0.424.091Multilateral International Treaty29.09.1954
0.424.091
RU 1971 758; FF 1953 II 821 ediz. ted. 849 ediz. franc., 1969 I 673
Traduzione
Conchiusa a Parigi il 1° luglio 1953
Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19531
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 febbraio 1954
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 settembre 1954
Emendamento con effetto il 17 gennaio 1971
Emendamento approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19692
(Stato 29 aprile 2020)
Gli Stati parti alla presente Convenzione,
visto l’Accordo concernente l’istituzione di un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei piani di un laboratorio internazionale e l’organizzazione di altre forme di cooperazione nelle ricerche nucleari, aperto alla firma a Ginevra il 15 febbraio 19523;
visto l’Accordo addizionale che proroga detto Accordo, firmato a Parigi il 30 giugno 1953;
animati dal desiderio, conformemente al numero 2 dell’Articolo III dell’Accordo del 15 febbraio 1952, di conchiudere una Convenzione per l’istituzione di un’Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, la quale comprenda la creazione di un laboratorio internazionale allo scopo di eseguire un programma determinato di ricerche di natura puramente scientifica e fondamentale;
hanno convenuto quanto segue:
Gli Stati parti dell’Accordo del 15 febbraio 19524, indicato nel Preambolo alla presente Convenzione, come pure gli Stati che hanno contribuito in contanti o in natura al Consiglio istituito da detto Accordo e partecipato ai suoi lavori, possono diventare membri dell’Organizzazione, aderendo alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli Articoli XV, XVI e XVII.
(a) L’ammissione di altri Stati nell’Organizzazione è decisa all’unanimità di tutti gli Stati Membri del Consiglio indicato nell’Articolo IV. (b) Gli Stati che desiderano essere ammessi nell’Organizzazione in virtù della lettera (a) lo notificano al Presidente del Consiglio. Questi comunica la domanda agli Stati Membri almeno tre mesi prima del suo esame da parte del Consiglio. Gli Stati ammessi diventano membri dell’Organizzazione aderendo alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’Articolo XVII.
Ogni Stato Membro indica per iscritto al Presidente del Consiglio a quali programmi d’attività intenda partecipare. Nessuno Stato è autorizzato a diventare o a rimanere membro dell’Organizzazione quando non partecipi almeno a uno dei programmi d’attività che compongono il programma di base.
Il Consiglio può fissare, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, un periodo minimo di partecipazione iniziale a un programma d’attività, come pure un limite alle spese cagionate dal programma nel corso di detto periodo. Il Consiglio, alla stessa maggioranza, può successivamente modificare il periodo e il limite così stabiliti, quando nessuno Stato Membro partecipante a tale programma si opponga alla modificazione. Alla scadenza di detto periodo, uno Stato Membro ha il diritto in ogni momento di notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo ritiro dal programma; tale ritiro avrà effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il ritiro è stato notificato, o in data successiva proposta dallo Stato Membro.
Al termine di un programma d’attività, il Consiglio è responsabile della liquidazione, riservato qualsiasi accordo che potesse allora essere conchiuso fra gli Stati Membri partecipanti a detto programma e riservate le disposizioni pertinenti di qualsiasi accordo conchiuso dall’Organizzazione con gli Stati sul territorio dei quali detto programma è stato eseguito. L’attivo è ripartito tra gli Stati Membri partecipanti al programma al momento della sua conclusione, proporzionalmente all’importo dei contributi effettivamente versati da essi per detto programma. L’eccedenza passiva va a carico, se è il caso, degli stessi Stati, proporzionalmente ai loro contributi al programma fissati per l’esercizio finanziario corrente.
Gli Stati Membri facilitano lo scambio di persone nonché delle informazioni scientifiche e tecniche utili alla continuazione delle attività dell’Organizzazione. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo: (a) non limitano l’applicazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati Membri relativi all’entrata e alla residenza di persone sul loro territorio nonché all’uscita dallo stesso; (b) non obbligano uno Stato Membro a comunicare o ad autorizzare la comunicazione di informazioni in suo possesso, se esso considera la comunicazione contraria alle esigenze della sua sicurezza.
L’Organizzazione è costituita di un Consiglio e, per ogni laboratorio, di un Direttore generale assistito dal suo personale.
Ciascuno Stato Membro contribuisce alle spese per l’istituzione dell’Organizzazione e a quelle per i suoi bisogni correnti: (a) per il periodo fino al 31 dicembre 1956, conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione7e (b) secondo piani di ripartizione stabiliti ogni tre anni dal Consiglio, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, in base alla media del reddito nazionale netto, al costo dei fattori di ciascuno Stato Membro durante gli ultimi tre anni per i quali esistono delle statistiche. Tuttavia: (i) per qualsiasi programma d’attività il Consiglio può determinare, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, l’aliquota massima che ogni Stato Membro può essere tenuto a pagare per ciò che concerne l’importo totale dei contributi fissati dal Consiglio per sopperire alle spese annuali di tale programma; il Consiglio, alla stessa maggioranza, può successivamente modificare l’importo così fissato, quando nessun Stato Membro partecipante a tale programma si opponga alla modificazione; (ii) il Consiglio può decidere, alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, di tener conto della situazione speciale di uno Stato Membro e di modificare in conformità il suo contributo. Per l’applicazione della presente disposizione, si considera segnatamente quale «situazione speciale» quella in cui il reddito nazionale per abitante di uno Stato Membro è inferiore a un importo che verrà fissato dal Consiglio alla stessa maggioranza.
Nel caso in cui la partecipazione dell’Organizzazione a un piano nazionale o plurinazionale costituisca un programma d’attività dell’Organizzazione, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, eccetto che il Consiglio decida altrimenti alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.
I contributi che uno Stato Membro deve pagare in virtù del paragrafo 1 sono calcolati in funzione dei programmi ai quali esso partecipa e possono essere usati soltanto per questi programmi.
(a) Il Consiglio esigerà dagli Stati che diventeranno parti della presente Convenzione dopo il 31 dicembre 1954 che paghino, oltre ai loro contributi futuri per l’istituzione e a quelli per le spese correnti, un contributo speciale alle spese per l’istituzione, assunte in precedenza dall’Organizzazione per i programmi ai quali essi partecipano. Il Consiglio esige da qualsiasi Stato Membro un analogo contributo per qualsiasi programma al quale detto Stato cominci a partecipare successivamente. L’importo di questo contributo speciale sarà fissato dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri. (b) Tutti i contributi versati conformemente alle disposizioni della lettera (a) serviranno a ridurre i contributi degli altri Stati Membri per ognuno dei detti programmi.
I contributi dovuti in virtù del presente Articolo devono essere versati conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.
Nei limiti delle facoltà che gli sono delegate in virtù dell’Articolo VI paragrafo 1 lettera (a) e riservate se è il caso le istruzioni del Consiglio, ogni Direttore generale può, conformandosi se è il caso alle istruzioni del Consiglio, accettare doni e legati fatti all’Organizzazione, quando essi non siano vincolati a condizioni incompatibili con gli scopi dell’Organizzazione.
L’Organizzazione coopera con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura. Su decisione del Consiglio presa alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, essa può parimente cooperare con altre organizzazioni.
L’Organizzazione gode, sul territorio metropolitano di ciascun Stato Membro, della capacità giuridica. L’Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri al Consiglio, i membri degli organi sussidiari istituiti in virtù del paragrafo 12 dell’Articolo V, i Direttori generali e i membri del personale dell’Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri, ed entro i limiti degli accordi conchiusi dall’Organizzazione con ciascun Stato Membro interessato, dei privilegi e delle immunità considerati necessari per l’adempimento degli scopi dell’Organizzazione. Gli accordi conchiusi tra l’Organizzazione e gli Stati Membri sul territorio dei quali sono situati i laboratori devono contenere, oltre alle disposizioni relative ai privilegi e alle immunità, quelle necessarie per il disciplinamento dei rapporti particolari tra l’Organizzazione e questi Stati Membri.
Qualsiasi contestazione tra due o più Stati Membri circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non possa essere regolata con la mediazione del Consiglio, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, semprechè gli Stati Membri non accettino di comune intesa un altro modo di regolamento.
Dopo sette anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato Membro potrà, riservate le disposizioni dell’Articolo III paragrafo 4, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il suo ritiro dall’Organizzazione e tale ritiro avrà effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale il ritiro è stato notificato, o in data successiva proposta dallo Stato membro.
Qualsiasi Stato Membro che non adempia le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione cessa d’essere membro dell’Organizzazione in seguito a una decisione del Consiglio, presa alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri.
L’Organizzazione è sciolta, se il numero degli Stati Membri si riduce a meno di cinque. Essa può essere sciolta in ogni tempo mediante intesa tra gli Stati Membri. Riservato qualsiasi accordo che potesse essere conchiuso tra gli Stati Membri all’atto dello scioglimento, lo Stato sul cui territorio si troverà la sede dell’Organizzazione in quel momento sarà responsabile della liquidazione; l’attivo sarà ripartito tra gli Stati Membri dell’Organizzazione al momento del suo scioglimento proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando sono parti della presente Convenzione. L’eccedenza passiva andrà a carico, se è il caso, degli stessi Stati proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario corrente.
La presente Convenzione e il Protocollo finanziario9che ne è parte integrante saranno aperti, fino al 31 dicembre 1953, alla firma di tutti gli Stati che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 1 dell’Articolo III.
Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura la farà registrare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite13.
In fede di che i rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il primo luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione rilascerà una copia certificata conforme agli Stati firmatari o aderenti, come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l’organizzazione degli studi concernenti l’istituzione di un laboratorio europeo per le ricerche nucleari.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 10 novembre | 1959 A | 10 novembre | 1959 |
| Belgio | 19 luglio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Bulgaria | 11 giugno | 1999 A | 11 giugno | 1999 |
| Ceca, Repubblica | 30 luglio | 1993 A | 30 luglio | 1993 |
| Danimarca | 5 aprile | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Finlandia | 28 dicembre | 1990 A | 28 dicembre | 1990 |
| Francia | 29 settembre | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Germania | 29 settembre | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Grecia | 7 luglio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Israele | 6 gennaio | 2014 A | 6 gennaio | 2014 |
| Italia | 24 febbraio | 1955 | 24 febbraio | 1955 |
| Norvegia | 4 ottobre | 1954 | 4 ottobre | 1954 |
| Paesi Bassi | 15 giugno | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Polonia | 6 giugno | 1991 A | 6 giugno | 1991 |
| Portogallo | 21 novembre | 1985 A | 21 novembre | 1985 |
| Regno Unito | 30 dicembre | 1953 | 29 settembre | 1954 |
| Romania | 17 giugno | 2016 A | 17 giugno | 2016 |
| Serbia | 22 febbraio | 2019 A | 22 febbraio | 2019 |
| Slovacchia | 2 agosto | 1993 A | 2 agosto | 1993 |
| Spagna | 15 novembre | 1983 A | 15 novembre | 1983 |
| Svezia | 15 luglio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Svizzera | 12 febbraio | 1954 | 29 settembre | 1954 |
| Ungheria | 29 giugno | 1992 A | 29 giugno | 1992 |
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.424.091",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721",
"documentDate": "1953-07-01",
"inForceSince": "1954-09-29"
},
"content": {
"number": "0.424.091",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.424.091",
"hash": "4dce58e98921724a30206eb29283e7f7932bb8b41b39d7c98f9874b6677e5c39",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.424.091",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:12.309Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1955-695_713_721-20200429-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721",
"documentDate": "1953-07-01",
"inForceSince": "1954-09-29",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 1. Juli 1953 zur Errichtung einer Europäischen Organisation für Kernforschung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1955-695_713_721-20200429-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 1<sup>er</sup> juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1955-695_713_721-20200429-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 1<sup>o</sup> luglio 1953 per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1955-695_713_721-20200429-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1955/695_713_721/20200429/it/xml"
}
}