0.742.140.24Bilateral International Treaty01.06.1906
0.742.140.24
CS 13 186; FF 1906 II 199 ediz. ted. 32 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 19 febbraio 1906
Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 19062
Entrata in vigore il 1° giugno 1906
Giusta il disposto dell’art. 4 della Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la congiunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale per l’esercizio del tronco Iselle–Domodossola stipulata in Berna il 2 dicembre 18993;
l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato rappresentata dal:
(Segue il nome del delegato italiano)
e l’Amministrazione delle Strade ferrate federali svizzere, rappresentata dal:
(Segue il nome del delegato svizzero)
hanno convenuto, come in appresso, le condizioni e le prescrizioni da osservarsi nell’esercizio del tronco Domodossola–Iselle.
Il tronco di strada ferrata Iselle–Domodossola incomincia allo scambio di entrata lato nord della stazione di Iselle e termina allo scambio di entrata verso la Svizzera della stazione internazionale di Domodossola.
Nei riguardi del servizio e dell’applicazione delle tariffe, il punto di giunzione fra la linea italiana e quella svizzera corrisponde allo scambio d’entrata lato nord della stazione di Iselle.
Il detto punto sarà determinato in contradditorio dalle due Amministrazioni contraenti e non potrà essere modificato anche se avvenisse l’impianto del secondo binario fra Briga ed Iselle.
Le Ferrovie federali svizzere assumono il servizio dei treni (trazione e condotta) sul tronco Domodossola–Iselle nei due sensi per conto delle Ferrovie italiane dello Stato e alle condizioni più sotto indicate.
Le Ferrovie italiane dello Stato provvederanno invece direttamente all’intero servizio di stazione, di sorveglianza e di manutenzione del suddetto tronco.
Il servizio dei treni da farsi dall’Amministrazione delle Ferrovie federali svizzere comprende:
L’acqua necessaria per l’alimentazione delle locomotive a Domodossola, a Varzo e ad Iselle sarà fornita dall’Amministrazione ferroviaria italiana gratuitamente all’Amministrazione ferroviaria svizzera.
Le ferrovie federali svizzere forniranno le carrozze e i bagagliai necessari per il traffico in destinazione o in provenienza di Domodossola.
I percorsi effettuati da questo materiale sul tronco italiano sono bonificati dalle Ferrovie italiane dello Stato mediante compensazione in natura.
Per il materiale rotabile sul tronco Iselle–Domodossola si prenderà a base del calcolo per il nolo di percorso il punto di giunzione fissato all’art. 1, e per quanto risguarda il calcolo del nolo di tempo: per i carri carichi, l’ora in cui ha luogo la consegna del trasporto alla stazione di Domodossola; per i vagoni vuoti in transito, il nolo di tempo comincia o finisce all’ora d’arrivo a Domodossola. Invece per i carri arrivati carichi a Domodossola e scaricati in questa stazione, il nolo di tempo al ritorno, decorre dalla partenza dalla stazione di Domodossola.
Il servizio spettante alle Ferrovie italiane dello Stato nelle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia, comprende:
Tutte le operazioni relative alla spedizione ed al ricevimento dei viaggiatori, bagagli e cani, dei valori, delle merci, dei veicoli e del bestiame, il servizio telegrafico, la tenuta della corrispondenza col pubblico, il movimento dei treni, la direzione delle manovre, la sorveglianza delle stazioni, l’illuminazione, il riscaldamento e la pulizia degli uffici e dei locali di aspetto, l’illuminazione degli accessi alle stazioni ed ai binari, la somministrazione e la manutenzione dei mobili occorrenti per il servizio medesimo e per le stazioni.
L’esercizio della stazione internazionale di Domodossola sarà regolato da apposita Convenzione4.
Il servizio di sorveglianza e di manutenzione del tronco, pure da farsi dalle Ferrovie italiane dello Stato, comprende quanto occorre per la sicurezza della circolazione dei treni, il servizio delle barriere, la visita, la manutenzione e i rinnovamenti della sede stradale, delle opere d’arte, dei fabbricati, dell’armamento, della linea telegrafica e telefonica, delle siepi e steccati, degli apparecchi meccanici nelle stazioni, la provvista e la manutenzione degli attrezzi necessari per il servizio di sorveglianza e di manutenzione, e per il segnalamento dei treni lungo la linea e nelle stazioni, lo sgombro della neve e del ghiaccio dalla ferrovia, in quanto questo sgombro non debba aver luogo cogli spartineve, la richiesta dei quali sarà fatta dal capostazione di Domodossola al locale delegato delle Ferrovie federali svizzere.
Ferme restando le disposizioni dell’art. 10 della Convenzione 16 maggio 19035fra i Governi italiano e svizzero per la circolazione dei treni militari sul tronco Domodossola–Iselle, le Ferrovie italiane dello Stato non vi faranno circolare treni propri ad eccezione dei treni di materiali, eventualmente occorrenti per la manutenzione della linea, e dei treni di soccorso da mettersi a disposizione delle Ferrovie federali svizzere (art. 7 e seguenti).
Per l’effettuazione dei treni di materiali, dovrà prima intervenire fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere un accordo, per gli orari da osservarsi, per la durata dei trasporti di materiali, ecc.
Tali treni dovranno essere scortati da un agente delle Ferrovie federali svizzere, il quale prenderà posto sulla locomotiva, a spese dell’Amministrazione ferroviaria italiana e dirigerà la marcia dei treni.
Le locomotive e i carri occorrenti per treni di materiali, nonché il personale di servizio e gli utensili necessari verranno forniti dalle Ferrovie italiane dello Stato.
Quando sul tronco Domodossola–Iselle si verificassero degli accidenti e ne derivassero delle interruzioni d’esercizio, e nella stazione di Domodossola, eccezionalmente, non fosse disponibile il materiale di riserva e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere, le Ferrovie italiane dello Stato, dietro richiesta che ne venisse fatta dal personale ferroviario svizzero al capostazione di Domodossola, metteranno a disposizione delle Ferrovie federali, locomotive, ed eventualmente anche personale di soccorso, che si trovassero disponibili nella stazione predetta. Le macchine di soccorso saranno servite dal personale ferroviario italiano, sotto la sorveglianza di una scorta delle Ferrovie federali svizzere e, quando ciò non fosse possibile, sotto la direzione di un agente della stazione di Domodossola, che abbia conoscenza dei regolamenti svizzeri.
Per siffatte prestazioni le Ferrovie federali svizzere rimborseranno alle Ferrovie italiane dello Stato le spese da queste incontrate, con le riserve portate dagli art. 20 e 21 seguenti.
Le locomotive, le carrozze, i bagagliai ed i carri circolanti fra Domodossola e Iselle potranno essere costruiti secondo la sagoma-limite svizzera e in quanto al loro stato dovranno soddisfare alle condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti italiani.
L’introduzione di un sistema di trazione diverso da quello delle locomotive a vapore dovrà formare oggetto di preventivi speciali accordi per quanto riguarda la costruzione e l’esercizio degli impianti che venissero riconosciuti necessari.
Le Ferrovie italiane dello Stato sono autorizzate a far circolare sulla linea i propri carrelli, per i bisogni del servizio in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alle Ferrovie federali svizzere, sotto l’osservanza delle prescrizioni in uso presso questa Amministrazione per la circolazione dei carrelli.
I regolamenti delle Ferrovie federali svizzere sulla circolazione, formazione, composizione e condotta dei treni, nonché sul loro peso e frenatura, saranno applicati sul tronco Domodossola–Iselle con riserva delle modificazioni che la competente autorità italiana domandasse che vi fossero apportate, nell’interesse della sicurezza della circolazione dei treni ed in ottemperanza alla legge sugli infortuni.
Tutti i segnali in uso sulle Ferrovie federali svizzere saranno impiegati solamente sul tronco predetto fino e compreso il segnale di entrata e quello di uscita lato svizzero della stazione di Domodossola.
In ciò che riguarda il movimento dei convogli, le Ferrovie federali svizzere potranno mettersi in diretta relazione coi capi delle stazioni del tronco, i quali saranno tenuti a dare in proposito ogni informazione che venisse richiesta da parte delle ferrovie medesime e ad osservare le disposizioni che da esse verranno impartite.
Gli ordini, regolamenti, orari di servizio ed altre istruzioni concernenti il servizio dei treni sul tronco saranno trasmessi direttamente agli agenti di stazione e di linea interessati nel tempo stesso che verranno inviati alle Ferrovie italiane dello Stato.
La polizia ferroviaria del tronco e delle stazioni da Iselle a Domodossola sarà fatta a cura degli agenti delle Ferrovie italiane dello Stato, quella dei treni sarà esercitata dagli agenti delle Ferrovie federali svizzere, per mezzo degli agenti italiani giurati colle norme in vigore sulle ferrovie italiane.
Pei trasporti delle merci provenienti dall’estero e dirette alle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia o in partenza dalle dette stazioni e dirette all’estero, le operazioni di transito e di dogana dovendosi effettuare nella stazione internazionale di Domodossola6, ne risulteranno dei maggiori percorsi che saranno regolati quanto alle tariffe ed alle condizioni dalle Ferrovie italiane dello Stato.
Le Ferrovie federali svizzere comunicheranno in tempo utile alle Ferrovie italiane dello Stato le prescrizioni emanate, o che fossero per emanarsi, sui segnali e sulla circolazione dei carrelli. Alla loro volta, le Ferrovie italiane dello Stato daranno in tempo utile comunicazione alle Ferrovie federali svizzere delle disposizioni emesse o che fossero per emettersi e che possano interessare il loro personale adibito al servizio del tronco.
Il personale delle stazioni e quello addetto alla sorveglianza e manutenzione del tronco apparterrà alle Ferrovie italiane dello Stato e dipenderà da esse; il personale di servizio ai treni (trazione e condotta) sul tronco stesso apparterrà invece alle Ferrovie federali svizzere e dipenderà dalle medesime.
Però il personale delle Ferrovie federali svizzere, sintantoché si trattiene nelle stazioni dei tronco, dovrà osservare le istruzioni e gli ordini di servizio dei capi delle stazioni medesime.
Sul tronco Domodossola–Iselle la lingua da adottarsi, sia nei riguardi del servizio che nei rapporti col pubblico, è la lingua italiana.
Di conseguenza il personale dei treni dipendente dalle Ferrovie federali svizzere dovrà conoscere la lingua italiana, per modo da ben comprendere i regolamenti e le prescrizioni delle Ferrovie italiane dello Stato in quanto lo possano interessare, e gli ordini che dai capi delle stazioni del tronco gli verranno impartiti in italiano. Così pure gli ordini che le Ferrovie federali svizzere impartiranno al personale di stazione e di linea dovranno essere formulati in italiano, ed i regolamenti, orari di servizio, istruzioni, ecc., emanati, o da emanarsi, dalle ferrovie stesse ed in genere tutte le comunicazioni di servizio, dovranno essere trasmesse al personale di linea e di stazione interessato ed agli uffici locali dei servizi attivi, in lingua italiana.
Qualora una delle due Amministrazioni contraenti avesse a lamentare trasgressioni o irregolarità di cui si rendessero colpevoli agenti dell’altra, questa prenderà al riguardo i provvedimenti disciplinari che riterrà più opportuni. Quando una delle Amministrazioni, su fondati motivi, abbia a domandare il trasloco d’un agente dell’altra, tale trasloco dovrà essere accordato.
Gli orari dei treni per la traversata del Sempione dovranno, per quanto è possibile, essere fissati e posti in vigore contemporaneamente a quelli delle altre linee, il cui traffico si colleghi a quello delle due Amministrazioni contraenti.
Gli orari dei treni ordinari e facoltativi fra Iselle e Domodossola verranno, presi accordi con le Ferrovie italiane dello Stato, compilati dalle Ferrovie federali svizzere e da queste pubblicati, dopo che siano stati approvati dalle Ferrovie italiane dello Stato.
Le Ferrovie federali svizzere trasmetteranno in tempo utile alle Ferrovie italiane dello Stato per la distribuzione, una sufficiente quantità di esemplari degli orari da attivarsi, redatti in lingua italiana.
Fra le due Amministrazioni verranno concordati i treni speciali da effettuarsi fra Domodossola ed Iselle per eventuali bisogni straordinari, nonché le corse che occorrerà di fare fra Domodossola e Briga per accelerare il movimento delle merci, specialmente di quelle soggette alle separate operazioni doganali italiane e svizzere in quelle due stazioni e inoltre per il servizio delle merci a P.V. nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dalla legge svizzera.
La responsabilità dei danni causati a terzi o al personale di servizio da accidenti o sinistri che si verificassero nell’esercizio del tronco sarà attribuita, salvo i casi di forza maggiore, a ciascuna delle due Amministrazioni contraenti, secondo la natura delle prestazioni rispettivamente assunte: vale a dire, l’Amministrazione delle ferrovie italiane dovrà rispondere delle conseguenze di tutte le eventualità derivanti dal servizio di stazione e dalla manutenzione e sorveglianza della linea, e l’Amministrazione delle Ferrovie federali svizzere dovrà rispondere delle conseguenze di tutte le eventualità derivanti dal servizio della trazione e dei convogli.
Nei casi in cui non fosse possibile stabilire a quale delle due Amministrazioni sia imputabile la responsabilità dell’accidente verificatosi sul tronco comune, le conseguenze ne saranno sopportate in parti uguali dalle due Amministrazioni.
Le conseguenze derivanti da forza maggiore saranno sopportate dai rispettivi proprietari.
Per il servizio oltre Iselle verso la Svizzera, la stazione di Iselle funzionerà, agli effetti della responsabilità, quale stazione delle Ferrovie federali svizzere.
In deroga a quanto precede, la responsabilità delle Ferrovie federali svizzere pei trasporti dei bagagli e delle merci da e per le stazioni del tronco incomincerà all’atto delle rispettive consegne fra il personale delle stazioni e quello dei convogli, mentre per i trasporti che transitano sul tronco, varranno le disposizioni dei regolamenti pel servizio internazionale.
Ciascuna Amministrazione contraente assumerà la responsabilità dei danni che potessero derivare all’altra, per fatto del proprio personale nell’esercizio delle rispettive funzioni, o per difetti della linea o del materiale, secondo la natura della prestazione rispettivamente assunta sul tronco Domodossola–Iselle.
L’Amministrazione ferroviaria italiana assumerà a proprio carico tutte le imposte che gravassero sull’esercizio del tronco.
1 trasporti delle materie necessarie alle Ferrovie federali svizzere per l’esercizio del tronco Domodossola–Iselle saranno effettuati gratuitamente su detto tronco.
Le Ferrovie italiane dello Stato non pagheranno nolo per i carri che le Ferrovie federali svizzere utilizzeranno per questi trasporti.
Le Ferrovie italiane dello Stato pagheranno alle Ferrovie federali svizzere per l’esecuzione del servizio dei convogli (trazione e condotta) sul tronco Domodossola–Iselle, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, i corrispettivi seguenti:
Questi corrispettivi comprendono le prestazioni di manovra con locomotiva delle Ferrovie federali svizzere sul tronco e nella stazione di Domodossola se le prestazioni stesse sono effettuate dalle locomotive dei treni e non sorpassino la durata di 15 minuti per stazione e per treno; se le prestazioni di cui trattasi durano un maggior tempo, le stesse saranno bonificate per intero dalle Ferrovie italiane dello Stato alle Ferrovie federali svizzere al tasso di fr. 6 per ora.
I corrispettivi indicati più sopra non comprendono i noli che le Ferrovie italiane dello Stato devono pagare alle Ferrovie federali svizzere o ad altra amministrazione ferroviaria, a tenore delle Convenzioni speciali in vigore per la circolazione del materiale rotabile del tronco Domodossola–Iselle.
Per il calcolo dei corrispettivi indicati alle lett. a e b si prenderà per base la lunghezza ettometrica del tronco, a partire dallo scambio di entrata della Stazione di Iselle, lato nord, fino alla mezzaria del fabbricato passeggeri della stazione di Domodossola; questa lunghezza è di km 19,069.28 arrotondata in km 19,100.
Le parti dei locali, refettori, dormitori, ecc., del personale di macchina e dei treni, come pure la parte della rimessa locomotive svizzere e degli altri impianti nella stazione di Domodossola, in quanto siano riconosciute necessarie per il servizio dei treni sul tronco Domodossola–Iselle, saranno fornite e mantenute gratuitamente dalle Ferrovie italiane dello Stato, non avendo le Ferrovie federali svizzere tenuto conto di ciò nello stabilire i corrispettivi per detto servizio.
Le Ferrovie federali svizzere presenteranno mensilmente il conto dei corrispettivi da pagarsi in conformità all’art. 24 e le Ferrovie italiane dello Stato ne pagheranno l’importo in oro alle Ferrovie federali svizzere nel mese successivo alla presentazione del conto.
Le differenze che fossero rilevate nella liquidazione non dovranno ritardare il pagamento del saldo mensile, ma saranno regolate in un successivo conto.
I biglietti di libera circolazione rilasciati dalle Ferrovie federali svizzere e dalle Ferrovie italiane dello Stato ai funzionari ed agenti, valevoli fino ad Iselle, saranno validi rispettivamente fino a Domodossola ed a Briga.
Inoltre i medici ed i veterinari incaricati del servizio sanitario e veterinario nella stazione internazionale di Domodossola riceveranno dei bigletti di libero percorso che diano loro facoltà, per l’esercizio delle loro funzioni, di circolare gratuitamente sul tronco Briga–Domodossola.
Le costruzioni e gli impianti che costituiscono la stazione di Iselle risultano dal piano generale qui allegato7.
Per l’uso in comune della stazione di Iselle le Ferrovie federali svizzere pagheranno alle Ferrovie italiane dello Stato la metà delle spese di esercizio, non compresa la manutenzione degli impianti e degli appositi binari destinati al servizio della trazione.
Resta inteso che la sosta nella stazione di Iselle dei trasporti di transito sul tronco, riguarderà esclusivamente le Ferrovie federali svizzere.
Le divergenze che potessero sorgere nella interpretazione o nella esecuzione della presente Convenzione, saranno giudicate da arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio, e i due arbitri riuniti ne eleggeranno un terzo. Nel caso in cui non si potesse stabilire l’accordo intorno alla scelta del terzo arbitro, il Presidente della Corte d’Appello italiana competente se l’amministrazione ferroviaria italiana fosse convenuta, o il Presidente del Tribunale federale se fosse convenuta l’amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, sarà invitato a proporre tre persone, fra cui la parte attrice dovrà scegliere il terzo arbitro. La procedura da seguirsi dagli arbitri sarà quella in vigore nello Stato in cui risiede l’amministrazione convenuta.
La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal momento in cui sarà aperto all’esercizio il tronco Domodossola–Briga che ne forma oggetto e durerà fino al 31 dicembre 1909.
Dopo questa data essa potrà essere disdetta o modificata a richiesta di una o dell’altra delle parti per mezzo di avviso da darsi per iscritto all’altra parte, almeno 6 mesi prima; ma anche in questo caso resteranno in vigore le prescrizioni del Trattato internazionale 25 novembre 18958e delle Convenzioni internazionali 2 dicembre 18999e 16 maggio 190310, stipulate fra i due Governi italiano e svizzero, nonché della Convenzione 22 febbraio 189611stipulata fra lo Stato italiano e la Società delle ferrovie del Giura–Sempione, le quali prescrizioni formano la base della presente Convenzione.
In mancanza d’accordo fra le due amministrazioni, le nuove condizioni saranno stabilite dai rispettivi Governi dei due Stati.
La presente Convenzione non sarà valida se non avrà riportata l’approvazione dei due Governi italiano e svizzero ai termini dell’art. 4 della Convenzione 2 dicembre 189912.
Berna, 19 febbraio 1906.
| Per l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato: Il Direttore generale | Per la Direzione generale delle Ferrovie Federali: Il Presidente, |
|---|---|
| Bianchi | Weissenbach |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 22 222 ↩
RS 0.742.140.22 ↩
RS 0.742.140.25 ↩
RS 0.742.140.23 ↩
Vedi però i processi verbali del 5 gen. 1907 (RS 0.742.140.241 ) e del 26 ago. 1908 (RS 0.742.140.242 ). ↩
Questo piano non è stato pubblicato nella RU. ↩
RS 0.742.140.21 ↩
RS 0.742.140.22 ↩
RS 0.742.140.23 ↩
Questa conv., che è stata conchiusa fra il Governo italiano e la Compagnia del Giura–Sempione, accorda alla Compagnia la concessione per la costruzione e l’esercizio della ferrovia del Sempione sul territorio italiano dal confine italo‑svizzero fino ad Iselle. Alla conv. è allegato un capitolato d’oneri. La conv. è pubblicata come Allegato IV e il capitolato d’oneri come Allegato V nella «Raccolta degli atti officiali relativi alle ferrovie svizzere», Vol. 1896/1897 (Nuova serie, Tomo 14). ↩
RS 0.742.140.22 ↩
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