0.748.131.934.91Bilateral International Treaty06.03.1958
0.748.131.934.91
RU 1958 141; FF 1956 II 53 ediz. franc. 1956 II 49 ediz. ted
Traduzione
Conchiusa a Berna il 25 aprile 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 5 ottobre 19561
Entrata in vigore il 6 marzo 1958
(Stato 1° aprile 2024)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
Il Presidente della Repubblica Francese
hanno nominato loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Il confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Ain, nel tratto compreso fra i termini 41 a 902, è stabilito in conformità del rilievo alla scala 1:5000, allegato alla presente convenzione (allegato I3) della quale è parte integrante.
Sono riservate le modificazioni di poca importanza che risultassero dalla terminazione del confine modificato.
I delegati permanenti alla terminazione del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere:
Ultimati i lavori, sarà aggiunto alla presente convenzione, della quale formerà parte integrante, un processo verbale, corredato di tabelle, rilievi e descrizioni, che confermi l’esecuzione della stessa.
Gli stati contraenti provvederanno affinchè i terreni permutati siano consegnati liberi da qualsiasi diritto reale. Ogni volta che uno dei due Stati ne farà domanda e in mancanza di un’intesa diretta fra i proprietari, l’altro Stato s’impegna a consegnare i terreni liberi da qualsiasi diritto reale.
Ogni mutamento del piano di sistemazione dell’aeroporto, allegato alla presente convenzione (allegato II4) che importasse l’acquisto di nuovi diritti reali nel comune di Ferney-Voltaire, dev’essere approvato dalla Commissione prevista nell’articolo 45.
Le autorità competenti dello Stato cedente giudicano, secondo il proprio diritto, le questioni concernenti l’eventuale espropriazione dei fondi ceduti da tale Stato, come anche qualsiasi controversia concernente le pretese e le indennità dei proprietari e di tutti i titolari di diritti reali e contrattuali.
La Francia s’impegna a costituire, sulle parti del territorio francese interessato, le servitù aeronautiche e radioelettriche necessarie all’esercizio dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin e degli impianti di sicurezza destinati alle operazioni d’avvicinamento, d’atterramento e d’involo concernenti detto aeroporto, conformemente al programma di piano di sistemazione allegato alla presente convenzione (allegato III).
Tali piani di servitù saranno allestiti, pubblicati e applicati dalle autorità francesi competenti, a domanda del Consiglio federale svizzero e conformemente alle disposizioni del diritto francese in materia. Essi saranno conformi alle regole e alle raccomandazioni previste dall’O.A.C.I. in applicazione della convenzione di Chicago5e alle norme dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) ma non potranno andar oltre le prescrizioni francesi in materia e le disposizioni applicate in territorio svizzero dalle autorità svizzere competenti.
Nei piani di servitù saranno indicate la posizione e le qualità particolari degli impianti di sicurezza qui sopra menzionati.
La Francia s’impegna a permettere alle autorità svizzere di collocare e usare gli impianti di segnalazione e gli aiuti radioelettrici necessari all’avvicinamento, all’atterramento e all’involo degli aeromobili, quando devono essere posati in territorio francese nelle vicinanze dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin.
I piani di tali impianti saranno allestiti dalle autorità svizzere e sottoposti all’approvazione delle autorità francesi competenti. Gli impianti saranno di spettanza dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin ed esenti da qualsiasi imposta.
I lavori e gli impianti previsti nell’articolo 5 e nel presente articolo potranno essere eseguiti da imprese svizzere con il loro personale. In tale caso, queste imprese non saranno assoggettate a dazi o a tasse di alcun genere.
Gli attrezzi destinati all’esecuzione dei lavori e degli impianti previsti negli articoli 5 e 6 della presente convenzione saranno ammessi all’importazione temporanea in franchigia di dazi e di tasse d’importazione, con riserva dell’adempimento delle formalità regolamentari.
I materiali e gli attrezzi, qui sopra menzionati, potranno essere riesportati in franchigia di qualsiasi dazio e tassa, con riserva dell’adempimento delle formalità doganali. Non sono applicabili ad essi le limitazioni e i divieti d’importazione. 2. I materiali e gli attrezzi importati alle condizioni previste nel presente articolo e immagazzinati in territorio francese per l’esercizio e la manutenzione degli impianti saranno indicati in registri di magazzino dei quali le autorità doganali francesi potranno esigere la presentazione. 3. I materiali e gli attrezzi importati in virtù delle agevolezze previste nel paragrafo che precede non potranno essere dati in prestito nè ceduti a titolo gratuito od oneroso prima di aver ottenuto il permesso delle autorità doganali francesi e pagato i dazi e le tasse esigibili. Qualsiasi distrazione di essi dalla destinazione privilegiata della quale fruiscono sarà accertata, giudicata e punita in conformità del diritto francese.
Il personale della direzione dell’aeroporto e quello dei servizi svizzeri competenti avranno accesso in ogni tempo agli impianti di sicurezza aerea che si trovano in territorio francese.
Il passaggio in Francia attraverso punti diversi da quelli normalmente prescritti è riservato al personale svizzero interessato provvisto di un permesso rilasciato dalle autorità competenti.
In caso d’infortunio, su territorio francese, a un aeromobile assoggettato al controllo d’avvicinamento e d’aerodromo dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin, il personale dei servizi d’aeroporto competenti, come anche quello delle imprese stabilite nel Cantone di Ginevra e ufficialmente ammesse al trasporto dei malati e delle vittime d’infortuni, potranno passare la frontiera con i veicoli e il materiale di soccorso indispensabili in casi simili e recarsi direttamente sul luogo dell’infortunio senza doversi presentare ai posti di frontiera francesi e svizzeri.
Il personale menzionato nel presente articolo di ritorno in territorio svizzero dovrà presentarsi a un posto di confine francese e svizzero.
La direzione dell’aeroporto, non appena sia a conoscenza dell’infortunio, darà contezza di esso e dell’intervento su territorio francese ai servizi francesi di dogana e di polizia.
La presente convenzione è parimente applicabile ai servizi d’elicotteri da e per la Francia. Il Consiglio federale svizzero s’impegna di consentire per tali apparecchi l’uso dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin alle condizioni previste per i velivoli usuali.
L’aeroporto sarà collegato direttamente con il territorio francese mediante una strada esclusivamente riservata al uso traffico. Questa strada sarà compresa nel settore destinato ai servizi francesi conformemente alle disposizioni degli articoli 11 e 16 della presente convenzione. Il tracciato di tale strada sarà conforme al piano allegato alla presente convenzione (allegato II6). La strada sarà separata mediante una barriera dai territori svizzero e francese, ma la porzione di essa situata in territorio svizzero rimarrà parte integrante di questo territorio.
In particolare, gli agenti doganali potranno operare sequestri, consentire a transazioni su infrazioni accertate oppure deferire queste alle autorità francesi, trattenere merci, capitali e bagagli a garanzia delle multe incorse oppure trasferire questi sul loro territorio, eccetto che reputino preferibile venderli sul luogo alle condizioni previste dal diritto svizzero, nel quale caso il prodotto della vendita potrà essere trasferito liberamente in Francia. 2. Le autorità doganali svizzere, a richiesta delle autorità doganali francesi, procederanno all’audizione di testi e di periti, come pure a indagini ufficiali, e ne comunicheranno i risultati. Esse notificheranno, inoltre, all’incolpato o al condannato atti di procedura e decisioni amministrativi. La reciproca assistenza amministrativa, prevista nel presente paragrafo, sarà limitata alle infrazioni che il personale delle dogane è incaricato di accertare e fossero commesse nell’aeroporto contro leggi e regolamenti che disciplinano l’entrata in Francia, l’uscita di Francia e il transito dei bagagli, delle merci e dei capitali.
Le autorità svizzere sono incaricate di tutelare l’ordine pubblico nel settore assegnato ai servizi francesi.
Con riserva delle disposizioni degli articoli 20 e 22, nel terzo settore dell’aeroporto, previsto nell’articolo 11:
I testi che modificassero le leggi e i regolamenti francesi diverranno esecutivi nelle medesime condizioni che nel comune d’allacciamento.
Per l’esercizio dei perseguimenti e delle repressioni, saranno competenti le autorità giudizarie francesi alle quali un tale esercizio spetterebbe se le infrazioni fossero state commesse nel territorio del comune di Ferney-Voltaire. 2. Tuttavia, per i fatti considerati infrazioni tanto in diritto penale svizzero come in quello francese, è espressamente riservata la competenza delle autorità giudiziarie svizzere, anche rispetto a cittadini, funzionari e agenti francesi, se le infrazioni sono state commesse nell’aeroporto e nella parte svizzera della strada doganale.
I trasporti collettivi di persone e di merci sulla strada doganale tra l’aeroporto e la regione di Gex saranno eseguiti da imprese francesi. In caso diverso, tali trasporti potranno essere eseguiti da imprese svizzere, con riserva dell’applicazione delle leggi e dai regolamenti francesi concernenti il coordinamento dei trasporti.
Le autorità federali s’impegnano a lasciar passare in transito un servizio di trasporto di merci e di viaggiatori che eserciterà il collegamento tra il settore assegnato ai servizi francesi dell’aeroporto di Ginevra-Coitrin e la città di Annemasse. I passeggeri dei torpedoni, qualunque sia la loro cittadinanza, come pure le merci, non saranno sottoposti ad alcun controllo di polizia, di dogana o di altra natura da parte delle autorità svizzere, sia nell’andata sia nel ritorno nelle condizioni stabilite nell’articolo 20.
Le autorità svizzere avranno, per altro, il diritto di prendere i provvedimenti necessari affinché tale traffico di transito non possa essere cagione di frodi.
I testi che modificassero le leggi e i regolamenti svizzeri diverranno esecutivi nel medesimo tempo che nel comune di allacciamento.
Per l’esercizio dei perseguimenti e delle repressioni, saranno competenti le autorità giudiziarie svizzere cui un tale esercizio spetterebbe se le infrazioni fossero state commesse nel territorio del comune di Grand-Saconnex. 2. Tuttavia, per i fatti considerati infrazioni tanto in diritto penale svizzero come in quello francese, è espressamente riservata la competenza delle autorità giudiziarie francesi, anche rispetto a cittadini o funzionari, impiegati statali e agenti svizzeri, se le infrazioni sono state commesse nell’ufficio di Ferney-Voltaire.7
A tale scopo, le autorità svizzere accorderanno un anticipo senza interesse, rimborsabile in trenta rate annuali, pari al 25 per cento dell’importo delle spese di costruzione, secondo le norme HLM, di 35 abitazioni. Il pagamento di questo anticipo sarà fatto a un organismo HLM designato dall’Amministrazione francese. Questi pagamenti saranno eseguiti in franchi svizzeri.9
I servizi di uno Stato stabiliti sul territorio dell’altro Stato riscuoteranno i dazi, le tasse e gli importi di qualsiasi natura nella moneta del loro paese. Essi potranno trasferire liberamente sul territorio di questo le somme in tal modo riscosse.
I servizi di uno Stato stabiliti sul territorio dell’altro Stato saranno indicati all’esterno da un’iscrizione e da uno stemma con i colori nazionali. Durante il servizio, il personale potrà portare l’uniforme nazionale e i segni distintivi prescritti nei regolamenti.
Gli agenti delle dogane e quelli della polizia, nell’esercizio delle loro funzioni, possono portare le armi. L’uso di queste è disciplinato dalle prescrizioni in vigore nello Stato sul cui territorio è stabilito l’ufficio.
Gli agenti, gli impiegati e i funzionari di uno Stato che in applicazione della presente convenzione sono chiamati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato sono dispensati dall’obbligo di un passaporto e di un visto. Essi possono passare la frontiera e recarsi sul luogo di servizio, giustificando semplicemente la loro identità e la loro condizione.
I veicoli di servizio e quelli personali importati temporaneamente dagli agenti, dagli impiegati e dai funzionari d’uno Stato per il loro servizio o per un servizio d’ispezione sono esenti nell’altro Stato da dazi o da qualsiasi altra tassa e dispensati da cauzione. Tali veicoli non sono sottoposti a limitazioni o a divieti d’importazione o d’esportazione. I provvedimenti di controllo saranno stabiliti di comune accordo dalle amministrazioni competenti.
Le autorità dello Stato sul cui territorio trovasi l’ufficio concederanno ai funzionari, agli impiegati e agli agenti dell’altro Stato, per l’esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione accordata ai loro funzionari, impiegati e agenti.
Le autorità dello Stato sul cui territorio trovasi l’ufficio si riservano il diritto d’invitare le autorità dell’altro Stato a richiamare determinati funzionari, impiegati o agenti. Le autorità di questo Stato procederanno al richiamo di tali funzionari, impiegati o agenti.
I coniugi e i figli di tali funzionari e impiegati statali che vivono con questi in economia domestica e non esercitano alcuna attività lucrativa sono esenti dalle tasse concernenti i permessi di soggiorno. La concessione di permessi per l’esercizio di un’attività lucrativa ai membri della famiglia di detti funzionari, impiegati statali e agenti è lasciata all’apprezzamento delle autorità competenti. Ove esse esigessero un tale permesso, il rilascio di questo avrà luogo mediante il pagamento delle tasse regolamentari. 2. Il tempo durante il quale i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uno Stato esercitano le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato non sarà compreso nei termini che danno diritto a un trattamento privilegiato in virtù di convenzioni esistenti tra i due Stati. Questa disposizione vale parimente per i membri della famiglia che fruiscono d’un permesso di soggiorno in virtù della presenza del funzionario, dell’impiegato statale o dell’agente sul territorio dell’altro Stato.
Il materiale, i mobili e gli oggetti necessari all’esercizio dei servizi di uno Stato sul territorio dell’altro saranno importati e riesportati in franchigia di qualsiasi dazio o tassa, con riserva dell’obbligo della dichiarazione al servizio delle dogane. Ad essi non saranno applicati i divieti o le limitazioni d’importazione e di esportazione.
Ciascuno dei due Stati permetterà il prolungamento sul suo territorio delle linee telefoniche dell’altro Stato affinché possano essere stabilite comunicazioni dirette tra i servizi di dogana, di polizia e delle Poste che si trovano negli uffici indicati negli articoli 11, 23 e 39 e le loro amministrazioni.
Le prestazioni in tal modo eseguite da tali persone e loro impiegati sono reputate eseguite in Svizzera con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. 3. Le persone indicate nel paragrafo 2, nell’esercizio della loro attività in detta zona, possono impiegare persone specializzate (commessi, imballatori …) svizzeri o francesi, senza che ad esse siano applicabili disposizioni speciali presenti o future intese a proteggere la mano d’opera nazionale. 4. Allo scopo di consentire alle persone qui sopra indicate l’esercizio normale della loro attività, sono ad esse accordate agevolezze compatibili con le prescrizioni generali francesi concernenti il passaggio del confine e il soggiorno in Francia. 5. La Svizzera accorda la reciprocità, nella zona determinata nell’articolo 11, alle persone che vengono dalla Francia.
Le autorità dello Stato sul cui territorio si trova l’ufficio permetteranno ai servizi competenti dell’altro Stato di prendere i provvedimenti necessari al controllo sanitario, concernente in particolare certe categorie di viaggiatori, come i lavoratori stranieri, i fanciulli in comitiva, i rimpatriati, ecc., e di emanare le disposizioni necessarie in caso di epidemia.
Lo Stato sul cui territorio si trova l’ufficio permetterà alle autorità dell’altro Stato di collocarvi i servizi incaricati di procedere alle operazioni di polizia veterinaria. Misure speciali potranno essere prese segnatamente in caso di epizoozie.
Ciascuno dei due Stati potrà stabilire un ufficio postale negli uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo.
Le disposizioni particolari concernenti l’esercizio di tale ufficio saranno determinate di comune accordo dalle amministrazioni interessate.
Qualora i servizi postali francesi decidessero di istituire un ufficio postale nel settore destinato ai servizi francesi dell’aeroporto, le autorità svizzere metteranno a disposizione di essi i locali necessari.
Le spese d’impianto di tali locali, come pure la pigione usuale, sarebbero a carico dello Stato francese.
Le amministrazioni interessate dei due Stati stabiliranno di comune accordo le disposizioni particolari che fossero necessarie all’applicazione della presente convenzione.
Il Consiglio federale svizzero assumerà tutte le spese derivanti dall’ampliamento dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin. In particolare, il Consiglio federale si impegna ad assumere le spese concernenti:10
Gli impianti e le costruzioni pubbliche o private che saranno eretti sui terreni situati da una parte e dall’altra della strada nazionale N. 5, tra il confine e l’erea dell’agglomerato di Ferney-Voltaire, dovranno formare un assieme armonico che per questo settore sarà studiato in un piano speciale di sistemazione allestito dalle autorità francesi competenti, nel quale saranno stabilite le condizioni di positura, di volume e d’aspetto.
Sono espressamente riservati i provvedimenti che una delle due parti dovesse prendere a cagione della proclamazione dello stato di guerra, dello stato d’assedio o dello stato d’urgenza sul suo territorio.
I due Governi, udito il parere della Commissione mista preveduta nell’articolo 45, potranno apportare alla presente convenzione, mediante un semplice scambio di note, tutte le modificazioni che sembrassero necessarie, segnatamente per quanto concerne gli impianti e l’esercizio degli uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo. Il presente articolo non concerne, per altro, le disposizioni della presente convenzione le quali, in virtù delle norme costituzionali dei due Stati, non possono avere effetto senza l’approvazione del potere legislativo.
Non appena entrata in vigore la presente convenzione, sarà istituita una commissione mista franco-svizzera. Essa sarà composta di tre membri svizzeri e di tre membri francesi, i quali potranno farsi assistere da periti. Il presidente, scelto alternativamente fra i membri svizzeri e francesi, sarà designato dalla commissione stessa; il suo voto non sarà preponderante.
La commissione ha i compiti seguenti:
La presente convenzione sarà ratificata e gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Parigi.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratificazione.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, in lingua francese, il 25 aprile 1956.
| Per la Confederazione Svizzera: Bindschedler | Per la Repubblica Francese: E. Dennery |
|---|
La lunghezza della pista è stata portata a 3900 m.
Dal lato sud fino all’estremità est, la pista sarà provvista di una via di circolazione parallela.
A nord della pista, non è prevista alcuna via di circolazione.
a. La quota di riferimento dell’aerodromo è quella altimetrica generale svizzera (+ 419).
b. La metà larghezza della striscia di atterramento e di decollo sarà di 150 m.
c. Il piano di avvicinamento inizierà a 60 m dall’estremità della pista.
d. La pendenza del piano di avvicinamento sarà del 2 per cento. L’angolo di apertura del limite laterale dell’asse di discesa sarà del 15 per cento.
e. La pendenza dei lati del piano di avvicinamento sarà di 1/7 per cento.
f. L’altezza della superficie orizzontale interna sarà di 45 m sopra la quota di riferimento (+ 419).
g. L’altezza del piano terminale della superficie conica sarà di 145 m sopra la medesima quota di riferimento.
h. La sezione della superficie orizzontale interna sarà un circolo d’un raggio di 4000 metri.
Il territorio francese è interessato per la parte laterale nord della superficie di franchigia.
Il piano graverà di servitùnon aedificandi enon altius tollendi tutti i fondi in territorio francese situati nell’area di franchigia determinata nel § 4 che procede.
a. Nessun ostacolo massiccio permanente (costruzione, piantagione, ecc.) potrà oltrepassare la quota della superficie di franchigia.
b. Nessun ostacolo leggero (piloni, comignoli, linee elettriche, ecc.) dovrà oltrepassare la quota della superficie di franchigia.
c. D’intesa con le autorità competenti svizzere e francesi, potranno tuttavia essere tollerati alcuni ostacoli esistenti (segnatamente la Fornace di Ferney-Voltaire), a condizione che siano segnalati di giorno e di notte.
Conchiuso il 25 ottobre 1961
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 196211
Entrato in vigore il 4 settembre 1962
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, desiderosi di apportare alcune modificazioni al rilievo menzionato nell’articolo 1 della convenzione del 25 aprile 1956 concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra-Cointrin, allegato a quella convenzione, hanno convenuto:
Il confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Ain, nel tratto compreso fra i termini 39 a 90, è stabilito in conformità del rilievo alla scala 1:5000, allegato al presente protocollo12. A contare dall’entrata in vigore di quest’ultimo, il rilievo sarà sostituito a quello dell’allegato 1 della convenzione summenzionata.
Ciascuno dei due Governi notificherà all’altro il compimento della propria procedura costituzionale, richiesta per la messa in vigore del presente protocollo. Questo avrà effetto a contare dal giorno dell’ultima di tali notificazioni.
Parigi, 25 ottobre 1961.
| Per il Consiglio federale svizzero: (firmato) Agostino Soldati | Per il Governo della Repubblica francese: (firmato) Eric de Carbonnel |
|---|
RU 1958 139 ↩
Vedere anche il Prot. aggiuntivo alla fine della Conv. ↩
Questo all. non è pubblicato nella RS. ↩
Questo all. non è pubblicato nella RS ↩
RS 0.748.0 ↩
Questo all. non è pubblicato nella RS ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note dei 1° dic. 2023 e 26 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 162). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note dei 1° dic. 2023 e 26 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 162). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note dei 1° dic. 2023 e 26 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 162). ↩
Nuovo testo giusta lo scambio di note dei 1° dic. 2023 e 26 feb. 2024, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 162). ↩
RU 1962 1075 ↩
Questo all. non è pubblicato nella RU. ↩
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