0.946.291.364.2Bilateral International Treaty19.10.1953
0.946.291.364.2
RU 1953 966; FF 1953 II 893 ediz. ted. 1953 II 921 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso l’11 luglio 1953
Approvato dall’Assemblea federale il 21 settembre 19532
Data dell’entrata in vigore: 19 ottobre 1953
(Stato 19 ottobre 1953)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
considerando che l’Accordo del 27 febbraio 19533sui debiti esterni germanici lascia alla Svizzera e alla Repubblica federale di Germania il compito di regolare mediante negoziati diretti i debiti degl’impianti idroelettrici di confine sul Reno;
animati dal desiderio di stabilire un regolamento soddisfacente del servizio del debito degl’impianti idroelettrici di confine tenendo conto delle loro particolari condizioni economiche e giuridiche;
a parziale modificazione e a complemento dell’accordo conchiuso il 27 agosto 1949 sul servizio del debito degl’impianti idroelettrici di confine sul Reno,
hanno convenuto quanto segue:
Dopo aver adattato in modo appropriato le condizioni dei contratti di prestito e di mutuo, il Governo della Repubblica federale di Germania garantisce, fino al rimborso integrale delle somme prestate, il trasferimento nella Svizzera degli interessi correnti e arretrati, degli ammortamenti parziali e dei rimborsi di capitale dovuti sui prestiti esistenti dai seguenti tre impianti idroelettrici di confine: Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden/Baden, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG, Freiburg i. Br., Kraftwerk Reckingen AG, Weil am Rhein.
La garanzia non vale per i titoli e le cedole che non sono ancora stati riconosciuti di buona consegna conformemente alle disposizioni germaniche sulla «Auslandsbondsbereinigung».
Per i prestiti degl’impianti idroelettrici indicati nell’articolo 1, le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni4sono riconosciute applicabili alle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Se le condizioni contrattuali dei prestiti non sono più interamente adempiute, alle deliberazioni che saranno prese entro il 31 dicembre 1954 al più tardi saranno applicabili le seguenti facilitazioni, in deroga alle prescrizioni degli articoli 1170, numeri 1, 3, 4 e 5, 1172 e 1177, numero 2, del Codice svizzero delle obbligazioni:
– le obbligazioni che in virtù del §6 della legge federale germanica del 25 agosto 1952 sulla «Auslandsbondsbereinigung» sono considerate come acquistate per scopi d’ammortamento,
– le obbligazioni che sono state annunciate come smarrite ai servizi germanici di controllo in seguito alle diffide emesse dall’ufficio incaricato della «Wertpapierbereinigung» conformemente al §56, secondo capoverso, della legge federale germanica sulla «Auslandsbondsbereinigung».
e. L’approvazione di tali deliberazioni non può essere rifiutata in virtù dell’articolo 1177, numero 2, del Codice svizzero delle obbligazioni.
L’autorità superiore del Cantone di Argovia in materia di concordato è competente ad approvare le deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.
Fintanto che esisterà un servizio disciplinato dei pagamenti tra le due Parti contraenti, gl’importi da trasferire conformemente all’articolo 1 saranno trasferiti secondo le prescrizioni applicabili a detto servizio.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.
Bonn, 11 luglio 1953.
| Per il Consiglio federale svizzero: Schaffner | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Mueller-Graaf |
|---|
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