0.748.127.2Multilateral International Treaty21.08.1957
0.748.127.2
RU 1957 499; FF 1956 II 534 881 ediz. franc. 1956 II 520 861 ediz. ted.
Traduzione
Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19571
Entrato in vigore il 23 luglio 1957
(Stato 7 agosto 2024)
I Governi sottoscritti
considerato che ciascuno degli Stati partecipanti all’accordo qui appresso si propone di ammettere liberamente sul suo territorio, per imbarcare o sbarcare traffico, gli
aeromobili effettuanti trasporti intraeuropei commerciali non regolari che non pregiudicano i suoi servizi regolari;
considerato come soddisfacente il regime che le disposizioni del primo capoverso dell’articolo 5 della convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago, il 7 dicembre 19442e denominata qui di seguito «convenzione», riservano ai voli internazionali degli aeromobili privati e degli aeromobili effettuanti trasporti commerciali non regolari che penetrano nel territorio degli Stati partecipanti alla convenzione, li attraversano in transito senza scalo o vi effettuano scali non commerciali; e
desiderosi di conchiudere un accordo più esteso sul diritto che il secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione accorda ai loro aeromobili commerciali d’imbarcare passeggeri, merci o corriere, quando questi aeromobili effettuano trasporti internazionali mediante rimunerazione o in esecuzione a un contratto di locazione o di nolo fuori dei servizi aerei internazionali regolari,
hanno conchiuso, a questo scopo, il presente accordo.
Il presente accordo è applicabile a qualsiasi aeromobile civile:
se tale aeromobile effettua, nei territori ai quali è applicabile il presente accordo conformemente all’articolo 11, trasporti internazionali mediante rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione o di nolo fuori dei servizi aerei internazionali regolari.
tuttavia, qualsiasi Stato contraente può esigere l’abbandono delle attività previste nel presente paragrafo, se ritiene che dette attività pregiudicano gli interessi dei suoi servizi aerei regolari esercitati nei territori ai quali è applicabile il presente accordo; ciascuno Stato contraente può esigere informazioni complete sulla natura e sull’importanza di qualsiasi attività di questo genere, terminata o in corso;
inoltre, per quanto concerne l’attività citata alla lettera b del presente paragrafo, ciascuno Stato contraente può definire liberamente l’estensione delle regioni (in particolare l’aerodromo o gli aerodromi considerati), modificare questa definizione in qualsiasi tempo e determinare se dette regioni sono collegate in modo sufficientemente diretto mediante servizi aerei regolari.
Gli Stati contraenti convengono inoltre che qualora esigessero, nei casi non contemplati all’articolo 2, l’osservanza di norme, condizioni o limitazioni per i trasporti aerei non regolari citati al secondo capoverso dell’articolo 5 della convenzione, le clausole di tali norme, condizioni o limitazioni saranno prescritte dallo Stato contraente interessato, che pubblicherà un regolamento indicante:
1. designazione della compagnia esercente;
2. tipo di aeromobile e marca d’immatricolazione;
3. date e ore previste per l’arrivo sul territorio dello Stato contraente e per la partenza da detto territorio;
4. itinerario dell’aeromobile;
5. oggetto del trasporto, numero di passeggeri da imbarcare o da sbarcare e natura e quantità della merce da caricare o da scaricare.
2.a. Gli Stati interessati, se non conseguono un’intesa, possono accettare di sottomettere la contestazione, per decisione, a un tribunale arbitrale o a un arbitro. b. Se gli Stati interessati, entro un termine di un mese, da quando uno Stato ha comunicato all’altro Stato la sua intenzione di ricorrere a una tale istanza arbitrale, non si sono accordati sul principio del disciplinamento arbitrale o se, alla scadenza dei tre mesi seguenti, dopo avere accettato di sottomettere la contestazione all’arbitrato, non possono intendersi sulla composizione del tribunale o sulla persona dell’arbitro, ciascuno Stato contraente interessato può sottomettere la contestazione, per decisione, al Consiglio dell’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Nessun membro del Consiglio può votare durante l’esame, in Consiglio, di una contestazione di cui è parte in causa. Se il Consiglio non accetta che gli sia sottoposta la contestazione, ciascuno Stato contraente interessato può sottometterla alla Corte internazionale di giustizia. 3. Gli Stati contraenti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se uno Stato contraente non si conforma a una decisione resa in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, gli altri Stati contraenti possono limitare, sospendere o revocare tutti i diritti concessi in virtù del presente accordo, fin quando questo Stato vi si è conformato.
Il presente accordo è applicabile a tutti i territori metropolitani degli Stati contraenti, a eccezione delle isole lontane nell’Oceano Atlantico e delle isole il cui statuto è semi-indipendente rispetto alle quali ciascuno Stato contraente può dichiarare, all’atto del deposito del suo strumento di ratificazione del suo strumento di adesione, che il presente accordo non è applicabile.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la firma a nome del loro Governo.Fatto a Parigi, il trentesimo giorno del mese di aprile dell’anno millenovecentocinquantasei, in doppio esemplare, nella lingua inglese, francese e spagnuola, ciascuno di questi testi facendo parimente fede. Il presente accordo sarà depositato presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, che dovrà inviarne copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 21 maggio | 1957 | 21 agosto | 1957 |
| Belgio | 22 aprile | 1960 | 22 luglio | 1960 |
| Croazia | 2 luglio | 1999 A | 2 ottobre | 1999 |
| Danimarca | 12 settembre | 1957 | 12 dicembre | 1957 |
| Estonia | 4 aprile | 2001 A | 4 luglio | 2001 |
| Finlandia | 6 novembre | 1957 | 6 febbraio | 1958 |
| Francia | 5 giugno | 1957 | 5 settembre | 1957 |
| Germania | 11 settembre | 1959 | 11 dicembre | 1959 |
| Irlanda | 2 agosto | 1961 | 2 novembre | 1961 |
| Islanda | 25 settembre | 1961 | 25 dicembre | 1961 |
| Lussemburgo | 23 dicembre | 1963 | 23 marzo | 1964 |
| Moldova | 23 dicembre | 1998 A | 23 marzo | 1999 |
| Monaco | 19 gennaio | 2017 A | 19 aprile | 2017 |
| Norvegia | 5 agosto | 1957 | 5 novembre | 1957 |
| Paesi Bassia | 20 gennaio | 1958 | 20 aprile | 1958 |
| Portogallob | 17 ottobre | 1958 | 17 gennaio | 1959 |
| Regno Unito | 11 gennaio | 1960 A | 11 aprile | 1960 |
| Isola di Man | 11 gennaio | 1960 | 11 aprile | 1960 |
| Isole del Canale | 11 gennaio | 1960 | 11 aprile | 1960 |
| San Marino | 17 maggio | 2016 A | 17 agosto | 2016 |
| Serbia | 21 marzo | 2017 A | 21 giugno | 2017 |
| Spagna | 30 maggio | 1957 | 30 agosto | 1957 |
| Svezia | 13 agosto | 1957 | 13 novembre | 1957 |
| Svizzera | 2 aprile | 1957 | 21 agosto | 1957 |
| Turchia | 4 novembre | 1958 | 4 febbraio | 1959 |
| Ungheria | 16 novembre | 1993 A | 14 febbraio | 1994 |
| a Per il Regno in Europa. | ||||
| b L’Acc. s’applica unicamente al territorio metropolitano, ad esclusione delle isole adiacenti di Madera e delle Azzorre. |
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