
Tachyura hoemorrhoidalis (Ponza, 1805)
Tanythrix edurus (Dejean, 1828)
Trechus piazzolii Focarile, 1950
Trechus pochoni Jeannel, 1939
Trechus schaumi Pandellé, 1867
Trechus strasseri Ganglbauer, 1891
Trichotichnus rimanus Schauberger, 1936
Ubychia leonhardi ticinensis Reitter, 1914
HymenopteraImenotteri
Anthidium loti Perris, 1852
Anthidium septemspinosum Lepeletier, 1841
Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)
Bombus distinguendus Morawitz, 1869
Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868)
Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1861)
Lasioglossum tarsatum (Schenck, 1868)
Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)
DiplopodaDiplopodi
Ophyiulus rubrodorsalis (Verhoeff, 1901)
Polydesmus castagnolensis Verhoeff, 1925
PseudoscorpionesPseudoscorpioni
Chthonius comottii Inzaghi 1987
VertebrataVertebrati
MammaliaMammiferi
InsectivoraInsettivori
Erinaceus europaeusRiccio europeo
Suncus etruscusMustiolo
RodentiaRoditori
Pitymys saviiArvicola di Savi

Lett. modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.

Cpv. introdotto dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.

Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.

Entrata in vigore: 29 gennaio 2013 - BU 2013, 55.