0.784.194.541Bilateral International Treaty05.05.1905
0.784.194.541
Traduzione*1*
(Del 5 maggio 1905)
Al fine di facilitare l’impianto di nuovi raccordi telefonici e telegrafici internazionali e di dare ai fili telegrafici 18/37 e 19/42 valicanti il Sempione un tracciato al sicuro dalle intemperie, il Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi e il Dipartimento svizzero delle Poste e Ferrovie2hanno deciso la posa a spese comuni, nella galleria del Sempione d’un cavo misto telegrafico e telefonico che rimarrà proprietà comune d’entrambi gli Stati, e convenuto quanto segue:
Il cavo collegherà l’Ufficio dei telegrafi e telefoni di Briga attraverso la galleria colla stazione ferroviaria d’Iselle.
In quanto riguarda la costruzione e il funzionamento, il cavo dovrà soddisfare alle condizioni enunciate sotto i N. I e II del capitolato d’oneri per la fornitura e la posa annesso alla presente Convenzione3; sarà posato e saldato conformemente alle disposizioni del N. III di detto capitolo.
Il capitolato d’oneri, approvato dai firmatari della presente Convenzione, è considerato come parte integrale della Convenzione stessa.
Previo accordo col Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi, la Direzione svizzera dei telegrafi ha già indetto l’appalto per la fornitura e la posa del cavo.
Ricevute le offerte, essa trasmetterà un esemplare di ciascuna delle medesime per esame al Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi.
In base a queste offerte, il Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi e la Direzione svizzera dei telegrafi designeranno in comune l’aggiudicatario a cui affidare la fornitura e la posa del cavo.
La Direzione svizzera dei telegrafi procederà quindi in nome proprio ed in quello del Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi alla ordinazione del cavo.
Essa veglierà alla stretta osservanza da parte del fornitore delle prescrizioni enunciate sotto i N. III e IV dell’annesso capitolato d’oneri4.
La Direzione svizzera dei telegrafi stipulerà coll’Amministrazione delle ferrovie federali una Convenzione circa la partecipazione dei due Stati contraenti alle spese di costruzione del canale per il cavo all’interno ed all’esterno della galleria, e di svolgimento del cavo stesso.
Questa Convenzione dovrà essere confermata e ratificata dal Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi e dal Dipartimento svizzero delle Poste e Ferrovie5.
Ciascuno dei due Stati costruirà sul proprio territorio un locale adatto per l’installazione delle scatole di chiusura dell’estremità del cavo, degli apparecchi di protezione di quest’ultimo e degli isolatori di partenza della linea aerea.
Questo locale dovrà inoltre poter essere liberamente utilizzato per riporvi in via provvisoria gli apparecchi o strumenti necessari alle misurazioni di presa in consegna ed alla verifica del cavo e della linea aerea.
Tanto per Briga quanto per Iselle le scatole di chiusura saranno fornite e montate da fornitore del cavo – gli apparecchi di protezione, dalla Direzione svizzera dei telegrafi.
Tostochè il cavo sia pronto ad essere posto in servizio, ognuna delle due Parti firmatarie della presente Convenzione delegherà sul posto due funzionari i quali – di conserva col rappresentante del fornitore – procederanno alle misurazioni ed alle prove di presa in consegna provvisoria menzionate nell’ultimo capoverso del N. III e nel N. VII del capitolato d’oneri. Essi redigeranno un processo verbale in triplo esemplare da consegnare a ciascuna delle Parti interessate.
Provvederanno inoltre a sostituire la sezione di montagna dei fili 18/37 e 19/42 con dei conduttori del cavo.
Le spese, le anticipazioni e gli sborsi qui sotto enumerati saranno sopportati per una metà dal Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi e per l’altra dal Dipartimento federale delle Poste e delle Ferrovie6(Sezione Telegrafi):
La ripartizione di queste spese fra le Parti si farà in proporzione della lunghezza di cavo situata sul territorio di ciascuno dei due Stati interessati. È convenuto e ammesso che il punto-frontiera nell’interno della galleria si trova a 9066,1 m dall’ingresso Nord della galleria stessa.
Durante il mese successivo a quello della presa in consegna provvisoria del cavo, il Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi trasmetterà alla Direzione svizzera dei telegrafi in Berna l’importo della sua quota sui 2/3 del prezzo da pagare al fornitore del cavo, e subito dopo la presa in consegna definitiva (vedi l’art. 10) la sua quota sul residuo 1/3 da versare (vedi il N. VI del capitolato d’oneri). La Direzione svizzera dei telegrafi completerà la somma dovuta aggiungendovi la propria quota ed eseguirà il pagamento del cavo al fornitore, dandone poscia avviso all’Amministrazione italiana.
Durante il mese successivo a quello della presentazione dei relativi conti, il Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi verserà parimente alla Direzione svizzera dei telegrafi la sua quota sulle altre spese enumerate nell’art. 7.
Il Dipartimento svizzero delle Poste e Ferrovie7si obbliga a far costruire a proprie spese un circuito telefonico in filo di bronzo del diametro di 5 mm fra la stazione telefonica centrale di Losanna e quella di Briga, con raccordo al cavo della galleria, ed a prendere le necessarie disposizioni affinché i lavori vengano cominciati subito dopo l’aggiudicazione del cavo e ultimati al più tardi entro il mese di novembre dell’anno in corso.
Dal canto suo, il Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi si obbliga a far costruire a proprie spese ed entro lo stesso termine fra l’estremità sud del cavo e la stazione telefonica centrale di Milano un circuito telefonico, pure in filo di bronzo del diametro di 5mm.
Questi due circuiti formeranno, con un paio di conduttori del cavo, una comunicazione telefonica diretta Losanna–Milano, le cui condizioni d’esercizio saranno regolate da una convenzione speciale tra i due Stati.
Tostochè la predetta comunicazione telefonica sia pronta a funzionare, due delegati di ogni Stato procederanno, in concorso con uno o più rappresentanti del fornitore, alla presa in consegna definitiva del cavo – a norma del N. III, ultimo capoverso, del capitolato d’oneri –, e redigeranno analogo processo verbale in triplo esemplare da consegnare a ciascuno dei tre interessati.
Sorgendo contestazione sui risultati, i firmatari della presente Convenzione prenderanno di comune accordo le misure che reputeranno opportune.
La manutenzione del cavo in buono stato di funzionamento avrà luogo del pari a spese comuni; ogni Stato vi contribuirà in proporzione della lunghezza di cavo giacente sul proprio territorio.
Al fine di semplificare e sollecitare i relativi lavori, si conviene tuttavia che la Direzione svizzera dei telegrafi sarà sola incaricata della manutenzione di detto cavo.
Essa stenderà una distinta delle spese che le avranno cagionate la verifica, la ricerca e la rimozione degli incagli o dei guasti sopraggiunti e la trasmetterà, con le relative pezze d’appoggio, al Ministero italiano delle Poste e dei Telegrafi, pel rimborso della quota a lui incombente.
La presente Convenzione entra immediatamente in vigore. Le disposizioni relative alla manutenzione del cavo potranno essere modificate in ogni tempo entro un termine di 6 mesi dalla domanda che ne fosse fatta per iscritto da una delle Parti contraenti.
Fatta in duplo.
Berna, 5 maggio 1905.
Roma, maggio 1905.
(Seguono le firme)
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» ↩
Questo capitolato d’oneri non e stato pubblicato nella RU. ↩
Questo capitolato d’oneri non è stato pubblicato nella RU. ↩
Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» ↩
Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» ↩
Oggi: «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.784.194.541",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703",
"documentDate": "1905-05-05",
"inForceSince": "1905-05-05"
},
"content": {
"number": "0.784.194.541",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.784.194.541",
"hash": "4b32fdb6f6243e6a61387cc70fa1be40103ae646dd5142e85a87632bbed1da58",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.784.194.541",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:50.686Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-32-689_696_703-19050505-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703",
"documentDate": "1905-05-05",
"inForceSince": "1905-05-05",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 5. Mai 1905 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Legung eines Telegrafen- und Telefonkabels im Simplontunnel",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-32-689_696_703-19050505-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 5 mai 1905 entre la Suisse et l'Italie concernant la pose d'un câble télégraphique-téléphonique dans le tunnel du Simplon",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-32-689_696_703-19050505-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 5 maggio 1905 tra la Svizzera e l'Italia concernente la posa di un cavo telegrafico-telefonico nella galleria del Sempione",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-32-689_696_703-19050505-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/32/689_696_703/19050505/it/xml"
}
}