0.221.554.1Multilateral International Treaty01.07.1937
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0.221.554.1
Traduzione*2*
Conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930
Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 19323
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1937
(Stato 8 novembre 2005)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica
d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica di Colombia; Sua Maestà il Re
di Danimarca; il Presidente della Repubblica di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica di Finlandia; il Presidente della Repubblica
Francese; il Presidente della Repubblica Ellenica; Sua Altezza Serenissima
il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica dei Perù; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della
Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,
mossi dal desiderio di prevenire le difficoltà alle quali dà luogo la diversità delle legislazioni degli Stati nei quali la cambiale deve circolare e di rendere in tal modo sempre più sicure e rapide le relazioni del commercio internazionale, hanno designato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati nelle seguenti disposizioni:
Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre nei loro territori rispettivi, sia in uno dei testi originali, sia nelle loro lingue nazionali, la Legge uniforme che costituisce l’Allegato I della presente Convenzione.
Quest’obbligo potrà, eventualmente, essere subordinato a riserve che saranno, in tal caso, segnalate da ciascuna Alta Parte contraente all’atto della ratificazione o dell’adesione. Queste riserve dovranno essere scelte fra quelle menzionate nell’Allegato II della presente Convenzione.
Tuttavia, le riserve contemplate negli articoli 8, 12 e 18 del detto Allegato Il potranno essere fatte posteriormente alla ratificazione o all’adesione, purchè siano notificate al Segretario generale della Società delle Nazioni4, che ne comunicherà immediatamente il testo ai Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri in nome dei quali la presente Convenzione sarà stata ratificata o in nome dei quali si avrà ad essa aderito. Siffatte riserve non produrranno i loro effetti se non novanta giorni dopo il ricevimento della notificazione suddetta da parte dei Segretario generale.
Ciascuna Alta Parte contraente potrà, in caso d’urgenza, far uso delle riserve previste dagli art. 7 e 22 del detto Allegato II, dopo la ratificazione o l’adesione. In tali casi, Essa dovrà darne direttamente e immediatamente comunicazione a tutte le altre Parti contraenti e al Segretario generale della Società delle Nazioni5La notificazione di queste riserve produrrà i suoi effetti due giorni dopo il ricevimento della detta comunicazione da parte delle Alte Parti contraenti.
Nel territorio di ciascuna Alta Parte contraente, la Legge uniforme non sarà applicabile alle cambiali e ai vaglia cambiari già emessi al momento dell’attuazione della presente Convenzione.
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data di oggi.
Essa potrà essere firmata successivamente fino al 6 settembre 1930, in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.
La presente Convenzione sarà ratificata.
Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il 1° settembre 1932 presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri compartecipi alla presente Convenzione.
A contare dal 6 settembre 1930, qualsiasi membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione.
Questa adesione sarà eseguita mediante notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni6che dovrà essere depositata nell’archivio del Segretariato.
Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti quelli che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito.
La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito in nome di sette membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, fra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio.
La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretariato generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione, in conformità del capoverso primo del presente articolo.
Nel fare le notificazioni previste negli articoli IV e V, il Segretario generale della Società delle Nazioni7segnalerà particolarmente che le ratificazioni o le adesioni contemplate nel capoverso primo dei presente articolo sono state raccolte.
Ogni ratificazione o adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo VI comincerà ad aver effetto il novantesimo giorno successivo alla data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni8.
Salvi i casi d’urgenza, la presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data in cui essa sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale9avrà ricevuto la notificazione direttagli.
Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni10a tutte le altre Alte Parti contraenti.
Nei casi d’urgenza, l’Alta Parte contraente che darà la disdetta ne farà comunicazione direttamente e immediatamente a tutte le altre Alte Parti contraenti e la disdetta produrrà i suoi effetti due giorni dopo il ricevimento di essa comunicazione da parte delle dette Alte Parti contraenti. L’Alta Parte contraente che darà la disdetta in queste condizioni avvertirà parimente della sua decisione il Segretario generale della Società delle Nazioni11.
Ogni disdetta non avrà effetto che per quanto concerne l’Alta Parte contraente in nome della quale essa sarà stata data.
Ogni Membro della Società delle Nazioni e ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà dirigere al Segretario generale della Società delle Nazioni12, spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione.
Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri o Stati non membri fra i quali la Convenzione è allora in vigore, viene appoggiata, entro il termine di un anno, da almeno sei fra essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.
Le Alte Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma, della ratificazione o dell’adesione che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o mandato; in tal caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione.
Le Alte Parti contraenti potranno poi notificare in qualsiasi momento al Segretario generale della Società delle Nazioni13che esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista nel capoverso precedente. In tal caso, la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni14.
Parimente, le Alte Parti contraenti possono, in conformità dell’articolo VIII, disdire la presente Convenzione per il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o mandato.
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore. Essa sarà poi pubblicata il più presto possibile nellaRaccolta dei Trattati della Società delle Nazioni.
In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra il sette giugno mille novecento trenta, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni15; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)
La cambiale contiene:
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome dei trattario si reputa luogo dei pagamento e, insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
La cambiale può essere all’ordine dello stesso traente.
Può essere tratta sullo stesso traente.
Può essere tratta per conto di un terzo.
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio dei trattario, sia in altro luogo.
Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva di interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa di interessi si ha per non scritta.
Il tasso di interesse deve esser indicato nella cambiale: mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.
La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o coi nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.
Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Il traente risponde dell’accettazione e del pagamento.
Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l’accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.
Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può esser opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all’ordine» o un’ espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può esser fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, dei traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull’allungamento.
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
Se la girata è in bianco, il portatore può:
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell’accettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.
Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un’altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente capoverso, non è tenuto a consegnarla se non quando l’abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.
Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.
La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.
In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine.
Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata al l’accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.
Egli può anche prescrivere che la presentazione per l’accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.
Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l’abbia dichiarata non accettabile.
La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all’accettazione entro un anno dalla sua data.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.
Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell’inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l’accettazione.
L’accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione dei trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l’accettazione entro un termine stabilito, l’accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.
L’accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nell’accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l’accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.
Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello dei domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell’accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l’accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell’ accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.
Con l’accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.
In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l’accettante un’azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto a’ sensi degli articoli 48 e 49.
Se l’accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l’accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell’accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell’accettazione.
Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.
È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.
Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma dei trattario o del traente.
L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza dì questa indicazione si intende dato per il traente.
L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo.
La cambiale può essere tratta: – a vista; – a certo tempo vista; – a certo tempo data; – a giorno fisso.
Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.
La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.
Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.
La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell’accettazione o da quella del protesto.
In mancanza di protesto l’accettazione non datata si reputa data, rispetto all’accettante, l’ultimo giorno dei termine previsto per la presentazione all’accettazione.
La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente dei mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l’ultimo del mese.
Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l’ultimo giorno del mese.
Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s’intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con l’espressione «mezzo mese» si intende il termine di quindici giorni.
Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell’emissione.
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente.
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l’intenzione di adottare norme diverse.
Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.16
Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.
Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.
Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.
Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti.
Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento si presume che l’indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.
Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall’articolo 38, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l’autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza,
se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
Il rifiuto dell’accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall’articolo 24, capoverso 1, è stata fatta nell’ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.
Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
In caso di fallimento dei trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento dei traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.
Se in conformità dei precedente capoverso l’avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l’ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede.
Chi è tenuto a dare l’avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche coi semplice rinvio della cambiale.
Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l’avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.
Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Il portatore può chiedere in via di regresso:
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall’ ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.
In caso di regresso dopo un’accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che dei pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l’esercizio degli ulteriori regressi.
Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 48 e 49, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
Se la rivalsa è tratta dal portatore, l’ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio dei garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l’ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
Spirati i termini stabiliti: – per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; – per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento; – per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola senza spese;
tri obbligati, ad eccezione dell’accettante.
Se la cambiale non è presentata per l’accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l’accettazione.
Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull’allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 45.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l’accettazione o per il pagamento e se necessario levare protesto.
Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.19
Il traente, il girante o l’avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
L’interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l’accettante.
L’interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all’intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso d’inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
L’accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.
Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l’indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l’accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.
Negli altri casi d’intervento il portatore può rifiutare l’accettazione per intervento. Tuttavia, se l’ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l’accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.
L’accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall’interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l’accettazione si reputa data per il traente.
L’accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.
Nonostante l’accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell’articolo 48, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.
Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.
Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l’intervento ha luogo.
Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.
Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all’ultimo consentito per levare il protesto.
Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l’indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.
Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll’ indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.
La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.
Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.
I giranti susseguenti all’obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).
I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.
Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l’opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.
Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constatare con protesto:
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.
La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.
In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constatare con protesto che l’originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.
Se l’originale dopo l’ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola: «da qui la girata non vale che sulla copia» od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull’originale è nulla.
In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data dei protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola senza spese.
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.
L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l’atto interruttivo.
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l’accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in un giorno feriale.
Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.
Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell’emittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell’emittente.
In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti: – la girata (articoli 11–20); – la scadenza (articoli 33–37); – il pagamento (articoli 38–42); – il regresso per mancato pagamento (articoli 43–50, 52–54); – il pagamento per intervento (articoli 55, 59–63); – le copie (articoli 67 e 68); – le alterazioni (articolo 69); – la prescrizione (articoli 70 e 71); – i giorni festivi, il computo dei termini e l’inammissibilità dei giorni di rispetto (articoli 72, 73 e 74).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (articoli 4 e 27), la promessa d’interessi (articolo 5), le differenze nell’indicazione della somma (articolo 6), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’articolo 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (articolo 8) e la cambiale in bianco (articolo 10).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo (articoli 30–32); se l’avallo nel caso previsto dall’articolo 31, ultimo capoverso, non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.
L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 23. Il termine dalla vista decorre dalla data dei visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (articolo 25), la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.
Ciascuna Alta Parte contraente può prescrivere che l’obbligo d’inserire nella cambiale emessa nel suo territorio la denominazione di «cambiale» prevista dall’articolo 1, N° 1 della legge uniforme, non si applicherà che sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di determinare, per le obbligazioni contratte in materia cambiaria sul suo territorio, in qual modo si possa supplire alla firma stessa, purchè la volontà di colui che avrebbe dovuto firmare sia certificata mediante una dichiarazione autentica iscritta nella cambiale.
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di non inserire l’articolo 10 della legge uniforme nella propria legge nazionale.
In derogazione all’articolo 31, capoverso 1 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di ammettere che un avallo potrà essere dato sul suo territorio con un atto separato indicante il luogo dove è intervenuto.
Ciascuna Alta Parte contraente può completare l’articolo 38 della legge uniforme nel senso che, per una cambiale pagabile sul suo territorio, il portatore avrà l’obbligo di presentarla il giorno stesso della scadenza; l’inadempimento di quest’obbligo non potrà dar luogo che al risarcimento dei danni.
Le altre Alte Parti contraenti avranno facoltà di determinare a quali condizioni esse riconosceranno un tale obbligo.
Spetterà a ciascuna Alta Parte contraente di determinare, per l’applicazione dell’ultimo capoverso dell’articolo 38 della legge uniforme, le istituzioni che, secondo la legge nazionale, sono da considerare come stanze di compensazione.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di derogare, se lo giudichi necessario, in circostanze eccezionali attinenti al corso del cambio della moneta del suo Stato, agli effetti della clausola prevista nell’articolo 41 e relativa al pagamento effettivo in una moneta estera per ciò che concerne la emissione delle cambiali in monete estere sul territorio nazionale.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che i protesti da elevare nel suo territorio possono essere surrogati da una dichiarazione datata e scritta sulla cambiale stessa, firmata dal trattario, eccetto che il traente richieda nel testo della cambiale un protesto con atto autentico.
Ciascuna Alta Parte contraente ha parimente facoltà di prescrivere che la detta dichiarazione sia trascritta in un registro pubblico nel termine stabilito per i protesti.
Nel caso previsto nei capoversi precedenti, la girata senza data si presume essere stata fatta anteriormente al protesto.
In derogazione all’articolo 44, capoverso 3 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che il protesto per mancanza di pagamento dev’essere elevato o il giorno in cui la cambiale è pagabile, o in uno dei due giorni feriali successivi.
È riservato alla legislazione di ciascuna Alta Parte contraente di determinare in modo preciso le condizioni giuridiche contemplate nell’articolo 43, numeri 2 e 3, e nell’articolo 44, capoversi 5 e 6 della legge uniforme.
In derogazione alle disposizioni degli articoli 43, numeri 2 e 3, e 74 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà di ammettere nella sua legislazione la possibilità per i garanti d’una cambiale d’ottenere, nel caso di regresso esercitato contro di essi, dei termini i quali, in nessun caso, potranno superare la scadenza della cambiale.
In derogazione all’articolo 45 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di mantenere o d’introdurre il sistema di avviso da dare dall’ ufficiale pubblico, secondo il quale, eseguendo il protesto per mancanza d’accettazione o per mancanza di pagamento, il notaio o il funzionario che, giusta la legge nazionale, è autorizzato a elevare il protesto deve darne avviso per iscritto a quelle delle persone obbligate nella cambiale i cui indirizzi sono o indicati sulla cambiale stessa, o noti all’ufficiale pubblico estensore del protesto, o indicati dalle persone che hanno richiesto il protesto. Le spese derivanti da tale avviso devono essere aggiunte alle spese di protesto.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere, per ciò che concerne le cambiali che sono al tempo stesso emesse e pagabili sul suo territorio, che il saggio d’interesse contemplato dall’articolo 48, numero 2 e dall’articolo 49, numero 2 della legge uniforme, potrà essere sostituito dal saggio legale in vigore nel territorio di questa Alta Parte contraente.
In derogazione all’articolo 48 della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà d’inserire nella legge nazionale una disposizione prescrivente che il portatore può richiedere dalla persona contro la quale esercita il suo diritto di regresso una provvigione il cui importo sarà determinato dalla legge nazionale.
Lo stesso vale in derogazione dell’articolo 49 della legge uniforme, per ciò che concerne la persona che, avendo riscattata la cambiale, ne esige l’ammontare dai suoi garanti.
Ciascuna Alta Parte contraente è libera di stabilire che, nel caso di decadenza o di prescrizione, resterà ferma sul suo territorio un’azione contro il traente che non ha costituita la provvista o contro un traente o un girante che si fossero indebitamente arricchiti. La stessa facoltà esiste, in caso di prescrizione, per quanto concerne l’accettante che ha ricevuto il pagamento o che si fosse arricchito indebitamente.
La questione se il traente sia obbligato a costituire la provvista alla scadenza e se il portatore abbia diritti speciali su questa provvista resta esclusa dalla legge uniforme.
Lo stesso dicasi di qualsiasi altra questione concernente il rapporto sulla base del quale è stata emessa la tratta.
Spetta alla legislazione di ciascuna Alta Parte contraente il determinare le cause per le quali può essere interrotta o sospesa la prescrizione delle azioni cambiarie promosse davanti i suoi tribunali.
Le altre Alte Parti contraenti hanno facoltà di determinare le condizioni alle quali esse riconosceranno siffatte cause. Lo stesso dicasi dell’effetto di un’ azione cambiaria come mezzo di far decorrere il termine di prescrizione previsto dall’articolo 70, capoverso 3 della legge uniforme.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che certi giorni feriali saranno parificati ai giorni festivi legali in quanto concerne la presentazione per l’accettazione o per il pagamento e qualsiasi altro atto relativo alla cambiale.
Ciascuna Alta Parte contraente può determinare la denominazione da adottare nelle leggi nazionali per i titoli contemplati dall’articolo 75 della legge uniforme o dispensare questi titoli da qualsiasi denominazione speciale, purchè contengano l’indicazione espressa ch’essi sono all’ordine.
Le disposizioni degli articoli 1 a 18 del presente allegato, concernenti la cambiale, si applicano parimente al vaglia cambiario.
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva la facoltà dì limitare l’obbligazione menzionata nell’articolo 1 della Convenzione alle sole disposizioni sulla cambiale e di non introdurre nel suo territorio le disposizioni sul vaglia cambiario contenute nel titolo Il della legge uniforme. In tal caso l’Alta Parte contraente che ha fatto uso di questa riserva non sarà considerata come Parte contraente se non per ciò che concerne la cambiale.
Ciascuna Alta Parte contraente si riserva altresì la facoltà di formare con le disposizioni sul vaglia cambiario un regolamento speciale che sarà del tutto conforme alle stipulazioni del titolo Il della legge uniforme e che riprodurrà le regole sulla cambiale alle quali si rimanda, con le sole modificazioni risultanti dagli articoli 75, 76, 77 e 78 della legge uniforme e dagli articoli 19 e 20 del presente allegato.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di emanare disposizioni eccezionali di carattere generale relative alla proroga dei termini concernenti gli atti conservativi necessari a tutela del diritto di regresso e alla proroga delle scadenze.
Ciascuna Alta Parte contraente si obbliga a riconoscere le disposizioni adottate da ogni Alta Parte contraente in virtù degli articoli 1 a 4, 6, 8 a 16 e 18 a 21 del presente allegato.
All’atto di procedere alla firma della Convenzione, in data di questo giorno, che stabilisce una Legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:AI Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado d’eseguire avanti il 1° settembre 1932 il deposito delle loro ratificazioni sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere, nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione nella quale si trovano per ciò che concerne la ratificazione.BSe, alla data del 1° novembre 1932, le condizioni previste nell’articolo VI, capoverso 1, per l’attuazione della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri che avessero firmato la Convenzione o vi avessero aderito.Questa riunione avrà per oggetto l’esame della situazione e dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.CLe Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative che stabiliranno nei loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il sette giugno mille novecento trenta, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio dei Segretariato della Società delle Nazioni21; copia conforme ne sarà trasmessa a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria* | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Azerbaigian | 30 agosto | 2000 A | 28 novembre | 2000 | |
| Belarus* | 4 febbraio | 1998 S | 25 dicembre | 1991 | |
| Belgio* | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Brasile* | 26 agosto | 1942 A | 24 novembre | 1942 | |
| Cina | |||||
| Macaoa | 19 ottobre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | |
| Danimarca* | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Groenlandia | 1° luglio | 1965 A | 29 settembre | 1965 | |
| Finlandia* | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Francia* | 27 aprile | 1936 A | 26 luglio | 1936 | |
| Germania* | 3 ottobre | 1933 | 1° gennaio | 1934 | |
| Giappone* | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Grecia* | 31 agosto | 1931 | 1° gennaio | 1934 | |
| Italia* | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Kazakstan | 20 novembre | 1995 A | 18 febbraio | 1996 | |
| Kirghizistan* | 1° agosto | 2003 A | 30 ottobre | 2003 | |
| Lituania | 10 febbraio | 1997 A | 11 maggio | 1997 | |
| Lussemburgo* | 5 marzo | 1963 A | 3 giugno | 1963 | |
| Monaco | 25 gennaio | 1934 | 25 aprile | 1934 | |
| Norvegia* | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Paesi Bassi* | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Polonia* | 19 dicembre | 1936 A | 19 marzo | 1937 | |
| Portogallo | 8 giugno | 1934 | 6 settembre | 1934 | |
| Russia* | 25 novembre | 1936 A | 23 febbraio | 1937 | |
| Svezia* | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Svizzera* | 26 agosto | 1932 | 1° luglio | 1937 | |
| Ucraina* | 8 ottobre | 1999 A | 6 gennaio | 2000 | |
| Ungheria* | 28 ottobre | 1964 A | 26 gennaio | 1965 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||
| a | Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao. |
Svizzera 22
Questa ratificazione è data con riserva degli articoli 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell’allegato II.
CS 11 801; FF 1931 539 ↩
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. Il testo italiano della L uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (All. I alla presente Conv.) è stato concordato fra la Svizzera e l’Italia. ↩
Art. 1 lett.a del DF dell’8 lug. 1932 (CS 11 895). ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
Vedi la nota all’art. I. ↩
In conformità dell’art. 1028 cpv. 2 CO (RS 220 ), la presentazione produce questo effetto solo se è fatta a una stanza di compensazione diretta dalla Banca nazionale svizzera (cfr. art. 6 dell’All. II pubblicato qui di seguito). ↩
Secondo l’art. 1045 cpv. 1 n. 4 CO (RS 220 ) il portatore può chiedere anche una provvigione di non più di un terzo per cento (cfr. art. 14 cpv. 1 dell’All. II pubblicato qui di seguito). ↩
Secondo l’art. 1046 n. 4 CO (RS 220 ) chi ha pagato la cambiale può chiedere anche una provvigione di non più del due per mille (cfr. art. 14 cpv. 2 dell’All. II pubblicato qui di seguito). ↩
Dopo l’art. 54 il legislatore svizzero ha istituito (art. 1052 CO –RS 220 ), in caso di decadenza o di prescrizione della cambiale, un’azione d’indebito arricchimento contro il traente, l’accettante, il trattario, il domiciliatario o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta, ma non contro i giranti (cfr. art. 15 dell’All. II pubblicato qui di seguito). D’altra parte egli ha regolato (art. 1053 CO –RS 220 ) i diritti dei portatore sulla provvista (cfr. art. 16 dell’All. II pubblicato qui di seguito). ↩
Il legislatore svizzero ha fissato (art. 1096 n. 1 CO –RS 220 ), in ognuna delle lingue ufficiali, la denominazione del titolo che deve essere inserita nel contesto (cfr. art. 19 dell’All. II pubblicato qui di seguito). ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretario generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Art. 1 lett.a del DF dell’8 lug. 1932 (CS 11 895). ↩
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