0.946.291.631Bilateral International Treaty15.09.1954
0.946.291.631
RU 1954 901
Traduzione*1*
Conchiuso il 15 settembre 1954
Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19582
Entrato in vigore il 15 settembre 1954
(Stato 15 settembre 1954)
I Governi della Confederazione Svizzera
e
della Repubblica d’Austria,
animati dal desidero di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Stati e di disciplinare il servizio dei pagamenti,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
I due Governi provvederanno a intensificare gli scambi commerciali tra i due Stati.
A questo scopo essi si sforzeranno di liberare gli scambi commerciali nella maggiore misura possibile.
Per le merci la cui importazione o esportazione è soggetta al permesso obbligatorio le due Parti contraenti fisseranno, se è il caso, contingenti.
Nell’ambito di siffatti contingenti, le autorità competenti rilasceranno i permessi necessari conformemente alle prescrizioni generali in vigore nei due Stati.
All’atto del rilascio dei permessi d’importazione e d’esportazione sarà tenuto conto del carattere stagionale di determinate merci.
Le autorità competenti dei due Stati esamineranno con benevolenza le domande d’importazione e d’esportazione concernenti le merci soggette al permesso per le quali non è previsto un contingente.
Sono ammessi al trasferimento in base al presente Accordo i pagamenti correnti tra i due Stati.
I pagamenti previsti nell’articolo 4 saranno eseguiti per mezzo di conti che le due banche d’emissione si apriranno reciprocamente nelle loro rispettive monete o che le banche accette di Svizzera e le banche d’Austria autorizzate a questo scopo potranno aprirsi reciprocamente. Tali conti sono designati mediante la lettera «C».
Per l’esecuzione dei pagamenti previsti nell’articolo 4, la Banca Nazionale Svizzera e la Banca Nazionale d’Austria si venderanno reciprocamente, in qualità di mandatari dei loro Governi, conformemente all’articolo 8 dell’Accordo del 19 settembre 19503per la creazione di una Unione europea di pagamenti, i franchi svizzeri o gli scellini austriaci necessari.
Le vendite previste nell’articolo 6 saranno eseguite al corso di 16,8185 franchi per 100 scellini austriaci.
Tale corso vale come corso ufficiale; esso può essere modificato soltanto dopo comunicazione all’altra banca d’emissione.
La Banca Nazionale Svizzera e la Banca Nazionale d’Austria fissano la differenza massima ammissibile tra il corso d’acquisto e il corso di vendita dopo essersi consultate.
Le due banche d’emissione possono cedere alle banche accette nel loro Stato i franchi svizzeri o gli scellini austriaci necessari per i pagamenti previsti nell’articolo 4 e acquistare inoltre franchi svizzeri o scellini austriaci di cui dispongono le banche accette del loro Stato sui Conti «C».
Le banche accette possono utilizzare i loro crediti sui conti «C» aperti presso le banche accette dell’altro Stato per i pagamenti previsti nell’articolo 4.
La Banca Nazionale Svizzere e l’Ufficio svizzero di compensazione da una parte, e la Banca Nazionale d’Austria, dall’altra, s’intenderanno circa le misure da prendere per garantire l’applicazione tecnica del presente Accordo.
Le disposizioni dell’Accordo del 19 settembre 19504per la creazione di un’Unione europea di pagamenti sono riservate fintanto che i due Stati faranno parte dell’Unione.
Se l’Accordo per la creazione di un’Unione europea di pagamenti dovesse cessare di essere applicabile sia in generale sia nei confronti dell’uno o dell’altro dei due Stati, le Parti contraenti s’intenderanno circa le misure da prendere per mantenere il servizio dei pagamenti.
È istituita una commissione governativa mista. Essa si riunisce a domanda di uno dei due Governi. Essa vigila all’esecuzione del presente Accordo ed è autorizzata ad adeguare le sue disposizioni alle esigenze dei due Stati, a modificare gli elenchi di merci o a compilare nuovi elenchi.
Il presente Accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale.5
Il presente Accordo sostituisce il Protocollo del 17 agosto 19466che regola provvisoriamente gli scambi commerciali e il servizio dei pagamenti tra la Svizzera e l’Austria, come pure gli accordi addizionali.
Esso entra in vigore il giorno della sua firma. Esso potrà essere disdetto in ogni tempo mediante un preavviso di tre mesi, ma al più presto per il 31 luglio 1955.
In caso di disdetta, esso continuerà ad essere applicabile al disciplinamento di obblighi nati durante la sua validità. I Governi dei due Stati prenderanno, di comune intesa, le misure atte a garantire tale liquidazione.
Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 15 settembre 1954.
| In nome del Consiglio federale svizzero: Feldscher | In nome del Governo federale austriaco: Figl |
|---|
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