0.721.191.631Bilateral International Treaty21.07.1893
0.721.191.631
RU 12 547; FF 1893 III 101 ediz. ted. 244 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 30 dicembre 1892
Approvato dall’Assemblea federale il 26 giugno 18932
Istrumenti di ratificazione scambiati il 21 luglio 1893
Entrato in vigore il 21 luglio 1893
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., ecc.,
e Re Apostolico di Ungheria,
animati dal desiderio di ovviare al pericolo delle inondazioni, di impedire che le terre traversate dal Reno si trasformino in paludi e di addirizzare a questo fine il corso irregolare di detto fiume dal confluente dell’Ill allo sbocco del Reno nel lago di Costanza, in base al progetto generale stabilito di comune accordo, hanno risolto di concludere un Trattato a questo scopo e hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:
Le opere da eseguirsi in comune dai due Governi per l’addirizzamento del Reno sono:
A. Opere da eseguirsi a spese comuni:
B. Opere da eseguirsi a spese della Svizzera sola:
Canalizzazione di tutte le acque (acque atmosferiche, acque di infiltrazione e acque sotterranee) dal territorio di Diepoldsau al canale di prosciugamento di Koblach.
Ogni Governo prenderà a sue spese, sul proprio territorio, i provvedimenti necessari per lo scolo delle acque interne derivanti dai due tagli osservando il termine stabilito all’art. 4.
Tutte le acque del bacino di Diepoldsau, che si trova fra l’antico e il nuovo alveo del Reno, saranno per tempo raccolte in un canale apposito che taglierà l’antico letto e traverserà il territorio austriaco. Questo canale seguirà la linea stabilita nel progetto di addirizzamento (art. 3, lett. a) e sboccherà nel canale di prosciugamento di Koblach, che il Governo austriaco farà costruire a sue proprie spese. Sarà eseguito in comune, ma tutto a spese della Svizzera, comprese le espropriazioni ed altri acquisti di terreno (art. 1, lett. B).
1 lavori comuni di cui all’art. 1 del presente Trattato saranno eseguiti in base ai piani e tipi normali del progetto generale qui appresso enumerati, i quali fanno parte integrante di questo Trattato:
Il tracciato del canale smaltitore (art. 2, cpv. 2) dal bacino di Diepoldsau al canale di Koblach è stabilito dal piano di situazione indicato alla lett. a.
Sul nuovo corso del Reno saranno costruiti dei ponti;
I lavori comuni saranno eseguiti nel termine di quattordici anni. Nel corso del primo anno, dopo ratificato il Trattato, si darà principio ai due tagli indicati all’art. I. Questi lavori saranno condotti in modo che il taglio di Fussach sia terminato nella sesta campagna al più tardi, e quello di Diepoldsau nell’undicesima, dopo sistemata la sezione intermedia e assicurato l’efflusso naturale delle acque.
A questo scopo si incominceranno il più presto possibile anche i lavori della sezione intermedia e, a misura dell’approfondirsi regolare dell’alveo, si continueranno in modo da poter profittare dell’effetto prodotto dal taglio dì Fussach per formare più prontamente un letto regolare a questa sezione intermedia.
Si deve pure sistemare nello stesso modo la sezione a monte del taglio di Diepoldsau, tenendo specialmente d’occhio lo sgombro normale delle materie convogliate dal fiume.
Le correzioni delle acque interne che ciascun Governo deve far eseguire a proprie spese sulla propria riva, dovranno essere prontamente incominciate e condotte durante il termine d’esecuzione dianzi fissato in modo che i lavori e l’apertura dei due tagli non soffrano ritardo.
Nelle aggiudicazioni dei lavori e nella costruzione stessa si procederà in modo che l’opera intera venga eseguita a tempo e bene, ma con la maggiore economia possibile.
Secondo il progetto di costruzione menzionato all’art. 3, le spese per i lavori da eseguirsi in comune ammontano in tutto alla somma di franchi 16 560 000.
Queste spese saranno sopportate in parti eguali dai due Stati in modo che, cominciando dall’anno civile susseguente all’entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno dei due Governi metta annualmente, durante 12 anni, una somma di fr. 690 000 a disposizione della Commissione mista di addirizzamento del Reno.
Queste annualità saranno pagate ogni anno nel mese di gennaio agli uffici che saranno designati dalla Commissione mista dì addirizzamento del Reno tanto sul territorio svizzero che sull’austriaco.
Se circostanze eccezionali richiedessero, nell’interesse dell’opera comune, una somma più considerevole, i due Governi, se sono d’accordo in questo, faranno alla Commissione, sulla sua proposta, le necessarie anticipazioni per conto delle annualità.
In ispecie, i due Governi dichiarano d’essere pronti a mettere a disposizione della Commissione mista, nell’afino in cui il presente Trattato entrerà in vigore, fino a franchi 150 000, a conto della prima annualità, per far fronte alle spese di lavori preparatori.
Nelle spese comuni sono comprese quelle dell’amministrazione, della direzione dei lavori, delle espropriazioni e d’altri acquisti di terreno.
I lavori di manutenzione delle opere di addirizzamento eseguite in comune sulle sezioni del fiume attualmente esistenti, saranno pagate, durante il periodo di esecuzione, sul fondo di costruzione. Le spese dei lavori di manutenzione ai due tagli andranno, durante sei anni a cominciare dal giorno dell’apertura del taglio rispettivo, a carico del fondo comune di costruzione.
Le eccedenze di spese che i due Governi riconoscessero necessarie per le opere da eseguirsi in comune, saranno pure sopportate dai due Governi in parti uguali.
Se fosse necessario, per un più rapido sgombero delle materie travolte dal fiume, di maggiormente concentrare la sezione di efflusso del Reno, che da principio si è convenuto di eseguire in due parti, i due Governi dichiarano d’essere disposti a consentirvi, dopo avere tuttavia esaminate insieme le circostanze.
Il mantenimento e, occorrendo, lo sgombero della sezione normale del canale del fiume dall’Ill al lago di Costanza dovranno farsi in comune dai due Stati, anche dopo il compimento delle opere eseguite a spese comuni; le spese saranno pure sopportate in parti eguali dai due Governi. Anche per la manutenzione delle opere eseguite in comune si procederà d’accordo facendole ispezionare ogni anno da delegati dei due Governi, che si recheranno insieme sul luogo, verificheranno lo stato delle cose nel bacino immediato della correzione del fiume e del canale di derivazione delle acque di Diepoldsau, e determineranno nel medesimo tempo i provvedimenti necessari da prendersi per ovviare agli inconvenienti che potrebbero manifestarsi.
Del resto, prima ancora che sia spirato il termine di esecuzione, ogni Governo regolerà per sé mediante una legge l’obbligo che gli incombe di mantenere, in avvenire, la parte situata sul proprio territorio delle opere eseguite a spese comuni.
1 ripari e gli argini attualmente esistenti che fanno parte del sistema di addirizzamento del corso del Reno, saranno, anche durante il periodo di costruzione, mantenuti nel territorio di ciascuno dei due Stati da coloro che ne hanno l’obbligo, nello stesso modo che fu fin qui osservato.
Dopo terminato il canale di derivazione delle acque dì Diepoldsau, il Governo austriaco ne curerà la manutenzione di quella parte che si trova situata sul suo territorio. Condotto a termine e collaudato il canale, la Svizzera pagherà per questa manutenzione, una volta tanto, una somma da determinarsi di comune accordo dai due Governi, sulla proposta della Commissione del Reno.
L’esecuzione dell’impresa comune dell’addirizzamento del Reno e la direzione di tutti gli affari ad essa relativi è affidata ad una Commissione internazionale composta di quattro membri e di quattro supplenti. Questa Commissione sorveglia e amministra l’opera comune nel rispetto tecnico, amministrativo e finanziario.
I due Governi nominano ciascuno due membri e due supplenti di questa Commissione e prendono di comune accordo i provvedimenti necessari per la sua prima convocazione.
Ogni anno la Commissione sceglie, nel suo seno, il suo presidente, che sarà alternativamente svizzero ed austriaco. La Commissione deve riunirsi a tempo opportuno, nel corso di ogni esercizio, in un luogo da essa designato, per deliberare sulle misure da prendersi per una buona esecuzione dell’impresa comune. Essa ha pure facoltà di far eseguire le sue decisioni nei limiti del progetto concordato e di richiedere, a questo scopo, il concorso delle autorità competenti.
Ogni membro della Commissione, compreso il presidente, ha diritto di voto. Se in questioni di sua competenza non fosse possibile ottenere la maggioranza necessaria per una decisione, la Commissione si rimetterà al giudizio d’un perito cittadino d’un altro Stato e anticipatamente designato dai due Governi interessati.
I processi verbali delle deliberazioni della Commissione saranno stesi in due esemplari e spediti, l’uno, al Consiglio federale svizzero, l’altro al Ministero austro-ungherese dell’interno a Vienna.
Le spese di amministrazione della Commissione, comprese le diarie e le indennità di trasferta de’ suoi membri, non meno che le spese fatte per dare sbrigo agli affari correnti e per dirigere e sorvegliare i lavori, sono a carico del conto dell’impresa comune dell’addirizzamento del Reno.
Le indennità dei membri della Commissione e gli onorari dei direttori dei lavori sono fissati di comune accordo dai due Governi, sulla proposta della Commissione.
Per dirigere i lavori da eseguirsi in comune secondo le decisioni della Commissione, si istituiranno due direzioni locali; l’una per il taglio di Diepoldsau, su territorio svizzero; l’altra per il taglio di Fussach, su territorio austriaco.
La Commissione ripartirà convenientemente fra queste due direzioni i lavori da eseguirsi sulle altre sezioni dell’impresa.
Ogni Governo incarica una persona tecnica speciale della direzione dei lavori da eseguirsi sul suo territorio.
Questi due direttori, assistiti dal personale che verrà loro aggiunto secondo i bisogni, daranno spaccio agli affari loro incombenti conformemente ad un’istruzione da emanarsi dalla Commissione del Reno.
Questa Commissione esamina e approva i progetti di dettaglio allestiti dalle direzioni locali.
Essa esamina e approva i programmi delle campagne annuali e ne ordina l’esecuzione; ratifica i contratti di costruzione e di forniture, e i capitolati d’oneri per l’aggiudicazione dei lavori e le forniture di materiali, esamina pure le opere eseguite nel corso di una campagna, le collauda in base ai conti che le vengono sottoposti dalle direzioni locali e ne liquida le spese di esecuzione secondo il risultato delle sue verificazioni.
Risolve le compere di terreni, di fabbricati, di siti dove ricavare o depositare materiali, ecc., dà le autorizzazioni necessarie per concludere accordi relativamente ad indennità per espropriazioni, e ratifica questi accordi.
Può modificare questa o quella parte dei lavori comuni, ma senza oltrepassare il preventivo delle spese stabilito per l’insieme dei lavori.
In caso contrario, o se nell’esecuzione divenisse necessario di modificare notevolmente le basi stabilite nel presente Trattato, si otterrà prima il consenso dei due Governi.
Alla fine di ogni esercizio la Commissione farà rapporto ai due Governi sullo stato dei lavori e sulla situazione finanziaria dell’impresa.
Ai due Governi resta espressamente riservato il diritto di far visitare e controllare da organi speciali, in ogni tempo ed in tutta libertà, l’impresa comune nel rispetto tecnico e finanziario.
Terminati i lavori comuni enumerati all’art. 1 e sbrigati tutti gli affari che li concerne, la Commissione internazionale di addirizzamento del Reno sarà sciolta.
I materiali necessari per la costruzione delle opere comuni saranno presi, per quanto è possibile, nel paese stesso.
Le macchine, gli istrumenti, gli utensili, ecc., necessari per i lavori previsti in questo Trattato, e che dovranno essere trasportati dall’un paese nell’altro, godranno di franchigia temporanea dei dazi d’entrata, a patto che vengano dichiarati, la loro identità accertata dagli agenti doganali, il dazio determinato e la loro riesposizione abbia luogo in un termine non troppo lungo.
Gli oggetti che non saranno rientrati entro questo termine, andranno soggetti a dazio.
Quando il corso del Reno sarà stato deviato nel taglio di Fussach l’antico alveo del Reno servirà di canale per guidare fin nel lago di Costanza le acque interne delle due rive, e specialmente quelle della riva svizzera.
La Commissione del Reno determina la larghezza e la direzione di questo canale, che dovrà restare nel mezzo dell’antico letto, se ciò è possibile senza troppo grandi spese.
Se per ottenere una pendenza uniforme fosse necessario di tagliare dei guadi e di sistemare il canale, è la Confederazione Svizzera che vi provvederà.
Sistemato che sia questo corso d’acqua, ognuno dei due Stati curerà la manutenzione della sponda situata sul proprio territorio.
La frontiera territoriale fra i due Stati resta qual è anche dopo eseguiti i due tagli, vale a dire nel mezzo dell’antico letto del Reno.3
Accordi relativi alla frontiera doganale, alla pesca, alla navigazione, all’estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, ecc., formeranno oggetto di negoziazioni speciali, se si stimerà utile di concludere degli accordi di questo genere.
Quando i due Governi non arrivassero a intendersi sull’interpretazione o applicazione di certe disposizioni del presente Trattato, la controversia sarà sottoposta al giudizio d’un tribunale d’arbitri.
I due Governi nomineranno ciascuno un membro di questo tribunale, e questi due membri il soprarbitro4.
Quest’ultimo non deve appartenere ad uno dei due Stati contraenti. Se gli arbitri non possono accordarsi sulla scelta del soprarbitro, la sorte deciderà fra le proposte dei due arbitri.
Il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco‑ungarico faranno tutti i loro sforzi per eseguire nei bacini di formazione degli affluenti del Reno, le correzioni, le chiuse e le altre opere necessarie per trattenere le materie travolte dalle acque, diminuendo così, per quanto è possibile, il cumulo nel letto del Reno e mantenendo in avvenire un corso regolare a questo fiume.
È lasciato ad ogni Governo lo stabilire quando ed in qual misura debbano essere eseguite queste correzioni. Però questi lavori dovranno essere intrapresi il più presto possibile e spinti alacremente, cominciando dagli affluenti che causano le più grandi devastazioni per le grandi quantità di materie che trasportano.
Il presente Trattato sarà ratificato, gli istrumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna quanto prima, e il Trattato entrerà in vigore immediatamente dopo.
La Convenzione preliminare del 19 settembre 1871 cesserà d’aver forza il giorno stesso che il presente Trattato entrerà in vigore.
I plenipontenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Cosi fatto a Vienna il 30 dicembre 1892.
| A. O. Aepli | Kálnoky |
|---|
Il piano di situazione per l’addirizzamento del Reno dall’Ill fino al lago di Costanza indica la direzione che dovranno prendere il taglio inferiore di Fussach e quello superiore di Diepoldsau secondo il progetto elaborato di comune accordo nel 1888.
Per le due sezioni intermedie, cioè quella fra i due tagli e quella a monte del taglio di Diepoldsau fino alla foce dell’Ill, il piano indica le linee sulle quali devono essere costrutti gli argini per regolare la larghezza del letto del fiume.
Queste linee però non sono definitive, e la Commissione internazionale dell’addirizzamento del Reno potrà variarle tenendo conto delle circostanze del momento e osservando la più stretta economia.
Il piano indica pure la direzione fissata per il canale di derivazione di tutte le acque del bacino di Diepoldsau (acque atmosferiche, acque di infiltrazione, e acque sotterranee) fino al canale di Koblach. Questo canale sarà costrutto a cielo scoperto, salvo il tratto che attraversa l’antico letto del Reno, con una sezione conveniente e delle banchine protettrici.
Il profilo longitudinale indica, oltre la linea attuale del terreno, il fondo progettato del letto e le altezze corrispondenti degli argini. Le pendenze ammesse del fondo del letto sono di 0,6 ‰ per il taglio inferiore di 1 ‰ per la sezione intermedia, di 1,22 ‰ per il taglio superiore, di 1,3 ‰ per la sezione a monte di questa fino al Frutzbach e di 1,5 ‰. per l’ultima sezione a monte di questo torrente fino alla foce dell’Ill.
L’appro fondamento presunto sarebbe dunque di 2 m circa all’estremità superiore del taglio di Fussach, di 1,30 all’estremità superiore della sezione intermedia e di m 3,60 circa all’estremità superiore del taglio di Diepoldsau.
Il profilo normale adottato è un profilo doppio, cioè un profilo interno per le magre, le acque medie e le piene ordinarie, ed un profilo esterno per le piene straordinarie.
La distanza fra le corone degli argini sommergibili, che si trovano a metri 3,50 sopra il fondo progettato del letto, è di 120 metri; la larghezza della golena è di 70 metri, e però l’apertura lasciata fra gli argini maestri, che si trovano a metri 7,60 e fino a metri 8 al di sopra del fondo progettato del letto, è di metri 260.
I motivi che hanno fatto adottare questo profilo, sono i seguenti: a) Attualmente è ben possibile, quando si addirizza un fiume, di calcolare approssimativamente l’effetto dell’accorciamento di questo, ma non quello che può avere un restringimento regolare del profilo d’efflusso, che da solo può esercitare un’azione assai considerevole. Ora, se non si può fissare artifizialmente il letto del fiume (ciò che per il Reno non è prudente né ammissibile), facile sarebbe l’ingannarsi nel calcolo della profondità di questo fondo – soprattutto nelle parti superiori dell’addirizzamento – e allora con un profilo insufficiente si risica di dover modificare le due linee degli argini interni e le traverse che vi si collegano posteriormente, ciò che sarebbe di grande spesa, mentre che con un profilo più ampio è facile adattarsi a profondità più considerevoli. Aggiungasi che il letto d’un corso d’acqua può modificarsi ancora più considerevolmente ed incalcolabilmente, quando il terreno è così cattivo come al taglio di Diepoldsau, dove è possibile che si trovino qua e là escavazioni assai profonde. b) Attesa la gran quantità di materiale che trasporta il Reno, è più prudente di adottare una sezione interna che permetta l’efflusso normale delle acque e l’esportazione di quei materiali. La sezione formata dalla golena serve poi nelle piene straordinarie. Inoltre un letto troppo stretto si ingombra facilmente. c) Infine non bisogna perdere di vista che quanto più stretto è il profilo tanto maggiore è il pericolo di veder distrutto il sistema d’argini interni, il quale, se si forma una breccia ne’ suoi allacciamenti con gli argini che vi si collegano immediatamente, può dar luogo a correnti intermedie assai pericolose.
Per la qual cosa è parso utile di applicare primamente il doppio profilo, il quale per le esperienze fatte qui col Reno deve bastare per ottenere il risultato desiderato. Se poi si mostrasse la necessità di concentrare ancor più il profilo del Reno, stabilito da prima in due parti, all’intento di dare più rapido sfogo ai materiali travolti dalle sue acque, vi si procederà dopo aver esaminato insieme le circostanze e basandosi sulle esperienze fatte.
Quanto alle sezioni intermedie si è previsto, come abbiamo già detto, di regolare le linee degli argini contenitori in modo che le larghezze troppo grandi sarebbero ridotte a 120 metri.
Si manterrà la larghezza attuale della golena, e però non intendiamo di portare innanzi gli argini insommergibili. Tuttavia si allargheranno le golene troppo strette, in quanto le condizioni locali lo permettano.
Da parte svizzera ciò, per esempio, non è possibile presso Monstein, perché fra il Reno e la montagna passano la ferrovia, la strada e il canale delle acque interne del Basso Rheinthal.
Bisognerà pure conservare l’alta diga di fronte e a valle della foce dell’Ill, essendo pel rispetto idrotecnico pienamente giustificata l’esistenza d’un’opera di questo genere di fronte allo sbocco d’un affluente ricco di materiali.
Quanto alla difesa ed al consolidamento delle rive, fa d’uopo, là dove il terreno è cattivo, stabilire le scogliere su buone graticciate, affine di impedire che la loro base s’affondi.
Nei due tagli, delle traverse, poste a una distanza di 200 metri l’una dall’altra nella direzione della corrente del fiume, proteggeranno nello stesso tempo le golene.
Si deve pure far osservare qui che probabilmente gli argini s’affonderanno notevolmente nei due tagli ed in particolar modo in quello di Diepoldsau, a causa del terreno assai cattivo.
Si osserva qui che per economia si sono adottati dei ponti in legno coperti (sistema Howe) con palate pure di legno, atteso che esistono già sul Reno dei ponti simili.
Le aperture nel canale interno devono avere da 25 a 30 metri di luce.
La larghezza della carreggiata è fissata a metri 4.50 con un marciapiede di metri 0,75 da ogni parte.
L’orlo inferiore del tavolato deve essere a livello della corona regolare degli argini, contando un metro di curvatura nel mezzo. La pendenza massima delle rampe d’accesso non deve superare il 40 %.
Siffatti ponti saranno costrutti:
Le spese delle opere da eseguirsi in comune sono calcolate come segue:
A. Taglio di Fussach
| a. | Spese di costruzione propriamente dette: | Fr. | Fr. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Acquisti di terreni ed espropriazioni | 1 100 000 | |||
| 2. | Escavazione e costruzione d’argini | 2 330 000 | |||
| 3. | Difesa delle rive | 1 580 000 | |||
| 4. | Ristabilimento delle vie di comunicazione | 500 000 | |||
| 5. | Apertura del taglio | 200 000 | |||
| Totale | 5 710 000 | ||||
| b. | Altre spese: | Fr. | Fr. | ||
| 1. | Sorveglianza dei lavori e amministrazione | 350 000 | |||
| 2. | Manutenzione delle opere dopo il periodo di costruzione (6 anni) | 138 000 | |||
| 3. | Spese impreviste | 240 000 | |||
| Totale | 728 000 | ||||
| Totale | 6 438 000 |
B. Sezione intermedia
| 1. | Trasporto delle dighe | 400 000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Aperture eventuali di sfogo | 43 000 | ||
| 3. | Sgombero del letto del fiume | 150 000 | ||
| Totale | 593 000 |
C. Taglio di Diepoldsau
| a. | Spese di costruzione propriamente dette: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Acquisti di terreno ed espropriazioni | 840 000 | |||
| 2. | Escavazione e costruzione d’argini | 5 000 000 | |||
| 3. | Difese delle rive | 1 620 000 | |||
| 4. | Ristabilimento delle vie di comunicazione | 477 000 | |||
| 5. | Apertura del taglio | 290 000 | |||
| In tutto | 8 227 000 | ||||
| b. | Altre spese: | . | |||
| 1. | Sorveglianza e amministrazione | 350 000 | |||
| 2. | Mantenimento delle opere dopo il periodo di costruzione (6 anni) | 222 000 | |||
| 3. | Spese impreviste | 370 000 | |||
| Totale | 942 000 | ||||
| Totale | 9 169 000 | ||||
| Al N. 5 si osserva: Nella somma di 290 000 franchi sono compresi 90 000 franchi per pompare le acque del territorio di Diepoldsau durante il periodo che precede immediatamente l’apertura del taglio. | |||||
| D. Sezione superiore | Fr. | Fr. | |||
| Trasporto degli argini | 360 000 |
Riassunto
| a. | Spese di costruzione propriamente dette: | Fr. | Fr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taglio | (A) | 5 710 000 | |||
| Taglio | (C) | 8 227 000 | ||||
| 2. | Sezione intermedia | (B) | 593 000 | |||
| Sezione superiore | (D) | 360 000 | ||||
| Totale | 14 890 000 | |||||
| b. | Altre spese: | |||||
| 1. | Sorveglianza e amministrazione | 700 000 | ||||
| 2. | Manutenzione delle opere dopo il periodo di costruzione (6 anni) | 360 000 | ||||
| 3. | Spese impreviste | 610 000 | ||||
| Totale | 1 670 000 | |||||
| In tutto | 16 560 000 |
Bisogna osservare qui che l’aumento della perizia di fronte alla somma indicata nel progetto di Trattato internazionale non dipende che in misura insignificante dalle spese di costruzione propriamente dette. Questa eccedenza di spese è da attribuirsi alle circostanze seguenti:
Per poter stabilire l’ammontare delle annualità da pagarsi dai due Governi, era assolutamente necessario di allestire un programma generale dei lavori. Si osserva però che la Commissione internazionale del Reno è pienamente libera di determinare l’ordine in cui devono eseguirsi le opere divisate.
Se non che questo programma ci ha fatto subito accorti ch’era necessario di estendere il periodo di costruzione a 14 anni, invece di 12. 1 pagamenti a conto però rimangono ripartiti su 12 anni, com’è previsto nel Trattato, di guisa che ogni annualità è di fr. 1 380 000, ossia fr. 690 000 per ogni Stato.
I motivi all’appoggio sono i seguenti:
Le somme da pagarsi per gli acquisti di terreno sono sì considerevoli, che nei due primi anni assorbirebbero quasi le due prime annualità, e non resterebbe così nulla per le spese dì costruzione propriamente dette. Bisogna dunque ripartire queste spese per acquisti di terreno su tre anni.
Anche per l’esecuzione del taglio inferiore di Fussach bisognerà, nei primi anni, avere a disposizione la maggior somma possibile, cui si aggiungeranno più tardi quelle destinate alle sezioni intermedie. Ciò è assolutamente necessario per poter aprire il taglio di Fussach all’epoca prevista, ossia nel sesto anno di costruzione, e procurare così lo sfogo indispensabile alle acque del taglio di Diepoldsau.
Nei terreni difficili e acquitrinosi bisogna anzitutto procedere ad un prosciugamento a fondo. Nel bacino del taglio di Diepoldsau, dove, come si è già detto, il suolo è assai paludoso, bisognerà, subito dopo l’acquisto del terreno e simultaneamente col principiare dei lavori al taglio di Fussach, scavare un canale di smaltimento, che si allargherà e si approfondirà successivamente.
Ma ancor prima di questo lavoro bisognerà por mano al canale interno del Basso Rheinthal svizzero e condurlo a termine colla maggiore energia e celerità possibile. Attesa la profondità del suo letto, questo canale servirà a prosciugare quel terreno e faciliterà nello stesso tempo la chiusura delle brecce nelle dighe e negli argini maestri presso il Zapfenbach, all’estremità superiore del taglio di Diepoldsau. Si ovvierà con ciò al pericolo di veder demolite le opere dalle acque.
Le località che si trovano a fianco e a valle di questo taglio essendo situate in bassi fondi, è necessario di procedere cauti nell’esecuzione dei lavori.
Nello stesso modo fa d’uopo procedere sul territorio austriaco, atteso che il canale delle acque interne di questa contrada deve pure servire al prosciugamento della parte superiore del taglio di Fussach e la derivazione dell’Aach di Dornbirn è una delle condizioni necessarie per una pronta esecuzione di quest’opera.
Appena si sarà procurato alle acque l’efflusso necessario, bisognerà cominciare i lavori di taglio di Diepoldsau e condurli con la maggior energia possibile, in modo da renderne possibile l’apertura nel periodo di magra dell’undecima campagna. Dopo ciò si farà il trasporto degli argini sommergibili della sezione a monte del taglio di Diepoldsau e si formerà il canale del fiume.
Questo programma di costruzione brevemente esposto ripartisce i lavori in modo rispondente alle esigenze tecniche e permette di eseguire le differenti opere con la più grande rapidità possibile, ma senza fretta esagerata, sforzandosi di tenersi nei limiti delle annualità fissate.
Prendendo in considerazione tutti i punti qui sopra menzionati, la sottocommissione tecnica fa le proposte seguenti:
Al primitivo art. 2 (ora art. 1):
A spese della Svizzera sola sarà eseguita:
«La canalizzazione di tutte le acque (acque atmosferiche, acque di infiltrazione e acque sotterranee) del territorio di Diepoldsau fino al canale di prosciugamento di Koblach».
Al primitivo art. 5 (ora art. 7), dopo la lettera c:
«Se fosse necessario, per un più rapido sgombero delle materie travolte dal fiume, di maggiormente concentrare la sezione di efflusso del Reno, che da principio si è convenuto di eseguire in due parti, i due Governi dichiarano d’essere disposti a consentirvi, dopo aver tuttavia esaminate insieme le circostanze».
Al primitivo art. 6 (ora art. 4):
«I lavori comuni saranno eseguiti nel termine di quattordici anni. Nel corso del primo anno, dopo ratificato il Trattato, si darà principio ai due tagli indicati dall’art. I. Questi lavori saranno condotti in modo che il taglio di Fussach sia terminato nella sesta campagna al più tardi e quello di Diepoldsau nell’undicesima, dopo sistemata la sezione intermedia e assicurato l’efflusso naturale delle acque.
«A questo scopo si incominceranno il più presto possibile anche i lavori della sezione intermedia e, a misura dell’approfondi irsi regolare dell’alveo, si continueranno in modo da poter profittare dell’effetto prodotto dal taglio di Fussach per formare più prontamente un letto regolare a questa sezione intermedia.
«Si deve pure sistemare nello stesso modo la sezione a monte del taglio di Diepoldsau, tenendo specialmente d’occhio lo sgombro normale delle materie convogliate dal fiume.»
| Al primitivo art. 8 (ora art. 6) si porti la somma totale a | Fr. 16 560 000 |
|---|---|
| e si fissi l’annualità a | Fr. 690 000 |
Vienna, il 16 novembre 1892
| A. v. Morlot | |
|---|---|
| Arth. Oelwein | |
| J. Schrey | |
| J. Wey |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 13 569 ↩
Per i particolari vedi il trattato del 20 lug. 1970 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul tracciato del confine fra i due Stati (RS 0.132.163.1 ). ↩
Ora il soprarbitro è designato di comune accordo dai due Governi giusta l’art. 16 cpv. 2 del trattato del 19 nov. 1924 (RS 0.721.191.632 ). ↩
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"title": "Staatsvertrag vom 30. Dezember 1892 zwischen der Schweiz und Österreich-Ungarn über die Regulierung des Rheines von der Illmündung stromabwärts bis zur Ausmündung desselben in den Bodensee (mit Beilage)",
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"title": "Traité du 30 décembre 1892 entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie pour le redressement du Rhin dès l'embouchure de l'Ill jusqu'au lac de Constance (avec annexe)",
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"title": "Trattato del 30 dicembre 1892 fra la Svizzera e l'Austria-Ungheria per l'addrizzamento del Reno dalla foce dell'Ill al lago di Costanza (con All.)",
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