0.274.181.364Bilateral International Treaty01.01.1900
(Stato 5 novembre 1999)0.274.181.364Nicht löschen bitte "1" !!
0.274.181.364
Traduzione*2*
Data l’8/28 novembre 1899
Entrata in vigore il 1° gennaio 1900
A facilitare l’amministrazione della giustizia, il Consiglio federale svizzero e il Governo Imperiale Germanico hanno convenuto quanto segue:
Le autorità giudiziarie germaniche hanno facoltà di corrispondere direttamente coll’Ufficio federale della protezione intellettuale nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale.
L’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione*(Kaiserliches Patentamt)* è autorizzato a corrispondere direttamente colle autorità giudiziarie svizzere nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale.
L’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione è autorizzato inoltre a corrispondere direttamente coll’Ufficio federale della proprietà intellettuale nei casi concernenti la protezione della proprietà industriale che non richiedono in modo assoluto l’assistenza della giustizia.
La presente Dichiarazione entrerà in vigore il 1° gennaio 1900 ed avrà effetto finchè siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle due Parti contraenti l’avrà disdetta.
Berna, 28 novembre 1899
In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione:
Müller
Il Cancelliere della Confederazione:
Ringier
A facilitare l’amministrazione della giustizia, il Governo imperiale germanico e il Consiglio federale svizzero hanno convenuto quanto segue: Le autorità giudiziarie svizzere hanno facoltà di corrispondere direttamente coll’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale. Ove la legislazione svizzera venga col tempo a conferire delle competenze giudiziarie all’Ufficio federale della proprietà intellettuale, sarà lecito a quest’Ufficio di corrispondere direttamente colle autorità giudiziarie germaniche nei casi di diritti concernenti la protezione della proprietà industriale. L’Ufficio federale della proprietà intellettuale è inoltre autorizzato a corrispondere direttamente coll’Ufficio imperiale dei brevetti di invenzione nei casi concernenti la protezione della proprietà industriale che non richiedono in modo assoluto l’assistenza della giustizia. La presente Dichiarazione entrerà in vigore il 1° gennaio 1900 ed avrà effetto finchè siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle due Parti contraenti l’avrà disdetta. Berlino, 8 novembre 1899 Per il Cancelliere dell’Impero: Bülow
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