0.748.127.194.63Bilateral International Treaty03.04.1957
0.748.127.194.63
RU 1957 457; FF 1956 II 534 881 ediz. franc. 1956 II 520 861 ediz. ted.
Traduzione1
Conchiuso il 24 maggio 1956
Approvato dall’Assemblea federale il 4 marzo 19572
Entrato in vigore il 3 aprile 1957
(Stato 5 febbraio 2014)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Giappone,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo avente per oggetto l’inaugurazione e l’esercizio di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e
avendo aderito alla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 19443(designata qui appresso: convenzione),
hanno, di conseguenza, designato a tal scopo i loro rispettivi rappresentanti che hanno convenuto quanto segue:
Ciascuna Parte contraente accorda all’altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo per permettere all’impresa da questa designata di stabilire e di esercitare servizi aerei internazionali sulle linee elencate nell’allegato (designati qui appresso, rispettivamente, «servizi approvati» e «linee convenute»).
Le imprese designate dalle due Parti contraenti devono godere di possibilità uguali ed eque per l’esercizio dei servizi approvati stabiliti sulle linee convenute fra i loro rispettivi territori.
Per l’esercizio dei servizi approvati da parte dell’impresa designata da una Parte contraente, gli interessi dell’impresa designata dall’altra Parte contraente sono presi in considerazione in modo che i servizi di quest’ultima impresa su tutte o parte delle stesse linee non siano indebitamente pregiudicati.
A domanda delle autorità aeronautiche di una o dell’altra Parte contraente, le autorità aeronautiche si consulteranno per garantire una stretta collaborazione in tutti i problemi relativi all’applicazione del presente accordo.
Ciascuna Parte contraente può domandare, in ogni tempo, una consultazione con l’altra Parte contraente per emendare il presente accordo, tale consultazione dovendo iniziare entro un termine di sessanta giorni dalla data della domanda. Se l’emendamento concerne unicamente l’allegato, la consultazione avviene fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Qualora dette autorità si sono accordate su un nuovo allegato modificato, le loro raccomandazioni in merito hanno effetto dopo conferma mediante scambio di note diplomatiche.
Qualora le due Parti contraenti avessero aderito a una convenzione multilaterale concernente i trasporti aerei, il presente accordo deve essere emendato conformemente alle disposizioni di detta convenzione.
Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, notificare all’altra Parte contraente la sua intenzione di disdire il presente accordo. Una copia della notificazione deve essere simultaneamente trasmessa all’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. Se la notificazione è data, il presente accordo cessa di avere effetto un anno dopo la data in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione, salvo che, per intesa fra le Parti, detta notificazione sia stata annullata prima della scadenza di questo periodo. Se l’altra Parte contraente non conferma ricevimento, la notificazione è presunta ricevuta quattordici giorni dopo la data, alla quale l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale ne ha ricevuto copia.
Il presente accordo e lo scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 14 del presente accordo sono registrati presso l’Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale.
Il presente accordo deve essere approvato da ciascuna delle Parti contraenti conformemente alla sua procedura legale. Esso entra in vigore alla data dello scambio di note diplomatiche concernenti questa approvazione.
In fede di che, essi rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Tokyo, in doppio esemplare, nelle lingue francese e giapponese, i due testi facendo parimente fede, il 24 maggio 1956.
| Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) Troendle | Per il Governo del Giappone: (firm.) Mamoru Shigemitsu |
|---|
1. Linee sulle quali l’impresa o le imprese designate del Giappone potranno esercitare servizi aerei nelle due direzioni: (a) Punti in Giappone – Hong Kong e/o Manila – un punto in Indocina – Bangkok – Yangon – Dacca – punti in India – Colombo – punti in Pakistan – punti in Medio e Vicino Oriente – Atene – Roma – punti in Svizzera e punti oltre in Europa. (b) Punti in Giappone – un punto nelle Isole Aleutine e in Alaska – due punti in Europa – punti in Svizzera e due punti oltre in Europa. (c) Punti in Giappone – Mosca – quattro punti in Europa (nota 1 ) – punti in Svizzera e quattordici punti oltre (nota 2 ). (d) Punti in Giappone – punti intermedi– punti in Svizzera e punti oltre (nota 3 ). (e) Punti in Giappone oltre Tokyo – punti intermedi – punti in Svizzera e punti oltre.Nota 1: l’impresa o le imprese designate del Giappone non esercitano diritti di traffico in quinta libertà per due punti fra i «quattro punti in Europa».Nota 2: l’impresa designata o le imprese designate del Giappone non esercitano diritti di traffico in quinta libertà per dodici punti fra i «quattordici punti oltre».Nota 3: l’impresa o le imprese designate del Giappone possono esercitare servizi aerei sulla linea (d) solamente per voli in code sharing in veste di imprese di trasporto aereo commercializzatrici (marketing airline), senza esercitare diritti di traffico in quinta libertà, tranne che per il loro traffico di scalo intermedio (stopover traffic).I servizi approvati esercitati su queste linee dall’impresa o dalle imprese designate del Giappone hanno inizio in un punto in Giappone ma, secondo quanto conviene all’impresa designata, possono essere soppressi scali sulle linee specificate per tutti i voli o taluni di essi.2. Linee sulle quali l’impresa o le imprese designate della Svizzera potranno esercitare servizi aerei nelle due direzioni: (a) Punti in Svizzera – Roma – Atene – punti in Vicino e Medio Oriente – punti in Pakistan – Colombo – punti in India – Dacca – Yangon– Bangkok– un punto in Indocina– Manila e/o Hong Kong – punti in Giappone. (b) Punti in Svizzera – un punto in Alaska – punti in Giappone. (c) Punti in Svizzera – Mosca –punti in Giappone (d) Punti in Svizzera – punti intermedi – punti in Giappone e punti oltre (nota ). (e) Punti in Svizzera – punti intermedi – punti in Giappone oltre Tokyo e punti oltre.Nota: l’impresa o le imprese designate della Svizzera possono esercitare servizi aerei sulla linea (d) solamente per voli in code sharing in veste di imprese del trasporto aereo commercializzatrici (marketing airline), senza esercitare diritti di traffico in quinta libertà, tranne che per il loro traffico di scalo (stopover traffic).I servizi approvati esercitati su queste linee dall’impresa o dalle imprese designate della Svizzera hanno inizio in un punto in Svizzera ma, secondo quanto conviene all’impresa, potranno essere soppressi scali sulle linee specificate per tutti i voli o taluni di essi.
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