0.742.140.313.62Bilateral International Treaty28.02.1859
0.742.140.313.62
CS 13 268; FF 1859 I 88 ediz. ted. 90 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 30 dicembre 1858
Approvato dall’Assemblea federale il 28 gennaio 18592
Ratificazioni scambiate il 26/28 febbraio 1859
Relativamente alla continuazione della via ferrata dello Stato granducale di Baden da Waldshut al lago di Costanza passando pel territorio del Cantone di Sciaffusa, i delegati muniti per ciò di pieni poteri nominati dall’uno e dall’altro Stato, cioè:
(Seguono i nomi dei delegati)3
in conformità e in parziale modificazione del Trattato principale per la continuazione della via ferrata Granducale del Rheinthal, traversando parti di territorio sviz‑ zero, conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Baden il 27 luglio l8524,
hanno di comune accordo adottato le seguenti ulteriori disposizioni:
Il Governo del Granducato di Baden si obbliga, se non intervengono straordinari impedimenti, a far costruire a sue spese e a mettere in esercizio nel termine di tre anni entro i confini del Cantone di Sciaffusa la continuazione della ferrovia granducale Badese da Waldshut per a Costanza passando pel Cantone di Sciaffusa.
La direzione della linea passante pel Cantone di Sciaffusa viene fissata così, che la ferrovia deve trapassare il confine svizzero presso Trasadingen, di qui condursi pel Klettgau a Sciaffusa e di qui per la Valle di Thayngen, e abbandonare il territorio svizzero presso a Thayngen.
Del resto, per ciò che riguarda più specialmente la costruzione e le condizioni della linea ed anche lo stabilimento delle stazioni, rimane fermo quanto è disposto all’art. 3 del Trattato principale del 27 luglio 18525.
Il Governo del Cantone di Sciaffusa si obbliga:
Il Governo del Granducato di Baden non avrà a pagare al Cantone o ai Comuni nè a causa dell’acquisto degli stabili per la ferrovia e sue dipendenze, nè per l’esercizio della ferrovia, nè in generale taglia o imposta o prestazione alcuna.
In ispecie, non dovranno mai essere requisiti per alloggi militari gli edifizi della ferrovia.
…8
Nell’eseguimento della costruzione della ferrovia e sue dipendenze il Governo Granducale Badese godrà della libertà d’industria esistente nel Cantone di Sciaffusa, in guisa che anche gli industriali, gli impresari, e i lavoratori non svizzeri da lei impiegati non saranno per questo titolo sottoposti ad alcun aggravio nè cantonale, nè comunale, nè altro qualsiasi.
l. Il Governo federale svizzero come pure il Governo del Cantone di Sciaffusa non faranno uso dei diritti di riscatto della ferrovia che a ciascuno dei medesimi prelodati Governi si competono, in virtù dell’art. 38 del Trattato principale del 27 luglio 18529, prima che siano decorsi cinquant’anni di esercizio, e avvenendo il caso, estenderanno il riscatto a tutta la linea giacente sul territorio sciaffusano e alle sue dipendenze. 2. La somma del riscatto per la linea giacente su territorio svizzero si calcolerà e si pagherà giusta il prescritto dei prementovato art. 38, cpv. 2. 3. Se pel tempo susseguente al riscatto le Parti non potessero intendersi sul mantenimento delle linee correnti sui due rispettivi territori e sul loro ulteriore congiunto esercizio, l’acquisitore dovrà inoltre fornire al Granducato di Baden pei tronchi della linea ferrata e dipendenze giacenti sul territorio badese tra Oberlauchringen e Singen una indennità, che sarà calcolata secondo il prescritto dei suddetto art. 38, cpv. 3, ma che in nessun caso potrà oltrepassare la somma di un milione e cinquecentomila franchi, ossia settecentomila fiorini valuta della Germania meridionale.
Questa indennità dovrà essere pagata contemporaneamente colla somma di riscatto.
In conformità del precedente articolo, il conto particolareggiato con relative giustificazioni che a norma dell’art. 7 del prementovato Trattato del 27 luglio 185210deve essere rassegnato al Governo federale svizzero, dovrà contenere non solo le spese di costruzione fatte su territorio svizzero, ma quelle altresì fatte sui contigui tronchi nel territorio badese tra Oberlauchringen e Singen.
Riguardo alla ricognizione di siffatte giustificazioni o alla formulazione di osservazioni al caso, valgono i dispositivi dell’articolo mentovato.
Sulle differenze che potessero nascere tra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull’applicazione di questo Trattato, deciderà un tribunale di arbitri, a formare il quale ciascuna Parte nominerà due arbitri, i quali tutti insieme eleggeranno un surarbitro.
Tutte le disposizioni del Trattato principale del 27 luglio 185211, in quanto non sono in contraddizione colle prescrizioni della presente Convenzione suppletoria, restano invariabilmente in vigore.
Il presente Trattato sarà ratificato e lo scambio degli atti di ratifica dovrà seguire quanto più presto può farsi, ma al più tardi entro due mesi.
In fede di che, i muniti di potere delle due Parti hanno sottoscritto di propria mano il Trattato in doppio originale, vi hanno apposto il loro sigillo e hanno preso seco, l’una e l’altra Parte, un esemplare originale.Karlsruhe, il 30 dicembre 1858.
| Stämpfli Ammann G. Böschenstein J. Hallauer | Gustav Kühlenthal Eugen Regenauer |
|---|
Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU VI 179 ↩
Per la Svizzera, con il delegato del Consiglio federale, parteciparono ai negoziati i delegati del Cantone di Sciaffusa. ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
Rettificazione, secondo il testo originale, della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Abrogato dal n. II/18 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
Cpv. 3 abrogato dal n. II/18 dell’all. allo Scambio di note del 21 feb./7 ott. 1985 (RU 1985 1618). ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
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