0.353.932.3Bilateral International Treaty01.07.1885
0.353.932.3
CS 12 207; FF 1884 I 311 ediz. ted. 375 ediz. franc.
Traduzione 1
Conchiusa il 30 ottobre 1883
Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 18842
Istrumenti di ratificazione scambiati il 30 ottobre 1884
Entrata in vigore il 1° luglio 1885
(Stato 1° luglio 1885)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Salvador,
volendo conchiudere una convenzione per regolare l’estradizione reciproca dei delinquenti, hanno per ciò nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno di comune accordo adottato gli articoli seguenti:
Il governo della Confederazione svizzera e il governo della Repubblica del Salvador si obbligano, sulla domanda che l’uno dei due governi dirigerà all’altro, a consegnarsi reciprocamente, tranne solo i loro nazionali, gli individui rifugiatisi dalla Repubblica del Salvador nella Svizzera o dalla Svizzera nella Repubblica del Salvador e chiamati in giudizio o condannati dai tribunali competenti come autori o complici di uno dei crimini e delitti qui appresso noverati:
Nelle precedenti qualificazioni sono compresi i tentativi di tutti i fatti puniti come crimini nel paese domandante l’estradizione, come pure i tentativi dei delitti di furto, dì truffa e d’estorsione.
In tutti i casi, sia di crimini, sia di delitti, non potrà effettuarsi l’estradizione se non quando il fatto consimile sia punibile nel paese a cui è diretta la domanda d’estradizione.
La domanda d’estradizione dovrà sempre essere fatta per via diplomatica.
L’individuo contro cui è proceduto per uno dei fatti previsti nell’articolo 1 della presente convenzione, dovrà essere arrestato provvisoriamente sulla presentazione di un mandato d’arresto o d’un altro atto della medesima forza spiccato dall’autorità competente e prodotto per via diplomatica.
L’arresto provvisorio dovrà del pari venir effettuato sull’avviso trasmesso per posta o per telegrafo dell’esistenza d’un mandato d’arresto, a condizione però che quest’avviso sia dato regolarmente per via diplomatica al Ministro degli Affari esteri, se l’incolpato è rifugiato sul territorio della Repubblica del Salvador, o al Presidente della Confederazione, se l’incolpato è rifugiato in Svizzera.
Se la domanda d’arresto è giunta direttamente ad una autorità giudiziaria od amministrativa dell’uno dei due Stati, l’eseguire l’arresto sarà facoltativo; ma questa autorità dovrà procedere senza indugio a tutti gli interrogatori atti a far accertare l’identità o la prova del fatto incriminato, e, in caso di difficoltà, ragguagliare il Ministro degli Affari esteri o il Presidente della Confederazione svizzera dei motivi che l’avessero indotta a soprassedere all’arresto domandato.
L’arresto provvisorio dovrà farsi nelle forme e secondo le regole stabilite dalle leggi del governo richiesto, e cesserà d’essere mantenuto, se entro 90 giorni, contando dal momento che fu fatto, a questo governo non sarà pervenuta la domanda d’estradizione a tenore dell’Articolo II.
Non sarà accordata l’estradizione se non dietro decreto o sentenza di condanna, o di un ordine d’arresto spiccato contro l’accusato e spedito nelle forme prescritte dalle leggi del paese che domanda l’estradizione, o di un altro atto qualsiasi avente almeno la medesima forza del detto ordine ed indicante egualmente la natura e la gravità del reato, non meno che il tempo in cui fu commesso.
Gli atti dovranno, per quanto è possibile, contenere i connotati dell’individuo requisito e una copia del testo della legge penale applicabile al fatto incriminato.
Ove ci fosse dubbio sul sapere se il crimine o delitto di cui si tratta entri nei casi previsti dalla presente convenzione, si domanderanno spiegazioni, e, dopo esaminatele, il governo a cui è richiesta l’estradizione, deciderà se sia da darvi corso.
L’estradizione per i crimini e delitti comuni denotati nell’articolo 1 ha luogo anche nel caso che l’atto incriminato fosse stato commesso prima dell’entrar in vigore della presente convenzione.
I crimini e delitti politici sono esclusi dalla presente convenzione.
Resta espressamente stabilito che un individuo di cui sia stata accordata l’estradizione, non potrà in nessun caso venir sottoposto a giudizio nè punito per un delitto politico anteriore all’estradizione, nè per alcun fatto connesso ad un simile delitto.
L’estradizione sarà rifiutata, se contando dal momento dei fatti imputati o dell’istruzione giudiziaria o della condanna, giusta le leggi del paese dove il prevenuto si è rifugiato, la pena o l’azione è caduta in prescrizione.
Se l’individuo di cui è chiesta l’estradizione è chiamato in giudizio o condannato per un reato commesso nel paese dove si è rifugiato, l’estradizione potrà essere differita fino a che sia stato giudicato e che abbia subito la pena.
Se l’individuo fosse processato o detenuto nel medesimo paese a causa di obbligazioni di diritto privato, la sua estradizione dovrà ciò non ostante aver luogo, salvo alla parte lesa di far valere i suoi diritti davanti l’autorità competente.
In caso di richiesta da parte di due Stati pel medesimo individuo a causa di crimini distinti, il governo richiesto deciderà prendendo per base la gravità del fatto contro cui è mossa azione, o la maggiore facilità di potere il prevenuto, se vi ha ragione, essere tradotto da un paese all’altro, per purgare successivamente le accuse.
L’estradizione non potrà aver luogo fuorchè per il processo e la punizione di crimini o delitti previsti nell’articolo I. Nulladimeno, essa autorizzerà l’esame, e, per conseguenza, la punizione dei delitti contemporaneamente perseguiti come connessi del fatto incriminato e costituenti o una circostanza aggravante o una inversione dell’accusa principale.
L’individuo consegnato non potrà essere inquisito nè giudicato in contraddittorio per alcun reato fuor quello che motivò l’estradizione, se non dietro espresso e libero assenso di lui e comunicato al governo che l’ha consegnato, o se non qualora il reato non sia compreso nella convenzione e che non siasi previamente ottenuto l’assenso del governo che avrà accordato l’estradizione.
Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a procedere secondo le sue leggi contro i crimini o delitti commessi da suoi cittadini contro le leggi dell’altro Stato, quando quest’ultimo ne faccia domanda e quando tali crimini o delitti possano essere classati in una delle categorie enunciate nell’articolo 1 del presente trattato.
Dal canto suo, lo Stato sulla cui domanda un cittadino dell’altro Stato sarà stato chiamato in giudizio e giudicato, si obbliga a non esercitare una seconda azione penale contro il medesimo individuo e per il medesimo fatto, quando questo individuo abbia scontato la pena a cui fu condannato nel suo paese.
Se la domanda d’estradizione è fondata, saranno rimessi allo Stato richiedente tutti gli oggetti sequestrati che possono servire a constatare il crimine o il delitto, come pure gli oggetti provenienti da furto, e ciò tanto nel caso che l’estradizione possa effettuarsi, per essere stato arrestato l’accusato, come nel caso che non possa aver effetto per essere l’accusato o il condannato evaso o decesso.
La suddetta consegna comprenderà anche tutti gli oggetti che dal prevenuto fossero stati celati o deposti nel paese e che venissero poscia scoperti. Restano però riservati i diritti che da parte di terzi non implicati nel processo fossero stati acquisiti sugli oggetti indicati nel presente articolo.
Le spese di arresto, detenzione, mantenimento, custodia e di trasporto dell’individuo di cui fu accordata l’estradizione, o della trasmissione degli oggetti mentovati nell’articolo XI, saranno sopportate dallo Stato richiesto, in quanto abbiano avuto luogo sul suo territorio.
Il transito sul territorio degli Stati contraenti o mediante navi della marina del Salvador, di un individuo trasportato per estradizione, non appartenente al paese di transito e consegnato da un altro governo, sarà autorizzato su semplice domanda, per via diplomatica, coll’appoggio delle pezze necessarie per accertare che non si tratta di un delitto politico o puramente militare.
Il trasporto si effettuerà per le vie più spedite colla scorta di agenti del paese richiesto e a spesa del governo richiedente.
Se nel corso d’un processo penale, uno dei due governi stimerà necessario l’esame di testimoni domiciliati nell’altro Stato od altri atti d’istruzione, a tale uopo sarà mandata una commissione rogatoria, per via diplomatica, alla quale sarà dato seguito d’urgenza, a norma delle leggi del paese.
I governi rispettivi rinunciano a qualsiasi pretesa relativa alla restituzione delle spese d’esecuzione del rogatorio, a meno che non si trattasse di perizie criminali, commerciali o medico‑legali.
Non potrà neppure essere avanzata pretesa alcuna per ispese di atti giudiziari fatte spontaneamente dai magistrati dell’uno o dell’altro paese per procedere contro delitti commessi sul suo territorio da un forestiero contro cui fosse poscia proceduto nella sua patria, o per constatare questi delitti.
Quando in materia penale si mostra necessaria la notificazione di un atto di procedura o di una sentenza ad uno Svizzero o ad un attinente della Repubblica del Salvador, l’atto trasmesso, sia per via diplomatica, sia direttamente al magistrato competente del luogo della residenza, deve essere intimatoad personam, d’ordine di questo magistrato per mezzo dell’agente a ciò specialmente competente. li qual magistrato rimanderà al magistrato speditore, col suo visto, l’originale constatante la notificazione, i cui effetti saranno eguali come se essa fosse stata fatta nel paese donde emana l’atto o la sentenza.
Se in una causa penale è necessaria la comparsa personale di un testimonio, il governo del paese a cui il testimonio appartiene, lo inviterà ad ottemperare alla citazione che gli sarà stata fatta. Se egli vi acconsente, gli saranno accordate le spese di viaggio e di fermata, contando dal suo luogo di residenza, a norma delle tariffe e dei regolamenti del paese dove avrà luogo la comparsa. Al testimonio potranno, sulla sua domanda, essere dai magistrati della sua residenza anticipate in tutto o in parte le spese di viaggio, che saranno poi rimborsate dal Governo requirente.
Nessun testimonio, qualunque siane la nazionalità, il quale, citato nell’uno dei due paesi, comparirà volontariamente davanti i giudici dell’altro, non potrà essere chiamato in giudizio nè detenuto per causa di fatti o condanne anteriori, civili o criminali, nè sotto pretesto di complicità nei fatti formanti oggetto del processo in cui figura come testimonio.
Quando in una causa penale instrutta nell’uno dei due paesi, si stimerà utile la confrontazione di delinquenti detenuti nell’altro, o la produzione di atti di prova o di documenti giudiziari, ne sarà fatta domanda per via diplomatica, e vi si darà corso, a meno che non vi si oppongano particolari circostanze, e coll’obbligo di rimandare i delinquenti e i documenti.
I governi contraenti rinunziano ad ogni pretesa di bonificazione delle spese dipendenti dal trasporto e rinvio, nei limiti dei loro territori rispettivi, sia dei delinquenti chiamati a confronto, sia dell’invio e rinvio degli atti di prova e di altri documenti.
La presente convenzione è conchiusa per cinque anni.
Il momento del suo entrar in vigore sarà fissato nel processo verbale dello scambio delle ratifiche.
Qualora sei mesi prima del compimento dei cinque anni, nè l’uno nè l’altro dei due governi non abbia dichiarato di rinunciarvi, essa starà in vigore per altri cinque anni, e così via di cinque anni in cinque anni.
La medesima sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà al più presto possibile.
In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro arme.Fatto a Berna, addì trenta ottobre mille ottocento ottantatrè (30 ottobre 1883).
| A. Deucher | Carlos Guiterrez |
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