0.742.140.111Bilateral International Treaty01.05.1910
0.742.140.111
CS 13 142; FF 1909 IV 131 1913 I 333 ediz. ted. 1909 VI 50 1913 I 339 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 13 ottobre 1909
Approvato dall’Assemblea federale il 9 aprile 19132
Ratificazioni scambiate il 4 ottobre 1913
Entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° maggio 1909
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderando di regolare alcuni punti che non sono contenuti nella nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo3e che riguardano specialmente l’Italia e la Svizzera, hanno risolto di conchiudere un accordo ed a tale scopo hanno nominato come plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concluso le seguenti stipulazioni:
Resta inteso che i trasporti di cereali provenienti dall’Italia, depositati nei magazzini generali di Brunnen e di qui rispediti nel termine di un anno nella direzione di Svitto, continueranno a godere delle tasse dirette italo-svizzere applicate al traffico al di là di Brunnen. Per conseguenza queste spedizioni di cereali godranno delle stesse facilitazioni di cui in forza degli art. 11 e 12 della detta Convenzione fruiscono le merci italo-svizzere in transito per la via del San Gottardo.
Le disposizioni di legge concernenti le tariffe delle Strade ferrate federali45varranno anche per il traffico dei viaggiatori e delle merci tra l’Italia e le stazioni della ferrovia del San Gottardo. Resta inteso che le soprattasse presentemente in vigore su questa ferrovia non saranno aumentate.
Per quanto riguarda la tariffa di favore per gli agrumi, le Strade ferrate federali6stabiliranno una nuova tariffa eccezionale con riduzione della base di tassa da centesimi 11 a centesimi 7,4 per tonnellata-chilometro di tariffa. L’entrata in vigore di questa tariffa è fissata al 1° novembre 1909.
Per il transito sulla linea del San Gottardo sarà mantenuta la tassa chilometrica attuale di centesimi 6,5.
La tassa di spedizione non subirà variazioni.
L’Accordo costituito dalle disposizioni di cui sopra sarà annesso alla nuova Convenzione internazionale concernente la ferrovia del San Gottardo ed avrà lo stesso valore di detta Convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo apponendovi i propri sigilli.Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 13 ottobre 1909.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per Sua Maestà il Re d’Italia: |
|---|---|
| A. Deucher Comtesse L. Forrer | Cusani |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 29 335 ↩
RS 0.742.140.11 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
Vedi:RS 742.40 /.401 ↩
Ora: «Ferrovie federali svizzere», conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 (RS 742.31 ). ↩
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