0.740.41Multilateral International Treaty12.10.1924
0.740.41
CS 13 6; FF 1923 III 157 ediz. ted. 153 ediz. franc.
Traduzione*1*
Adottato a Barcellona il 14 aprile 1921
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19242
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 luglio 1924
Entrata in vigore per la Svizzera il 12 ottobre 1924
Saranno considerati come in transito attraverso i territori posti sotto la sovranità o l’autorità di uno qualsiasi degli Stati contraenti, le persone, i bagagli, le merci, come pure le navi marittime e d’acqua dolce, le carrozze, i carri ferroviari e altri mezzi di trasporto il cui tragitto per i territori suddetti, compiuto con o senza trasbordo, con o senza immissione in magazzini di deposito, con o senza rottura di carico, con o senza cambiamento del modo di trasporto, non è se non la parte d’un tragitto totale cominciato e destinato a terminare fuori dei confini dello Stato attraverso il cui territorio si compie il transito.
I trasporti di questo genere saranno designati nel presente Statuto col nome di «trasporti in transito».
Salve restando le altre disposizioni del presente Statuto, i provvedimenti di regolazione e d’esecuzione presi dagli Stati contraenti, per quanto concerne i trasporti compiuti attraverso i territori posti sotto la loro sovranità o la loro autorità, agevoleranno il libero transito, per ferrovia e per via d’acqua, sulle vie in servizio adatte al transito internazionale. Non si farà alcuna distinzione né di nazionalità delle persone, né di bandiera delle navi, né di punti d’origine, di provenienza, d’entrata, d’uscita o di destinazione, né per qualsiasi considerazione relativa alla proprietà delle merci, delle navi, carrozze, carri ferroviari o altri mezzi di trasporto.
Allo scopo d’assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli Stati contraenti consentiranno il transito attraverso le loro acque territoriali, in conformità alle condizioni e alle riserve d’uso.
I trasporti in transito non saranno soggetti ad alcun diritto o tassa speciale a cagione dei loro transito (entrata e uscita comprese). Tuttavia, su questi trasporti in transito potranno essere riscossi dei diritti o tasse esclusivamente destinati a coprire le spese di vigilanza e d’amministrazione che avesse ad imporre questo transito. L’aliquota di tutti i diritti o tasse di questo genere dovrà corrispondere, per quanto è possibile, alla spesa da coprire e i detti diritti o tasse saranno applicati nelle condizioni d’eguaglianza definite nell’articolo precedente, salvo che, su certe vie, questi diritti o tasse potranno essere ridotti od anche soppressi, in considerazione di differenze nell’ammontare delle spese di vigilanza.
Gli Stati contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti in transito, sulle vie esercitate o amministrate da servizi di Stato o dati in concessione, qualunque siano i punti di partenza o di destinazione dei trasporti, delle tariffe convenienti tanto per le loro aliquote quanto per le condizioni della loro applicazione e tenuto conto delle condizioni del traffico, come pure delle considerazioni della concorrenza commerciale tra le vie di trasporto. Queste tariffe dovranno essere stabilite in guisa da facilitare, per quanto è possibile, il traffico internazionale. Nessun compenso, agevolezza o restrizione dovrà dipendere, direttamente o indirettamente, dalla nazionalità o dalla qualità del proprietario della nave o di qualsiasi altro mezzo di trasporto che fosse stato o dovesse essere impiegato per una parte qualsiasi del tragitto totale.
Nessuno degli Stati contraenti sarà tenuto dal presente Statuto ad assicurare il transito dei viaggiatori la cui entrata nei suoi territori fosse proibita o delle merci di una categoria di cui fosse vietata l’importazione, sia per ragioni di salute o di sicurezza pubbliche, sia come mezzo preventivo contro le malattie degli animali e dei vegetali.
Ciascuno Stato contraente avrà il diritto di prendere le precauzioni necessarie per assicurarsi che le persone, i bagagli, le merci e soprattutto le merci soggette a monopolio, le navi, le carrozze, i carri ferroviari o altri mezzi di trasporto, siano realmente in transito, come pure per assicurarsi che i viaggiatori in transito siano in grado di terminare il loro viaggio e per evitare che la sicurezza delle vie e dei mezzi di comunicazione sia compromessa.
Nessuna disposizione del presente Statuto può toccare le misure che uno qualsiasi degli Stati contraenti è, o potrà essere, indotto a prendere in virtù di convenzioni internazionali generali di cui fa parte o che potessero essere conchiuse più tardi, particolarmente quelle conchiuse sotto gli auspici della Società delle Nazioni3, relativamente al transito, all’esportazione o all’importazione di una categoria particolare di merci, come l’oppio o altre droghe nocive, le armi o il prodotto di pesche, oppure in virtù di convenzioni generali che si prefiggessero di prevenire qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale, letteraria o artistica, o che concernessero le false marche, le false indicazioni d’origine o altri metodi di commercio sleale.
Nel caso in cui fossero stabiliti dei servizi di trazione monopolizzati sulle vie navigabili utilizzate per il transito, l’organizzazione di questi servizi dovrà essere tale da non inceppare in nessun modo il transito delle navi.
Il presente Statuto non impone ad alcuno degli Stati contraenti un nuovo obbligo, in virtù delle presenti stipulazioni, d’accordare il libero transito ai sudditi nonché ai loro bagagli, o alla bandiera di uno Stato non contraente né alle merci, carrozze, carri ferroviari per merci o altri mezzi di trasporto il cui Stato di provenienza, d’entrata, di uscita o di destinazione non sia uno Stato contraente, salvi i casi in cui dei motivi plausibili fossero invocati in favore d’un transito siffatto da uno qualsiasi degli altri Stati contraenti interessati. Resta inteso, per l’applicazione del presente articolo, che le merci transitanti senza trasbordo, sotto la bandiera d’uno degli Stati contraenti, godono dei vantaggi accordati a questa bandiera.
In via eccezionale e per un tempo più limitato che sia possibile, si potrà derogare alle disposizioni degli articoli precedenti mediante provvedimenti particolari o generali che ciascuno degli Stati contraenti fosse costretto a prendere in caso di avvenimenti gravi toccanti la sicurezza dello Stato o gli interessi vitali del paese, restando inteso che il principio della libertà di transito debba essere osservato nella misura del possibile.
Il presente Statuto non stabilisce i diritti e i doveri dei belligeranti e dei neutri in tempo di guerra. Ciò non di meno esso sussisterà in tempo di guerra nella misura compatibile con questi diritti e con questi doveri.
Il presente Statuto non impone a nessuno degli Stati contraenti degli obblighi contrari ai diritti ed ai doveri che gli competono in quanto è membro della Società delle Nazioni.
I trattati, convenzioni o accordi conchiusi in materia di transito dagli Stati contraenti prima del 1° maggio 1921 non vengono ad essere abrogati con l’entrata in vigore del presente Statuto.
Per questa ragione, gli Stati contraenti si impegnano, sia alla scadenza di questi accordi, sia non appena le circostanze lo permetteranno, a portare a quelli degli accordi così mantenuti, che contravvenissero alle disposizioni del presente Statuto, tutte le modificazioni destinate a metterli in armonia con esse e consentite dalle condizioni geografiche, economiche o tecniche dei paesi o delle regioni che sono oggetto di questi accordi.
Gli Stati contraenti si impegnano, inoltre, a non conchiudere, in avvenire, dei trattati, convenzioni od accordi che fossero contrari alle disposizioni del presente Statuto e non fossero giustificati da ragioni geografiche, economiche o tecniche, motivanti derogazioni eccezionali.
Gli Stati contraenti potranno del resto conchiudere intese regionali relative al transito, in conformità dei principi del presente Statuto.
Il presente Statuto non comporta affatto il ritiro di facilitazioni maggiori di quelle risultanti dalle sue disposizioni, e che fossero state accordate in condizioni compatibili coi suoi principi, ai trasporti in transito sul territorio posto sotto la sovranità o sotto l’autorità di uno qualunque degli Stati contraenti. Esso non comporta neppure il divieto di accordare simili facilitazioni in avvenire.
Conformemente all’articolo 23 lettera e, del Patto della Società delle Nazioni4, ogni Stato contraente che potrà invocare validamente contro l’applicazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto, su tutto il suo territorio o parte di esso, una situazione economica grave, risultante da devastazioni commesse sul suo suolo durante la guerra del 1914–1918, sarà considerato come dispensato temporaneamente dagli obblighi risultanti dall’applicazione di detta disposizione, restando inteso che il principio della libertà del transito dev’essere osservato in tutta la misura del possibile.
Mancando un’intesa diretta tra gli Stati, tutte le vertenze che potessero sorgere tra di essi per l’interpretazione o l’applicazione del presente Statuto, saranno portate davanti alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale5, salvo che, con l’applicazione di una Convenzione speciale o d’una clausola generale di arbitrato non si proceda a una composizione della vertenza, sia mediante arbitrato, sia in qualunque altro modo.
La Corte Permanente di Giustizia Internazionale sarà adita in conformità dell’articolo 40 del suo Statuto6.
Tuttavia, allo scopo di comporre, per quanto è possibile, amichevolmente queste vertenze, gli Stati contraenti si impegnano, prima di ricorrere a un’istanza giudiziaria e salvi restando i diritti e le attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea, a sottoporre queste vertenze al parere consultivo dell’organo che fosse istituito dalla Società delle Nazioni come organo consultivo e tecnico dei Membri della Società, per quanto concerne le comunicazioni e il transito. In caso d’urgenza, un parere provvisorio potrà raccomandare tutte le misure provvisionali, destinate soprattutto a restituire al libero transito le agevolezze di cui godeva prima dell’atto o del fatto che ha determinato la vertenza.
Dato che nell’interno o ai confini stessi dei territori di certi Stati contraenti esistono zone o isole politiche*(enclaves)* di una estensione e d’una popolazione molto scarse rispetto a quelle di detti territori, e che costituiscono parti staccate di questi ultimi, o delle colonie appartenenti ad altri Stati metropoli e che, d’altra parte, è impossibile, per ragioni amministrative, applicare le disposizioni del presente Statuto alle dette zone o isole politiche, è convenuto che queste disposizioni non si applicheranno ad esse.
Lo stesso dicasi quando una colonia o dipendenza ha una frontiera particolarmente lunga rispetto alla sua superficie, che renda di fatto impossibile la vigilanza della dogana e della polizia.
Tuttavia, gli Stati contraenti applicheranno, nei casi previsti qui sopra, un regime che, nella misura del possibile, rispetterà i principi del presente Statuto e faciliterà il transito e le comunicazioni.
Resta inteso che questo Statuto non dev’essere interpretato nel senso che regoli in modo qualsiasi i diritti e gli obblighi reciproci*(inter se)* di territori facenti parte o posti sotto la protezione d’uno stesso Stato sovrano, siano o no questi territori, presi individualmente, Membri della Società delle Nazioni.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc della presente Raccolta. ↩
N. I del DF de 21 giu. 1924 (RU 40 443). ↩
La Società è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea del 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). ↩
L’art. 23, lett. e, del Patto della Società delle Nazioni aveva il seguente tenore: «In conformità e nei limiti delle Convenzioni internazionali vigenti e che saranno conchiuse in seguito, i Membri della Società: … e) prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la libertà di comunicazioni e di transito, e un equo trattamento al commercio di tutti i Membre della Società; saranno tenute presenti, a questo riguardo, le speciali necessità delle regioni devastate dalla guerra 1914–1918». ↩
La Corte permanente di Giustizia Internazionale è stata sciolta con Risoluzione 18 apr. 1946 dell’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 40 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
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