0.232.02Multilateral International Treaty24.11.1939
0.232.02
CS 11 954; FF 1937 III 57 ediz. ted. 57 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa a Londra il 2 giugno 1934
Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19391
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 24 ottobre 1939
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 novembre 1939
(Stato 5 maggio 2006)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente del Bundesstaat Austriaco;
Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile;
il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Spagnuola; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori britannici
di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Altezza Serenissima il Reggente dei Regno d’Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore
del Giappone; Sua Altezza Serenissima il Principe di Liechtenstein; Sua Maestà
il Sultano del Marocco; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica polacca (in nome della Polonia e della Città libera di Danzica); il Presidente della Repubblica portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale della Confederazione svizzera; il Presidente della Repubblica cecoslovacca;
Sua Altezza il Bey di Tunisi; il Presidente della Repubblica turca; Sua Maestà
il Re di Jugoslavia,
avendo stimato utile di apportare certe modificazioni e aggiunte alla Convenzione internazionale del 20 marzo 18832, che istituiva un’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 19003, a Washington il 2 giugno 19114e all’Aja il 6 novembre 19255, hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
(1). I paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale. (2). La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti di invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazione d’origine, come pure la repressione della concorrenza sleale. (3). La proprietà industriale si intende nell’accezione più larga e si applica non solo all’industria e al commercio veri e propri, ma anche al dominio delle industrie agricole ed estrattive ed a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine. (4). Tra i brevetti di invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei paesi dell’Unione, come: brevetti di importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati d’addizione, ecc.
(1). I cittadini di ciascuno dei paesi dell’Unione godranno, in tutti gli altri paesi dell’Unione, per quanto concerne la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempite le formalità e le condizioni imposte a quelli. (2). Tuttavia, nessun obbligo di residenza o di stabilimento nel paese dove è chiesta la protezione potrà essere imposto agli appartenenti all’Unione, per il godimento d’uno qualunque dei diritti di proprietà industriale. (3). Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun paese appartenente all’Unione, relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all’elezione del domicilio e alla costituzione di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.
Sono parificati ai cittadini dei paesi dell’Unione i cittadini dei paesi non appartenenti all’Unione, se sono domiciliati o hanno stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei paesi dell’Unione.
A. – (1) Chiunque in uno dei paesi dell’Unione avrà fatto regolare deposito di una domanda di brevetto di invenzione, d’un modello d’utilità, d’un disegno o modello industriale, di un marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d’un diritto di priorità per la durata dei termini qui sotto indicati. (2). È riconosciuto come conferente il diritto alla priorità qualsiasi deposito che abbia il valore di un deposito nazionale regolare in virtù della legislazione interna del paese dell’Unione o dei Trattati internazionali conchiusi fra parecchi paesi dell’Unione.
B. – Per conseguenza, il deposito successivo fatto in uno degli altri paesi dell’Unione prima dello spirare di questi termini, non potrà essere invalidato da fatti intervenuti nell’intervallo, e specialmente da un altro deposito, dalla pubblicazione dell’invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall’uso del marchio, e questi fatti non potranno far nascere alcun diritto di terzi né alcun possesso personale. 1 diritti acquisiti da terzi avanti il giorno della prima domanda che serve di base al diritto di priorità restano riservati per effetto della legislazione interna di ciascun paese dell’Unione.
C. – (1) I termini di priorità qui sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti di invenzione e modelli d’utilità, e di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio. (2). Questi termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine. (3). Se l’ultimo giorno dei termine è un giorno festivo legale, o un giorno in cui l’Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel paese dove è chiesta la protezione, il termine sarà prorogato fino al primo giorno feriale successivo.
D. – (1) Chiunque vorrà valersi della priorità d’un deposito anteriore, sarà tenuto a fare una dichiarazione indicante la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese determinerà il tempo entro il quale questa dichiarazione dovrà essere fatta. (2). Queste indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni emananti dall’Amministrazione competente, in special modo sui brevetti e le descrizioni relative. (3). I paesi dell’Unione potranno esigere, da chi fa una dichiarazione di priorità, la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc.) depositata anteriormente. La copia, certificata conforme dall’Amministrazione che avrà ricevuto la domanda, sarà dispensata da ogni legalizzazione e potrà in ogni caso essere depositata, gratuitamente, in qualsiasi momento, nel termine di tre mesi a contare dal deposito della domanda successiva. Si potrà esigere che sia accompagnata da un certificato sulla data del deposito, emanante dalla stessa Amministrazione, e da una traduzione. (4). Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione di priorità all’atto del deposito della domanda. Ciascun paese dell’Unione determinerà le conseguenze che trae seco l’omissione delle formalità previste dal presente articolo, senza peraltro che queste conseguenze possano eccedere la perdita del diritto di priorità. (5). Più tardi potranno essere chieste anche altre giustificazioni.
E. – (1) Quando un disegno o un modello industriale sia stato depositato in un paese in virtù di un diritto di priorità fondato sul deposito d’un modello d’utilità, il termine di priorità non sarà che quello fissato per i disegni e modelli industriali. (2). Inoltre, è permesso depositare in un paese un modello d’utilità in virtù di un diritto di priorità fondato sul deposito d’una domanda di brevetto e viceversa.
F. – Nessun paese dell’Unione potrà respingere una domanda di brevetto pel fatto che essa contiene la rivendicazione di più priorità, a condizione che vi sia unità di invenzione nel senso della legislazione interna del paese.
G. – Se dall’esame risulta che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà dividere la domanda in un certo numero di domande conservando a ciascuna delle domande risultanti dalla ripartizione la data della domanda iniziale e, se occorre, il beneficio del diritto di priorità.
H. – La priorità non può essere rifiutata pel fatto che certi elementi dell’invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al paese d’origine, purché dall’insieme dei documenti della domanda detti elementi risultino in modo preciso.
(1). I brevetti chiesti nei diversi paesi dell’Unione da cittadini dell’Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi aderenti o no all’Unione. (2). Questa disposizione deve intendersi in modo assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti durante il termine di priorità sono indipendenti, sia rispetto alle cause di nullità o di decadenza, sia rispetto alla durata normale. (3). Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al tempo della sua entrata in vigore. (4). Il simile avverrà, nel caso di accessione di nuovi paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall’altra al momento dell’accessione. (5). I brevetti ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei vari paesi dell’Unione, d’una durata eguale a quella di cui godrebbero se fossero chiesti o rilasciati senza il beneficio della priorità.
L’inventore ha il diritto di essere menzionato come tale nel suo brevetto.
A. – (1) L’introduzione, da parte del brevettato, nel paese ove fu conferito il brevetto, d’oggetti fabbricati in uno dei paesi dell’Unione, non comporta la decadenza del brevetto. (2). Però, ciascuno dei paesi dell’Unione avrà la facoltà di prendere le misure legislative necessarie per prevenire gli abusi che potessero risultare dall’esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio per mancata attuazione di quest’ultimo. (3). Queste misure non potranno prevedere la decadenza del brevetto se non nel caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non bastasse a prevenire tali abusi. (4). In ogni caso, la concessione di una licenza obbligatoria non potrà essere chiesta prima che siano trascorsi tre anni a contare dalla data del conferimento del brevetto, e questa licenza. non potrà essere concessa che se il brevettato può produrre ragioni legittime a sua scusa. Non potrà essere introdotta azione alcuna per decadenza o per revoca di un brevetto prima delle spirare di due anni a contare dalla concessione della prima licenza obbligatoria. (5). Le disposizioni che precedono saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli d’utilità.
B. – La protezione dei disegni e modelli industriali non può essere colpita da una decadenza qualsiasi, tanto per mancanza di sfruttamento quanto per l’introduzione di oggetti conformi a quelli protetti.
C. – (1) Se in un paese l’utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un termine conveniente e solo nel caso in cui l’interessato non possa produrre sufficienti motivi per scusare la sua inazione. (2). L’uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca a motivo di elementi che non alterano il carattere distintivo dei marchio nella forma in cui questo è stato registrato in uno dei paesi dell’Unione, non cagiona la invalidazione della registrazione né diminuisce la protezione accordata al marchio. (3). L’uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti commerciali od industriali considerati come comproprietari al marchio, ai sensi delle disposizioni della legge nazionale del paese in cui è stata chiesta la protezione, non impedisce la registrazione né ne diminuisce in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un paese qualsiasi dell’Unione, purché detto uso non abbia per effetto di indurre il pubblico in errore e non sia contrario all’interesse pubblico.
D. – Non si potrà esigere, per il riconoscimento dei diritto, che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello d’utilità, della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.
(1). Per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale potrà essere accordato un termine dilatorio di tre mesi al minimo, contro versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale lo impone. (2). Per i brevetti di invenzione, i paesi contraenti si impegnano inoltre sia a portare il termine dilatorio a sei mesi almeno, sia a prevedere il ripristinamento del brevetto colpito da decadenza in seguito al mancato pagamento di tasse, restando queste misure soggette alle condizioni previste dalla legislazione interna.
In ciascuno dei paesi dell’Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del brevettato:
A. – Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d’origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri paesi dell’Unione, con le riserve indicate qui appresso. Questi paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un attestato di registrazione nel paese d’origine, rilasciato dall’autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo attestato.
B. – (1) Possono peraltro essere rifiutati o invalidati:
C. – Sarà considerato come paese d’origine il paese dell’Unione dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio e, se non ha un siffatto stabilimento, il paese dell’Unione dove abbia il suo domicilio e, se non ha domicilio nell’Unione, il paese della sua nazionalità nel caso in cui sia cittadino di uno dei paesi dell’Unione.
D. – Quando un marchio di fabbrica o di commercio sarà stato regolarmente registrato nel paese d’origine, quindi in uno o parecchi altri paesi dell’Unione, ciascuno di questi marchi nazionali sarà considerato, a contare dalla data della sua registrazione, come indipendente dal marchio dei paese d’origine, purché sia conforme alla legislazione interna del paese di importazione.
E. – In nessun caso il rinnovamento della registrazione di un marchio del paese d’origine trarrà con sé l’obbligo di rinnovare la registrazione negli altri paesi dell’Unione in cui il marchio sarà stato registrato.
F. – Il beneficio della priorità resta acquisito ai depositi di marchi eseguiti entro il termine dell’articolo 4, anche quando la registrazione nel paese d’origine non interviene se non dopo che sia trascorso questo termine.
(1). I paesi dell’Unione si impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d’ufficio se la legislazione dei paese lo consente, sia a richiesta dell’interessato, la registrazione ed a vietare che si usi, senza il permesso dei poteri competenti, la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, la imitazione o la traduzione, atte a produrre confusioni, di un marchio che l’autorità competente dei paese in cui è avvenuta la registrazione stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione ed usato per prodotti identici od affini. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusioni con esso. (2). Dovrà essere accordato un termine minimo di tre anni per chiedere la cancellazione di questi marchi. li termine decorrerà dalla data della registrazione del marchio. (3). Non sarà fissato alcun termine per chiedere la cancellazione dei marchi registrati in mala fede.
(1). I paesi dell’Unione convengono di rifiutare o di invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, che si usino, senza il permesso dei poteri competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di questi marchi, gli stemmi, le bandiere ed altri emblemi dello Stato dei paesi dell’Unione, i segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia adottati da essi, come pure qualsiasi imitazione dal punto di vista araldico. (2). Il divieto di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi che li comprenderanno saranno destinati ad essere usati su merci dello stesso genere o di genere affine. (3). Per l’applicazione di queste disposizioni i paesi dell’Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell’Ufficio internazionale, l’elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch’essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione dei presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno portate successivamente a questo elenco. Ogni paese dell’Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati. (4). Ciascun paese dell’Unione potrà, nel termine di dodici mesi dal ricevimento della notificazione, trasmettere al paese interessato, per mezzo dell’Ufficio internazionale, le obiezioni che stimasse di dover fare. (5). Per gli emblemi di Stati notoriamente conosciuti, le misure previste nel capoverso (1) s’applicheranno solamente ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925. (6). Per gli emblemi di Stati che non fossero notoriamente conosciuti e per i segni e punzoni ufficiali, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati più di due mesi dopo il ricevimento della notificazione prevista dal capoverso (3). (7). In caso di malafede, i paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e concernenti emblemi di Stato, segni e punzoni. (8). I nazionali di ciascun paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni dei loro paese, potranno usarli anche se ci fossero somiglianza con quelli di un altro paese. (9). I paesi dell’Unione si impegnano a vietare l’uso non consentito, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri paesi dell’Unione, quando quest’uso fosse di natura tale da indurre in errore circa l’origine dei prodotti. (10). Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all’esercizio, da parte dei paesi, della facoltà di rifiutare o di invalidare, applicando l’articolo 6 lettera B 3., i marchi contenenti, senza permesso, stemmi, bandiere, decorazioni e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un paese dell’Unione.
(1). Quando, conformemente alla legislazione di un paese dell’Unione, la cessione di un marchio non è valida che se essa ha luogo contemporaneamente al trasferimento dell’impresa o del fondo di commercio al quale appartiene il marchio, basterà, perché tale validità sia ammessa, che la parte dell’impresa o del fondo commerciale situata in questo paese sia trasmessa al cessionario con il diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti che portano il marchio ceduto. (2). Questa disposizione non impone ai paesi dell’Unione l’obbligo di considerare come valido il trasferimento di qualsiasi marchio il cui uso da parte del cessionario sarebbe, di fatto, atto ad indurre in errore il pubblico, specialmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualità essenziali dei prodotti ai quali il marchio è applicato.
La natura dei prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio dev’essere apposto non può in nessun caso fare ostacolo alla registrazione del marchio.
(1). I paesi dell’Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi che appartengono ad enti la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d’origine, anche se questi enti non posseggono uno stabilimento industriale o commerciale. (2). Ciascun paese sarà giudice delle condizioni particolari alle quali sarà protetto un marchio collettivo e potrà rifiutare la protezione se questo marchio è contrario al pubblico interesse. (3). Tuttavia, la protezione di questi marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non è contraria alla legge del paese d’origine, pel solo motivo che essa non è stabilita nel paese in cui è chiesta la protezione e perché essa non è costituita conformemente alla legislazione di questo paese.
In tutti i paesi dell’Unione, il nome commerciale sarà protetto senza l’obbligo di deposito o di registrazione, indipendentemente se faccia o no parte d’un marchio di fabbrica o di commercio.
(1). Ogni prodotto che porti illecitamente6un marchio di fabbrica o di commercio, o un nome commerciale, sarà sequestrato all’importazione in quei paesi dell’Unione dove questo marchio o questo nome commerciale ha diritto alla protezione legale. (2). Il sequestro sarà parimente eseguito nel paese dove l’apposizione illecita avrà avuto luogo, o nel paese dove sarà stato importato il prodotto. (3). Il sequestro avverrà a richiesta sia del pubblico ministero, sia di qualunque altra autorità competente, sia di una parte interessata, persona fisica o giuridica, conformemente alla legislazione interna di ciascun paese. (4). Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito. (5). Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, questo sarà sostituito col divieto di importazione o col sequestro nell’interno. (6). Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro alla importazione né il divieto di importazione né il sequestro nell’interno, nell’attesa che questa legislazione sia modificata in conformità, questi provvedimenti saranno sostituiti coi rimedi di diritto che la legge di detto paese garantirebbe in tal caso ai nazionali.
(1). Le disposizioni dell’articolo precedente saranno applicabili a qualsiasi prodotto che porti falsamente, come indicazione di provenienza, il nome di un luogo o di un paese determinato, quando questa indicazione sarà unita ad un nome commerciale fittizio o assunto con intenzione fraudolenta. (2). Sarà in ogni modo riconosciuto come parte interessata, si tratti di una persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio di questo prodotto e che risieda sia nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, sia nella regione ove questo luogo è situato, sia nel paese falsamente indicato, sia nel paese in cui è usata la falsa indicazione di provenienza.
(1). I paesi dell’Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi facenti parte dell’Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale. (2). Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. (3). Dovranno particolarmente essere vietati: 1° 1 tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente; 2° le asserzioni false, nell’esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente.
(1). I paesi dell’Unione si impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri paesi dell’Unione dei mezzi legali atti a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 10bis. (2). Essi si impegnano inoltre a prevedere delle misure che permettano ai sindacati ed associazioni rappresentanti gli industriali, i produttori o commercianti interessati e la cui esistenza non è contraria alle leggi dei loro paesi, d’agire in giudizio o presso le autorità amministrative, per la repressione degli atti previsti dagli articoli 9, 10 e 10bis, nella misura in cui la legge del paese dove è chiesta la protezione lo consenta ai sindacati ed associazioni di questo paese.
(1). I paesi dell’Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli d’utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno alle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio di uno di essi. (2). Questa protezione temporanea non prolungherà7i termini dell’articolo 4. Se più tardi è invocato il diritto di priorità, l’amministrazione di ciascun paese potrà far decorrere il termine dalla data dell’introduzione del prodotto nell’esposizione. (3). Ogni paese potrà esigere, come prova dell’identità dell’oggetto esposto e della data dell’introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.
(1). Ciascun paese dell’Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti di invenzione, i modelli d’utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio.
(2). Questo servizio pubblicherà un periodico ufficiale. Esso pubblicherà regolarmente:
(1). L’Ufficio internazionale istituito a Berna coi nome di Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale è posto sotto l’alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l’organizzazione e ne vigila il funzionamento. (2). La lingua ufficiale dell’Ufficio internazionale è il francese. (3). L’Ufficio internazionale raccoglie le informazioni di ogni genere concernenti la protezione della proprietà industriale, le riunisce e le pubblica. Esso procede agli studi d’utilità comune interessanti l’Unione e compila, con la scorta dei documenti che gli sono forniti dalle varie Amministrazioni, un periodico in lingua francese sulle questioni concernenti lo scopo dell’Unione. (4). I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall’Ufficio internazionale, sono distribuiti tra le Amministrazioni dei paesi dell’Unione, in ragione del numero delle unità contributive qui sotto menzionate. Gli esemplari e i documenti supplementari che fossero richiesti, sia dalle dette Amministrazioni, sia da società o da privati, saranno pagati a parte. (5). L’Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei paesi dell’Unione per fornir loro, circa le questioni attinenti il servizio internazionale della proprietà industriale, le informazioni speciali di cui potessero aver bisogno. Il Direttore dell’Ufficio internazionale fa un rapporto annuale sulla sua gestione, che viene comunicato a tutti i paesi dell’Unione. (6). Le spese ordinarie dell’Ufficio internazionale saranno sopportate in comune dai paesi dell’Unione. Fino a nuovo ordine, esse non potranno superare la somma di centoventimila franchi svizzeri l’anno. Questa somma potrà essere aumentata, al bisogno, con risoluzione unanime di una della Conferenze previste all’articolo 14. (7). Le spese ordinarie non comprendono quelle inerenti ai lavori delle Conferenze di Plenipotenziari o amministrative, né quelle cagionate da lavori speciali o da pubblicazioni fatte conformemente alle decisioni d’una Conferenza. Queste spese, il cui ammontare annuo non potrà superare la somma di 20000 franchi svizzeri, saranno ripartite tra i paesi dell’Unione, proporzionatamente al loro contributo per il funzionamento dell’Ufficio internazionale, secondo le disposizioni del capoverso (8) seguente. (8). Per determinare la quota contributiva di ciascun paese a questa somma totale delle spese, i paesi dell’Unione e quelli che vi aderiranno in seguito, sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuisce in ragione d’un certo numero di unità, cioè:
| 1aclasse | 25 unità | |
|---|---|---|
| 2aclasse | 20 unità | |
| 3aclasse | 15 unità | |
| 4aclasse | 10 unità | |
| 5aclasse | 5 unità | |
| 6aclasse | 3 unità |
Questi coefficienti sono moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di ciascuna unità per il quale dev’essere divisa la spesa totale. Il quoziente dà l’ammontare dell’unità di spesa. (9). Ciascuno dei paesi dell’Unione designerà, all’atto della sua accessione, la classe nella quale desidera essere compreso. Tuttavia, ciascun paese dell’Unione potrà dichiarare ulteriormente che desidera essere compreso in un’altra classe. (10). Il Governo della Confederazione svizzera vigila sulle spese dell’Ufficio internazionale, fa le anticipazioni necessarie e compila il conto annuale, che sarà comunicato a tutte le Amministrazioni.
(1). La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni periodiche, affine di introdurvi quei miglioramenti che valgano a perfezionare il sistema dell’Unione. (2). A questo scopo si terranno via via delle Conferenze, in uno dei paesi dell’Unione, fra i Delegati dei detti paesi. (3). L’Amministrazione del paese nel quale sarà tenuta la Conferenza preparerà, col concorso dell’Ufficio internazionale, i lavori di questa Conferenza. (4). Il Direttore dell’Ufficio internazionale assisterà alle sedute delle Conferenze e prenderà parte alle discussioni senza voto deliberativo.
Resta inteso che i paesi dell’Unione si riservano reciprocamente il diritto di stipulare separatamente, fra loro, accordi speciali per la protezione della proprietà industriale, purché tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.
(1). I paesi che non hanno partecipato alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi quando ne facciano domanda. (2). Questa adesione sarà notificata in via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera, e da questo a tutti gli altri. (3). Essa implicherà, di pieno diritto, l’accettazione di tutti gli obblighi e il godimento di tutti i vantaggi stipulati con la presente Convenzione, e produrrà i suoi effetti un mese dopo l’invio della notificazione fatta dal Governo svizzero agli altri paesi dell’Unione, salvoche il paese aderente non abbia indicato nella domanda d’adesione una data posteriore.
(1). Ciascun paese dell’Unione può, in qualunque tempo, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione è applicabile a tutte o a parte delle sue colonie, possedimenti, dipendenze e protettorati, o territori posti sotto la sua sovranità, e la Convenzione si applicherà a tutti i territori designati nella notificazione un mese dopo l’invio della comunicazione da parte del Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi dell’Unione, salvoche nella notificazione non sia indicata una data posteriore. In mancanza di simile notificazione, la Convenzione non si applica a detti territori. (2). Ciascun paese dell’Unione può, in qualunque tempo, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione cessa dì essere applicabile a tutti o a parte dei territori che formano oggetto della notificazione prevista al capoverso precedente, e la Convenzione cesserà di essere applicabile ai territori designati in detta notificazione dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione fatta al Governo della Confederazione svizzera. (3). Tutte le notificazioni fatte al Governo della Confederazione svizzera, conformemente alle disposizioni dei capoversi (1) e (2) del presente articolo, saranno comunicate da questo Governo a tutti i paesi dell’Unione.
L’esecuzione dei reciproci impegni contenuti nella presente Convenzione è subordinata, in quanto occorra, all’adempimento delle formalità e norme stabilite dalle leggi costituzionali di quelli fra i paesi dell’Unione che sono tenuti a provocarne l’applicazione, ciò che essi si obbligano a fare nel più breve tempo possibile.
(1). La Convenzione resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui sarà stata disdetta. (2). Questa disdetta sarà indirizzata al Governo della Confederazione svizzera. Essa avrà effetto soltanto rispetto al paese in nome del quale sarà stata data, restando la Convenzione esecutoria per gli altri paesi dell’Unione.
(1). Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati a Londra non più tardi dei I’ luglio 1938. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali è stato ratificato, un mese dopo questa data. Tuttavia, qualora fosse stato in precedenza ratificato in nome di sei paesi almeno, esso entrerà in vigore, tra questi paesi, un mese dopo che il deposito della sesta ratificazione fosse stato loro notificato dal Governo della Confederazione svizzera e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato successivamente, un mese dopo la notificazione di ciascuna di queste ratificazioni. (2). I paesi in nome dei quali l’istrumento di ratificazione non sarà stato depositato nel termine previsto dal capoverso precedente, saranno ammessi all’adesione secondo l’articolo 16. (3). Il presente Atto sostituisce, nei rapporti tra i paesi ai quali si applica, la Convenzione d’Unione di Parigi dei 18838e gli Atti di revisione susseguenti9. (4). Per quanto concerne i paesi ai quali il presente Atto non si applica, ma ai quali si applica la Convenzione d’Unione di Parigi riveduta all’Aja nel 192510, quest’ultima rimarrà in vigore. (5). Parimente, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né la Convenzione d’Unione di Parigi riveduta all’Aja, la Convenzione d’Unione di Parigi riveduta a Washington nel 191111rimarrà in vigore.
Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare, da depositarsi nell’Archivio del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord. Una copia autenticata sarà rimessa da quest’ultimo a ciascuno dei Governi dei paesi dell’Unione.
Fatto a Londra, in un solo esemplare, il 2 giugno 1934.
(Seguono le firme)
Giusta l’articolo 18 capoverso 4 della Convenzione di Parigi riveduta a Lisbona nel 1958 (RS0.232.03 ), la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:
| Stati contraenti | Ratificazione Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Libano | 19 febbraio | 1946 A | 30 settembre | 1947 |
| Nuova Zelanda | 14 giugno | 1946 A | 14 luglio | 1946 |
| Sri Lanka | 9 ottobre | 1952 A | 29 dicembre | 1952 |
Art. 1 cpv. 1 n. 1 dei DF del 19 giu. 1939 (RU 55 1263). ↩
[RU 7 517, 16 365] ↩
[RU 19 213] ↩
[CS 11 929] ↩
RS 0.232.01 ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
[RU 7 517, 16 365, 19 213; CS 11 929] ↩
RS 0.232.01 ↩
RS 0.232.01 ↩
[CS 11 980] ↩
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