0.221.555.4Multilateral International Treaty19.03.1931
0.221.555.4
CS 11 891; FF 1931 539
Traduzione*1*
Firmato a Ginevra il 19 marzo 1931
(Stato 19 marzo 1931)
I governi della Germania, dell’Austria, del Belgio, dei Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Danimarca, della città libera
di Danzica, dell’Equatore, della Spagna, della Finlandia, della Francia,
della Grecia, dell’Ungheria, dell’Italia, del Giappone, della Lettonia,
del Lussemburgo, del Messico, di Monaco, della Norvegia, dei Paesi Bassi,
del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Romania, della Svezia, della Svizzera, della Cecoslovacchia, della Turchia, del Venezuela e della Jugoslavia,
avendo accettato l’invito a loro rivolto in virtù d’una decisione del consiglio della Società delle Nazioni, in data del 14 giugno 1929, di prendere parte ad una conferenza internazionale per l’unificazione del diritto in materia di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari (chèques) (seconda sessione),
hanno per conseguenza designato come delegati, consiglieri tecnici e segretari:
(Seguono i nomi dei delegati, consiglieri tecnici e segretari)
In seguito alle deliberazioni consegnate nel processo verbale delle sedute, la Conferenza ha elaborato, coi protocolli a ciò relativi, le tre convenzioni seguenti:
La Conferenza ha parimente espressi i voti seguenti:
La Conferenza, nell’intento d’evitare che siano adottati dei testi della legge uniforme nella stessa lingua, che presentino divergenze di traduzione, esprime il voto che gli Stati che hanno la medesima lingua ufficiale, vogliano stabilire di comune accordo la traduzione ufficiale della legge uniforme.
La Conferenza esprime il voto che le Alte Parti contraenti si notifichino fra di loro gli elenchi dei giorni festivi legali e degli altri giorni in cui il pagamento non può essere richiesto nei loro Stati rispettivi.
La Conferenza esprime parimente il voto che i compartecipi alla Convenzione la quale stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque)5si comunichino fra di loro il testo delle più importanti decisioni giudiziarie intervenute sui loro territori rispettivi e che cadono sotto l’applicazione della detta Convenzione.
La Conferenza esprime il voto che le Alte Parti contraenti studino la possibilità di introdurre nelle loro legislazioni rispettive una disposizione che vieti l’uso della parola «chèque» o della parola equivalente nella legge nazionale, nei titoli ai quali non si applicano interamente le disposizioni della Convenzione che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque)6. La Conferenza segnala parimente l’importanza di questa questione all’attenzione dell’Istituto internazionale di Roma per l’unificazione del Diritto privato.
La Conferenza segnala al Consiglio della Società delle Nazioni il grande interesse che presenterebbe la pubblicazione periodica, a cura del Segretariato della Società delle Nazioni, d’una raccolta delle leggi d’applicazione nonchè di tutta la documentazione ufficiale, specialmente delle decisioni emanate dalle Corti supreme delle Alte Parti contraenti in materia di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari (chèques).
In fede di che, i delegati sopra nominati hanno firmato il presente Atto finale.Fatto a Ginevra, il diciannove marzo millenovecentotrentuno, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dei Segretariato della Società delle Nazioni7. Una copia certificata conforme sarà trasmessa, a cura dei Segretario generale della Società, a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza.(Seguono le firme)
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.221.555.1 ↩
RS 0.221.555.2 ↩
RS 0.221.555.3 ↩
RS 0.221.555.1 ↩
RS 0.221.555.1 ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
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