0.740.1Multilateral International Treaty31.12.1953
0.740.1
RU 1975 1747
Traduzione*1*
Concluso a Bruxelles il 17 ottobre 1953
Entrato in vigore per la Svizzera il 31 dicembre 1953
(Stato 2 giugno 2009)
I Governi rappresentati alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti adunatasi a Bruxelles dal 13 al 17 ottobre 1953;
Desiderosi d’istituire una procedura che consenta di adottare misure efficaci per coordinare e razionalizzare i trasporti interni europei d’importanza internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:
È istituita una «Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti» (detta qui di seguito «Conferenza»).
La Conferenza comprende:
Questi due organi sono coadiuvati da una Segreteria amministrativa.
La Conferenza ha per scopi:
Il Consiglio si compone dei Ministri cui sottostanno i trasporti interni nel quadro delle loro attribuzioni di governo. Nel caso in cui, in un Governo, più questioni sono di competenza di due o più Ministri, questi possono partecipare ai lavori del Consiglio, sempreché nessun governo membro disponga di più d’un voto nel Consiglio.
a) La sede amministrativa della Conferenza è Parigi. Il Consiglio si aduna alla sede amministrativa della Conferenza o in altro luogo, secondo quanto decide. Il Comitato si aduna di norma alla sede amministrativa della Conferenza; può adunarsi altrove se lo decide il Consiglio, d’intesa con il governo interessato.
b) Il Segretario amministrativo è aggregato amministrativamente alla Segreteria dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, ma, nell’esercizio delle sue funzioni, dipende unicamente dalla Conferenza. I segretari amministrativi sono designati con l’approvazione della Conferenza. Sono incaricati della redazione degli ordini del giorno, dei rendiconti e processi verbali delle riunioni dei Consiglio e del Comitato. Iscrivono le conclusioni della Conferenza e sono incaricati della distribuzione di documenti e della conservazione degli archivi della Conferenza.
a) Possono essere istituiti gruppi ristretti per esaminare e proseguire la discussione, nel quadro della Conferenza, di quesiti che costituiscono un interesse particolare per taluni membri e perseguono le finalità della Conferenza.
b) L’istituzione di un gruppo ristretto dev’essere notificata al Consiglio che va informato dell’andamento generale dei lavori del gruppo.
c) Gli altri membri, se giudicano d’essere interessati, sono ammessi a seguire l’esame, le discussioni del Gruppo, ma non possono opporsi al proseguimento di quest’ultime nell’ambito della Conferenza.
a) Le conclusioni della Conferenza sono applicate nei Paesi che le hanno condivise; a tale riguardo, i Ministri dei Trasporti interessati prendono o propongono, ciascuno nella materia che lo concerne e nel limite della competenza nazionale, ogni adeguato provvedimento.
b) Se la conclusione di un accordo internazionale generale o ristretto appare necessaria, ciascun Ministro dei Trasporti interessato chiede al suo governo di conferire, a lui stesso oppure a una o più persone specialmente designate a tale scopo, i pieni poteri per concludere questo accordo internazionale. Qualsiasi accordo così concluso tra un determinato numero di governi membri è aperto all’adesione degli altri governi membri.
c) In taluni casi particolari, la Conferenza o un Gruppo ristretto può, con voto emesso all’unanimità e nonostante le disposizioni delle lettere a) e b), trasmettere le sue conclusioni a un’organizzazione internazionale investita di una facoltà decisionale, chiedendole di adottare siffatta conclusione, come sua decisione.
d) Qualsiasi governo membro della Conferenza, ma non partecipe di una organizzazione internazionale, che avesse preso una decisione in virtù delle disposizioni della lettera c), può notificare alla Conferenza l’intenzione di agire come se non fosse vincolato da detta decisione.
a) L’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica è invitata ad assumere gli stipendi e le spese della Segreteria amministrativa e a fornire i mezzi materiali necessari alla funzionalità della Conferenza. Nondimeno, se un organo della Conferenza si aduna fuori sede, il Paese invitante sopporta le spese cagionate dalla riunione, salvo gli stipendi della Segreteria amministrativa che sono assunti dall’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.
b) I Governi membri della Conferenza che non sono partecipi dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica contribuiscono alle spese della Conferenza secondo disposizioni particolari da adottare tra questi governi e l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.
c) Le condizioni d’applicazione del presente articolo e dell’articolo 7 costituiscono l’oggetto di un accordo tra la Conferenza e l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica.
a) La conferenza può istituire rapporti con le organizzazioni internazionali, sovranazionali, intergovernative e non governative che s’interessano alle questioni di trasporti interni europei.
b) Se alla Conferenza sono proposti determinati quesiti tecnici, che abbisognano di una disamina particolare, il Consiglio o il Comitato affida, ogni qualvolta sia possibile e nel modo che gli sembra più adeguato, la cura di eseguire gli studi necessari a un’organizzazione internazionale, intergovernativa o non governativa competente, la quale s’interessa ai trasporti interni europei. Fondandosi su questi studi, il Comitato sottopone al Consiglio, per approvazione, le sue conclusioni.
c) (1) È riconosciuto che la Conferenza ha un interesse notevole a consultare l’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica riguardo ai problemi dei trasporti interni europei presentanti un interesse economico generale e a consultare parimente le altre organizzazioni di cui al paragrafo (a) sui problemi di trasporto del loro ambito rispettivo. La consultazione dev’essere possibilmente reciproca. (2) L’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, se giudica che un quesito disaminato dalla Conferenza presenta un interesse economico generale, può chiedere all’unanimità di essere consultata, restando inteso che anche la Conferenza può domandare, alle stesse condizioni, di essere consultata, dall’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, su problemi di sua propria competenza.
Il presente Protocollo può essere modificato dal Consiglio, tenuto conto che i Ministri devono pronunciarsi all’unanimità ed essere muniti di pieni poteri dei loro Governi; le modificazioni entrano in vigore non appena sono state approvate da tutti i Governi.
Qualsiasi governo membro può disdire il presente Protocollo con un preavviso di sei mesi al Governo belga, che lo notificherà agli altri governi membri.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1953, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne comunicherà copia certificata conforme a tutti i governi partecipanti.(Seguono le firme)
a) Il Consiglio elegge, alla maggioranza dei membri presenti, un Ufficio composto del Presidente e di due Vicepresidenti. L’Ufficio è eletto di principio annualmente e resta in carica sino alla designazione del nuovo Ufficio.
b) Il Presidente uscente è di norma sostituito dal primo Vicepresidente dell’anno precedente e quest’ultimo dal secondo Vicepresidente.
c) Un membro dell’ufficio se, durante il suo mandato, lascia le funzioni di Ministro dei Trasporti nel proprio governo, è automaticamente sostituito dal Ministro succedutogli.
Il Consiglio si aduna di norma almeno una volta l’anno su convocazione del suo Presidente. Questi convoca inoltre il Consiglio se almeno un terzo dei membri lo chiede espressamente.
L’Ufficio del Comitato si compone di un Presidente e di due Vicepresidenti. Il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato, per assicurare un collegamento stretto tra l’ufficio del Consiglio e quello del Comitato, sono rispettivamente i Supplenti del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio.
Il Comitato si aduna ogniqualvolta lo giudica necessario ma sempre a ogni seduta del Consiglio. Il Presidente convoca parimente il Comitato a domanda o con l’assenso di almeno un terzo dei suoi membri.
Salvo decisione contraria del Consiglio, le sedute del Consiglio e del Comitato non sono pubbliche.
I Gruppi ristretti, costituiti giusta l’articolo 8 del Protocollo, disciplinano i metodi di lavoro.
a) Prima di ogni seduta del Consiglio o del Comitato, l’ufficio interessato stabilisce un ordine del giorno provvisorio.
b) Primo oggetto dell’ordine del giorno è l’esame dei provvedimenti presi dai Paesi membri per applicare le conclusioni della Conferenza.
c) L’ordine del giorno provvisorio è messo a disposizione dei membri almeno sei settimane prima del giorno di ogni sessione del Consiglio e almeno tre settimane innanzi la data delle sessioni del Comitato.
d) All’apertura di ogni sessione, qualunque membro ha il diritto di iscrivere un tema all’ordine del giorno provvisorio. Quest’ultimo è successivamente adottato alla maggioranza dei membri presenti.
Le Risoluzioni prese dal Consiglio o dal Comitato riguardo a questioni di procedura aventi per oggetto l’andamento dei lavori sono adottate alla maggioranza dei membri presenti, salvo speciale disposizione contraria.
Per qualsiasi adunata del Consiglio o del Comitato, il quorum è conseguito se sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei membri.
È allestito un resoconto per ogni adunata del Consiglio e del Comitato.
Se la Conferenza discute un quesito del quale è competente un’organizzazione internazionale, il Comitato può convenire accordi alla maggioranza per prendere conoscenze dell’opinione dell’organizzazione corrispondente.
A meno che l’Ufficio del Consiglio o il Comitato non decida altrimenti, i documenti emananti dalla Conferenza sono comunicati solo ai governi membri o associati.
L’Ufficio del Consiglio può, con l’assenso del Consiglio, pubblicare comunicati di stampa riguardanti i lavori della Conferenza.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 15 novembre | 2001 A | 15 novembre | 2001 |
| Armenia | 15 dicembre | 2003 A | 15 dicembre | 2003 |
| Austria | 26 aprile | 1954 F | 24 aprile | 1954 |
| Azerbaigian | 7 ottobre | 1998 A | 7 ottobre | 1998 |
| Belarus | 21 marzo | 1997 A | 21 marzo | 1997 |
| Belgio | 17 novembre | 1953 | 31 dicembre | 1953 |
| Bosnia e Erzegovina | 22 marzo | 1994 A | 22 marzo | 1994 |
| Bulgaria | 8 giugno | 1994 A | 8 giugno | 1994 |
| Ceca, Repubblica | 6 luglio | 1993 A | 6 luglio | 1993 |
| Croazia | 4 novembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca | 13 luglio | 1954 | 13 luglio | 1954 |
| Estonia | 26 aprile | 1993 A | 26 aprile | 1993 |
| Finlandia | 1° dicembre | 1976 A | 1° dicembre | 1976 |
| Francia | 17 ottobre | 1953 F | 31 dicembre | 1953 |
| Georgia | 3 agosto | 2000 A | 3 agosto | 2000 |
| Germania | 17 ottobre | 1953 F | 31 dicembre | 1953 |
| Grecia | 3 agosto | 1955 | 3 agosto | 1955 |
| Irlanda | 22 gennaio | 1963 | 22 gennaio | 1963 |
| Islanda | 20 agosto | 1998 A | 20 agosto | 1998 |
| Italia | 17 ottobre | 1953 F | 31 dicembre | 1953 |
| Lettonia | 24 maggio | 2000 A | 24 maggio | 2000 |
| Liechtenstein | 8 marzo | 2000 A | 8 marzo | 2000 |
| Lituania | 27 dicembre | 1994 A | 27 dicembre | 1994 |
| Lussemburgo | 26 febbraio | 1955 | 26 febbraio | 1955 |
| Macedonia | 26 febbraio | 1997 A | 26 febbraio | 1997 |
| Malta | 16 luglio | 2002 A | 16 luglio | 2002 |
| Moldova | 30 agosto | 1996 A | 30 agosto | 1996 |
| Montenegro | 17 ottobre | 2006 A | 17 ottobre | 2006 |
| Norvegia | 13 luglio | 1954 | 13 luglio | 1954 |
| Paesi Bassi | 9 marzo | 1954 | 9 marzo | 1954 |
| Polonia | 30 giugno | 1993 A | 30 giugno | 1993 |
| Portogallo | 24 luglio | 1954 | 24 luglio | 1954 |
| Regno Unito | 1° marzo | 1954 | 1° marzo | 1954 |
| Romania | 25 novembre | 1993 A | 25 novembre | 1993 |
| Russia | 17 maggio | 1999 A | 17 maggio | 1999 |
| Serbia | 18 luglio | 2002 A | 18 luglio | 2002 |
| Slovacchia | 16 febbraio | 1994 A | 16 febbraio | 1994 |
| Slovenia | 14 dicembre | 1992 A | 14 dicembre | 1992 |
| Spagna | 13 gennaio | 1954 | 13 gennaio | 1954 |
| Svezia | 8 gennaio | 1954 | 8 gennaio | 1954 |
| Svizzera | 17 ottobre | 1953 F | 31 dicembre | 1953 |
| Turchia | 12 maggio | 1954 | 12 maggio | 1954 |
| Ucraina | 5 febbraio | 2002 A | 5 febbraio | 2002 |
| Ungheria | 3 dicembre | 1992 A | 3 dicembre | 1992 |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.740.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747",
"documentDate": "1953-10-17",
"inForceSince": "1953-12-31"
},
"content": {
"number": "0.740.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.740.1",
"hash": "beede36158c386ce3e2b9ac8190e93c6bca51b2594d7d5c4ff77b24f293d73e8",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.740.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:36.962Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1975-1747_1747_1747-20090602-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747",
"documentDate": "1953-10-17",
"inForceSince": "1953-12-31",
"manifestations": [
{
"title": "Protokoll vom 17. Oktober 1953 über die Europäische Konferenz der Verkehrsminister (mit Reglement)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1975-1747_1747_1747-20090602-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/de/xml"
},
{
"title": "Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports (avec règlement intérieur)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1975-1747_1747_1747-20090602-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/fr/xml"
},
{
"title": "Protocollo del 17 ottobre 1953 concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (con R interno)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1975-1747_1747_1747-20090602-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1975/1747_1747_1747/20090602/it/xml"
}
}