0.353.963.2Bilateral International Treaty26.10.1907
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0.353.963.2
Traduzione*2*
Conchiuso il 30 giugno 1906
Approvato dall’Assemblea federale il 3 aprile 19073
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 settembre 1907
Entrato in vigore il 26 ottobre 1907
Il Consiglio federale della Confederazione svizzera
e
il Governo della Repubblica del Paraguay,
desiderando conchiudere un trattato per regolare la reciproca estradizione dei malfattori latitanti, hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:
Le Alte Parti contraenti, conforme alle regole stabilite nel presente trattato, si impegnano a consegnarsi reciprocamente gli individui accusati, sottoposti a processo o condannati dall’autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente per uno dei crimini o delitti enumerati all’articolo 2, e che si trovano rifugiati nel territorio dell’altro Stato.
I crimini e delitti che danno luogo all’estradizione sono i seguenti:
In tutti questi casi il tentativo e la complicità saranno sufficienti per dar luogo all’estradizione, a condizione però che sieno punibili secondo le leggi penali dei paesi contraenti.
L’estradizione sarà consentita per i delitti enumerati qui sopra quando i fatti incriminati possano portare una pena di almeno un anno di prigione secondo la legislazione delle parti contraenti.
L’estradizione non sarà consentita:
L’estradizione non sarà consentita se l’individuo reclamato è sottoposto a processo o giudicato per lo stesso crimine o delitto nel paese a cui è domandata l’estradizione.
Se la pena stabilita dalla legge dello Stato richiedente per l’infrazione cui si riferisce la domanda di estradizione, è una pena corporale, l’estradizione sarà subordinata alla condizione che questa pena venga, al caso, commutata in quella della prigione o in una multa.
L’estradizione non sarà consentita se non a condizione che l’individuo consegnato non sia giudicato da un tribunale d’eccezione.
Gli individui reclamati che sono processati o che scontano una condanna per un delitto diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, non saranno consegnati se non dopo essere stati giudicati definitivamente nel paese richiesto e, in caso di condanna, se non dopo aver scontata la loro pena o essere stati graziati.
Gli individui dei quali sarà stata consentita l’estradizione non potranno essere processati nè puniti per crimini o delitti anteriori all’estradizione, nè per fatti connessi a questi crimini o delitti, salvo che il paese che li ha consegnati non vi consenta e che non si tratti di uno dei delitti enumerati all’articolo 2.
Essi non potranno nemmeno essere consegnati a uno Stato terzo che li reclamasse per fatti diversi da quelli che hanno motivato l’estradizione.
Queste restrizioni non avranno luogo se l’estradato consente espressamente ad essere processato o punito per una infrazione anteriormente commessa e non menzionata nella domanda di estradizione, o ad essere consegnato a uno Stato terzo, o infine se si trattiene nel paese dove è stato giudicato per tre mesi incominciando dal giorno in cui ha finito di scontare la sua pena o dal giorno in cui è stato graziato e messo in libertà, e neppure quando egli fosse rientrato in seguito nel territorio dello Stato richiedente.
L’estradizione potrà essere consentita anche nel caso che essa impedisse lo adempimento di obblighi che l’individuo reclamato avesse contratti verso privati nello Stato ove si è rifugiato. Gli interessati conserveranno però tutti i loro diritti e potranno farli valere davanti al tribunale competente.
Nel caso in cui, conformemente alle disposizioni del presente trattato, l’estradizione non sarà stata consentita, l’individuo reclamato sarà, se vi ha luogo, giudicato dai tribunali dello Stato richiesto secondo le leggi di questo paese, e la sentenza definitiva dovrà essere comunicata al governo richiedente.
Dal canto suo, lo Stato a domanda del quale un cittadino dell’altro Stato sarà stato processato e giudicato, si impegna a non sottoporre a un secondo processo e per lo stesso fatto lo stesso individuo, eccetto il caso che l’individuo non avesse scontata la pena alla quale fosse stato condannato nel suo paese.
Quando l’azione punibile sulla quale si fonda la domanda di estradizione, sia stata commessa in uno Stato terzo, l’estradizione sarà consentita se le legislazioni delle parti contraenti autorizzano la punizione dei fatti di questo genere, ancorchè commessi all’estero, e non vi ha luogo, per lo Stato richiesto, di tradurre il criminale davanti ai propri tribunali, nè di consegnarlo al governo dello Stato dove l’azione punibile fu commessa.
Quando l’individuo la cui estradizione è reclamata conformemente al presente trattato, sia del pari reclamata da uno o più governi per delitti commessi sui loro territori rispettivi, l’estradizione sarà accordata a quello nel cui territorio sarà stato commesso il delitto più grave e, in caso di pari gravità, a quello che avrà presentata pel primo la domanda d’estradizione.
Se l’individuo reclamato non è cittadino del paese richiedente e se fosse reclamato anche dal governo del suo paese per il medesimo delitto, il governo richiesto avrà la facoltà di consegnarlo a quello dei due paesi richiedenti che gli converrà.
La domanda di estradizione dovrà essere fatta per la via diplomatica e, in difetto di questa, dal Console di grado più elevato del paese richiedente o dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica del Paraguay direttamente al Presidente della Confederazione svizzera o viceversa.
Essa dovrà essere accompagnata:
Questi documenti dovranno esser sempre accompagnati da una traduzione francese, quando non siano compilati in questa lingua.
In caso di urgenza, una delle parti contraenti potrà domandare la detenzione preventiva del colpevole. Questa si effettuerà conformemente alle leggi del paese richiesto e in virtù di un avviso postale o telegrafico emanante dall’autorità competente del paese richiedente e sotto promessa di rimettere in via diplomatica il mandato di arresto nonchè i documenti giustificativi indicati nell’articolo precedente.
L’individuo così detenuto sarà rimesso in libertà se, entro tre mesi dal giorno dell’arresto, la domanda diplomatica di estradizione non è inviata nella forma stabilita dall’articolo 14, salvo che l’arresto non sia mantenuto per altro motivo.
Quando, in una causa penale concernente un delitto menzionato all’articolo 2, uno dei due Governi giudicherà necessaria l’audizione di testimoni domiciliati nell’altro Stato, o qualunque altro atto di istruttoria, una commissione rogatoria sarà inviata, a questo scopo, in via diplomatica e le si darà corso, d’urgenza, conformemente alle leggi del paese.
I Governi rispettivi rinunziano a qualunque reclamo diretto ad ottenere la restituzione delle spese risultanti dalla commissione rogatoria, eccetto che si tratti di perizie criminali, commerciali o medico-legali.
Similmente, nessun reclamo potrà essere avanzato per le spese di atti giudiziari spontaneamente fatti dai magistrati di ciascun paese per il processo o l’accertamento di delitti commessi, sul loro territorio, da uno straniero che fosse in seguito processato nella sua patria.
Se la comparsa personale di un testimonio fosse giudicata necessaria o conveniente in una causa penale concernente uno dei delitti menzionati all’articolo 2, il Governo del paese ove dimora lo inviterà ad ottemperare alla citazione che gli sarà indirizzata e, se egli vi consente, il Governo richiedente gli accorderà, fin dal momento in cui avrà lasciato il suo domicilio, le spese del viaggio e del soggiorno calcolate secondo le tariffe in vigore nel paese ove la sua comparsa deve aver luogo, salvo che il Governo richiedente non giudichi del dover suo di corrispondere al testimonio una indennità maggiore.
Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalità, che, citata come testimonio nell’uno dei due paesi, sarà comparsa volontariamente davanti ai tribunali dell’altro, potrà essere processata nè detenuta per crimini e delitti o per condanne civili, criminali o correzionali anteriori alla sua uscita dal paese richiesto, nè sotto pretesto di complicità nei fatti che sono l’oggetto del processo in cui figura come testimonio.
È formalmente stipulato che il transito, attraverso al territorio di una delle parti contraenti, di un individuo consegnato da uno Stato terzo all’altra parte e che non è cittadino del paese di transito, sarà accordata dietro la semplice esibizione, in via diplomatica, del mandato di arresto o della sentenza di condanna, purché il fatto che serve di base all’estradizione sia compreso nel presente trattato e non rientri nelle previsoni degli articoli 3 e 4.
Il trasporto si effettuerà per la via più corta, sotto la scorta di agenti del paese richiesto e a spese del Governo richiedente.
Gli oggetti provenienti da un crimine o da un delitto, che fossero stati trovati addosso all’individuo reclamato o che questi avesse nascosto e che fossero stati scoperti più tardi, gli utensili o gli istrumenti dei quali egli si fosse servito per commettere l’infrazione, come pure tutti gli altri oggetti di prova, saranno consegnati insieme con l’individuo reclamato.
Questa consegna si farà anche nel caso in cui l’estradizione non potesse aver luogo a causa della morte o della fuga del delinquente.
Sono riservati i diritti che terze persone potessero avere sugli oggetti in questione, i quali dovranno esser loro rinviati senza spese a processo terminato.
Le spese occorse sul territorio dello Stato richiesto per la cattura, la detenzione, la custodia, il nutrimento dell’individuo reclamato e pel trasporto degli oggetti menzionati all’articolo 19 del presente trattato, saranno sopportate dal Governo di questo Stato.
Le parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le sentenze di condanna pronunciate per crimine o delitto di qualunque genere dai tribunali di uno degli Stati contraenti contro i cittadini dell’altro. Questa comunicazione si farà mediante la spedizione, in via diplomatica, di un estratto della sentenza passata in giudicato.
Il presente trattato entrerà in vigore sei settimane dopo lo scambio delle ratifiche e continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo dichiarazione contraria da parte dell’uno dei due Governi.
Le ratifiche saranno scambiate ad Asuncion il più presto possibile, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale della Confederazione Svizzera e del Congresso della Repubblica del Paraguay.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato gli articoli che precedono e vi hanno apposto i loro sigilli.Buenos Aires, 30 giugno 1906
| J. Choffat | José Z. Caminos |
|---|
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