0.747.396.54Bilateral International Treaty30.07.1958
0.747.396.54
RU 1958 785
Traduzione
Scambio di note: 10 maggio 1958
Entrato in vigore il 30 luglio 1958
(Stato 30 luglio 1958)
Con lo scambio di note del 10 maggio 1958 il Presidente della Delegazione svizzera e il Presidente della Delegazione portoghese hanno conchiuso un accordo concernente il trattamento delle imprese di navigazione. Facciamo seguire il testo della nota svizzera che comprende quello della nota portoghese.
Il Presidente della Delegazione Svizzera
Signor Presidente,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la Vostra lettera, data oggi, del seguente tenore:
«Ho l’onore di riferirmi allo scambio di opinioni, conchiusosi oggi, tra le nostre Delegazioni e, soddisfacendo a un desiderio svizzero, Vi confermo che è stato stabilito il seguente accordo:
Alle imprese svizzere di navigazione e alle navi svizzere, con i loro passeggeri e le loro merci, non saranno applicati, entro i limiti del territorio portoghese, metropolitano, delle isole adiacenti e d’oltre mare, né diritti o tasse, né condizioni o restrizioni, maggiori di quelli applicabili alle navi portoghesi, o straniere, ai loro passeggeri e alle loro merci.
Detta uguaglianza di trattamento si darà, segnatamente, per la libertà d’accedere e di usare i porti, per il godimento di tutte le varie agevolazioni concernenti l’attribuzione dei posti d’attracco, per il caricamento e lo scaricamento, per i diritti e le tasse, di qualsiasi genere, che gravano le navi, le loro merci o i loro passeggeri e che sono riscossi in nome e per il conto del Governo, delle pubbliche autorità, dei Concessionari o di un qualsiasi ente.
Pari trattamento sarà consentito in Svizzera, nella navigazione fluviale, alle imprese di navigazione e alle navi portoghesi, ai loro passeggeri e alle loro merci.
Il trattamento nazionale, o quello della nazione più favorita, non concerne tuttavia:
L’accordo, recato sopra, entrerà in vigore, provvisoriamente all’atto della firma e, definitivamente, al momento della sua approvazione, conforme alle disposizioni costituzionali, da parte dei due Paesi. Detta approvazione sarà accertata mediante uno scambio di note tra il Ministero portoghese degli affari esteri e la Legazione di Svizzera a Lisbona.
Vi prego di volermi confermare il Vostro consenso a quanto precede.»
Vi conformo il mio consenso a quanto precede.
Gradite, signor Presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| E. Stopper |
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