0.854.965.4Bilateral International Treaty16.05.1898
0.854.965.4
CS 14 138
Traduzione*1*
(Del 16 maggio 1898)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi,
desiderando regolare di comune accordo i principî che essi si obbligano ad applicare scambievolmente per l’assistenza dei cittadini dell’uno dei due Stati che si ammalano sul territorio dell’altro,
hanno convenuto quanto segue:
Ciascuno dei due Governi contraenti s’impegna a provvedere che i cittadini indigenti dell’altro Stato i quali, per causa di malattia fisica o mentale, hanno bisogno di soccorsi e della cura medica, siano trattati sul suo territorio, alla pari dei suoi propri cittadini indigenti, finchè il loro rimpatrio non possa essere eseguito senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.
Questa disposizione non è applicabile che agli ospedali pubblici; la ammissione, il soggiorno e l’uscita dei malati avrà luogo secondo i regolamenti in vigore nei detti ospedali. Per indigenti s’intendono tutte le persone sprovviste di qualsiasi mezzo di fortuna, che non possono pagare la tariffa minima dell’ospedale.
Il rimborso delle spese derivanti dall’assistenza e dalla cura medica, nonchè dalla sepoltura delle persone soccorse, non può esser reclamato a nessuna cassa dello Stato o dei comuni, nè ad altra cassa pubblica del paese a cui gli indigenti appartengono.
Nel caso che la persona soccorsa, o altre persone obbligate in sua vece in virtù dei principî del diritto civilé, e specialmente i parenti tenuti alla somministrazione degli alimenti, siano in grado di pagare le spese di cui sopra, resta riservato il diritto di chiederne loro il rimborso.
Ciascuno dei due Governi contraenti s’impegna, se gliene venga fatta domanda in via diplomatica, di mettere a disposizione dell’altro Governo i suoi propri impiegati, e di coadiuvarlo nella misura consentitagli dalla legislazione del paese, affinchè le persone che hanno sostenuto le spese siano rimborsate secondo le tasse d’uso.
Questo aiuto si limiterà, quanto al Portogallo, all’intervento del pubblico ministero nell’affare come attore.
Queste disposizioni resteranno in vigore fino allo spirare dell’anno successivo alla loro denunzia da parte di uno dei due Governi contraenti.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmata la presente Dichiarazione in doppio originale, a Berna, il sedici maggio milleottocentonovantotto (16 maggio 1898) e vi hanno apposto i loro sigilli.
(Seguono le firme)
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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