0.672.917.25Bilateral International Treaty29.06.1959
0.672.917.25
RU 1959 619
Entrato in vigore il 29 giugno 1959
(Stato 29 giugno 1959)
Il 29 giugno 1959, l’Ambasciatore del Belgio a Berna ha inviato al capo del Dipartimento politico federale1la nota seguente:
Traduzione*2*
Signor Consigliere federale,
In nome del Governo belga, il quale desidera evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima o aerea, mi onoro di comunicarLe quanto segue:
1. Il Governo belga, in virtù della facoltà accordatagli nell’articolo 44bisdel decreto del 10 settembre 1951 concernente le imposte sui redditi nel Congo belga si obbliga, con riserva della reciprocità, a esentare le imprese svizzere di navigazione marittima o aerea da ogni imposta congolese su gli utili o i redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima o aerea nel traffico internazionale. D’altra parte, esso dichiara che al presente il Congo belga non riscuote alcuna imposta su il patrimonio o il capitale.
2. L’esenzione prevista nel numero 1 è parimente applicabile alle imprese svizzere di navigazione aerea le quali partecipino a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio della navigazione aerea.
3. La locuzione «esercizio della navigazione marittima o aerea» designa il trasporto professionale, per mare o per aria, di persone o di cose, eseguito dai proprietari, locatari o noleggiatori di navi o di aeronavi, compresa la vendita di biglietti di passaggio.
4. La locuzione «imprese svizzere» designa ogni società di capitali o di persone – comprese quelle alle quali partecipa la Confederazione Svizzera oppure uno dei suoi Cantoni – costituita in conformità delle leggi vigenti nella Svizzera e aventi la sede sociale effettiva sul territorio svizzero, come anche la Confederazione Svizzera oppure uno dei suoi Cantoni.
5. L’esenzione prevista nei numeri 1 e 2 si estenderà agli utili conseguiti negli esercizi finanziari chiusi dopo il 31 dicembre 1958.
6. È inteso che le disposizioni precedenti si applicano anche al Ruanda‑Urundi3.
7. Il Governo belga si riserva di revocare la presente dichiarazione, mediante un preavviso di sei mesi trasmesso per iscritto al Consiglio federale; in tale caso, l’esenzione sarà applicata, l’ultima volta, agli utili conseguiti nel corso degli esercizi finanziari chiusi, al più tardi, il 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza del termine indicato di sei mesi.
Profitto della presente occasione per significare a Sua Eccellenza la mia alta considerazione.
| L’Ambasciatore del Belgio: | |
|---|---|
| F. Seynaeve |
Con nota, data in quel medesimo giorno, il Dipartimento politico federale rispondeva all’Ambasciatore del Belgio come segue:
Signor Ambasciatore,
Mi onoro di dichiarare ricevuta la sua lettera data oggi.
Rispondendo alla medesima in nome del Consiglio federale svizzero, il quale desidera evitare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima o aerea, mi onoro di comunicarLe quanto segue:
1. Il Consiglio federale svizzero, in virtù della facoltà accordatagli per decreto federale del 1° ottobre 19524che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull’imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea, dichiara, con riserva della reciprocità, che le imprese congolesi di navigazione, marittima o aerea, sono esentate in Svizzera da ogni imposta (federale, cantonale e comunale) su gli utili o i redditi provenienti dall’esercizio della navigazione marittima o aerea nel traffico internazionale, come anche dalle imposte (federali, cantonali e comunali) sui beni mobili, comprese le navi e le aeronavi esercitate da tali imprese.
2. L’esenzione prevista nel numero 1 è parimente applicabile alle imprese congolesi di navigazione aerea le quali partecipino a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio della navigazione aerea.
3. La locuzione «esercizio della navigazione marittima o aerea» designa il trasporto professionale, per mare o per aria, di persone o di cose, eseguito dai proprietari, locatari o noleggiatori di navi o di aeronavi, compresa la vendita di biglietti di passaggio.
4. La locuzione «imprese congolesi» designa ogni società di capitali o di persone – comprese quelle alle quali partecipa il Congo belga – costituita in conformità delle leggi vigenti nel Congo belga e aventi la sede sociale effettiva sul territorio congolese, come anche il Congo belga.
5. L’esenzione prevista nei numeri 1 e 2 si estenderà alle imposte svizzere riscosse per un tempo successivo al 31 dicembre 1957.
6. È inteso che le disposizioni precedenti si applicano anche al Ruanda‑Urundi5.
7. Il Consiglio federale svizzero si riserva di revocare la presente dichiarazione, mediante un preavviso di sei mesi trasmesso per iscritto al Governo belga; in tale caso, l’esenzione sarà applicata, l’ultima volta, alle imposte svizzere riscosse per lo spazio di tempo che cessa il 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza del termine indicato di sei mesi.
Nel comunicarLe l’assenso del Consiglio federale svizzero al contenuto della sua nota, mi onoro di confermarLe che quella e la presente nota costituiscono sulla faccenda un accordo tra i due Governi.
Profitto della presente occasione per significarLe, signor Ambasciatore, la mia alta considerazione.
| Max Petipierre |
|---|
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