0.946.295.631Bilateral International Treaty02.09.1950
0.946.295.631
RU 1950 877
Traduzione*1*
Conchiuso ed entrato in vigore il 2 settembre 1950
(Stato 2 settembre 1950)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo degli Stati Uniti del Messico,
animati dal desiderio di rafforzare i vincoli tradizionali d’amicizia esistenti tra i due paesi, mantenendo il principio della parità di trattamento in forma incondizionata ed illimitata,
hanno convenuto di stabilire le loro relazioni commerciali sulle basi seguenti:
Le Alte Parti Contraenti s’impegnano reciprocamente a estendere immediatamente e incondizionatamente ai prodotti originari dell’altra Parte Contraente o destinati ad essa, tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità che sono o saranno concessi per i prodotti analoghi originari di un terzo paese o destinati ad esso. Questa disposizione si riferisce: ai dazi, agli oneri fiscali e ad altre tasse e imposizioni di qualsiasi natura che gravano le importazioni o le esportazioni o che sono in relazione con esse; alle tasse e alle imposizioni che gravano i trasferimenti internazionali di fondi destinati a disciplinare le importazioni o le esportazioni, al modo di riscossione di tali tasse, oneri fiscali o altre importazioni, come pure a tutte le formalità che riguardano le importazioni o le esportazioni.
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 1 sopra indicato, i prodotti d’origine e di provenienza svizzera regolarmente importati sono, nel Messico, al beneficio delle tasse più ridotte che il Messico applica o potrà applicare in futuro ai prodotti analoghi di ogni terzo paese.
I prodotti d’origine e di provenienza messicana regolarmente importati sono, in Svizzera, al beneficio delle tasse più ridotte che la Svizzera applica o potrà applicare in futuro ai prodotti analoghi di ogni terzo paese.
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s’impegna a non applicare ai prodotti importati dal territorio dell’altra parte tasse o altre imposizioni interne diverse o più elevate rispetto a quelle che sono e saranno applicate ai prodotti analoghi d’origine nazionale sul mercato interno.
I prodotti originari del territorio dell’una delle Alte Parti Contraenti non sono soggetti, nel territorio dell’altra parte, a un trattamento meno favorevole dei prodotti analoghi d’origine nazionale, per quanto concerne le disposizioni legali o regolamentari per l’acquisto, la vendita, il trasporto e l’uso di questi prodotti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi eccezionali previsti dalla legislazione delle Alte Parti Contraenti.
Misure eccezionali possono essere prese, se considerate indispensabili, unicamente per proteggere l’economia nazionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, senza che possano tuttavia avere, in un modo o nell’altro, un carattere discriminatorio a favore dei prodotti provenienti da ogni altro paese.
Per quanto concerne tutti i diritti o imposizioni, tutti i regolamenti e tutte le formalità applicabili al transito, le Alte Parti Contraenti accorderanno al traffico di transito un trattamento non meno favorevole di quello accordato al traffico di transito di prodotti provenienti da un terzo paese o ad esso destinati.
Le Alte Parti Contraenti faranno del loro meglio per limitare al costo approssimativo dei rispettivi servizi le tasse, gli oneri fiscali, le imposizioni di ogni genere, eccettuati i dazi d’importazione e d’esportazione, le tasse o altre imposizioni cui si riferisce l’articolo 3. Inoltre, esse si sforzeranno di ridurre il numero e la diversità di tali tasse, oneri fiscali e imposizioni, di semplificare, limitandone la portata, le formalità d’importazione e d’esportazione, come pure le condizioni d’allestimento dei documenti da presentare in materia d’importazione e d’esportazione.
Il trattamento della nazione più favorita non si applicherà:
Nessuna disposizione del presente accordo impedirà l’adozione o l’applicazione, da una delle parti, delle misure enunciate qui di seguito, in quanto non costituiscono arbitrariamente un mezzo discriminatorio o ingiustificato o una limitazione camuffata di commercio; si tratta delle disposizioni concernenti:
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti s’impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire in modo effettivo i prodotti naturali o fabbricati originari dell’altra Parte Contraente dalla concorrenza sleale che può esistere nelle operazioni commerciali.
In particolare, ciascuna delle Alte Parti Contraenti s’impegna a prendere tutte le misure necessarie per impedire, sul suo territorio, l’uso abusivo del nome di ditte o delle marche «geografiche» originari dell’altra parte, a condizione che siffatte ditte e marche siano debitamente protette da essa e che l’altra parte ne sia stata informata. La relativa notificazione dovrebbe precisare segnatamente i documenti rilasciati dall’autorità competente del paese d’origine, nei quali è confermato il diritto al nome della ditta o alla marca d’origine. Nessuna ditta o marca d’origine potrà essere considerata di carattere «generico».
Se il Governo dell’una delle Alte Parti Contraenti adotta una misura che, pur non essendo contraria alle disposizioni del presente accordo, può essere considerata dal Governo dell’altra parte tale da annullarne o diminuirne la portata, il Governo che ha adottato siffatta misura dovrà prendere in considerazione le obiezioni che fossero presentate dall’altro Governo e facilitargli in ogni modo uno scambio di vedute inteso a raggiungere un accordo soddisfacente per ambo le parti.
Il Governo di ciascuna delle Alte Parti Contraenti considererà con benevolenza le obiezioni presentate dall’altra parte per quanto concerne l’applicazione dei regolamenti doganali, del controllo dei trasferimenti internazionali di fondi destinati a regolare il pagamento delle importazioni o delle esportazioni, delle limitazioni quantitative, delle formalità doganali, come pure l’applicazione delle leggi sanitarie e dei regolamenti destinati a proteggere la salute o la vita umana, animale e vegetale. Il Governo cui è presentata un’obiezione, accorderà tutte le facilitazioni necessarie per uno scambio di vedute.
Il presente accordo sarà parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
Il presente accordo sarà ratificato conformemente alle leggi costituzionali delle Alte Parti Contraenti e lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo nella città del Messico.
Senza pregiudizio per la sua ratificazione, il presente accordo entrerà provvisoriamente in vigore il giorno della sua firma.
Esso potrà essere disdetto per il 1osettembre 1952, mediante preavviso di tre mesi. Se le Alte Parti Contraenti non si valgono di questo diritto, l’accordo sarà ogni volta tacitamente prorogato per un periodo di due anni, purché non sia disdetto tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.
Fatto a Berna, in due esemplari, in lingua francese e spagnuola, l’uno e l’altro facenti parimente fede, il due settembre mille novecento cinquanta.
| Per il Governo Svizzero: F. Probst | Per il Governo Messicano: C. Novoa |
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