0.946.294.545Bilateral International Treaty09.07.1947
0.946.294.545
CS 14 497
Traduzione*1*
Conchiuso il 9 luglio 1947
Entrato in vigore il 9 luglio 1947
(Stato 9 luglio 1947)
I Governi della Confederazione Svizzera
e
della Repubblica Italiana,
animati dal desiderio di regolare i rapporti di assicurazione e di riassicurazione tra i due paesi,
hanno conchiuso l’Accordo qui appresso:
Sono considerati come pagamenti d’assicurazione e di riassicurazione nel senso del presente Accordo, i pagamenti tra la Svizzera e l’Italia concernenti:
Nella definizione contenuta nel N. 1 del presente articolo, sono compresi in modo speciale:
Le disposizioni che precedono non si applicano ai contratti d’assicurazione sulla vita a premio unico.
Non sono compresi nella definizione contenuta nel N. 1 del presente articolo i pagamenti che, per loro natura, sono destinati a restare nel paese nel quale sono fatti e non devono formare oggetto di trasferimento nell’altro paese, come, per esempio, le indennità dovute in caso d’incendio di immobili.
I pagamenti previsti nell’art. 1, N. 1, del presente Accordo, che risultano da contratti d’assicurazione stipulati in altra moneta che non sia la lira o il franco svizzero, saranno eseguiti liberamente, da una parte e dall’altra, nella moneta originale.
Tutti gli altri pagamenti previsti nell’art. 1, N. 1, 3, 4 e 5, del presente Accordo, da eseguirsi dalla Svizzera in Italia, saranno fatti in franchi svizzeri presso la Banca Nazionale Svizzera a Zurigo, sul conto «assicurazione e riassicurazione», aperto, conformemente al N. 5, al nome dell’Ufficio Italiano dei Cambi, che pagherà al creditore l’equivalente in lire.
Tuttavia, qualora si tratti di premi dovuti in virtù di contratti d’assicurazione sulla vita da assicurati domiciliati nella Svizzera a compagnie d’assicurazione che esercitano la loro attività in Italia, l’Ufficio svizzero di compensazione li metterà a libera disposizione dell’Ufficio Italiano dei Cambi, a domanda di questo istituto, prelevandoli dalle disponibilità del conto «assicurazione e riassicurazione».
Per quanto concerne le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, dovute ad aventi diritto domiciliati in Italia, il versamento in franchi svizzeri presso la Banca Nazionale Svizzera a Zurigo sarà parimente fatto sul conto «assicurazione e riassicurazione», aperto al nome dell’Ufficio Italiano dei Cambi; quest’ultimo metterà l’equivalente in lire a disposizione della Camera di commercio svizzera in Italia, a Milano, che eseguirà il pagamento in lire agli aventi diritto.
I pagamenti previsti nell’art. 1, N. 1, 3, 4 e 5, che non siano quelli menzionati nel primo capoverso del presente articolo, da eseguirsi dall’Italia nella Svizzera, saranno regolati in franchi svizzeri direttamente al creditore a cura del debitore in Italia, il quale utilizzerà a tale scopo i conti in divise autorizzati di cui dispone. Se detto debitore non dispone di divise in misura sufficiente per soddisfare il suo debito, l’Ufficio Italiano dei Cambi metterà a sua disposizione le divise occorrenti, prelevandole dal conto «assicurazione e riassicurazione» aperto presso la Banca Nazionale Svizzera.
Il presente Accordo non è applicabile ai pagamenti relativi all’assicurazione delle merci nel traffico diretto tra la Svizzera e l’Italia.
I pagamenti derivanti da rapporti di riassicurazione o di retrocessione tra compagnie di assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, saranno eseguiti liberamente, dalla compagnia debitrice, in moneta originale.
Tuttavia, i pagamenti derivanti da rapporti di riassicurazione o di retrocessione tra compagnie d’assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, stipulati in lire, saranno liberamente eseguiti sia in lire libere sia in franchi svizzeri. Il debitore utilizzerà a tale scopo le sue disponibilità in lire libere o in divise.
Le compagnie svizzere o italiane d’assicurazione e di riassicurazione hanno la facoltà di ottenere presso le banche italiane autorizzate l’apertura di conti in lire libere, esenti da qualsiasi formalità e i cui saldi sono liberamente trasferibili in divise all’estero.
Se un debitore in Italia non dispone di divise estere o di lire libere in misura sufficiente per soddisfare il suo debito, l’Ufficio Italiano dei Cambi metterà a sua disposizione i fondi necessari prelevandoli dal conto «assicurazione e riassicurazione» aperto presso la Banca Nazionale Svizzera. Per quanto concerne i pagamenti risultanti da obblighi stipulati in altra moneta, solo le monete liberamente trasferibili per la via bancaria nella Svizzera potranno essere oggetto di siffatto prelevamento.
Se un debitore in Italia ha ricorso alle disponibilità di detto conto per eseguire un pagamento dall’Italia nella Svizzera, tutti i pagamenti da farsi dalla Svizzera in Italia a favore di tale debitore devono essere eseguiti per il tramite del conto «assicurazione e riassicurazione» fino all’importo totale prelevato. L’Ufficio Italiano dei Cambi da una parte e l’Ufficio svizzero di compensazione dall’altra, prenderanno le misure necessarie a questo scopo.
I titoli italiani appartenenti a compagnie d’assicurazione o di riassicurazione svizzere, depositati presso una compagnia italiana a garanzia di impegni di riassicurazione o di retrocessione, ed acquistati da questa compagnia per conto della compagnia svizzera utilizzando a tale scopo i saldi di riassicurazione o di retrocessione dovute dalla compagnia italiana a quest’ultima, sono considerati come titoli liberi.
Tali titoli possono per conseguenza:
I «dossiers liberi» previsti nel N. 1 del presente articolo sono esenti da qualsiasi formalità, ed il ricavo della vendita dei titoli che vi sono depositati è liberamente trasferibile in divise all’estero; tale trasferimento si farà mediante cessione da parte dell’Ufficio Italiano dei Cambi delle divise necessarie.
Gli interessi provenienti dai titoli depositati presso compagnie di assicurazione o di riassicurazione dei due paesi a garanzia dei loro impegni di riassicurazione o di retrocessione saranno iscritti a credito dei conti trimestrali di riassicurazione e di retrocessione.
Le compagnie d’assicurazione e di riassicurazione dei due paesi, hanno, di comune intesa, la facoltà di eseguire direttamente tra loro la compensazione dei debiti e dei crediti stipulati in lire, in franchi svizzeri o in altre, monete liberamente trasferibili per via bancaria, e risultanti dai loro rapporti di riassicurazione e di retrocessione, contemplati dal presente Accordo.
Per garantire il funzionamento del presente Accordo, sarà aperto presso la Banca Nazionale Svizzera a Zurigo un conto «assicurazione e riassicurazione» in franchi svizzeri, al nome dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Per l’esecuzione dei pagamenti da farsi per mezzo di questo conto, la Banca Nazionale Svizzera e l’Ufficio Italiano dei Cambi si trasmetteranno di mano in mano gli ordini di pagamento relativi agli incassi operati. Questi ordini di pagamento saranno stilati in franchi svizzeri.
L’Ufficio Italiano dei Cambi eseguirà, all’atto del ricevimento, gli ordini di pagamento trasmessigli dalla Banca Nazionale Svizzera. Da parte sua, la Banca Nazionale Svizzera eseguirà gli ordini di pagamento ricevuti dall’Ufficio Italiano dei Cambi nel limite delle disponibilità del conto «assicurazione e riassicurazione» e nell’ordine cronologico degli incassi in Italia.
L’Ufficio svizzero di compensazione e l’Ufficio Italiano dei Cambi fisseranno di comune accordo il corso tra la lira e il franco svizzero applicabile ai pagamenti ed alle compensazioni previsti dal presente Accordo.
Tanto nella Svizzera quanto in Italia i versamenti dei debitori saranno eseguiti al corso vigente il giorno del versamento e i pagamenti ai creditori al corso vigente il giorno del pagamento.
Il debitore di importi stilati nella moneta del paese co-contraente o in altra moneta estera è liberato dal suo obbligo solo al momento in cui il creditore avrà ricevuto l’importo totale del suo credito.
È istituita una commissione mista. Essa si riunirà a domanda di una delle Parti contraenti, allo scopo di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.
Il presente Accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fintanto che questo sarà legato alla Svizzera da un Trattato d’unione doganale2.
Il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia concernente l’applicazione dell’Accordo del 3 dicembre 19353ai pagamenti relativi alle assicurazioni e riassicurazioni tra la Svizzera e l’Italia, del 30 gennaio 1937, come pure l’Aggiunta del 22 giugno 19404.
Esso entra in vigore il giorno della firma e avrà effetto anche per gli obblighi scaduti dopo il 30 dicembre 1946 e non ancora regolati. Per quanto concerne gli obblighi di assicurazione diretta scaduti entro quella data e non ancora regolati, l’Ufficio svizzero di compensazione e l’Ufficio Italiano dei Cambi esamineranno, di comune intesa, la possibilità di regolarli in base all’Accordo.
Esso potrà essere disdetto in ogni tempo, mediante preavviso di almeno 6 mesi, al più presto per il 31 dicembre 1949.
In caso di disdetta del presente Accordo, le sue disposizioni rimarranno in vigore per la liquidazione di tutti i crediti scaduti durante la sua validità. Ultimata siffatta liquidazione, l’Ufficio Italiano dei Cambi potrà liberamente disporre dell’eventuale saldo del conto «assicurazione e riassicurazione».
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 9 luglio 1947.
(Seguono le firme)
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