0.741.21Multilateral International Treaty19.04.1935
0.741.21
CS 13 527; FF 1934 II 561 ediz. ted. II 576 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa a Ginevra il 30 marzo 1931
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19342
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 ottobre 1934
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 aprile 1935
Le alte Parti contraenti,
animate dal desiderio di aumentare la sicurezza del traffico su strada e di facilitare la circolazione internazionale con un sistema uniforme di segnalazione stradale,
hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le alte Parti contraenti adottano il sistema internazionale di segnalazione stradale descritto nell’allegato alla presente Convenzione e si impegnano a introdurlo o a farlo introdurre più presto possibile in quei loro territori cui si applica la presente Convenzione.3A questo scopo esse procederanno al collocamento dei segnali che sono previsti nell’allegato menzionato, man mano che dovranno essere collocati segnali nuovi o rinnovati quelli attualmente esistenti. La sostituzione completa dei segnali non conformi al sistema internazionale sarà compiuta al più tardi in un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, per ciascuna delle alte Parti contraenti.
Le alte Parti contraenti si impegnano a sostituire o a far sostituire a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i segnali che, pur presentando le caratteristiche di un segnale del sistema internazionale, servirebbero a dare un’indicazione differente.4
I segnali descritti e riprodotti nell’allegato saranno, per quanto possibile, i soli segnali collocati sulle strade per la polizia della circolazione.
Qualora fosse necessario di introdurre qualche altro segnale, questo, con le sue caratteristiche generali di forma e di colore, dovrebbe entrare nel sistema delle categorie previste nell’allegato.
Le alte Parti contraenti eviteranno di collocare sulla strada pubblica tavole od iscrizioni che possono essere scambiate per segnali regolamentari o rendere più difficile la loro lettura.5Esse si opporranno, per quanto è in loro potere, a che siffatte tavole ed iscrizioni vengano collocate lungo la strada pubblica.
Le alte Parti contraenti, allo scopo di assicurare tutta l’efficacia della segnalazione, si sforzeranno di limitare al minimo necessario il numero dei segnali regolamentari.
Le alte Parti contraenti si opporranno a che sui segnali regolamentari venga apposta qualche iscrizione estranea all’oggetto di questi ultimi e che esse giudicassero atta a diminuirne la visibilità o ad alterarne il carattere.6
Qualora sorgesse controversia tra due o più Parti contraenti circa la interpretazione o l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la controversia non potesse venir regolata direttamente tra le Parti, essa sarà sottoposta per parere consultivo alla commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito della Società delle Nazioni7.
Ciascuna delle alte Parti contraenti può dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione che, accettando la presente Convenzione, essa non assume alcun obbligo per quanto concerne l’insieme o una parte qualsiasi delle sue colonie, protettorati e territori d’oltre mare o di territori posti sotto la sua alta signoria o il suo mandato; in questo caso la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori menzionati in detta dichiarazione.
Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà ulteriormente notificare al Segretario generale della Società della Nazioni8che essa intende applicare la presente Convenzione all’insieme o a una parte qualsiasi dei territori che furono oggetto della dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In questo caso la Convenzione si applicherà a tutti i territori che furono oggetto della notificazione, sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto detta notificazione.
Parimenti, ciascuna delle alte Parti contraenti potrà in qualsiasi tempo, scaduto il termine di otto anni menzionato nell’articolo 15, dichiarare che essa intende far cessare l’applicazione della presente Convenzione all’insieme o a una parte qualsiasi delle sue colonie, protettorati e territori di oltre mare e di territori collocati sotto la sua alta signoria o il suo mandato; in questo caso la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione, un anno dopo che il Segretario generale avrà ricevuto detta dichiarazione.
Il Segretario generale comunicherà a tutti i membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri menzionati nell’articolo 7 le dichiarazioni e notificazioni ricevute in virtù del presente articolo.
La presente Convenzione, di cui fanno egualmente fede il testo francese e quello inglese, porterà la data d’oggi.
Essa potrà essere firmata, fino al 30 settembre 1931, in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro rappresentato alla Conferenza che ha stabilito la presente Convenzione o a cui il Consiglio della Società delle Nazioni avrà, a questo scopo, comunicato copia della presente Convenzione.
La presente Convenzione sarà ratificata.
Gli atti di ratificazione saranno depositati presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati all’articolo 7.
A contare dal 1° ottobre 1931, potrà essere fatta adesione alla presente Convenzione in nome di qualsiasi membro della Società delle Nazioni o di qualsiasi altro Stato non membro indicato nell’articolo 7.
Gli atti di adesione saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni9che ne notificherà ricevimento a tutti i membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri indicati in detto articolo.
Ciascuna delle alte Parti contraenti può subordinare l’effetto delle sue ratificazioni o della sua adesione alle ratificazioni o adesioni dì uno o più membri della Società delle Nazioni o Stati non membri designati da essa nell’atto di ratificazione o di adesione.
La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni10avrà ricevuto le ratificazioni o adesioni date in nome di cinque membri della Società delle Nazioni o di Stati non membri. Le ratificazioni o adesioni il cui effetto è subordinato alla condizione prevista all’articolo precedente, non saranno contate in questo numero sino a che detta condizione non si verifichi.
Le ratificazioni o adesioni avvenute dopo entrata in vigore la Convenzione produrranno i loro effetti dopo sei mesi, sia a contare dalla data a cui furono ricevute dal Segretario generale della Società delle Nazioni11, sia a contare dalla data a cui si verificano le condizioni previste nell’articolo 10.
Qualsiasi alta Parte contraente potrà in ogni tempo proporre di introdurre nell’allegato alla presente Convenzione le modificazioni o le aggiunte che le parranno utili. La proposta sarà presentata al Segretario generale della Società delle Nazioni12e comunicata da esso a tutte le alte Parti contraenti e se essa viene accettata da tutte le alte Parti contraenti (comprese quelle che avessero depositato ratificazioni o adesioni che non fossero ancora diventate effettive), l’allegato alla presente Convenzione sarà modificato in modo corrispondente.
Dopo che la presente Convenzione sarà stata in vigore per la durata di otto anni, ne potrà essere domandata la revisione in qualsiasi epoca da tre almeno delle alte Parti contraenti.
La domanda di cui si tratta al capoverso precedente deve essere presentata al Segretario generale della Società delle Nazioni13, che la notificherà alle altre Parti contraenti e ne informerà il Consiglio della Società delle Nazioni.
Scorso un termine di otto anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, essa potrà venir denunciata da qualsiasi delle alte Parti contraenti.
La denuncia sarà fatta in forma di notificazione scritta diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni14, che informerà tutti i membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri indicati nell’articolo 7.
La denuncia produrrà i suoi effetti dopo un anno a contare dalla data a cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale e non sarà operante che per quanto concerne il membro della Società o lo Stato non membro in nome di cui essa sarà stata fatta.
Se, in seguito a denunce simultanee o successive, il numero dei membri della Società e Stati non membri, vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione, è ridotto a un numero inferiore a cinque, la Convenzione cesserà d’essere in vigore.
In fede di che, i plenipotenziari menzionati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il trenta marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni15, di cui copie certificate conformi saranno rilasciate a tutti i membri della Società e agli Stati non membri menzionati all’articolo 7.(Seguono le firme)
Il sistema internazionale di segnalazione stradale comprende le categorie di segnali definite qui appreso. Quando i colori da usarsi sono facoltativi, resta inteso che, in uno stesso Stato, essi devono essere, salvo motivi eccezionali, dappertutto gli stessi per il medesimo segnale.
I segnali di questa categoria devono essere di forma triangolare. Essi hanno per scopo di avvertire il conducente che va incontro ad un pericolo. Comprendono:
Non sono compresi nelle disposizioni precedenti i segnali collocati in vicinanza immediata dei passaggi a livello delle ferrovie (croce di Santo Andrea, ecc.), ai quali non si riferiscono le disposizioni della Convenzione.
I segnali di questa categoria devono avere la forma di un disco. Essi indicano un divieto oppure un obbligo da osservare, emanati da autorità competenti.
A. Segnali di divieto
In questi segnali ilcolor rosso deve predominare nettamente e far risaltare la forma generale del segnale. Gli altri colori sono facoltativi, salvo le prescrizioni indicate qui appresso.
B. Segnali indicanti un obbligo
Esso consiste in un disco rosso con parte centrale circolare di color bianco o giallo-chiaro con una sbarra orizzontale di color scuro. La parola «Dogana» è iscritta sul disco nelle lingue nazionali dei due paesi limitrofi o almeno nella lingua del paese dov’è collocato il segnale (N. 12 della tavola II).
I segnali di questa categoria devono avere forma rettangolare. La scelta dei colori è facoltativa, restando stabilito che il color rosso non deve in nessun caso predominare.
Questo segnale consiste in un rettangolo con fondo di color scuro in cui è iscritto un triangolo equilatero di color bianco o giallo-chiaro (N. 2 della tavola III).
Può essere aggiunta un’iscrizione o una figura a precisare il significato del segnale.
c) Segnale indicante un posto di soccorso: questo segnale indica la prossimità di un posto di soccorso organizzato da un’associazione ufficialmente riconosciuta. E raccomandato di formarlo con un rettangolo di cui il lato minore, quello orizzontale, abbia la lunghezza di due terzi di quello maggiore: il fondo della tavola sarà di color scuro con orlo bianco; il centro della tavola recherà, in un quadrato bianco di m 0,30 almeno di lato, un emblema conveniente (ad es. i N. 3 e 3bis della tavola III).
d) Segnale indicatore di località e d’orientamento: questo segnale indica sia una località, sia la direzione verso una o più località con o senza menzione della distanza. Quando indica direzione, uno dei lati minori del rettangolo può essere sostituito con una freccia (ad es. i N. 4 e 5 della tavola III).
| Stati partecipanti | Ratificazione o adesione | Entrata in vigore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 21 agosto | 1936 | 21 febbraio | 1937 | |||||
| Egitto | 10 giugno | 1940 | 10 dicembre | 1940 | |||||
| Francia* | 11 ottobre | 1934 | 11 aprile | 1935 | |||||
| Algeria | 22 luglio | 1935 | 22 gennaio | 1936 | |||||
| Italia | 25 settembre | 1933 | 16 luglio | 1934 | |||||
| Lussemburgo | 9 aprile | 1936 | 9 ottobre | 1936 | |||||
| Monaco | 19 gennaio | 1932 | 16 luglio | 1934 | |||||
| Paesi Bassi (col Surinam e Curaçao | 16 gennaio | 1934 | 16 luglio | 1934 | |||||
| Indie olandesi* | 29 gennaio | 1940 | 29 luglio | 1940 | |||||
| Polonia | 5 aprile | 1934 | 5 ottobre | 1934 | |||||
| Portogallo | 18 aprile | 1932 | 16 luglio | 1934 | |||||
| Romania | 19 giugno | 1935 | 19 dicembre | 1935 | |||||
| Russia | 23 luglio | 1035 | 23 gennaio | 1936 | |||||
| Spagna | 18 luglio | 1933 | 16 luglio | 1934 | |||||
| Svizzera | 19 ottobre | 1934 | 19 aprile | 1935 | |||||
| Svezia | 25 febbraio | 1938 | 25 agosto | 1938 | |||||
| Turchia | 15 ottobre | 1936 | 15 aprile | 1937 | |||||
| Ungheria | 8 gennaio | 1937 | 8 lugli | 1937 | |||||
| * | Riserve, vedi qui di seguito. |
Francia
«Dichiaro che, con la mia firma, la Francia non assume alcun obbligo per quanto concerne l’Algeria, le colonie i protettorati e territori sotto mandato».
Indie olandesi
«Visto il carattere speciale delle strade alle Indie olandesi, il Governo dei Paesi Bassi si riserva il diritto di collocarvi i segnali di pericolo menzionati nell’Allegato di que sta Convenzione al paragrafo 1, N. 2, a una distanza dall’ostacolo che non è inferiore a 60 metri senza prendere disposizioni speciali».
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 50 1534 ↩
Ora: vedi l’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS 741.21 ). ↩
Ora: vedi l’art. 117 dell’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS 741.21 ). ↩
Ora: vedi gli art. 95 a 100 dell’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS 741.21 ). ↩
Ora: vedi gli art. 95 a 100 dell’O del 5 set. 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) (RS 741.21 ). ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
Vedi la nota all’art. 5. ↩
RS 0.741.11 ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.741.21",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535",
"documentDate": "1931-03-30",
"inForceSince": "1935-04-19"
},
"content": {
"number": "0.741.21",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.741.21",
"hash": "c63ab5219f632bf2a880de2710605b00059336fa9a34af0297acc6db24c1b76a",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.741.21",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:38.004Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-1098_1130_1535-19350419-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535",
"documentDate": "1931-03-30",
"inForceSince": "1935-04-19",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 30. März 1931 über die Vereinheitlichung der Wegezeichen (mit Anlage)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-1098_1130_1535-19350419-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 30 mars 1931 sur l'unification de la signalisation routière (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-1098_1130_1535-19350419-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 30 marzo 1931 su l'unificazione della segnalazione stradale (con All.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-50-1098_1130_1535-19350419-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/50/1098_1130_1535/19350419/it/xml"
}
}