0.946.296.411Bilateral International Treaty21.10.1954
0.946.296.411
RU 1955 295
Traduzione*1*
Conchiuso il 20 luglio 1953
Entrato in vigore il 21 ottobre 1954
(Stato 21 ottobre 1954)
Le alte Parti contraenti, animate dal desiderio di consolidare i vincoli tradizionali di amicizia che uniscono i due paesi, allo scopo di promuovere lo scambio dei loro prodotti e di rafforzare i legami economici che le uniscono, convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionale e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi e gli oneri doganali accessori, le tasse, le imposte, gli oneri fiscali, le formalità e le procedure amministrative ai quali sono sottoposti nel loro territorio l’importazione, l’esportazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione delle merci e dei prodotti.
Per conseguenza, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi e le facilitazioni che sono stati o saranno concessi in avvenire, dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica del Perù, per i prodotti originari di terzi paesi o ad essi destinati saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica del Perù oppure ad essi destinati.
Sono esclusi dal trattamento della nazione più favorita, previsto nell’articolo 1, le facilitazioni i favori, i privilegi e le esenzioni concessi o che saranno concessi dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica del Perù ai paesi limitrofi, come pure quelli derivanti da un’unione doganale con chiusa o che potesse essere conchiusa dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica del Perù.
Per tutto quanto concerne i pagamenti internazionali relativi alle operazioni commerciali, finanziarie e altre fra i due paesi, i Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù convengono di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello che, a parità di condizioni e circostanze, essi concedono a qualsiasi altro paese.
I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù s’impegnano a esaminare con la massima attenzione ogni proposta concernente una migliore applicazione delle disposizioni del presente accordo che fosse fatta dal Governo dell’altra alta Parte contraente.
Le alte Parti contraenti convengono, inoltre, che il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera dal trattato d’unione doganale2in vigore.
Il presente accordo sarà ratificato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile. Esso è conchiuso per un periodo indeterminato e ciascuna delle alte Parti contraenti è libera di disdirlo con preavviso di almeno tre mesi.
In fede di che , i sottoscritti plenipotenziari della Confederazione Svizzera e della Repubblica del Perù firmano e sigillano il presente accordo, in doppio esemplare, redatto nelle lingue francese e spagnuola, a Lima, Perù, il venti luglio millenovecentocinquantatrè.
| Per il Consiglio, federale svizzero: Hans Adolf Berger | Per la Repubblica del Perù: Ricardo Rivera Schreiber |
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