0.353.936.71Bilateral International Treaty07.09.1935
0.353.936.71
CS 12 125; FF 1935 I 434 ediz. ted. 434 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiusa il 19 dicembre 1934
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19352
Istrumenti di ratificazione scambiati il 7 giugno 1935
Entrata in vigore il 7 settembre 1935
(Stato 13 maggio 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici
d’oltremare, Imperatore delle Indie,
animati dal desiderio di prendere disposizioni più estese per l’estradizione reciproca dei malfattori fuggitivi, hanno risolto di conchiudere a questo scopo una convenzione addizionale ed hanno nominato a questo effetto loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto ciò che segue:
A contare dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione, l’articolo Il del trattato d’estradizione, firmato a Berna il 26 novembre 18803, sarà modificato con l’aggiunta della disposizione seguente: «L’estradizione potrà parimente essere ottenuta, se la Parte richiesta vi consente, per qualsiasi altro crimine o delitto per il quale le leggi in vigore sul territorio dell’una e dell’altra Alta Parte contraente prevedano la possibilità d’una estradizione».
La stipulazione addizionale sopra indicata s’applicherà alle procedure d’estradizione fra la Svizzera, da una parte, e i territori seguenti di Sua Maestà, d’altra Parte, cioè il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, le isole normande, l’isola di Mari, Terra Nuova4, le colonie britanniche, i protettorati britannici ai quali il trattato del 26 novembre 18805è applicabile, come pure i territori sotto mandato ai quali il detto trattato s’estende o potrà estendersi, se il mandato vi è esercitato dal Governo di Sua Maestà nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
Le Alte Parti contraenti convengono che Sua Maestà il Re potrà, mediante notificazione da parte del competente rappresentante diplomatico di Sua Maestà a Berna, accedere alla presente convenzione per qualsiasi altro membro della Comunità di Nazioni britannica il cui Governo ne esprimesse il desiderio. A contare dalla data in cui una tale notificazione avrà effetto, la modificazione contenuta all’articolo 1 s’applicherà alla procedura d’estradizione fra la Svizzera, da una parte, e il territorio del membro accedente della Comunità di Nazioni britannica, d’altra parte.
Ogni notificazione fatta, in conformità del primo paragrafo del presente articolo, da un membro della Comunità di Nazioni britannica potrà comprendere non importa qual territorio per cui un mandato sia stato accettato da Sua Maestà, in nome della Società delle Nazioni, e vi sia esercitato dal Governo del membro di cui si tratta.
La presente convenzione sarà ratificata. Le ratificazioni saranno scambiate a Londra il più presto possibile.
La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratificazioni e avrà la medesima durata del trattato d’estradizione del 26 novembre 18806.
In fede di che , i Plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in duplo, in francese ed inglese, a Berna, il diciannove dicembre millenovecentotrentaquattro.
| Motta | H. W. Kennard |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 51 547 ↩
RS 0.353.936.7 ↩
Dopo il 31 mar. 1949, data dell’incorporazione di Terranova nella Federazione canadese, la presente conv. addizionale non è più applicabile alla procedura di estradizione fra la Svizzera e Terranova, giusta una nota del 10 nov. 1949 della Legazione britannica (non pubblicata). ↩
RS 0.353.936.7 ↩
RS 0.353.936.7 ↩
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