0.742.140.27Bilateral International Treaty26.12.1908
0.742.140.27
CS 13 224
Traduzione
(Scambio di note 17 novembre/26 dicembre 1908)
(Stato 26 dicembre 1908)
Il personale dell’amministrazione civile e militare a cui il Governo italiano affiderà lo studio, la preparazione e l’esecuzione di lavori di difesa militare è autorizzato, per un tempo illimitato, ad entrare liberamente e a soggiornare nella parte della galleria del Sempione situata sul territorio italiano sino alla frontiera politica, come pure allo sbocco sud di detta galleria. Nella parte italiana della galleria è pure concessa l’autorizzazione di deporre gli utensili che potessero occorrere per gli studi e i lavori in discorso; i depositi di questo genere dovranno essere collocati in guisa da non impedire in nessun modo l’esercizio della strada ferrata.
Il personale italiano menzionato all’art. 1 sarà munito, dal Governo italiano, di una tessera speciale di legittimazione, firmata dal Ministro della guerra, o per suo ordine, dal Capo di Stato maggiore dell’armata o dal Comandante del 1° corpo d’armata.
Questa tessera di legittimazione sarà individuale per il personale incaricato dello studio, della direzione, della vigilanza e della contabilità dei lavori; essa potrà essere collettiva per gli operai addetti a questi lavori. Recandosi nella galleria, gli operai dovranno però sempre essere accompagnati da un capo‑squadra responsabile, munito di una tessera personale.
Le tessere di legittimazione sono valevoli per l’anno in corso e sono rinnovabili.
Devono essere presentate, a richiesta, agli agenti preposti all’esercizio della strada ferrata.
In virtù del diritto riservato al Governo italiano dall’art. 6 della Convenzione 16 maggio l9031, concernente la garanzia del segreto specialmente sulla natura dei lavori di cui si tratta, gli agenti svizzeri non potranno, per nessun pretesto, accompagnare o seguire il personale italiano nelle sue visite od operazioni nell’interno della galleria, salvo il caso in cui ne siano espressamente richiesti dal personale italiano stesso.
Il Governo svizzero e l’amministrazione delle Strade ferrate federali2sono esonerati da ogni responsabilità, in caso d’infortunio, verso ogni persona, munita di una tessera di legittimazione, stesa conforme alle precedenti prescrizioni, che si fosse introdotta o fermata nella galleria, eccettuato il caso in cui esistesse dolo o colpa da parte degli agenti svizzeri.
I lavori militari eseguiti dall’Italia dovranno conciliarsi con le esigenze dell’esercizio e della sua sicurezza e non incagliare il servizio regolare della vigilanza e della manutenzione della galleria. Salvo queste restrizioni, il Governo italiano conserva la maggiore libertà quanto al tempo, al modo d’esecuzione, all’estensione e alla posizione dei lavori di difesa nell’interno della galleria e al suo sbocco sud.
Lo Stato italiano è responsabile verso il Governo svizzero e l’amministrazione delle Strade ferrate federali3di tutti gli infortuni e danni che questi lavori potessero cagionare durante e dopo la loro costruzione.
Le disp. di questo art. sono inserite, nella presente Collezione sistematica, come capoversi quarto e quinto dell’art. 7 del Tratt. del 25 nov. 1895 (RS 0.742.140.21 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
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