0.231.13
RU 1955 1122; FF 1954 II 596 ediz. 589 ediz. franc.
Traduzione1
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948
Conchiusa a Bruxelles il 26 giugno 1948
Approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 19552
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 25 ottobre 1925
Entrata in vigore per la Svizzera il 2 gennaio 1956
(Stato 5 maggio 2006)
L’Australia, l’Austria, il Belgio, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia,
la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Grecia, l’India, l’Irlanda, l’Islanda, l’Italia, la Jugoslavia,
il Libano, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, il Principato di Monaco,
la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Pakistan, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Santa Sede, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia, l’Ungheria e l’Unione Sudafricana.
Egualmente animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace e uniforme che sia possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche,
Hanno risolto di rivedere e di completare l’atto firmato a Berna il 9 settembre 18863, completato a Parigi il 4 maggio 18964, riveduto a Berlino il 13 novembre 19085, completato a Berna il 20 marzo 1914 e riveduto a Roma il 2 giugno 19286.
Per conseguenza, i Plenipotenziari sottoscritti, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in istato d’Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche.
Art. 2
- L’espressione «opere letterarie e artistiche» comprende ogni produzione del dominio letterario, scientifico o artistico, qualunque sia il modo o la forma d’espressione, come: libri, opuscoli e altri scritti; conferenze, allocuzioni, sermoni e altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali, le opere coreografiche e le pantomime, la cui messa in scena sia fissata per iscritto o altrimenti; le composizioni musicali, con o senza parole; le opere cinematografiche e quelle ottenute mediante un processo analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche e quelle ottenute mediante un processo analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e lavori plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.
- Sono protetti come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni di musica e altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica. Rimane tuttavia riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di stabilire la protezione da concedersi alle traduzioni dei testi ufficiali di natura legislativa, amministrativa e giudiziaria.
- Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, costituiscono creazioni intellettuali, sono protette come tali senza pregiudizio dei diritti d’autore su ciascuna delle opere che ne fanno parte.
- Le opere sopra menzionate sono protette in tutti i Paesi dell’Unione. Tale protezione è concessa all’autore e ai suoi aventi diritto.
- Rimane riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare il campo di applicazione delle leggi concernenti le opere delle arti applicate e i disegni e modelli industriali, nonché le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli. Per le opere protette unicamente come disegni e modelli nel Paese d’origine, può essere chiesta negli altri Paesi dell’Unione soltanto la protezione concessa ai disegni e modelli in detti Paesi.
Art. 2bis
- Rimane riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di escludere parzialmente o totalmente dalla protezione prevista dall’articolo precedente i discorsi politici e i discorsi pronunciati nei dibattiti giudiziari.
- Rimane parimente riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di legiferare sulle condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, sermoni e altre opere della medesima natura potranno essere riprodotte dalla stampa.
- Soltanto l’autore avrà però il diritto di riunire in una raccolta le sue opere menzionate nei capoversi precedenti.
Art. 3
(soppresso)
Art. 4
- Gli autori che appartengono a uno dei Paesi dell’Unione godono, nei Paesi diversi da quello di origine dell’opera, per le loro opere non pubblicate, o pubblicate per la prima volta in un Paese dell’Unione, i diritti che le leggi rispettive concedono presentemente o concederanno in seguito ai nazionali, come pure ai diritti specialmente concessi dalla presente Convenzione.
- Il godimento e l’esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità; questo godimento e questo esercizio sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, all’infuori delle stipulazioni della presente Convenzione, l’estensione della protezione, e così pure i mezzi di ricorso garantiti all’autore per tutelare i propri diritti, si regolano esclusivamente secondo la legislazione del Paese dove è chiesta la protezione.
- Si considera come Paese d’origine dell’opera: per le opere pubblicate, quello della prima pubblicazione, quand’anche si tratti di opere pubblicate simultaneamente in vari Paesi dell’Unione che ammettono la stessa durata di protezione; se si tratta invece di opere pubblicate simultaneamente in vari Paesi dell’Unione che ammettono differenti durate di protezione, quello fra essi la cui legislazione concede la durata di protezione meno lunga; per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese dell’Unione, sarà considerato esclusivamente quest’ultimo come Paese d’origine. Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi ogni opera apparsa in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
- Per «opere pubblicate» vanno intese, nel senso degli articoli 4, 5 e 6, le opere edite, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, i quali devono essere messi a disposizione del pubblico in numero sufficiente. La rappresentazione di un’opera drammatica, drammatico‑musicale o cinematografica, l’esecuzione di un’opera musicale, la recitazione pubblica di un’opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione delle opere letterarie o artistiche, l’esposizione di un’opera d’arte e la costruzione di un’opera di architettura non costituiscono pubblicazione.
- Si considera come Paese d’origine, per le opere non pubblicate, quello cui appartiene l’autore. Tuttavia, per le opere di architettura o delle arti grafiche e plastiche incorporate in un immobile, si considera come Paese d’origine il Paese dell’Unione in cui tali opere sono state edificate o incorporate in una costruzione.
Art. 5
Gli appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro Paese dell’Unione, hanno, in quest’ultimo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Art. 6
- Gli autori non appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in uno di questi Paesi, godono in questo Paese i medesimi diritti degli autori nazionali, e negli altri Paesi dell’Unione, i diritti concessi dalla presente Convenzione.
- Tuttavia, quando un Paese estraneo all’Unione non protegge in modo sufficiente le opere degli autori che sono attinenti di uno dei Paesi dell’Unione, quest’ultimo Paese potrà restringere la protezione delle opere i cui autori siano, al momento della prima pubblicazione delle opere stesse, attinenti dell’altro Paese e non siano effettivamente domiciliati in uno dei Paesi dell’Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell’Unione non saranno tenuti a concedere alle opere così sottoposte a un trattamento speciale una protezione più larga di quella loro concessa nel Paese della prima pubblicazione.
- Nessuna restrizione, stabilita in virtù del capoverso che precede, dovrà portar pregiudizio ai diritti che un autore abbia acquisito sopra un’opera pubblicata in un Paese dell’Unione prima dell’attuazione di questa restrizione.
- I Paesi dell’Unione che, in virtù del presente articolo, restringeranno le protezioni dei diritti degli autori, lo notificheranno al Governo della Confederazione svizzera mediante dichiarazione scritta nella quale saranno indicati i Paesi nei riguardi dei quali la protezione è ristretta, nonché le restrizioni alle quali sono soggetti i diritti degli autori attinenti di questo Paese. Il Governo della Confederazione svizzera darà senza indugio comunicazione di questo fatto a tutti i Paesi dell’Unione.
Art. 6bis
- Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, e anche dopo la cessione di tali diritti, l’autore conserva durante tutta la sua vita il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualunque deformazione, mutilazione e altra modificazione della detta opera, nonché a qualsiasi altra lesione all’opera stessa che fossero pregiudizievoli al suo onore o alla sua riputazione.
- Nella misura in cui la legislazione nazionale dei Paesi dell’Unione lo permette, i diritti riconosciuti all’autore in virtù del capoverso precedente, sono mantenuti, dopo la sua morte, almeno sino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitanti dalle persone o istituzioni a ciò abilitati da detta legislazione. Rimane riservato alle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Unione di stabilire le condizioni per l’esercizio dei diritti previsti nel presente capoverso.
- I mezzi ai quali ricorrere per salvaguardare i diritti riconosciuti nel presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove è invocata la protezione.
Art. 7
- La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell’autore e cinquanta anni dopo la morte di lui.
- Tuttavia, nel caso in cui uno o più Paesi dell’Unione concedano una durata superiore a quella prevista dal primo capoverso, la durata sarà regolata dalla legge del Paese in cui si chiede la protezione, ma non potrà eccedere la durata stabilita nel Paese d’origine dell’opera.
- Per le opere cinematografiche, per le opere fotografiche, nonché per quelle ottenute mediante un processo analogo alla cinematografia o alla fotografia e per le opere delle arti applicate, la durata della protezione è regolata dalla legge del Paese dove è invocata la protezione, senza che questa durata possa eccedere quella fissata nel Paese d’origine dell’opera.
- Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione è fissata a cinquant’anni a contare dalla loro pubblicazione. Tuttavia, qualora lo pseudonimo scelto dall’autore non lasci sussistere alcun dubbio sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista dal primo capoverso. Se l’autore di un’opera anonima o pseudonima rivela la sua identità durante il periodo qui sopra indicato, il termine di protezione applicabile è quello previsto dal primo capoverso.
- Per le opere postume che non sono comprese nelle categorie di opere previste nei capoversi 3 e 4 che precedono, la durata della protezione a favore degli eredi e di altri aventi diritto dell’autore termina cinquant’anni dopo la morte dell’autore.
- Il termine di protezione posteriore alla morte dell’autore e i termini previsti nei capoversi 3, 4 e 5 che precedono cominciano a decorrere dalla morte o dalla pubblicazione, ma la durata di tali termini è computata soltanto dal l° gennaio dell’anno successivo all’evento che ne determina il decorrere.
Art. 7bis
La durata del diritto d’autore in comunione coi collaboratori è calcolata secondo la data della morte dell’ultimo superstite tra i collaboratori.
Art. 8
Gli autori di opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione godono, per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, del diritto esclusivo di fare o autorizzare la traduzione delle loro opere.
Art. 9
- I romanzi d’appendice, le novelle e ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica, sia artistica, qualunque ne sia l’oggetto, pubblicati nei giornali o nelle raccolte periodiche d’uno dei Paesi dell’Unione, non possono esser riprodotti negli altri Paesi senza il consenso degli autori.
- Gli articoli d’attualità di discussione economica, politica o religiosa possono essere riprodotti dalla stampa qualora la riproduzione non sia esplicitamente riservata. La fonte deve però essere chiaramente indicata; la sanzione di quest’obbligo è determinata dalla legislazione del Paese in cui si invoca la protezione.
- La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno o ai fatti diversi che hanno il carattere di semplici informazioni di giornale.
Art. 10
- In tutti i Paesi dell’Unione sono permesse brevi citazioni di articoli di giornali e di raccolte periodiche, anche in forma di riviste di stampa.
- Rimangono riservati gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari stipulati o da stipularsi fra essi, per quanto concerne la facoltà di fare lecitamente, nella misura giustificata dallo scopo da conseguire, degli estratti da opere letterarie o artistiche per pubblicazioni destinate all’insegnamento o aventi un carattere scientifico o per antologie.
- Le citazioni e gli estratti dovranno essere accompagnati dall’indicazione della fonte e dal nome dell’autore, se questo è citato nella fonte.
Art. 10bis
Rimane riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione di determinare le condizioni in cui è lecito procedere alla registrazione, alla riproduzione, alla comunicazione al pubblico di brevi parti di opere letterarie o artistiche nel rendiconto di avvenimenti d’attualità mediante la fotografia, la cinematografia e la radiodiffusione.
Art. 11
- Gli autori di opere drammatiche, drammatico‑musicali e musicali godono il diritto esclusivo di autorizzare:
- la rappresentazione e l’esecuzione pubblica delle loro opere;
- la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della rappresentazione e dell’esecuzione delle loro opere.
Rimane tuttavia riservata l’applicazione delle disposizioni degli articoli 11bise 13.
2. Gli stessi diritti sono concessi agli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali per tutta la durata del loro diritto sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
3. Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro opere, a vietarne la rappresentazione o l’esecuzione pubblica.
Art. 11bis
- Gli autori di opere letterarie e artistiche godono il diritto esclusivo di autorizzare:
- la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di dette opere mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza fili i segni, i suoni o le immagini;
- ogni comunicazione al pubblico dell’opera radiodiffusa, con o senza fili, qualora questa comunicazione sia eseguita da un organismo diverso da quello d’origine;
- la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro apparecchio analogo trasmettitore di segni, suoni o immagini dell’opera radiodiffusa.
- Compete alle legislazioni nazionali dei Paesi dell’Unione la determinazione delle condizioni per l’esercizio dei diritti contemplati nel capoverso precedente, ma tali condizioni non avranno effetto che strettamente limitato al Paese che le avrà stabilite, e non potranno in nessun caso menomare né il diritto morale dell’autore, né il diritto che compete all’autore di ottenere un’equa rimunerazione fissata, in mancanza di un accordo amichevole, dall’autorità competente.
- Salvo stipulazione contraria, un’autorizzazione concessa conformemente al primo capoverso del presente articolo non implica l’autorizzazione di registrare, con apparecchi riproduttori di suoni o immagini, l’opera radiodiffusa. Rimane tuttavia riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione il regime delle registrazioni effimere eseguite da un organismo di radiodiffusione con mezzi propri e per le proprie emissioni. Tali legislazioni potranno autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali a causa dei loro carattere eccezionale di documentazione.
Art. 11ter
Gli autori di opere letterarie godono il diritto esclusivo di autorizzare la recitazione pubblica delle loro opere.
Art. 12
Gli autori di opere letterarie, scientifiche o artistiche godono il diritto esclusivo di autorizzare gli adattamenti, riduzioni e altre trasformazioni delle loro opere.
Art. 13
- Gli autori di opere musicali godono il diritto esclusivo di autorizzare:
1° la registrazione di tali opere con apparecchi che servono a riprodurle meccanicamente;
2° l’esecuzione pubblica per mezzo di tali apparecchi delle opere così registrate.
- La legislazione di ogni Paese dell’Unione potrà, in quanto lo concerne, determinare riserve e condizioni relative all’applicazione dei diritti previsti dal capoverso precedente, ma tutte le riserve e le condizioni di questa specie avranno effetto strettamente limitato al Paese che le avesse stabilite e non potranno in nessun caso menomare il diritto che compete all’autore di ottenere un’equa rimunerazione fissata, in mancanza di un accordo amichevole, dall’autorità competente.7
- La disposizione del primo capoverso del presente articolo non ha effetto retroattivo e, per conseguenza, non è applicabile, in un Paese dell’Unione, alle opere che nello stesso paese saranno state lecitamente adattate a strumenti meccanici prima dell’entrata in vigore della Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 19088e, se si tratta di un Paese che avesse aderito all’Unione dopo tale data o che vi accedesse nell’avvenire, prima della data della sua accessione.
- Le registrazioni fatte in forza dei capoversi 2 e 3 del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non fossero lecite, potranno esservi sequestrate.
Art. 14
- Gli autori di opere letterarie, scientifiche o artistiche godono il diritto esclusivo di autorizzare:
- l’adattamento e la riproduzione cinematografica di tali opere e la messa in circolazione delle opere così adattate o riprodotte;
- la rappresentazione pubblica e l’esecuzione pubblica delle opere così adattate o riprodotte.
- Senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera riprodotta o adattata, l’opera cinematografica è protetta come un’opera originale.
- L’adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle realizzazioni cinematografiche tratte da opere letterarie, scientifiche o artistiche rimane soggetto, senza pregiudizio dall’autorizzazione dei loro autori, all’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.
- Gli adattamenti cinematografici di opere letterarie, scientifiche o artistiche non vanno soggetti alle riserve né alle condizioni previste dall’articolo 13, capoverso 2.
- Le disposizioni che precedono si applicano alla riproduzione o alla produzione ottenuta con qualsiasi altro processo analogo alla cinematografia.
Art. 14bis
- Per quanto concerne le opere d’arte originali e i manoscritti originali degli scrittori e dei compositori, l’autore – oppure, dopo la sua morte, le persone o istituzioni a ciò abilitate dalla legislazione nazionale – gode un diritto inalienabile di interessenza nelle operazioni di vendita di cui è oggetto l’opera dopo la sua prima cessione da parte dell’autore.
- La protezione prevista dal capoverso precedente può essere invocata in un Paese dell’Unione solo se la legislazione nazionale dell’autore ammette tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese ove tale protezione è chiesta.
- Ogni legislazione nazionale determina le condizioni e le aliquote della riscossione.
Art. 15
- Perché gli autori delle opere letterarie e artistiche protette dalla presente Convenzione siano considerati, fino a prova contraria, come tali, e perciò ammessi, dinanzi ai tribunali dei vari Paesi dell’Unione, a promuovere azione contro i contraffattori, basta che il nome sia indicato sull’opera nel modo consueto. Il presente capoverso è applicabile, anche se il nome è uno pseudonimo, qualora lo pseudonimo adottato dall’autore non lasci sussistere alcun dubbio sulla sua identità.
- Per le opere anonime, e per le opere pseudonime che non siano quelle menzionate nel capoverso precedente, l’editore il cui nome sia indicato sull’opera è, senz’altra prova, reputato rappresentare l’autore; come tale, è autorizzato a tutelarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente capoverso cessa d’essere applicabile qualora l’autore riveli la sua identità e giustifichi tale sua qualità.
Art. 16
- Ogni opera contraffatta può essere sequestrata dalle autorità competenti dei Paesi dell’Unione dove l’opera originale ha diritto alla protezione legale.
- In questi Paesi il sequestro può pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l’opera non è protetta o ha cessato di esserlo.
- Il sequestro è fatto in conformità della legislazione interna di ciascun Paese.
Art. 17
Le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare in checchessia il diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell’Unione di permettere, sorvegliare, vietare, con misure di legislazione o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l’esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l’autorità competente avesse a esercitare tale diritto.
Art. 18
- La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra in vigore non sono ancora divenute di pubblico dominio, nel loro Paese d’origine, per lo spirare della durata della protezione.
- Tuttavia, se un’opera, per lo spirare della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta nel dominio pubblico del Paese dove si chiede la protezione, quest’opera non vi sarà nuovamente protetta.
- L’applicazione di questo principio si farà conformemente alle stipulazioni contenute nelle convenzioni speciali esistenti o da concludersi a tale effetto fra i Paesi dell’Unione. Quando manchino tali stipulazioni, i Paesi rispettivi regoleranno, ciascuno per quanto lo concerne, le modalità relative a detta applicazione.9
- Le disposizioni che precedono si applicano parimente in caso di nuove accessioni all’Unione e nel caso in cui la durata della protezione fosse estesa in applicazione dell’articolo 7 o per abbandono di riserve.
Art. 19
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l’applicazione di disposizioni più larghe che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell’Unione.
Art. 20
I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in quanto questi accordi conferissero agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione o contenessero altre stipulazioni non contrarie alla presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.
Art. 21
- E conservato l’ufficio internazionale istituito sotto il nome di «Ufficio dell’Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche».
- Quest’Ufficio è posto sotto l’alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, che ne regola l’organizzazione e ne vigila il funzionamento.
- La lingua ufficiale dell’Ufficio è la francese.
Art. 22
- L’Ufficio internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche. Esso le coordina e le pubblica. Procede agli studi di comune utilità interessanti l’Unione e redige, sulla scorta dei documenti messi a sua disposizione dalle varie Amministrazioni, un foglio periodico in lingua francese, sulle questioni concernenti l’oggetto dell’Unione. 1 Governi dei Paesi dell’Unione si riservano di autorizzare, di comune accordo, l’Ufficio a pubblicare un’edizione in una o più lingue, per il caso in cui l’esperienza ne avesse dimostrato il bisogno.
- L’Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei membri dell’Unione per fornir loro, sulle questioni relative alla protezione delle opere letterarie e artistiche, le informazioni speciali di cui potessero abbisognare.
- Il Direttore dell’Ufficio internazionale fa un rapporto annuale della sua gestione, il quale è comunicato a tutti i membri dell’Unione.
Art. 23
- Le spese dell’Ufficio dell’Unione internazionale sono sostenute in comune dai Paesi dell’Unione. Fino a nuova decisione, esse non potranno superare la somma di centoventi mila franchi oro l’anno. Questa somma potrà essere aumentata, quando occorra, con deliberazione unanime dei Paesi dell’Unione o di una delle Conferenze prevedute all’articolo 24.
- Per determinare il contributo di ciascun Paese alla somma totale delle spese, i Paesi dell’Unione e quelli che ulteriormente accederanno all’Unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in proporzione di un certo numero d’unità, cioè:
| 1aclasse | 25 unità |
|---|
| 2aclasse | 20 unità |
| 3aclasse | 15 unità |
| 4aclasse | 10 unità |
| 5aclasse | 5 unità |
| 6aclasse | 3 unità |
- Questi coefficienti sono moltiplicati per il numero dei Paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente dà l’ammontare dell’unità di spesa.
- Ogni Paese, al momento della sua accessione, dichiarerà in quale delle dette classi chiede di essere inscritto, ma potrà sempre dichiarare più tardi ch’esso intende essere inscritto in un’altra classe.
- L’Amministrazione svizzera prepara il bilancio preventivo dell’Ufficio e ne vigila le spese, fa le anticipazioni necessarie e stabilisce il conto annuale che sarà comunicato a tutte le Amministrazioni.
Art. 24
- La presente Convenzione può essere sottoposta a revisioni allo scopo d’introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell’Unione.
- Le questioni di tale natura, come pure quelle che interessano da altri punti di vista lo sviluppo dell’Unione, sono trattate in Conferenze che avranno luogo successivamente nei Paesi dell’Unione fra i Delegati dei Paesi stessi. L’Amministrazione del Paese dove una Conferenza deve adunarsi, ne prepara, col concorso dell’Ufficio internazionale, i lavori. Il Direttore dell’Ufficio assiste alle sedute delle Conferenze e prende parte alle discussioni senza voto deliberativo.
- Non è valida per l’Unione alcuna modificazione alla presente Convenzione se non vi sia l’assenso unanime dei Paesi che la compongono.
Art. 25
- Gli Stati estranei all’Unione, e che assicurano la protezione legale dei diritti che formano oggetto della presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda.
- Questa accessione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera, e da questo a tutti gli altri.
- Essa comporterà, di pieno diritto, adesione a tutte le clausole e ammissione a tutti i vantaggi stipulati nella presente Convenzione e produrrà i suoi effetti un mese dopo l’invio della notificazione fatta dal Governo della Confederazione svizzera ai Paesi dell’Unione, salvo che il Paese aderente non abbia indicata una data posteriore. Essa potrà tuttavia contenere l’indicazione che il Paese aderente intende sostituire, almeno provvisoriamente, all’articolo 8, in quanto concerne le traduzioni, le disposizioni dell’articolo 5 della Convenzione dell’Unione del 1886, riveduta a Parigi nel 189610, rimanendo ben inteso che queste disposizioni non riguardano che la traduzione nella lingua o nelle lingue del Paese.
Art. 26
- Ogni Paese dell’Unione può, in qualsiasi tempo, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione è applicabile ai suoi territori d’oltremare, colonie, protettorati, territori sotto tutela, o a ogni altro territorio dei cui affari esteri ha la gestione; in tal caso, la Convenzione si applicherà a tutti i territori designati nella notificazione a contare da una data fissata conformemente all’articolo 25, capoverso 3. Mancando tale notificazione, la Convenzione non sarà applicabile a detti territori.
- Ciascun Paese dell’Unione può, in qualsiasi tempo, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei territori che hanno fatto oggetto della notificazione prevista dal capoverso che precede, e la Convenzione cesserà d’essere applicata nei territori menzionati in tale notificazione dodici mesi dopo la ricevuta della notificazione rivolta al Governo della Confederazione svizzera.
- Tutte le notificazioni fatte al Governo della Confederazione svizzera, in conformità delle disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo, saranno comunicate da questo Governo a tutti i Paesi dell’Unione.
Art. 27
- La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati dell’Unione, la Convenzione di Berna dei 9 settembre 188611e gli Atti che l’hanno successivamente modificata12. Gli Atti precedentemente in vigore conserveranno la loro applicazione nei rapporti coi Paesi che non ratificassero la presente Convenzione.
- I Paesi a nome dei quali la presente Convenzione è firmata potranno conservare il beneficio delle riserve ch’essi hanno formulate anteriormente a condizione di farne la dichiarazione all’atto della presentazione delle ratificazioni.
- I Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione, nel cui nome la presente Convenzione non sarà stata firmata, potranno accedervi in qualunque tempo nella forma prescritta dall’articolo 25. In tal caso potranno fruire delle disposizioni del capoverso precedente.
Art. 27bis
Qualsiasi contestazione tra due o più Paesi dell’Unione sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non si sia potuta comporre mediante negoziati, sarà deferita alla Corte internazionale di Giustizia perché decida, salvo che i Paesi interessati non convengano di regolarla altrimenti. L’Ufficio internazionale sarà informato, dal Paese attore, della contestazione deferita alla Corte e a sua volta ne darà comunicazione agli altri Paesi dell’Unione.
Art. 28
- La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno depositate a Bruxelles non più tardi del 1° luglio 1951. Tali ratificazioni, con le loro date e con tutte le dichiarazioni di cui fossero accompagnate, saranno comunicate dal Governo belga al Governo della Confederazione svizzera, il quale le notificherà agli altri Paesi dell’Unione.
- La presente Convenzione entrerà in vigore, tra i Paesi dell’Unione che l’avranno ratificata, un mese dopo questa data. Tuttavia, se prima di tale data essa fosse ratificata da almeno sei Paesi dell’Unione, essa entrerebbe in vigore un mese dopo che la sesta ratificazione sarà stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera e, per i Paesi dell’Unione che la ratificassero in seguito, un mese dopo la notificazione di ognuna di tali ratificazioni.
- I Paesi estranei all’Unione potranno, entro il 1° luglio 1951, accedere all’Unione, mediante adesione, sia alla Convenzione firmata a Roma il 2 giugno 192813, sia alla presente Convenzione. Dopo il 1° luglio 1951, essi potranno accedere soltanto alla presente Convenzione. 1 Paesi dell’Unione che non avranno ratificato la presente Convenzione entro il 1° luglio 1951 potranno accedervi nella forma prevista dall’articolo 25. In tal caso essi potranno fruire delle disposizioni dell’articolo 27, capoverso 2.
Art. 29
- La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazione di durata. Ogni Paese dell’Unione avrà tuttavia la facoltà di dare in ogni tempo la disdetta mediante notificazione scritta al Governo della Confederazione svizzera.
- Tale disdetta, che sarà comunicata a tutti gli altri Paesi dell’Unione dal Governo suddetto, non avrà effetto che per lo Stato che l’avrà data, e soltanto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione di disdetta da parte del Governo della Confederazione svizzera, restando la Convenzione in vigore per gli altri Paesi dell’Unione.
- La facoltà di disdetta prevista dal presente articolo non potrà essere esercitata da un Paese prima che sia spirato un termine di 5 anni a contare dalla data della ratificazione o della accessione da parte di detto Paese.
Art. 30
- Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquant’anni prevista dall’articolo 7, primo capoverso, della presente Convenzione, ne faranno consapevole il Governo della Confederazione svizzera con una notificazione scritta, che sarà tosto comunicata da questo Governo a tutti gli altri Stati dell’Unione.
- Lo stesso avverrà per i Paesi che rinunzieranno alle riserve da essi fatte in virtù degli articoli 25 e 27.
Art. 31
Gli Atti ufficiali delle Conferenze saranno stesi in lingua francese. Un testo equivalente sarà redatto in lingua inglese. In caso di contestazione circa l’interpretazione degli Atti farà sempre stato il testo francese. Ogni Paese o gruppo di Paesi dell’Unione potrà far redigere dall’Ufficio internazionale, d’intesa con detto Ufficio, un testo autorizzato degli Atti summenzionati nella lingua di sua scelta. Tali testi saranno pubblicati negli Atti delle Conferenze in allegato ai testi francese e inglese.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1946, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio con l’Estero dei Belgio; una copia, certificata conforme, sarà consegnata, in via diplomatica, a ogni Paese dell’Unione.(Seguono le firme)
Giusta l’articolo 32 capoverso 1 della Convenzione di Berna riveduta a Stoccolma nel 1967 (RS0.231.14 ), la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:
| Stati partecipanti | | Ratificazione Adesione (A) Successione (S) | | Entrata in vigore | |
|---|
| Bahamas | | 27 luglio | 1976 S | 10 luglio | 1973 |
| Ciad** | | 4 agosto | 1971 A | 25 novembre | 1971 |
| Isole Figi** | | 20 dicembre | 1971 S | 10 ottobre | 1970 |
| Madagascar | | 11 febbraio | 1966 S | 26 giugno | 1960 |
| Sudafrica | | 29 marzo | 1950 | 1° agosto | 1951 |
| ** | Nei rapporti con questo Stato che, come la Svizzera, ha ratificato gli art. 22 e segg. della convenzione di Berna riveduta a Stoccolma nel 1967 (RS 0.231.14 art. 32 cpv. 1) o vi ha aderito, detti articoli sostituiscono gli art. 21 e segg. della presente Conv. | | | | |