0.946.298.181Bilateral International Treaty01.10.1948
0.946.298.181
RU 1948 960
Traduzione*1*
Conchiuso il 27 settembre 1948
Approvato dall’Assemblea federale il 10 febbraio 194919492
Entrato provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 19483
(Stato 1° ottobre 1948)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia,
animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno risolto di conchiudere un trattato di commercio ed hanno designato a tal uopo loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si accordano reciprocamente un trattamento benevole per tutto quanto concerne il commercio tra i due paesi. Esse prenderanno, nel quadro della loro legislazione vigente in materia, tutte le misure adeguate per facilitare ed intensificare gli scambi reciproci di merci e di servizi.
Le Parti contraenti s’accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne i dazi, le imposte e la tasse doganali, il modo di riscuotere i dazi, come pure per le norme, le formalità e gli oneri cui sono sottoposte o potessero essere sottoposte ulteriormente le operazioni di sdoganamento, di trasbordo e d’immagazzinamento di merci.
I prodotti agricoli e industriali originari del territorio dell’una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, alla loro entrata nel territorio dell’altra parte, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, nè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose che quelli cui sono assoggettati o potessero essere assoggettati più tardi gli stessi prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese.
Parimente, i prodotti agricoli ed industriali del territorio dell’una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, alla loro esportazione nel territorio dell’altra parte, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, nè prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose che quelli cui sono assoggettati o potessero essere assoggettati più tardi gli stessi prodotti agricoli od industriali esportati in qualsiasi altro paese.
I vantaggi, le agevolazioni, i privilegi o favori già accordati o che potessero essere accordati in avvenire dall’una delle Parti contraenti, in quanto concerne le materie menzionate negli articoli 2 e 3 suindicati, ai prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese o destinati ad essere esportati nel territorio di qualsiasi altro paese, saranno accordati immediatamente e senza compensazione agli stessi prodotti originari del territorio o destinati ad essere esportati nel territorio dell’altra parte contraente.
I prodotti agricoli ed industriali originari del territorio dell’una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, dopo la loro importazione nel territorio dell’altra parte, ad alcun’imposta o tassa interna diversa o più elevata di quella che viene riscossa o potrebbe essere riscossa in avvenire per gli stessi prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese.
Sono eccettuati dagli impegni stipulati negli articoli dal 2 al 5 suindicati, i favori già accordati o che potrebbero essere accordati ulteriormente dall’una delle Parti contraenti a Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, nonchè quelli risultanti da una unione doganale già conchiusa o che potrebbe essere conchiusa in avvenire dall’una delle Parti contraenti.
A condizione che le prescrizioni temporanee su l’importazione o l’esportazione siano osservate, è accordata la franchigia dai dazi e dalle tasse d’entrata e d’uscita per:
Nel caso in cui l’una delle parti contraenti applicherà misure di divieto o di limitazione quantitativa dell’importazione o dell’esportazione, essa lo farà in modo che non ne risulti alcuna discriminazione a detrimento dell’altra parte.
Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della loro legislazione vigente in materia, le misure appropriate per agevolare il traffico ferroviario, marittimo ed aereo, come pure le comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche tra i due paesi.
Le Parti contraenti si accorderanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita quanto all’ammissione delle merci al trasporto interno e al trasporto in transito.
Le navi mercantili battenti bandiera svizzera saranno messe al beneficio, all’entrata, all’uscita e durante il soggiorno nei porti marittimi della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, dello stesso trattamento delle navi mercantili della nazione più favorita.
Le persone giuridiche e le società commerciali costituite conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti e aventi la loro sede sul suo territorio, saranno parimente riconosciute come tali sul territorio dell’altra parte.
Le persone giuridiche e le società commerciali, come pure i cittadini di una delle Parti contraenti, avranno libero accesso ai tribunali dell’altra parte, sia in qualità di attori, sia di convenuti.
Le sentenze arbitrali relative alle contestazioni che potessero sorgere dall’esecuzione dei contratti commerciali, stipulati dalle persone fisiche o giuridiche e dalle società commerciali domiciliate sul territorio delle Parti contraenti saranno esecutive, se il regolamento arbitrale della vertenza è stato previsto nel contratto o in una convenzione speciale, fatta nella forma esigibile per il contratto stesso.
L’esecuzione di una sentenza arbitrale potrà essere rifiutata soltanto nei casi seguenti:
Le sentenze arbitrali saranno eseguite conformemente alle leggi del paese in cui la loro esecuzione è richiesta.
Gli accordi transazionali fatti davanti al tribunale arbitrale competente e approvati da quest’ultimo avranno gli stessi effetti delle sentenze arbitrali menzionate nel presente articolo.
Il presente trattato estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintanto che quest’ultimo sarà vincolato alla confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale4.
Il presente trattato sostituisce il trattato di commercio tra la Svizzera e la Serbia del 28 febbraio 19075ed è concluso per la durata di cinque anni.
Esso sarà ratificato non appena possibile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica, che avrà luogo a Belgrado.
Se, sei mesi prima della scadenza del termine di 5 anni indicato qui sopra, nessuna Parte contraente comunica per iscritto all’altra la sua intenzione di disdire il trattato, quest’ultimo rimarrà in vigore fintanto che non sia stato denunziato dall’una o l’altra parte con un preavviso di sei mesi.
In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente trattato e l’hanno munito dei loro sigilli.Steso a Berna, il 27 settembre 1948, in due esemplari originali, uno in lingua francese e l’altro in lingua serbo-croata; ambedue i testi fanno parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Troendle | Per il Governo della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia: Ing. M. Filipovic |
|---|
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