0.196.116.32Bilateral International Treaty30.11.1949
(Stato 5 novembre 1999)0.196.116.32Nicht löschen bitte "1" !!
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Il Governo svizzero e il Governo austriaco sono giunti ad un accordo circa la validità dei seguenti trattati conchiusi tra la Svizzera e l’Austria:
(pro memoria)
1. Trattato del 14 luglio 18682concernente la delimitazione del confine presso Finstermünz.
2. Trattato del 30 dicembre 18923per l’addrizzamento del Reno dalla foce dell’Ill al lago di Costanza, completato dal
I. Mediante scambio di note del 19 dicembre 1923: 1. Accordo dei 12 agosto 19006) che regola le relazioni particolari tra l’Amministrazione postale svizzera e l’Amministrazione postale austriaca. Occorre tuttavia osservare che l’accordo dovrebbe essere riveduto. 2. Trattato del 27 agosto 18707tra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria, anche per il Liechtenstein e la Baviera, per la costruzione di una ferrovia da Lindau passando per Bregenz sino a St. Margrethen, come anche da Feldkirch a Buchs (art. 17 a 21 sostituiti dalla conclusione della convenzione del 30 aprile 19478concernente il servizio doganale austriaco nelle stazioni di St.Margrethen e di Buchs). È desiderabile che siano intavolate trattative per la conclusione di un nuovo trattato adeguato alle condizioni attuali. II. Mediante il trattato del 25 maggio 1925*9* e suoi allegati: 1. Trattato dei 7 dicembre 187510per regolare i rapporti di domicilio, l’esenzione dal servizio militare e dalle imposte militari, la parificazione degli attinenti dei due Stati in fatto d’imposte, la cura reciprocamente gratuita in casi di malattie e d’infortuni, e la comunicazione reciproca franca di spese degli estratti officiali dei registri di nascita, di matrimonio e di decesso. A questo proposito, si deve osservare quanto segue: Il Governo svizzero considera che le prescrizioni austriache per quanto concerne i passaporti non sono contrarie al trattato e non muove alcuna obiezione a che, dal lato austriaco, la scelta e l’esercizio di una professione da parte di cittadini svizzeri siano subordinati ad un’esplicita autorizzazione delle autorità politiche dello Stato, nel senso del § 8, secondo capoverso, dell’ordinanza austriaca sui mestieri (Gewerbeordnung). Resta tuttavia ben inteso che una precedente ammissione, cioè l’autorizzazione anteriormente concessa di assumere o di esercitare una professione, conformemente al § 8, primo capoverso, dell’ordinanza austriaca sui mestieri sarà considerata come un diritto acquisito. Da parte sua, il Governo austriaco considera che i provvedimenti attualmente presi nella Svizzera per quanto concerne il soggiorno e la dimora degli stranieri non sono contrari alle disposizioni del trattato. Resta tuttavia ben inteso che i cittadini austriaci i quali, al momento della conclusione della convenzione si trovano in possesso di un permesso di domicilio nel senso della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri111 saranno considerati senz’altro come ammessi dalla polizia degli stranieri e che godranno della libertà di commercio e d’industria non appena sarà loro concesso il permesso di domicilio o di dimora, purché le prescrizioni e le condizioni relative al rilascio del permesso non impongano loro a tale proposito limitazione alcuna. 2. Trattato d’estradizione del 10 marzo 189612. 3. Trattato del 21 agosto 191613concernente la legalizzazione di atti pubblici. Ivi compresi gli elenchi delle supreme autorità amministrative per i cui atti non occorre alcuna legalizzazione, con le modificazioni del 17 marzo 1926 e del 15 settembre 1927. III. Mediante scambio di note del 6 marzo 1926*14* 1. Convenzione del 29 ottobre 188515concernente la libertà reciproca delle persone professanti arti salutari e domiciliate nelle vicinanze del confine, di esercitare la loro professione in queste vicinanze. 2. Dichiarazioni del 21/28 ottobre 188716sulla riaccettazione d’individui espulsi che furono già loro attinenti. 3. Dichiarazione di reciprocità dell’anno 1898 concernente l’estradizione per minacce d’attentati contro le persone17. 4. Dichiarazione del 30 dicembre 189918per la corrispondenza diretta fra le autorità giudiziarie dei due paesi, nel senso che le autorità austriache menzionate nell’articolo Il devono essere sostituite dalla Corte suprema di giustizia (Oberster Gerichtshof) e dalla Procura generale (Generalprokuratur), dalle Corti d’appello superiori (Oberlandsgerichte) e dai Ministeri pubblici superiori di Vienna, Linz, Graz e Innsbruck, così pure da tutti i Ministeri pubblici in Austria. Le autorità menzionate nell’articolo III, prima frase, devono essere sostituite dai presidenti dei Tribunali di prima istanza e le autorità menzionate nell’articolo 11, ultima frase, dal presidente del Tribunale di prima istanza che entra in considerazione. Inoltre, all’elenco delle autorità giudiziarie svizzere, saranno aggiunte le seguenti autorità che, conformemente al presente accordo, potranno corrispondere direttamente coi tribunali austriaci: il Tribunale federale svizzero a Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna, il Ministero pubblico della Confederazione a Berna e la Divisione di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna. 5. Accordi del 6 maggio/17 dicembre 191019concernenti la corrispondenza diretta fra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e le Autorità provinciali austriache. 6. Dichiarazione del 15 marzo 191120concernente il diritto reciproco di rimpatrio sulla linea ferroviaria St. Margrethen‑Bregenz.
1. Dichiarazione di reciprocità dell’anno 1921 concernente l’estradizione di persone extraterritoriali21. 2. Trattato di conciliazione dell’11 ottobre 192422con protocollo finale. 3. Accordo del 3/19 febbraio 192523concernente la pubblicazione dei mandati d’arresto spiccati contro i malfattori in fuga. 4. Scambio di note del 6 marzo 192624concernente il modo di eseguire la consegna e il ricevimento, al confine fra la Svizzera e l’Austria, dei malfattori estradati, consegnati temporaneamente o in transito. 5. Convenzione speciale del 18 dicembre 1925/18 febbraio 192625concernente la corrispondenza telegrafica fra l’Austria e la Svizzera (pro memoria: già ripristinata il 25 febbraio 1946). 6. Convenzione del 15 marzo 192726concernente il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni giudiziarie. 7. Accordo del 21 novembre 193627concernente la circolazione degli autoveicoli, compreso il trasporto collettivo delle persone da parte dei servizi pubblici. 8. Dichiarazione di reciprocità del 18 dicembre 193628concernente le facilitazioni relative all’importazione del materiale di propaganda turistica.
RU 1950 I 88 ↩
[CS 11 66.RU 1972 2067art. 6] ↩
RS 0.721.191.631 ↩
[CS 11 56.RU 1972 2067art. 6] ↩
RS 0.721.191.632 ↩
[CS 13 644]. Questo Acc. è stato abrogato e sostituito a contare dal 1omag. 1963 da uno scambio di lettere non pubblicato nella RU. ↩
RS 0.742.140.316.31 ↩
RS 0.631.252.916.31 ↩
RS 0.196.116.3 ↩
RS 0.142.111.631 ↩
RS 142.20 ↩
RS 0.353.941.8 . Con il 19 ago. 1969 questo trattato è divenuto caduco per quanto concerne l’Austria (RU 1970 344). ↩
RS 0.172.031.63 ↩
RS 0.196.116.31 ↩
RS 0.811.119.163 ↩
RS 0.142.111.631.7 ↩
Non pubblicata nella RU. ↩
[CS 12 268;RU 1971 197.RU 1969 1263art. 9] ↩
Non pubblicati nella RU. Cfr. FF 1912 I 520 ediz. ted. e II 750 ediz. franc. ↩
RS 0.142.111.631.8 ↩
Non pubblicata nella RU. Cfr. il rapporto di gestione del Consiglio federale del 1921 pagg. 352 353 ediz. ted. 361 362 ediz. franc. ↩
RS 0.193.411.63 ↩
Non pubblicato(a) nella RU. ↩
[CS 12 75.RU 2008 4899] ↩
(RU 42 713). Questa Conv. è stata abrogata e sostituita dalla Conv. speciale 12/21 set. 1950, non pubblicata nella RU. ↩
RS 0.276.191.631 ↩
[CS 13 550.RS 0.741.619.163 art. 14 (1)] ↩
Non pubblicato(a) nella RU. ↩
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