0.811.119.514Bilateral International Treaty16.09.1886
0.811.119.514
CS 11 164
Traduzione 1
Conchiusa il 1° luglio 1885
Approvata dall’Assemblea federale il 23 giugno 18862
Ratificazioni scambiate il 24 luglio 1886
Entrata in vigore il 16 settembre 1886
(Stato 16 settembre 1886)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Altezza Giovanni II, Principe regnante di Lichtenstein,
riconoscendo l’utilità di reciprocamente autorizzare i medici, i chirurghi3, i veterinari e le levatrici che hanno domicilio nelle vicinanze del confine, ad esercitare la loro professione, hanno nominato, per conchiudere una Convenzione a quest’effetto, in qualità di plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno adottato di comune accordo gli articoli seguenti:
I medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici del paese svizzero che tengono dimora in vicinanza del confine tra la Svizzera e il Principato di Liechtenstein, hanno il diritto di esercitare la loro professione in quest’ultimo Stato colla medesima libertà che godono nel lor proprio paese; e reciprocamente, i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici del Principato di Liechtenstein sono autorizzati, nelle stesse condizioni, ad esercitare la loro professione nelle località svizzere situate in vicinanza del confine.
Le persone che in virtù del precedente art. 1, esercitano la loro professione nelle località del paese limitrofo situate in vicinanza del confine, non hanno il diritto di stabilirvisi in permanenza, nè di fissarvi domicilio, se non uniformandosi alle leggi del rispettivo paese e sottomettendosi ad un nuovo esame.
Resta convenuto che i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici dell’uno o dell’altro de’ due paesi, che intendono far uso del diritto a loro conferito dall’art. 1 della presente Convenzione, allorchè esercitano la loro professione nelle località limitrofe del paese vicino, devono uniformarsi alle leggi ed alle prescrizioni amministrative in vigore in quest’ultimo paese.
La presente Convenzione entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione reciproca, e cesserà d’aver effetto, ove sia del caso, sei mesi dopo il giorno in cui l’uno o l’altro dei Governi contraenti avrà notificata la sua decisione di ritirarsene.
La medesima sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà a Vienna tosto che far si potrà.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in duplo a Vienna, il 1° luglio 1885.
| A.O. Aepli | Hampe |
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